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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 31/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 84/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 84/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
DEVERCELLI TERESA e PEPE CECILIA MARIA ELISA ( VIA C.F._2
BORGONUOVO 7/9 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA BORGONUOVO, 7-9 20121
MILANO, presso il difensore avv. DEVERCELLI TERESA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JOLY CHANTAL e Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in VIA CADUTI DELLA LIBERTA', 24 11029 VERRES presso lo studio dell'avv. JOLY CHANTAL
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, letto il ricorso, previa fissazione della data dell'udienza per la comparizione delle parti avanti al giudice relatore, in modalità cartolare, onde espletare gli incombenti di cui all'art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c., dichiarareI
pagina 1 di 7 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Torgnon (AO), il 24 luglio 2010, Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito.
Le parti dichiarano di voler divorziare alle seguenti condizioni
CONDIZIONI:
1. I figli minori e restano affidati ex art. 337-ter c.c Per_1 Per_2
a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
nell'immobile sito in Hone (AO), via La Croisettaz n. 14. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei minori, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli. In particolare saranno sempre decise congiuntamente: le iscrizioni e gli indirizzi scolastici, le scelte relative ai medici e agli specialisti che dovranno occuparsi dei figli salvo i casi d'urgenza, l'indirizzo religioso, culturale e sportivo, i trasferimenti di residenza dei figli. I genitori si impegnano altresì, nell'interesse esclusivo di e , a collaborare Per_1 Per_2
nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, a dialogare tra di loro, a scambiarsi con regolarità notizie sui figli, a consultarsi su problemi medici,
attività sportive, attività scolastiche e su tutto quanto riguardi la vita, la salute e l'educazione di e I genitori Per_1 Per_2
eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative ai figli minori.
pagina 2 di 7 2. Il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo desideri, previo accordo con la madre, e comunque almeno secondo il seguente calendario di frequentazione:
Quanto alla frequentazione ordinaria
Durante il periodo scolastico
- a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento presso la scuola di ciascun figlio;
- nelle settimane che terminano con il fine settimana di spettanza paterna, il martedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento presso le rispettive scuole;
- nelle settimane che terminano con il fine settimana di spettanza materna il giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, con riaccompagnamento presso le rispettive scuole con la precisazione che nel periodo dal 1° dicembre al 1° maggio, nel caso in cui i figli desiderassero iscriversi allo sci club, e Per_1 Per_2
potranno salire a Torgnon dal padre il venerdì sera anziché il giovedì, e rientrare a casa della madre al termine degli allenamenti di sci, fatta eccezione per i venerdì in cui i medesimi avranno impegni personali diversi e resteranno a casa della madre. In questo caso si manterrà il giovedì come giorno di visita del padre e la madre si impegna comunque ad accompagnare i figli agli allenamenti di sci il sabato mattina.
Durante l'intero periodo delle vacanze scolastiche estive
(giugno/settembre),
- a settimane alternate, con cambio del periodo di rispettiva spettanza nella giornata di venerdì, prima dell'orario di cena.
Quanto alle vacanze pagina 3 di 7 - almeno due settimane consecutive durante l'estate, prevedendosi sin d'ora che eguale periodo sarà di pertinenza anche della madre;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, con la precisazione che, quando al padre spetta il periodo compreso tra il 30 dicembre e il 6 gennaio, e saranno da lui riaccompagnati presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna la sera prima della ripresa delle lezioni scolastiche;
- per metà del periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua con rientro alla casa materna la sera precedente all'ingresso a scuola;
- per metà dei c.d. “ponti lunghi”.
Al fine di agevolarsi reciprocamente le parti concordano di incontrarsi a metà strada tra le rispettive abitazioni in occasione di ogni trasferimento di e da un genitore all'altro Per_1 Per_2
3. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva spettanza, e suddivideranno, nella misura del
50% ciascuno, le spese relative alla mensa, all'abbigliamento ordinario, ai prodotti farmaceutici da banco e di cancelleria scolastica (dietro presentazione dei relativi giustificativi) nonché
le ulteriori spese extra relative ai figli, quali quelle elencate e regolamentate nel Protocollo del Tribunale di Aosta, con la precisazione, con riferimento alle spese sportive, che il padre si farà carico delle spese per i corsi di sci per entrambi i figli e l'attrezzatura tecnica necessaria per praticare tale sport, mentre le spese per eventuali altri corsi sportivi diversi dallo sci e per la relativa attrezzatura saranno sostenute in via esclusiva dalla madre.
