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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/12/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CL AL AR Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 17308/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA
, nato a [...] il [...] (C.F: Parte_1 C.F._1
E nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi la prima dagli Avv.ti PERUSI EMANUELA e SCOLA GIOVANNI e il secondo dagli Avv.ti DE STROBEL GABRIELLA e PICOTTI LORENZO, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio - RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 19.11.2025 le parti hanno presentato le seguenti conclusioni congiunte, parzialmente e concordemente modificate dalle parti rispetto a quelle rassegnate con il ricorso introduttivo:
CONCLUSIONI
Stante la decorrenza del termine di legge di sei mesi dalla loro comparizione in sede di separazione
pagina 1 di 4 avanti il Giudice ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) darsi atto che le parti chiedono la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, per l'effetto, una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio, disporsi
l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 15.09.2018 in Verona
(VR) trascritto nel registro degli atti di matrimonio: Atto N. 238 parte 2 serie A - anno 2018 - Comune di Verona (VR);
2) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
3) la casa familiare, in comproprietà delle parti per la quota del 50% ciascuno, con i beni che la arredano, rimarrà assegnata alla moglie;
Condizioni per la gestione dei figli minorenni
4) i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
i quali dovranno provvedere alla loro cura ed educazione, nel rispetto del principio della bigenitorialità, concordando tra di loro le decisioni più importanti;
5) i figli saranno collocati prevalentemente presso la madre, mentre il sig. li terrà con sé a Pt_2 weekend alternati dal sabato dalle ore 10:30 sino al lunedì mattina della settimana immediatamente seguente, con correlato dovere del sig. di accompagnare i figli a scuola entro l'orario stabilito Pt_2 per l'ingresso (ore 8:00);
6) durante la settimana, invece, limitatamente a quelle in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre, il sig. terrà presso di sé i figli almeno 2 giorni anche non consecutivi (dalle ore 18:30 Pt_2 con correlativo pernottamento e conseguente dovere di accompagnamento scolastico la mattina seguente), da concordare di volta in volta con la sig.ra per iscritto entro la domenica della Pt_1 settimana precedente a mezzo messaggio WhatsApp;
7) durante le festività, così come in ogni altra ricorrenza anche laica, verrà salvaguardato il criterio dell'alternanza per il giorno della Festività e, in ossequio al criterio dell'equità, ogni periodo di sospensione dall'obbligo di frequenza scolastica eventualmente associato alla festività (così, ad esempio, nel caso dei c.d. “ponti”, o di festività legate al carnevale o pasquali), verrà diviso in egual numero di giorni per ciascun genitore, da concordarsi per iscritto con almeno due settimane di anticipo;
8) durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli almeno due settimane ciascuno (16 giorni), anche non consecutive, il cui periodo dovrà essere concordato per iscritto entro il mese di aprile di ogni anno;
pagina 2 di 4 9) durante le vacanze invernali i genitori trascorreranno con i figli una settimana (8 giorni) ciascuno, da concordare per iscritto entro il mese di settembre di ogni anno;
10) qualunque eventuale variazione alle predette modalità di visita dovrà essere oggetto di specifico accordo scritto tra le parti;
Condizioni patrimoniali relative al divorzio
11) Il sig. verserà alla sig.ra l'assegno di mantenimento per i figli e Pt_2 Pt_1 Persona_1 di € 550,00 complessivi, entro il 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT Persona_2 annuale;
12) Le parti concordano che l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra ; Pt_1
13) le spese mediche, scolastiche, nonché sportive e ludico ricreative dei figli, saranno da ripartirsi al
50% fra i coniugi, come da Protocollo-Famiglia del Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 245/2025 pubblicata il 04/02/2025, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno presentato conclusioni congiunte, parzialmente e concordemente modificate dalle parti rispetto a quelle rassegnate con il ricorso introduttivo, conclusioni interamente riportate in epigrafe.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli minori. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
pagina 3 di 4 I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario nonché dell'età dei minori (di 6 e 4 anni) non si procede al loro ascolto.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA (Atto Parte_2
N. 238 parte 2 serie A - anno 2018) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
La Presidente est.
CL AL AR
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CL AL AR Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 17308/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA
, nato a [...] il [...] (C.F: Parte_1 C.F._1
E nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi la prima dagli Avv.ti PERUSI EMANUELA e SCOLA GIOVANNI e il secondo dagli Avv.ti DE STROBEL GABRIELLA e PICOTTI LORENZO, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio - RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 19.11.2025 le parti hanno presentato le seguenti conclusioni congiunte, parzialmente e concordemente modificate dalle parti rispetto a quelle rassegnate con il ricorso introduttivo:
CONCLUSIONI
Stante la decorrenza del termine di legge di sei mesi dalla loro comparizione in sede di separazione
pagina 1 di 4 avanti il Giudice ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) darsi atto che le parti chiedono la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, per l'effetto, una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio, disporsi
l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 15.09.2018 in Verona
(VR) trascritto nel registro degli atti di matrimonio: Atto N. 238 parte 2 serie A - anno 2018 - Comune di Verona (VR);
2) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
3) la casa familiare, in comproprietà delle parti per la quota del 50% ciascuno, con i beni che la arredano, rimarrà assegnata alla moglie;
Condizioni per la gestione dei figli minorenni
4) i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
i quali dovranno provvedere alla loro cura ed educazione, nel rispetto del principio della bigenitorialità, concordando tra di loro le decisioni più importanti;
5) i figli saranno collocati prevalentemente presso la madre, mentre il sig. li terrà con sé a Pt_2 weekend alternati dal sabato dalle ore 10:30 sino al lunedì mattina della settimana immediatamente seguente, con correlato dovere del sig. di accompagnare i figli a scuola entro l'orario stabilito Pt_2 per l'ingresso (ore 8:00);
6) durante la settimana, invece, limitatamente a quelle in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre, il sig. terrà presso di sé i figli almeno 2 giorni anche non consecutivi (dalle ore 18:30 Pt_2 con correlativo pernottamento e conseguente dovere di accompagnamento scolastico la mattina seguente), da concordare di volta in volta con la sig.ra per iscritto entro la domenica della Pt_1 settimana precedente a mezzo messaggio WhatsApp;
7) durante le festività, così come in ogni altra ricorrenza anche laica, verrà salvaguardato il criterio dell'alternanza per il giorno della Festività e, in ossequio al criterio dell'equità, ogni periodo di sospensione dall'obbligo di frequenza scolastica eventualmente associato alla festività (così, ad esempio, nel caso dei c.d. “ponti”, o di festività legate al carnevale o pasquali), verrà diviso in egual numero di giorni per ciascun genitore, da concordarsi per iscritto con almeno due settimane di anticipo;
8) durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli almeno due settimane ciascuno (16 giorni), anche non consecutive, il cui periodo dovrà essere concordato per iscritto entro il mese di aprile di ogni anno;
pagina 2 di 4 9) durante le vacanze invernali i genitori trascorreranno con i figli una settimana (8 giorni) ciascuno, da concordare per iscritto entro il mese di settembre di ogni anno;
10) qualunque eventuale variazione alle predette modalità di visita dovrà essere oggetto di specifico accordo scritto tra le parti;
Condizioni patrimoniali relative al divorzio
11) Il sig. verserà alla sig.ra l'assegno di mantenimento per i figli e Pt_2 Pt_1 Persona_1 di € 550,00 complessivi, entro il 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT Persona_2 annuale;
12) Le parti concordano che l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra ; Pt_1
13) le spese mediche, scolastiche, nonché sportive e ludico ricreative dei figli, saranno da ripartirsi al
50% fra i coniugi, come da Protocollo-Famiglia del Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 245/2025 pubblicata il 04/02/2025, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno presentato conclusioni congiunte, parzialmente e concordemente modificate dalle parti rispetto a quelle rassegnate con il ricorso introduttivo, conclusioni interamente riportate in epigrafe.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli minori. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
pagina 3 di 4 I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario nonché dell'età dei minori (di 6 e 4 anni) non si procede al loro ascolto.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA (Atto Parte_2
N. 238 parte 2 serie A - anno 2018) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
La Presidente est.
CL AL AR
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