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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/10/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1457/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1457 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Oddo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Molinari, in Lagonegro, via Sant'
Antuono n. 313
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(P.I. ) P.IVA_2
OPPOSTI CONTUMACI
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, l' Parte_1
(di seguito, per brevità, ) introduceva il presente giudizio di merito all'esito dell'ordinanza del Pt_2
6.09.2022, resa dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n.r.g.e. 933/2022 del
Tribunale di Lagonegro, a seguito di pignoramento presso il terzo, su Controparte_3 iniziativa di , in forza di titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza n. Controparte_1
3956/2021 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere (CE), munita di formula esecutiva il
1.09.2021, con la quale l'odierna opponente veniva condannata al pagamento della somma di €
291,05, comprensive di spese generali ed iva, in favore dell'avv. , quale Controparte_1 procuratore antistatario di parte vittoriosa. A sostegno della presente opposizione, l' esponeva di aver Parte_1 liquidato gli onorari e le spese di lite di cui alla suddetta sentenza, mediante assegno bancario n.
2411467962 del 19.10.2021, inviato a mezzo posta raccomandata in data 3.11.2021 presso lo studio dell'avv. , il quale del tutto immotivatamente aveva rifiutato l'assegno e aveva notificato CP_1 dapprima atto di precetto in data 24.01.2022 e successivamente, in data 5.4.2022, atto di pignoramento presso il terzo, avverso il quale si vedeva costretta a spiegare Controparte_3 opposizione. Deduceva, quindi, che l'azione esecutiva intrapresa era illegittima, in quanto la mancata estinzione del debito non era a imputabile al debitore bensì al creditore, CP_1
, che in modo ingiustificato aveva rifiutato il pagamento mediante corresponsione
[...] dell'assegno, recapitato presso il suo studio in Villa Di Briano (CE) in data 3.11.2021, in spregio dei principi di buona fede e correttezza.
Sulla scorta di tali premesse, l'opponente chiedeva al Tribunale adito: “ - In accoglimento della presente opposizione, ritenere e dichiarare che l'odierno pignoramento è inammissibile e/o improcedibile e, per l'effetto, dichiararlo nullo, revocarlo o con qualsiasi altra formula renderlo inefficace, con immediato svincolo delle somme pignorate.
- In subordine, ridurre l'ammontare delle somme pignorate limitando l'esecuzione unicamente alle somme liquidate in sentenza con esclusione di qualsivoglia ulteriore costo, spesa, interessi o compenso da adeguare comunque alle effettive spettanze ed ai vigenti tariffari professionali e compensarlo comunque con le spese legali dell'odierna opposizione al pagamento delle quali si chiede venga condannata controparte;
- Sin da adesso ove in ragione dell'esecuzione non sospesa l'odierna opponente dovesse corrispondere somme in eccedenza rispetto a quelle dovute si chiede al Giudice di volere condannare il convenuto creditore alla ripetizione delle stesse maggiorate di interessi e spese.
- Con condanna della opposta al pagamento dei danni da responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. da valutare equitativamente nel loro esatto ammontare;
- Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi, anche ex art. 96 c.p.c., in misura maggiorata.”
Sebbene ritualmente evocati, non si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_3
[...]
Il Giudice con ordinanza del 7.10.2023 dichiarava la loro contumacia e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva istruita esclusivamente in via documentale.