Qualora uno o entrambi i figli decidessero di non praticare più lo sci, tutte le spese relative a eventuali altri corsi sportivi,
diversi dallo sci, saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori.
pagina 4 di 7 Ogni mese, il giorno 30, le parti calcoleranno le spese documentate e rifonderanno reciprocamente la loro quota, versandola entro e non oltre i 7 giorni successivi alla richiesta documentata. Inoltre, per ogni singolo capitolo di spesa extra assegno superiore a € 300,00 i genitori concordano che, a fronte dell'accordo sulla spesa, il genitore anticipatario potrà richiedere all'altro di versare la quota a quest'ultimo spettante entro 5 giorni dalla richiesta.
4. continuerà a percepire al 100% l'importo erogato Controparte_1
dall' a titolo di Assegno Unico o misure equipollenti. CP_2
5. Le parti danno atto dell'estinzione del mutuo acceso presso
[...]
da parte di . CP_3 Parte_1
6. continuerà a provvedere al pagamento delle restanti Parte_1
rate del mutuo concesso da con atto del 20 agosto Parte_2
2015 a rogito del Notaio Dott. Rep. N. 49698, Persona_3
Racc. 24615, tenendo indenne da qualsiasi pretesa Controparte_1
della banca mutuante anche relativa a oneri e spese accessorie.
7. Con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo divorzile, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica nascente dal matrimonio e dichiarano, anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessi all'intercorso rapporto matrimoniale.
8. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori Per_1
e . Per_2
9. Ciascuna delle parti sosterrà le spese della propria assistenza legale.
pagina 5 di 7 I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 23 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 23 ottobre 2020, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Torgnon il 24 luglio 2010
Tra
pagina 6 di 7 nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
C.F._1
e
, nata ad [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._3
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Torgnon al n°3, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORGNON per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 84/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
DEVERCELLI TERESA e PEPE CECILIA MARIA ELISA ( VIA C.F._2
BORGONUOVO 7/9 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA BORGONUOVO, 7-9 20121
MILANO, presso il difensore avv. DEVERCELLI TERESA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JOLY CHANTAL e Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in VIA CADUTI DELLA LIBERTA', 24 11029 VERRES presso lo studio dell'avv. JOLY CHANTAL
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, letto il ricorso, previa fissazione della data dell'udienza per la comparizione delle parti avanti al giudice relatore, in modalità cartolare, onde espletare gli incombenti di cui all'art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c., dichiarareI
pagina 1 di 7 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Torgnon (AO), il 24 luglio 2010, Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito.
Le parti dichiarano di voler divorziare alle seguenti condizioni
CONDIZIONI:
1. I figli minori e restano affidati ex art. 337-ter c.c Per_1 Per_2
a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
nell'immobile sito in Hone (AO), via La Croisettaz n. 14. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei minori, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli. In particolare saranno sempre decise congiuntamente: le iscrizioni e gli indirizzi scolastici, le scelte relative ai medici e agli specialisti che dovranno occuparsi dei figli salvo i casi d'urgenza, l'indirizzo religioso, culturale e sportivo, i trasferimenti di residenza dei figli. I genitori si impegnano altresì, nell'interesse esclusivo di e , a collaborare Per_1 Per_2
nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, a dialogare tra di loro, a scambiarsi con regolarità notizie sui figli, a consultarsi su problemi medici,
attività sportive, attività scolastiche e su tutto quanto riguardi la vita, la salute e l'educazione di e I genitori Per_1 Per_2
eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative ai figli minori.
pagina 2 di 7 2. Il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo desideri, previo accordo con la madre, e comunque almeno secondo il seguente calendario di frequentazione:
Quanto alla frequentazione ordinaria
Durante il periodo scolastico
- a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento presso la scuola di ciascun figlio;
- nelle settimane che terminano con il fine settimana di spettanza paterna, il martedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento presso le rispettive scuole;
- nelle settimane che terminano con il fine settimana di spettanza materna il giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, con riaccompagnamento presso le rispettive scuole con la precisazione che nel periodo dal 1° dicembre al 1° maggio, nel caso in cui i figli desiderassero iscriversi allo sci club, e Per_1 Per_2
potranno salire a Torgnon dal padre il venerdì sera anziché il giovedì, e rientrare a casa della madre al termine degli allenamenti di sci, fatta eccezione per i venerdì in cui i medesimi avranno impegni personali diversi e resteranno a casa della madre. In questo caso si manterrà il giovedì come giorno di visita del padre e la madre si impegna comunque ad accompagnare i figli agli allenamenti di sci il sabato mattina.
Durante l'intero periodo delle vacanze scolastiche estive
(giugno/settembre),
- a settimane alternate, con cambio del periodo di rispettiva spettanza nella giornata di venerdì, prima dell'orario di cena.
Quanto alle vacanze pagina 3 di 7 - almeno due settimane consecutive durante l'estate, prevedendosi sin d'ora che eguale periodo sarà di pertinenza anche della madre;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, con la precisazione che, quando al padre spetta il periodo compreso tra il 30 dicembre e il 6 gennaio, e saranno da lui riaccompagnati presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna la sera prima della ripresa delle lezioni scolastiche;
- per metà del periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua con rientro alla casa materna la sera precedente all'ingresso a scuola;
- per metà dei c.d. “ponti lunghi”.
Al fine di agevolarsi reciprocamente le parti concordano di incontrarsi a metà strada tra le rispettive abitazioni in occasione di ogni trasferimento di e da un genitore all'altro Per_1 Per_2
3. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva spettanza, e suddivideranno, nella misura del
50% ciascuno, le spese relative alla mensa, all'abbigliamento ordinario, ai prodotti farmaceutici da banco e di cancelleria scolastica (dietro presentazione dei relativi giustificativi) nonché
le ulteriori spese extra relative ai figli, quali quelle elencate e regolamentate nel Protocollo del Tribunale di Aosta, con la precisazione, con riferimento alle spese sportive, che il padre si farà carico delle spese per i corsi di sci per entrambi i figli e l'attrezzatura tecnica necessaria per praticare tale sport, mentre le spese per eventuali altri corsi sportivi diversi dallo sci e per la relativa attrezzatura saranno sostenute in via esclusiva dalla madre.
Qualora uno o entrambi i figli decidessero di non praticare più lo sci, tutte le spese relative a eventuali altri corsi sportivi,
diversi dallo sci, saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori.
pagina 4 di 7 Ogni mese, il giorno 30, le parti calcoleranno le spese documentate e rifonderanno reciprocamente la loro quota, versandola entro e non oltre i 7 giorni successivi alla richiesta documentata. Inoltre, per ogni singolo capitolo di spesa extra assegno superiore a € 300,00 i genitori concordano che, a fronte dell'accordo sulla spesa, il genitore anticipatario potrà richiedere all'altro di versare la quota a quest'ultimo spettante entro 5 giorni dalla richiesta.
4. continuerà a percepire al 100% l'importo erogato Controparte_1
dall' a titolo di Assegno Unico o misure equipollenti. CP_2
5. Le parti danno atto dell'estinzione del mutuo acceso presso
[...]
da parte di . CP_3 Parte_1
6. continuerà a provvedere al pagamento delle restanti Parte_1
rate del mutuo concesso da con atto del 20 agosto Parte_2
2015 a rogito del Notaio Dott. Rep. N. 49698, Persona_3
Racc. 24615, tenendo indenne da qualsiasi pretesa Controparte_1
della banca mutuante anche relativa a oneri e spese accessorie.
7. Con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo divorzile, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica nascente dal matrimonio e dichiarano, anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessi all'intercorso rapporto matrimoniale.
8. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori Per_1
e . Per_2
9. Ciascuna delle parti sosterrà le spese della propria assistenza legale.
pagina 5 di 7 I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 23 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 23 ottobre 2020, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Torgnon il 24 luglio 2010
Tra
pagina 6 di 7 nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
C.F._1
e
, nata ad [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._3
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Torgnon al n°3, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORGNON per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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