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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1464/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15173/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Inps Direzione Regionale Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Inps Direzione Subprovinciale Pozzuoli - Pozzuoli 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90195389 73 661,58 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90195389 73 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1502/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso l' intimazione di pagamento 071 2025 90195389 73/000 notificata alla ricorrente in data 13/06/2025, riguardante bollo auto anno 2011 nonché contributi ivs anno 2017 per un totale di euro 684,26.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI che ha eccepito il difetto di giurisdizione della
Corte di Giustizia adita, per l'Avviso di addebito n. 37120180024212351000, notificato il 18/02/2019, giacchè avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi IVS;
la resistente ha poi dedotto l'infondatezza del ricorso per essere la cartella di pagamento n. 07120160108221423000 stata regolarmente notificata il
31/03/2018 , cui ha fatto seguito la notifica al ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: in data
16/10/2019 veniva notificato il Preavviso di Fermo n. 07180201900030835000 contenente la richiesta di pagamento della cartella di pagamento opposta e in data 25-7-2023 veniva regolarmente notificata l'intimazione n. 07120239017987632000.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative, chiedendo, riguardo all'impugnazione dell'Avviso di addebito n. 37120180024212351000, che venga emessa ordinanza ex art 50 cpc concedendo i termini per la riassunzione innanzi al Giudice competente.
Si è costituita in giudizio L'INPS che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario, nonchè
l'inammissibilità dell'opposizione e la sua infondatezza.
Ha depositato memorie illustrative anche l'Agenzia delle Entrate SI.
Non si è costituita in giudizio la Regione Campania.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione impugnata fa riferimento all'omesso pagamento delle somme portate da due cartelle esattoriali , una relativa alla assa automobilistica – ente impositore Regione Campania- e l'altra ai contributi ivs- ente impositore INPS-
Mentre per la tassa auto vi è la giurisdizione di questa Corte, adita, per l'avviso di addebito n.
37120180024212351000, notificato il 18/02/2019 avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi IVS, la giurisdizione è devoluta per materia al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro;
per tale ragione di credito va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte , con l'assegnazione del termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice territorialmente competente ex art. 50 c.p.c..
Per la cartella esattoriale relativa a tassa auto, il ricorso è infondato.
Il concessionario del servizio di riscossione ha, infatti, documento la rituale notifica della cartella esattoriale, cui si fa riferimento nell'intimazione di pagamento impugnata, cartella che non risultano impugnata dal destinatario, per cui non è più contestabile la pretesa creditoria in esse riportate.
Difatti la mancata impugnativa della cartella rende definitivo il credito riportato nella cartella di pagamento , con la conseguenza che gli atti successivi del concessionario possono essere impugnati solo per vizi propri e non per la contestazione dell'an e del quantum debeatur.
Inoltre l'agente della riscossione ha documentato che alla notifica della cartella ha fatto seguito in data
16/10/2019 la notifica del Preavviso di Fermo n. 07180201900030835000 contenente la richiesta di pagamento della cartella di pagamento opposta e in data 25-7-2023 veniva regolarmente notificata l'intimazione n. 07120239017987632000
Pertanto non è maturato il termine di prescrizione triennale per il periodo successivo alla notifica dell'ultimo atto interruttivo, posto che l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede è stata notificata nel giugno
2025
Le spese di giudizio vanno compensate in ragione dell'importo delle cartelle oggetto di contestazione
P.Q.M.
DICHIARA IL PRORIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE PER LA CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA A
CONTRIBUTI IVS, ASSEGNANDO IL TERMINE DI GIORNI 90 DALLA COMUNICAZIONE DELLA
PRESENTE SENTENZA PER LA RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO
TERRITORIALMENTE COMPETENTE, RIGETTA PER IL RESTO IL RICORSO E COMPENSA LE
SPESE.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15173/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Inps Direzione Regionale Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Inps Direzione Subprovinciale Pozzuoli - Pozzuoli 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90195389 73 661,58 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90195389 73 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1502/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso l' intimazione di pagamento 071 2025 90195389 73/000 notificata alla ricorrente in data 13/06/2025, riguardante bollo auto anno 2011 nonché contributi ivs anno 2017 per un totale di euro 684,26.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI che ha eccepito il difetto di giurisdizione della
Corte di Giustizia adita, per l'Avviso di addebito n. 37120180024212351000, notificato il 18/02/2019, giacchè avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi IVS;
la resistente ha poi dedotto l'infondatezza del ricorso per essere la cartella di pagamento n. 07120160108221423000 stata regolarmente notificata il
31/03/2018 , cui ha fatto seguito la notifica al ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: in data
16/10/2019 veniva notificato il Preavviso di Fermo n. 07180201900030835000 contenente la richiesta di pagamento della cartella di pagamento opposta e in data 25-7-2023 veniva regolarmente notificata l'intimazione n. 07120239017987632000.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative, chiedendo, riguardo all'impugnazione dell'Avviso di addebito n. 37120180024212351000, che venga emessa ordinanza ex art 50 cpc concedendo i termini per la riassunzione innanzi al Giudice competente.
Si è costituita in giudizio L'INPS che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario, nonchè
l'inammissibilità dell'opposizione e la sua infondatezza.
Ha depositato memorie illustrative anche l'Agenzia delle Entrate SI.
Non si è costituita in giudizio la Regione Campania.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione impugnata fa riferimento all'omesso pagamento delle somme portate da due cartelle esattoriali , una relativa alla assa automobilistica – ente impositore Regione Campania- e l'altra ai contributi ivs- ente impositore INPS-
Mentre per la tassa auto vi è la giurisdizione di questa Corte, adita, per l'avviso di addebito n.
37120180024212351000, notificato il 18/02/2019 avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi IVS, la giurisdizione è devoluta per materia al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro;
per tale ragione di credito va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte , con l'assegnazione del termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice territorialmente competente ex art. 50 c.p.c..
Per la cartella esattoriale relativa a tassa auto, il ricorso è infondato.
Il concessionario del servizio di riscossione ha, infatti, documento la rituale notifica della cartella esattoriale, cui si fa riferimento nell'intimazione di pagamento impugnata, cartella che non risultano impugnata dal destinatario, per cui non è più contestabile la pretesa creditoria in esse riportate.
Difatti la mancata impugnativa della cartella rende definitivo il credito riportato nella cartella di pagamento , con la conseguenza che gli atti successivi del concessionario possono essere impugnati solo per vizi propri e non per la contestazione dell'an e del quantum debeatur.
Inoltre l'agente della riscossione ha documentato che alla notifica della cartella ha fatto seguito in data
16/10/2019 la notifica del Preavviso di Fermo n. 07180201900030835000 contenente la richiesta di pagamento della cartella di pagamento opposta e in data 25-7-2023 veniva regolarmente notificata l'intimazione n. 07120239017987632000
Pertanto non è maturato il termine di prescrizione triennale per il periodo successivo alla notifica dell'ultimo atto interruttivo, posto che l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede è stata notificata nel giugno
2025
Le spese di giudizio vanno compensate in ragione dell'importo delle cartelle oggetto di contestazione
P.Q.M.
DICHIARA IL PRORIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE PER LA CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA A
CONTRIBUTI IVS, ASSEGNANDO IL TERMINE DI GIORNI 90 DALLA COMUNICAZIONE DELLA
PRESENTE SENTENZA PER LA RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO
TERRITORIALMENTE COMPETENTE, RIGETTA PER IL RESTO IL RICORSO E COMPENSA LE
SPESE.