2. Tanto premesso in fatto, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'opponente ha prodotto in giudizio l'assegno circolare n.2411467962 del 19.10.21 della somma di euro 290,57 (corrispondente alla somma liquidata nella sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere del 7.07.2021 a titolo di competenze legali quale procuratore antistatario della parte vincitrice del giudizio) emesso in favore dell'avv. ed inviato mediante plico raccomandato CP_1
a mezzo posta raccomandata del 3.11.2021 presso il proprio studio legale in Villa Di Briano (CE),
Via Giosue Carducci 10 e, dunque, in data antecedente alla notifica dell'atto di precetto
(24.01.2022) (all. n. 5 prod. opponente). Il suddetto assegno è stato trasmesso all'indirizzo dello studio dell'avv. di via Carducci n. 10 di Villa di Briano (CE) risultante sia dalla sentenza CP_1 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, sia nella richiesta di pagamento trasmessa via pec dallo stesso avv. all'Agenzia delle Entrate – OS il 21.09.2021 (all. n. 4 prod. CP_1 opponente) sia, infine, dal portale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord (all. n. 7 prod. opponente). L'assegno in questione è stato ritualmente trasmesso al domicilio del creditore e da questo senza motivo non ritirato. L'avv. non si è costituito nel presente giudizio e non CP_1 ha offerto alcuna valida giustificazione del suo rifiuto. Ne consegue che avendo offerto l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la somma di denaro di euro 290,57 liquidata in suo favore nella sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere del 7.07.2021, come pacificamente riconosciuto anche nell'atto di pignoramento notificato all'Agenzia delle Entrate -
OS (all. n. 8 prod. opponente), deve ritenersi che l'opponente abbia, ben prima che fosse intrapresa l'azione esecutiva, offerto ritualmente l'esatta somma dovuta al creditore avv. . CP_1
Non è dato comprendere gli ulteriori importi determinati nell'atto di precetto come siano stati calcolati non essendo comunque dovuti ulteriori importi rispetto a quelli indicati nella sentenza del
Giudice di Pace avendo offerto il debitore, odierno opponente, l'esatto importo liquidato nella richiamata sentenza n. 3956 del 7.07.2021 spontaneamente, prima della notifica del precetto.
Alle argomentazioni che precedono consegue, quindi, l'accoglimento dell'opposizione, e, per l'effetto, la revoca del pignoramento presso terzi con immediato svincolo delle somme pignorate per estinzione del credito vantato.
3. Infine, va disattesa la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. promossa da parte opponente, dal momento che per giurisprudenza pacifica "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa"
(cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007;
13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376;
Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno
2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M.
55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
Nulla per le spese nei confronti del terzo pignorato, non costituitosi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di Controparte_1
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di;
per Parte_1
l'effetto annulla il pignoramento presso terzi con immediato svincolo delle somme pignorate per estinzione del credito vantato;
2) condanna, , al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, che si liquidano in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali al Parte_1
15%, IVA e CPA se dovute, come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) nulla per le spese nei confronti del terzo pignorato, non costituitosi. Controparte_3
Così deciso in Lagonegro in data 16.10.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1457 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Oddo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Molinari, in Lagonegro, via Sant'
Antuono n. 313
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(P.I. ) P.IVA_2
OPPOSTI CONTUMACI
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, l' Parte_1
(di seguito, per brevità, ) introduceva il presente giudizio di merito all'esito dell'ordinanza del Pt_2
6.09.2022, resa dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n.r.g.e. 933/2022 del
Tribunale di Lagonegro, a seguito di pignoramento presso il terzo, su Controparte_3 iniziativa di , in forza di titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza n. Controparte_1
3956/2021 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere (CE), munita di formula esecutiva il
1.09.2021, con la quale l'odierna opponente veniva condannata al pagamento della somma di €
291,05, comprensive di spese generali ed iva, in favore dell'avv. , quale Controparte_1 procuratore antistatario di parte vittoriosa. A sostegno della presente opposizione, l' esponeva di aver Parte_1 liquidato gli onorari e le spese di lite di cui alla suddetta sentenza, mediante assegno bancario n.
2411467962 del 19.10.2021, inviato a mezzo posta raccomandata in data 3.11.2021 presso lo studio dell'avv. , il quale del tutto immotivatamente aveva rifiutato l'assegno e aveva notificato CP_1 dapprima atto di precetto in data 24.01.2022 e successivamente, in data 5.4.2022, atto di pignoramento presso il terzo, avverso il quale si vedeva costretta a spiegare Controparte_3 opposizione. Deduceva, quindi, che l'azione esecutiva intrapresa era illegittima, in quanto la mancata estinzione del debito non era a imputabile al debitore bensì al creditore, CP_1
, che in modo ingiustificato aveva rifiutato il pagamento mediante corresponsione
[...] dell'assegno, recapitato presso il suo studio in Villa Di Briano (CE) in data 3.11.2021, in spregio dei principi di buona fede e correttezza.
Sulla scorta di tali premesse, l'opponente chiedeva al Tribunale adito: “ - In accoglimento della presente opposizione, ritenere e dichiarare che l'odierno pignoramento è inammissibile e/o improcedibile e, per l'effetto, dichiararlo nullo, revocarlo o con qualsiasi altra formula renderlo inefficace, con immediato svincolo delle somme pignorate.
