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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2025, n. 3300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3300 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.2899 del ruolo generale per l'anno 2014, assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., tra
, , e rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 difesi dagli Avv.ti Francesco Mandara e Anna Cinque;
parte attrice
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Damiano Bua;
parte convenuta nonché
, in persona del curatore pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Ciccarelli;
parte intervenuta
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in bonis Controparte_2 unitamente a convenivano in Parte_1 Parte_2 Parte_5 giudizio la affinché fosse accertato e dichiarato che l'istituto di credito Controparte_1 aveva addebitato sui conti correnti n. 16847 e n. 4339 somme non dovute per interessi superiori al tasso soglia, per valute e commissioni di massimo scoperto non concordate ed in ragione dell'anatocismo; inoltre, chiedeva condannarsi l'istituto di credito a corrispondere le somme illegittimamente addebitate, previa compensazione dei rispettivi crediti ed accertarsi e dichiararsi l'invalidità della fideiussione concessa, con vittoria di spese di lite. A tal fine, esponeva: a) che la società in bonis non aveva mai sottoscritto il contratto di CP_2 Parte_6
1 conto corrente e che la copia del testo negoziale non era stata consegnata;
b) che la banca aveva applicato i tassi di interesse e le valute in via unilaterale, oltre ad aver applicato l'illegittima capitalizzazione degli interessi trimestrali;
c) che le fideiussioni omnibus prestate da e da erano invalide poiché l'istituto di credito aveva continuato a fare Pt_1 Parte_4 credito nonostante il peggioramento delle condizioni della società debitrice in via principale.
Inoltre, erano invalide poiché erano poste a garanzia di rapporti con interessi superiori al tasso soglia e che, in ogni caso, le sottoscrizioni ivi apposte non erano riconducibili alla mano dei fideiussori tanto da essere state da loro disconosciute.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.01.2015, la Controparte_1 si costituiva in giudizio e chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione delle ragioni della domanda;
inoltre, eccepiva la prescrizione con riferimento alle operazioni compiute nel periodo compreso tra il 29.03.1988 ed il 14.05.2004 ed, in ogni caso, la genericità di tale domanda di indebito e la sua infondatezza, avendo la banca applicato le condizioni contenute nel regolamento contrattuale;
infine, deduceva che i garanti non potevano eccepire la nullità della garanzia, poiché essa era inquadrabile nel contratto autonomo di garanzia (piuttosto che nella fideiussione) e che il disconoscimento delle firme ivi contenuto era generico e che, comunque, avanzava istanza di verificazione. In via riconvenzionale, chiedeva condannarsi parte attrice a corrispondere la somma di €.32.622,64, quale saldo dei contratti di anticipo su fatture, apertura di credito in conto corrente n. 30367, oltre ad interessi e a spese di lite.
Nel corso del giudizio, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava il fallimento della società in data 23.09.2016 e, pertanto, si costituiva in giudizio la curatela fallimentare CP_2 CP_2 con comparsa di intervento depositata in data 31.07.2017.
Tanto premesso in punto di fatto, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del
25.09.2025 con i termini ex art. 190 c.p.c.
All'udienza del 18.06.2025 (celebrata con lo scambio delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti e la hanno rappresentato di aver Controparte_2 Controparte_1 accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudicante.
Tale proposta conciliativa prevede che “parte attrice rinuncia alla domanda;
la domanda di parte convenuta è improcedibile ai sensi dell'art. 51 L.F. Spese di lite compensate”.
La banca ha però precisato di voler proseguire il giudizio nei confronti dei fideiussori Pt_1
e .
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
Pertanto, alla luce della proposta conciliativa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento negativo del credito proposta nei confronti
2 dell'istituto di credito mentre va dichiarata l'improcedibilità della domanda riconvenzionale nei confronti Controparte_2
Quanto invece ai garanti, va preliminarmente eccepita la tardività dell'azione di rendiconto, in quanto è stata proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.
Va disattesa la preliminare eccezione sollevata dalla in quanto la nullità Controparte_1 della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (v.
Cass. Civ., Sez. III, 15/05/2013, n. 11751).
Nel caso di specie, la minuziosa attività difensiva dispiegata da parte convenuta rende evidente che alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla “editio actionis” con conseguente esclusione di qualsivoglia compromissione delle garanzie difensive della predetta parte processuale.
Va poi accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. proposta dalla banca, poiché i garanti non hanno provato la natura ripristinatoria delle rimesse.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con
l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. 26897/2024).
Ciò posto, i fideiussori hanno formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici.
Ed invero, i fideiussori hanno formulato la propria domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito sulla base di una dedotta illegittimità di valute, commissioni di massimo scoperto e degli interessi applicati dalla banca, in quanto non pattuiti.
3 Tuttavia, tale difesa è stata svolta in modo assai generico, non essendo chiaro sulla base di quale documentazione i fideiussori assumono la difformità degli interessi e delle spese applicate rispetto a quelli pattuiti.
Infatti, a prescindere dagli esiti della disposta consulenza tecnica, va evidenziato che la domanda è stata formulata in modo assai generico, essendo fondata sugli orientamenti giurisprudenziali, senza tuttavia specificazione dei trimestri nei quali vi sarebbe stato l'anatocismo ed omettendo gli ulteriori oneri probatori, come di seguito precisati.
Orbene, in proposito, va ricordato che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla
Banca ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
Infatti, dalle difese svolte dai fideiussori, non emergono sufficienti elementi per ritenere il carattere usurario degli interessi applicati e per ritenere l'illegittimità delle ulteriore spese e commissioni, non avendo indicato il tasso soglia del periodo di riferimento né tantomeno le modalità di calcolo (se al suo interno è incluso o meno anche il tasso di mora) e, più in generale, avendo omesso di assolvere agli oneri probatori dettagliatamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'indicazione del tasso applicabile al tipo di rapporto instaurato con l'istituto di credito (Cass. SS.UU. 19597/2020).
Pertanto, tale genericità, unitamente alle omissioni di cui si è già detto, finisce con il rendere l'azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
In ogni caso, la consulenza tecnica espletata in corso di causa ha accertato che la banca non avrebbe applicato né l'usura né l'anatocismo con riguardo al conto corrente n. 6847.
Inoltre, non vi sono elementi per affermare la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956
c.c., poiché non hanno provato (né tantomeno allegato) che, successivamente alla prestazione della garanzia, l'istituto di credito abbia continuato a fare credito alla società in bonis, pur essendo a conoscenza del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Del pari, non va accolta l'eccezione di disconoscimento delle firme apposte sulle fideiussioni, poiché tale eccezione è incompatibile con le difese svolte in merito alla richiesta di liberazione ex art. 1956 c.c. (presupponendo quest'ultima la paternità degli atti di garanzia) ed, in ogni caso, tale eccezione è stata formulata in modo generico.
4 Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla banca, i fideiussori vanno condannati a corrispondere all'istituto di credito la somma di €. 32.622,64 oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Ogni ulteriore questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite sono compensate tra il e la Controparte_2 Controparte_1 secondo quanto indicato nella proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., depositata in data
05.12.2024.
Le spese di lite nei rapporti tra i fideiussori e la eguono la soccombenza e Controparte_1 sono liquidate facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00); del pari, le spese dell'espletata c.t.u. – liquidate come da separato decreto – sono definitivamente poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra il e la Controparte_2 [...]
CP_1
- dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dalla CP_1 nei confronti del
[...] Controparte_2
- rigetta la domanda proposta dai fideiussori;
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna Parte_1 Pt_2
e a corrispondere alla la
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1 somma di €. 32.622,64 oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite tra il la Controparte_2 Controparte_1
- condanna e a versare Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 alla a somma di €. 4.000,00 a titolo di compensi professionali oltre Controparte_1 ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite;
- pone le spese dell'espletata c.t.u. a carico di Parte_1 Parte_2 Pt_3
e .
[...] Parte_4
Così deciso in Nocera Inferiore il 04.11.2025
Il Giudice
5 dott.ssa Jone Galasso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.2899 del ruolo generale per l'anno 2014, assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., tra
, , e rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 difesi dagli Avv.ti Francesco Mandara e Anna Cinque;
parte attrice
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Damiano Bua;
parte convenuta nonché
, in persona del curatore pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Ciccarelli;
parte intervenuta
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in bonis Controparte_2 unitamente a convenivano in Parte_1 Parte_2 Parte_5 giudizio la affinché fosse accertato e dichiarato che l'istituto di credito Controparte_1 aveva addebitato sui conti correnti n. 16847 e n. 4339 somme non dovute per interessi superiori al tasso soglia, per valute e commissioni di massimo scoperto non concordate ed in ragione dell'anatocismo; inoltre, chiedeva condannarsi l'istituto di credito a corrispondere le somme illegittimamente addebitate, previa compensazione dei rispettivi crediti ed accertarsi e dichiararsi l'invalidità della fideiussione concessa, con vittoria di spese di lite. A tal fine, esponeva: a) che la società in bonis non aveva mai sottoscritto il contratto di CP_2 Parte_6
1 conto corrente e che la copia del testo negoziale non era stata consegnata;
b) che la banca aveva applicato i tassi di interesse e le valute in via unilaterale, oltre ad aver applicato l'illegittima capitalizzazione degli interessi trimestrali;
c) che le fideiussioni omnibus prestate da e da erano invalide poiché l'istituto di credito aveva continuato a fare Pt_1 Parte_4 credito nonostante il peggioramento delle condizioni della società debitrice in via principale.
Inoltre, erano invalide poiché erano poste a garanzia di rapporti con interessi superiori al tasso soglia e che, in ogni caso, le sottoscrizioni ivi apposte non erano riconducibili alla mano dei fideiussori tanto da essere state da loro disconosciute.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.01.2015, la Controparte_1 si costituiva in giudizio e chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione delle ragioni della domanda;
inoltre, eccepiva la prescrizione con riferimento alle operazioni compiute nel periodo compreso tra il 29.03.1988 ed il 14.05.2004 ed, in ogni caso, la genericità di tale domanda di indebito e la sua infondatezza, avendo la banca applicato le condizioni contenute nel regolamento contrattuale;
infine, deduceva che i garanti non potevano eccepire la nullità della garanzia, poiché essa era inquadrabile nel contratto autonomo di garanzia (piuttosto che nella fideiussione) e che il disconoscimento delle firme ivi contenuto era generico e che, comunque, avanzava istanza di verificazione. In via riconvenzionale, chiedeva condannarsi parte attrice a corrispondere la somma di €.32.622,64, quale saldo dei contratti di anticipo su fatture, apertura di credito in conto corrente n. 30367, oltre ad interessi e a spese di lite.
Nel corso del giudizio, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava il fallimento della società in data 23.09.2016 e, pertanto, si costituiva in giudizio la curatela fallimentare CP_2 CP_2 con comparsa di intervento depositata in data 31.07.2017.
Tanto premesso in punto di fatto, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del
25.09.2025 con i termini ex art. 190 c.p.c.
All'udienza del 18.06.2025 (celebrata con lo scambio delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti e la hanno rappresentato di aver Controparte_2 Controparte_1 accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudicante.
Tale proposta conciliativa prevede che “parte attrice rinuncia alla domanda;
la domanda di parte convenuta è improcedibile ai sensi dell'art. 51 L.F. Spese di lite compensate”.
La banca ha però precisato di voler proseguire il giudizio nei confronti dei fideiussori Pt_1
e .
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
Pertanto, alla luce della proposta conciliativa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento negativo del credito proposta nei confronti
2 dell'istituto di credito mentre va dichiarata l'improcedibilità della domanda riconvenzionale nei confronti Controparte_2
Quanto invece ai garanti, va preliminarmente eccepita la tardività dell'azione di rendiconto, in quanto è stata proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.
Va disattesa la preliminare eccezione sollevata dalla in quanto la nullità Controparte_1 della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (v.
Cass. Civ., Sez. III, 15/05/2013, n. 11751).
Nel caso di specie, la minuziosa attività difensiva dispiegata da parte convenuta rende evidente che alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla “editio actionis” con conseguente esclusione di qualsivoglia compromissione delle garanzie difensive della predetta parte processuale.
Va poi accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. proposta dalla banca, poiché i garanti non hanno provato la natura ripristinatoria delle rimesse.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con
l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. 26897/2024).
Ciò posto, i fideiussori hanno formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici.
Ed invero, i fideiussori hanno formulato la propria domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito sulla base di una dedotta illegittimità di valute, commissioni di massimo scoperto e degli interessi applicati dalla banca, in quanto non pattuiti.
3 Tuttavia, tale difesa è stata svolta in modo assai generico, non essendo chiaro sulla base di quale documentazione i fideiussori assumono la difformità degli interessi e delle spese applicate rispetto a quelli pattuiti.
Infatti, a prescindere dagli esiti della disposta consulenza tecnica, va evidenziato che la domanda è stata formulata in modo assai generico, essendo fondata sugli orientamenti giurisprudenziali, senza tuttavia specificazione dei trimestri nei quali vi sarebbe stato l'anatocismo ed omettendo gli ulteriori oneri probatori, come di seguito precisati.
Orbene, in proposito, va ricordato che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla
Banca ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
Infatti, dalle difese svolte dai fideiussori, non emergono sufficienti elementi per ritenere il carattere usurario degli interessi applicati e per ritenere l'illegittimità delle ulteriore spese e commissioni, non avendo indicato il tasso soglia del periodo di riferimento né tantomeno le modalità di calcolo (se al suo interno è incluso o meno anche il tasso di mora) e, più in generale, avendo omesso di assolvere agli oneri probatori dettagliatamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'indicazione del tasso applicabile al tipo di rapporto instaurato con l'istituto di credito (Cass. SS.UU. 19597/2020).
Pertanto, tale genericità, unitamente alle omissioni di cui si è già detto, finisce con il rendere l'azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
In ogni caso, la consulenza tecnica espletata in corso di causa ha accertato che la banca non avrebbe applicato né l'usura né l'anatocismo con riguardo al conto corrente n. 6847.
Inoltre, non vi sono elementi per affermare la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956
c.c., poiché non hanno provato (né tantomeno allegato) che, successivamente alla prestazione della garanzia, l'istituto di credito abbia continuato a fare credito alla società in bonis, pur essendo a conoscenza del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Del pari, non va accolta l'eccezione di disconoscimento delle firme apposte sulle fideiussioni, poiché tale eccezione è incompatibile con le difese svolte in merito alla richiesta di liberazione ex art. 1956 c.c. (presupponendo quest'ultima la paternità degli atti di garanzia) ed, in ogni caso, tale eccezione è stata formulata in modo generico.
4 Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla banca, i fideiussori vanno condannati a corrispondere all'istituto di credito la somma di €. 32.622,64 oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Ogni ulteriore questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite sono compensate tra il e la Controparte_2 Controparte_1 secondo quanto indicato nella proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., depositata in data
05.12.2024.
Le spese di lite nei rapporti tra i fideiussori e la eguono la soccombenza e Controparte_1 sono liquidate facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00); del pari, le spese dell'espletata c.t.u. – liquidate come da separato decreto – sono definitivamente poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra il e la Controparte_2 [...]
CP_1
- dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dalla CP_1 nei confronti del
[...] Controparte_2
- rigetta la domanda proposta dai fideiussori;
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna Parte_1 Pt_2
e a corrispondere alla la
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1 somma di €. 32.622,64 oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite tra il la Controparte_2 Controparte_1
- condanna e a versare Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 alla a somma di €. 4.000,00 a titolo di compensi professionali oltre Controparte_1 ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite;
- pone le spese dell'espletata c.t.u. a carico di Parte_1 Parte_2 Pt_3
e .
[...] Parte_4
Così deciso in Nocera Inferiore il 04.11.2025
Il Giudice
5 dott.ssa Jone Galasso
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