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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1165/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] l' 11/09/1979 (Avv. Maria Daniela Alotto) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
Caffarello Alberto)
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 26.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso depositato in data 21.05.2024, , premettendo di avere Parte_1 contratto, in data 25.09.1999, matrimonio con Maria, , dalla cui Controparte_1 P_ unione erano nati due figli, minorenne, e , maggiorenne ma non Persona_1 Persona_2 economicamente indipendente, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
che il convenuto, costituitosi in giudizio, non si opponeva alle domande formulate dalla ricorrente;
che all'udienza del 26.02.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento delle medesime conclusioni;
OSSERVA
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Per il resto la separazione può essere pronunziata sulla scorta delle conclusioni congiunte delle parti - alle quali non si è opposto il P.M.. - non essendo in contrasto con il superiore interesse della prole.
Pertanto, la minore deve essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata stabilmente presso il domicilio materno. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. Il padre potrà incontrare la figlia liberamente concordando tempi e modalità delle visite con la madre.
Quanto alle questioni di carattere patrimoniale, va disposto che verserà a P_ [...]
, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
l'assegno di euro 500,00 (cinquecento\00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
L'uso casa coniugale è assegnato a e ai figli che con lei convivono. Parte_1
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
MA, , i quali hanno contratto matrimonio il 25.09.1999 P_ P_ in Licata, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Licata al n. 157, parte
II, serie A dell'anno 1999;
affida la figlia minore, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di pagare a , a titolo di concorso nel P_ Parte_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 500,00
(cinquecento\00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli che con lei convivono;
Parte_1
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data
7.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)