- In subordine, ridurre l'ammontare delle somme pignorate limitando l'esecuzione unicamente alle somme liquidate in sentenza con esclusione di qualsivoglia ulteriore costo, spesa, interessi o compenso da adeguare comunque alle effettive spettanze ed ai vigenti tariffari professionali e compensarlo comunque con le spese legali dell'odierna opposizione al pagamento delle quali si chiede venga condannata controparte;
- Sin da adesso ove in ragione dell'esecuzione non sospesa l'odierna opponente dovesse corrispondere somme in eccedenza rispetto a quelle dovute si chiede al Giudice di volere condannare il convenuto creditore alla ripetizione delle stesse maggiorate di interessi e spese.
- Con condanna della opposta al pagamento dei danni da responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. da valutare equitativamente nel loro esatto ammontare;
- Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi, anche ex art. 96 c.p.c., in misura maggiorata.”
Sebbene ritualmente evocati, non si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_3
[...]
Il Giudice con ordinanza del 7.10.2023 dichiarava la loro contumacia e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva istruita esclusivamente in via documentale.
2. Tanto premesso in fatto, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'opponente ha prodotto in giudizio l'assegno circolare n.2411467962 del 19.10.21 della somma di euro 290,57 (corrispondente alla somma liquidata nella sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere del 7.07.2021 a titolo di competenze legali quale procuratore antistatario della parte vincitrice del giudizio) emesso in favore dell'avv. ed inviato mediante plico raccomandato CP_1
a mezzo posta raccomandata del 3.11.2021 presso il proprio studio legale in Villa Di Briano (CE),
Via Giosue Carducci 10 e, dunque, in data antecedente alla notifica dell'atto di precetto
(24.01.2022) (all. n. 5 prod. opponente). Il suddetto assegno è stato trasmesso all'indirizzo dello studio dell'avv. di via Carducci n. 10 di Villa di Briano (CE) risultante sia dalla sentenza CP_1 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, sia nella richiesta di pagamento trasmessa via pec dallo stesso avv. all'Agenzia delle Entrate – OS il 21.09.2021 (all. n. 4 prod. CP_1 opponente) sia, infine, dal portale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord (all. n. 7 prod. opponente). L'assegno in questione è stato ritualmente trasmesso al domicilio del creditore e da questo senza motivo non ritirato. L'avv. non si è costituito nel presente giudizio e non CP_1 ha offerto alcuna valida giustificazione del suo rifiuto. Ne consegue che avendo offerto l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la somma di denaro di euro 290,57 liquidata in suo favore nella sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere del 7.07.2021, come pacificamente riconosciuto anche nell'atto di pignoramento notificato all'Agenzia delle Entrate -
OS (all. n. 8 prod. opponente), deve ritenersi che l'opponente abbia, ben prima che fosse intrapresa l'azione esecutiva, offerto ritualmente l'esatta somma dovuta al creditore avv. . CP_1
Non è dato comprendere gli ulteriori importi determinati nell'atto di precetto come siano stati calcolati non essendo comunque dovuti ulteriori importi rispetto a quelli indicati nella sentenza del
Giudice di Pace avendo offerto il debitore, odierno opponente, l'esatto importo liquidato nella richiamata sentenza n. 3956 del 7.07.2021 spontaneamente, prima della notifica del precetto.
Alle argomentazioni che precedono consegue, quindi, l'accoglimento dell'opposizione, e, per l'effetto, la revoca del pignoramento presso terzi con immediato svincolo delle somme pignorate per estinzione del credito vantato.
3. Infine, va disattesa la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. promossa da parte opponente, dal momento che per giurisprudenza pacifica "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa"
(cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007;
13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376;
Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno
2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M.
55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
Nulla per le spese nei confronti del terzo pignorato, non costituitosi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di Controparte_1
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di;
per Parte_1
l'effetto annulla il pignoramento presso terzi con immediato svincolo delle somme pignorate per estinzione del credito vantato;
2) condanna, , al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, che si liquidano in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali al Parte_1
15%, IVA e CPA se dovute, come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) nulla per le spese nei confronti del terzo pignorato, non costituitosi. Controparte_3
Così deciso in Lagonegro in data 16.10.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara