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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 24/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SCAGLIONE VINCENZO NATALE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO CP_1
GIANTONY
AGENZIADELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste in tutto quanto chiesto Parte_1
ed eccepito nel ricorso, che qui deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto, e contesta e disattende tutto quanto dedotto ed eccepito dall' nella memoria di costituzione. CP_1
Si contesta quanto eccepito dall' atteso che la fattispecie in esame ha ad oggetto l'opposizione CP_1 ad intimazione di pagamento e non dell'estratto di ruolo e rileva altresì che la fattispecie non ricade della ipotesi di sospensione di cui al D.L. 18/2020.
Pertanto precisa le conclusioni come nel ricorso ed in particolare: Voglia l'On. Tribunale dichiarare
l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle parte impugnata dell'intimazione di pagamento n° 291 2022 90006200 47/000 emessa dall' ed in Controparte_2 particolare: 1) Avviso di addebito n. 59120130002307654000 per l'importo di € 2.448,66 asseritamente notificato il 13.02.2014 relativo a crediti previdenziali contributi anno CP_3
2012.; 2) Avviso di addebito n. 59120160000636229000 per l'importo di € 1.206,98 asseritamente notificato il 27.06.2016 relativo a crediti per previdenziali contributi IVS anno 2015.; 3) Avviso CP_1 di addebito n. 59120160001896880000 per l'importo di € 2.371,45 asseritamente notificato il 15.12.2016 relativo a crediti per previdenziali contributi . Anno 2015; Con vittoria di spese, CP_3
diritti e onorari di causa. vista la nota depositata dal procuratore dell' ” ribadisce integralmente tutte le eccezioni, CP_1
argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
In via preliminare e troncante si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, in quanto controparte non ha specificamente allegato, né tantomeno fornito la prova, di trovarsi in una delle tre condizioni legittimanti per procedere in giudizio tassativamente elencate dall'art. 12, comma 4-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dall'art. 3 bis del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modd. in legge 17 dicembre 2021, n. 215, a norma del quale
“l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Come precisato, peraltro, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 6 settembre
2022, n. 26283, “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Tanto priva l'iniziativa del contribuente, nel presente giudizio, dell'interesse ad agire e comporta, pertanto, la necessità di una pronuncia di mera inammissibilità del ricorso, con l'effetto che al
Giudice rimane precluso entrare nel merito delle doglianze spiegate nell'atto introduttivo.
Ogni altra questione rimane assorbita. Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».” oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.03.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n° 291 2022 90006200 47/000 emessa dall' Controparte_4
e notificata a mezzo PEC il 16.02.2022 , nella parte relativa a crediti previdenziali e
[...]
assistenziali di seguito specificati:
1) Avviso di addebito n. 59120130002307654000 per l'importo di € 2.448,66 asseritamente notificato il 13.02.2014 relativo a crediti previdenziali contributi IVS anno 2012.; CP_1
2) Avviso di addebito n. 59120160000636229000 per l'importo di € 1.206,98 asseritamente notificato il 27.06.2016 relativo a crediti per previdenziali contributi IVS anno 2015.; 3) Avviso di CP_1 addebito n. 59120160001896880000 per l'importo di € 2.371,45 asseritamente notificato il
15.12.2016 relativo a crediti per previdenziali contributi . Anno 2015. CP_3
Ha eccepito la prescrizione dei crediti con la conseguente preclusione in modo assoluto agli enti creditori di incassare comunque le somme iscritte a ruolo anche in caso di versamento spontaneo, stante il “principio di irricevibilità dei contributi prescritti” (cfr. Cass. n. 25750/2009) e richiamando l'art. 3, comma 9 della Legge n. 335/1995.
Si è costituito l' contestando quanto asserito e dedotto. CP_1
Ha eccepito:
1) Inammissibilità dell'eccezione di nullità e/o mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché delle altre eccezioni attinenti a vizi formali del titolo;
conseguente inammissibilità di tutte le questioni di merito non proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999.
I titoli in questione non sono stati opposti da controparte e sono divenuti, pertanto, inoppugnabili.
Per quanto riguarda, invece, gli avvisi di addebito, i medesimi sono stati notificati a mezzo raccomandate AR e PEC, che si producono in allegato al presente atto.
La circostanza dell'avvenuta notifica è tardivamente contestata in ricorso, poiché oramai spirato il termine per l'opposizione agli atti esecutivi.
E' dunque spirato per controparte il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
2. In subordine, cautelativamente. Irrilevanza delle eccezioni richiamate al superiore punto 1. ai fini del decidere. In ulteriore subordine, loro infondatezza.
La proposizione del ricorso giurisdizionale introduce un normale giudizio di cognizione sul rapporto, il cui accertamento ha ad oggetto l'an e/o il quantum del credito contestato. Solo per mero scrupolo difensivo ed in via, dunque, ulteriormente subordinata e cautelativa, si evidenzia la manifesta infondatezza delle questioni prospettate da controparte.
Nessun dubbio, infatti, può sorgere sulla validità delle notifiche degli avvisi di addebito.
Infondata è altresì la doglianza relativa alla mancata notifica preliminare di un avviso bonario, essendo noto che tale adempimento costituisce mera facoltà dell'ente previdenziale.
3. Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo precedente la notifica degli avvisi di addebito, siccome volta a contestare il merito della pretesa contributiva, per mancata proposizione del ricorso nel termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. N. 46/1999.
Stante la mancata opposizione di merito ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, ogni questione di merito antecedente la formazione del paragiudicato resta definitivamente preclusa sia alle parti sia al
Giudice.
4. Infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito.
Si segnala fin da adesso che, in caso di mancata prova della notifica degli atti posti sotto la responsabilità dell'Agente della Riscossione o di mancato riscontro all'emananda ordinanza di esibizione l'Istituto non sarà comunque in condizioni di procedere allo sgravio, perché il richiamato art. 19 D.Lgs. n. 112/1999 prevede, per il caso in esame, la procedura di discarico di partite inesigibili, la quale, ai sensi del comma 1, deve essere compulsata dall'Agente della Riscossione. Solo a conclusione di tale procedura, ai sensi del comma 3, “i crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore”, mentre, ai sensi del comma 6-bis,
“l'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui e' parte l'agente della riscossione”; da tale assetto si ricava che il credito non può essere eliminato dalle scritture patrimoniali dell' fino a completamento della procedura di discarico, sicché i provvedimenti CP_5 che l' può adottare “nelle more” del discarico, in esecuzione di eventuali sentenze, sono CP_5
provvedimenti necessariamente interinali (sospensione del ruolo).
L'eventuale sentenza, dunque, non potrà essere eseguita, da parte dell' , se non mediante un CP_5
mero provvedimento di sospensione del ruolo in attesa che sia portata a compimento (con accoglimento o diniego, secondo le varie ipotesi previste dall'art. 19 cit.) la procedura di discarico.
5. Ancora sull'efficacia interruttiva della prescrizione degli atti unilaterali recettizi. Per il non temuto caso in cui si accertasse (ritenendola per assurdo ammissibile) la nullità della notifica di una qualche cartella, per violazione di norme del codice di rito, ovvero di un qualche atto interruttivo, ancorché tale attività avesse comunque, determinato la conoscenza (o conoscibilità, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza) dell'atto, si rilevi che le cartelle di pagamento (così come le intimazioni di pagamento, i preavvisi di fermo amministrativo, le comunicazioni di iscrizione ipotecaria, ecc.), in quanto atti interruttivi della prescrizione, ed agli specifici fini, civilistici, dell'interruzione della prescrizione, sono soggette alla disciplina sostanziale di cui all'art. 1335 c.c., e non anche alla disciplina processuale prevista per la notifica degli atti.
6. Nel merito. Mancata specifica contestazione del merito del credito. Conseguente limitazione del thema decidendum ed incontestabilità di tutti i crediti nel presente giudizio. Conseguente manifesta infondatezza del ricorso.
L'atto introduttivo non contiene alcuna eccezione ipoteticamente volta a contestare il merito del credito vantato dall'Istituto. Nessuna difesa viene spiegata, in ricorso, in relazione al merito del credito.
L sebbene regolarmente vocata non ha ritenuto di costituirsi. Controparte_4
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, la causa, coinvolgendo la controversia profili di ordine meramente documentale, dopo il rinvio all'udienza del 12 dicembre 2024 è stata assegnata all'odierno Decidente ed è stata definita, secondo le modalità della trattazione scritta mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' la quale sebbene Controparte_2
regolarmente vocato non si è costituita.
Sempre in via preliminare va rilevato l'interesse ad impugnare da parte del ricorrente riferito in tal caso ad una intimazione di pagamento.
CP_ Parte ricorrente chiede la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale.
In via del tutto pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione della scrivente solo per i crediti di natura previdenziali e nel caso che ci occupa oggetto del giudizio è l'annullamento dell'intimazione di pagamento n° 291 2022 90006200 47/000 emessa dall' e notificata Controparte_2
a mezzo PEC il 16.02.2022, con specifico riferimento agli atti di seguito indicati
1) Avviso di addebito n. 59120130002307654000 per l'importo di € 2.448,66 asseritamente notificato il 13.02.2014 relativo a crediti previdenziali contributi anno 2012.; CP_3
2) Avviso di addebito n. 59120160000636229000 per l'importo di € 1.206,98 asseritamente notificato il 27.06.2016 relativo a crediti per previdenziali contributi IVS anno 2015.; CP_1
3) Avviso di addebito n. 59120160001896880000 per l'importo di € 2.371,45 asseritamente notificato il 15.12.2016 relativo a crediti per previdenziali contributi . Anno 2015. CP_3 CP_ Parte ricorrente chiede pronunciarsi la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione solo gli avvisi del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale
(intimazione di pagamento) gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
Dalla documentazione versata dalla resistente risultano le regolari notifiche degli avvisi di CP_1 addebito oggetto dell'intimazione oggi impugnata, mentre nessun atto interruttivo risulta prodotto da parte dell' CP_6
Riguardo all'eccezione di prescrizione ritiene questo decidente che la domanda debba essere accolta poiché le cartelle sono state notificate, rispettivamente, il 13.2.2014, 27.6.2016 e 15.12.2016 ed il successivo atto è stata l'intimazione di pagamento, notificata in data 16.2.2016( secondo quanto riferito da parte ricorrente e non contestato da parte resistente), per cui a tale data il credito contributivo vantato dall' era prescritto a causa dell'avvenuto decorso del quinquennio dalla notifica degli CP_1
avvisi di addebito, senza il compimento di alcun atto interruttivo, il cui onere è a carico del titolare del credito.
Infatti, come affermato nella recente sentenza della Cassazione SU n. 23397/2016, il cui contenuto viene richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deve trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale.
La sentenza ha infatti affermato: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l.
n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito CP_1
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_5
2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo da distrarre a favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 426/2022 R.G. respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e dichiara la prescrizione della pretesa creditoria indicata l'intimazione di pagamento n. 291 2022 90006200 47/000 limitatamente agli Avvisi di addebito n.
59120130002307654000; n. 59120160000636229000 e n. 59120160001896880000.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 800,00 comprensivo di € 43,00 CP_1
oltre IVA e CPA, da distrarre a favore del procuratore antistatario
Così deciso a Sciacca, 24 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini