TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 213/2021
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 213 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. MELA Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PONSANO MICHELE CP_1 P.IVA_2
-parte convenuta-
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come all'udienza del
29/5/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e formulando le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_4
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
- Accertare e Dichiarare , proprietaria unica ed esclusiva per Parte_2
1 intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., dei seguenti appartamenti:
1 - unità immobiliare distinta al NCEU foglio 30 mappale 5626 subalterno 5, Cat. A/2, R.C.
Euro 795,34. Già foglio 30 mappale 56 subalterno 5.
2 – unità immobiliare distinta al NCEU foglio 30 mappale 5626, subalterno 6, Cat. A/2, R.C.
Euro 939,95;
3 - unità immobiliare distinta al NCEU foglio 30 mappale 5626 subalterno 7, Cat. A/2, R.C.
Euro 939,95;
4 - unità immobiliare distinta al NCEU foglio 30 mappale 5626, subalterno 8, Cat. A/2, R.C.
Euro 939,95;
5 - unità immobiliare distinta al NCEU foglio 30 mappale 5626, subalterno 1, Cat. A/2, R.C.
Euro 939,95.
- Ordinare al competente Conservatore dei RR. II. la relativa trascrizione senza responsabilità alcuna al riguardo in capo all'Istante;
- Spese compensate in difetto di opposizione, altrimenti a carico dell'opponente”.
Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto:
- di aver acquistato in data 19/1/2005 da 5 (cinque) unità abitative in Olbia, via CP_5
Monte Bianco, con contestuale immissione nel possesso, mediante due compravendite avvenute con scritture private autenticate dal Notaio in Olbia, relative agli appartamenti distinti al NCEU Per_1
foglio 30 mappale 5626i Subalterni 5, 6, 7 e 8 e Subalterno 1;
- di aver posseduto da oltre 20 anni in proprio, e quale successore particolare, in modo pubblico, pacifico e indisturbato, le predette unità immobiliari;
- che i trasferimenti immobiliari dei suddetti beni immobili potevano essere così ricostruiti in ordine cronologico: 1) in data 19/1/2005 acquista da le unità Parte_1 CP_5
immobiliari, con contestuale immissione in possesso;
2) aveva a sua volta acquistato CP_5
da Mediterranean Cruises s.r.l. con scrittura privata autentica del 26/11/2001; 3) Mediterranean
Cruises s.r.l. aveva acquistato da Geim s.r.l. con scrittura privata autenticata del 21/9/1999; 4) Geim
s.r.l. aveva acquistato da Costruzioni s.r.l. con scrittura privata autenticata del 21/12/1991; 5)
Costruzioni s.r.l. aveva acquistato in data 17/11/1988 l'area (sulla quale costruiva poi gli appartamenti) dagli Eredi proprietari e possessori sin dal 11/3/1973; Persona_2
- che i beni immobili in questione risultano intestati catastalmente a Controparte_1
- di aver interesse ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'intervenuto acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale, contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e concluso, ha a sua volta osservato:
2 che la parte attrice aveva acquistato i suddetti beni con Parte_1
regolare atto di compravendita, con conseguente inapplicabilità del meccanismo successorio nel possesso di cui all'art. 1146, comma 2, c.c.; che, essendo la formale proprietaria dei suddetti beni Parte_1
immobili, difetta il presupposto per l'applicazione dell'istituto dell'usucapione, ovvero che a richiederne il perfezionamento sia il possessore non proprietario del bene a fronte dell'inerzia prolungata dell'effettivo titolare;
che la mera intestazione catastale dei suddetti beni a era conseguenza della Controparte_1
mancata trascrizione della sentenza di risoluzione del contratto con cui Abergo Commercio s.r.l. aveva venduto alla il compendio immobiliare per cui è causa. Controparte_1
Sulla scorta di ciò, la convenuta ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“in via principale e nel merito: rigettare ogni domanda formulata da perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto per quanto espresso in narrativa e condannare l a ai sensi dell'art. Parte_1
96, 1 co., c.p.c. al le spese ed al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si è costituito in giudizio anche la convenuta contestando quanto ex Controparte_4
adverso dedotto e concluso, e formulando a sua volta le seguenti conclusioni:
“Nel merito:
- Rigettare tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti di in quanto Controparte_4
infondate per i motivi meglio indicati in narrativa.
- Condannare l'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. I o III comma da liquidarsi in misura pari ad € 25.000 o nel diverso importo da liquidarsi in via equitativa.
- Con riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare nel corso del giudizio
Con vittoria di spese di causa, spese generali e forfetarie e accessori di legge”.
Sebbene ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio Controparte_2
e e conseguentemente sono state dichiarate
[...] Controparte_3
contumaci.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si è pervenuti all'udienza del 13/11/2023 in cui, respinte le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2/10/2024 nella quale, tutta via, il Giudice procedente ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (rinuncia all'azione), proposta accettata dalla parte attrice e dalla convenuta ma non anche dalla convenuta Controparte_4 [...]
CP_1
3 Si è pervenuti, pertanto, all'udienza del 29/5/2025 fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella quale i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente ed il Giudice si è riservato la decisione.
***
In via del tutto preliminare ritiene questo Giudice di dover confermare l'ordinanza istruttoria del 13/11/2023 con la quale sono state respinte le istanze istruttorie articolate dalla parte attrice.
È noto, invero, che la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti soggettivi o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio o, ancora, circostanze documentali. L'art. 244 c.p.c. stabilisce, infatti, che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante la indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuno di essi deve essere interrogato. I fatti, oltre ad essere dedotti in capitoli specifici e determinati, devono essere collocati, per quanto attiene il relativo svolgimento, nel tempo e nello spazio e devono essere esposti in modo tale, se confermati, da confortare la tesi da parte di colui che li ha dedotti ed, inoltre, essi vanno descritti congruamente al fine di consentire alla controparte di formulare una prova contraria (v. ex multis Cass. 3728/1987, Cass. 3635/1989, Cass. 12642/2003, Cass. 11844/2006, Cass. 2201/2007,
Cass. 12292/2011, Cass. 1808/2015; Cass. 1294/2018)
Ciò ricordato, a parere dello scrivente Giudice i capitoli di prova orale articolati dall'attore sono palesemente inammissibili in quanto concernenti circostanze generiche e per la maggiora parte perché attinenti a fatti da provare documentalmente (capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
Nel merito, la domanda è inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto.
L'attore ha chiesto il riconoscimento dell'acquisto per usucapione della piena proprietà di 5 unità immobiliari in Olbia (distinte al NCEU al foglio 30, mappale, 5626i Subalterni 5, 6 , 7 e 8, e subalterno 1) che egli già possiede a titolo formale in forza di scrittura privata in data 19/1/2005 sottoscritta con da precedente proprietaria, autenticata dal Notaio in Olbia. CP_5 Per_1
Trattasi di circostanza documentalmente provata e, comunque, incontestata.
Orbene, come noto, l'usucapione è un modo di acquisto originario della proprietà, che presuppone il difetto di un titolo formale in capo al possessore. Essa non può essere invocata da chi già risulti proprietario per titolo e trascrizione, come nel caso in esame.
Ne consegue che la domanda giudiziale di usucapione, proposta nei confronti di uno o più beni di cui l'attore è già proprietario formale, è priva di interesse giuridico concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., mancando il presupposto stesso della fattispecie acquisitiva.
Non risulta, del resto, che vi sia stato alcun atto di trasferimento nullo o viziato che l'attore intenda in qualche modo sanare per il tramite dell'usucapione.
4 Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nei soli confronti delle parti effettivamente costituite in giudizio, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 per lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
RIGETTA la domanda formulata da Parte_1
CONDANNA la parte attrice al rimborso, in favore di e di Controparte_1 Controparte_6
, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per ciascuno dei convenuti in €
[...]
2.253,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 06/06/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 213/2021
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 213 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. MELA Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PONSANO MICHELE CP_1 P.IVA_2
-parte convenuta-
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come all'udienza del
29/5/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e formulando le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_4
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
- Accertare e Dichiarare , proprietaria unica ed esclusiva per Parte_2
1 intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., dei seguenti appartamenti:
1 - unità immobiliare distinta al NCEU foglio 30 mappale 5626 subalterno 5, Cat. A/2, R.C.
Euro 795,34. Già foglio 30 mappale 56 subalterno 5.
2 – unità immobiliare distinta al NCEU foglio 30 mappale 5626, subalterno 6, Cat. A/2, R.C.
Euro 939,95;
3 - unità immobiliare distinta al NCEU foglio 30 mappale 5626 subalterno 7, Cat. A/2, R.C.
Euro 939,95;
4 - unità immobiliare distinta al NCEU foglio 30 mappale 5626, subalterno 8, Cat. A/2, R.C.
Euro 939,95;
5 - unità immobiliare distinta al NCEU foglio 30 mappale 5626, subalterno 1, Cat. A/2, R.C.
Euro 939,95.
- Ordinare al competente Conservatore dei RR. II. la relativa trascrizione senza responsabilità alcuna al riguardo in capo all'Istante;
- Spese compensate in difetto di opposizione, altrimenti a carico dell'opponente”.
Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto:
- di aver acquistato in data 19/1/2005 da 5 (cinque) unità abitative in Olbia, via CP_5
Monte Bianco, con contestuale immissione nel possesso, mediante due compravendite avvenute con scritture private autenticate dal Notaio in Olbia, relative agli appartamenti distinti al NCEU Per_1
foglio 30 mappale 5626i Subalterni 5, 6, 7 e 8 e Subalterno 1;
- di aver posseduto da oltre 20 anni in proprio, e quale successore particolare, in modo pubblico, pacifico e indisturbato, le predette unità immobiliari;
- che i trasferimenti immobiliari dei suddetti beni immobili potevano essere così ricostruiti in ordine cronologico: 1) in data 19/1/2005 acquista da le unità Parte_1 CP_5
immobiliari, con contestuale immissione in possesso;
2) aveva a sua volta acquistato CP_5
da Mediterranean Cruises s.r.l. con scrittura privata autentica del 26/11/2001; 3) Mediterranean
Cruises s.r.l. aveva acquistato da Geim s.r.l. con scrittura privata autenticata del 21/9/1999; 4) Geim
s.r.l. aveva acquistato da Costruzioni s.r.l. con scrittura privata autenticata del 21/12/1991; 5)
Costruzioni s.r.l. aveva acquistato in data 17/11/1988 l'area (sulla quale costruiva poi gli appartamenti) dagli Eredi proprietari e possessori sin dal 11/3/1973; Persona_2
- che i beni immobili in questione risultano intestati catastalmente a Controparte_1
- di aver interesse ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'intervenuto acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale, contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e concluso, ha a sua volta osservato:
2 che la parte attrice aveva acquistato i suddetti beni con Parte_1
regolare atto di compravendita, con conseguente inapplicabilità del meccanismo successorio nel possesso di cui all'art. 1146, comma 2, c.c.; che, essendo la formale proprietaria dei suddetti beni Parte_1
immobili, difetta il presupposto per l'applicazione dell'istituto dell'usucapione, ovvero che a richiederne il perfezionamento sia il possessore non proprietario del bene a fronte dell'inerzia prolungata dell'effettivo titolare;
che la mera intestazione catastale dei suddetti beni a era conseguenza della Controparte_1
mancata trascrizione della sentenza di risoluzione del contratto con cui Abergo Commercio s.r.l. aveva venduto alla il compendio immobiliare per cui è causa. Controparte_1
Sulla scorta di ciò, la convenuta ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“in via principale e nel merito: rigettare ogni domanda formulata da perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto per quanto espresso in narrativa e condannare l a ai sensi dell'art. Parte_1
96, 1 co., c.p.c. al le spese ed al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si è costituito in giudizio anche la convenuta contestando quanto ex Controparte_4
adverso dedotto e concluso, e formulando a sua volta le seguenti conclusioni:
“Nel merito:
- Rigettare tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti di in quanto Controparte_4
infondate per i motivi meglio indicati in narrativa.
- Condannare l'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. I o III comma da liquidarsi in misura pari ad € 25.000 o nel diverso importo da liquidarsi in via equitativa.
- Con riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare nel corso del giudizio
Con vittoria di spese di causa, spese generali e forfetarie e accessori di legge”.
Sebbene ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio Controparte_2
e e conseguentemente sono state dichiarate
[...] Controparte_3
contumaci.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si è pervenuti all'udienza del 13/11/2023 in cui, respinte le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2/10/2024 nella quale, tutta via, il Giudice procedente ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (rinuncia all'azione), proposta accettata dalla parte attrice e dalla convenuta ma non anche dalla convenuta Controparte_4 [...]
CP_1
3 Si è pervenuti, pertanto, all'udienza del 29/5/2025 fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella quale i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente ed il Giudice si è riservato la decisione.
***
In via del tutto preliminare ritiene questo Giudice di dover confermare l'ordinanza istruttoria del 13/11/2023 con la quale sono state respinte le istanze istruttorie articolate dalla parte attrice.
È noto, invero, che la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti soggettivi o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio o, ancora, circostanze documentali. L'art. 244 c.p.c. stabilisce, infatti, che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante la indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuno di essi deve essere interrogato. I fatti, oltre ad essere dedotti in capitoli specifici e determinati, devono essere collocati, per quanto attiene il relativo svolgimento, nel tempo e nello spazio e devono essere esposti in modo tale, se confermati, da confortare la tesi da parte di colui che li ha dedotti ed, inoltre, essi vanno descritti congruamente al fine di consentire alla controparte di formulare una prova contraria (v. ex multis Cass. 3728/1987, Cass. 3635/1989, Cass. 12642/2003, Cass. 11844/2006, Cass. 2201/2007,
Cass. 12292/2011, Cass. 1808/2015; Cass. 1294/2018)
Ciò ricordato, a parere dello scrivente Giudice i capitoli di prova orale articolati dall'attore sono palesemente inammissibili in quanto concernenti circostanze generiche e per la maggiora parte perché attinenti a fatti da provare documentalmente (capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
Nel merito, la domanda è inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto.
L'attore ha chiesto il riconoscimento dell'acquisto per usucapione della piena proprietà di 5 unità immobiliari in Olbia (distinte al NCEU al foglio 30, mappale, 5626i Subalterni 5, 6 , 7 e 8, e subalterno 1) che egli già possiede a titolo formale in forza di scrittura privata in data 19/1/2005 sottoscritta con da precedente proprietaria, autenticata dal Notaio in Olbia. CP_5 Per_1
Trattasi di circostanza documentalmente provata e, comunque, incontestata.
Orbene, come noto, l'usucapione è un modo di acquisto originario della proprietà, che presuppone il difetto di un titolo formale in capo al possessore. Essa non può essere invocata da chi già risulti proprietario per titolo e trascrizione, come nel caso in esame.
Ne consegue che la domanda giudiziale di usucapione, proposta nei confronti di uno o più beni di cui l'attore è già proprietario formale, è priva di interesse giuridico concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., mancando il presupposto stesso della fattispecie acquisitiva.
Non risulta, del resto, che vi sia stato alcun atto di trasferimento nullo o viziato che l'attore intenda in qualche modo sanare per il tramite dell'usucapione.
4 Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nei soli confronti delle parti effettivamente costituite in giudizio, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 per lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
RIGETTA la domanda formulata da Parte_1
CONDANNA la parte attrice al rimborso, in favore di e di Controparte_1 Controparte_6
, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per ciascuno dei convenuti in €
[...]
2.253,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 06/06/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
5