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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 29 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Erroi, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), e per essa , in persona del CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Giannelli, Stefano
Parlatore e Giacinto Di Donato, come da mandato in atti;
- INTERVENTORE -
e Controparte_3 Controparte_4
- APPELLATI CONTUMACI -
All'udienza del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui
Proc. n. 29/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ed i garanti Parte_2 CP_3
e con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] Controparte_4
deducevano di avere intrattenuto con un contratto ordinario di Parte_1
c/c con affidamento mediante scopertura n. 10150834 e uno secondario confluente n. 401247882. Il rapporto aveva avuto genesi nel 1993, attraverso singoli contratti di c/c che, accesi con gli originari istituti bancari, confluivano nei conti innanzi indicati. Aggiungevano che nel primo conto confluiva anche un mutuo chirografario del 15/11/2010 di originari € 664.137,50 a scopertura del conto corrente. Con riguardo al rapporto di c/c principale eccepivano la nullità e l'inefficacia degli interessi usi su piazza – dell'interesse anatocistico – delle cms -
giorni valuta e spese;
l'inefficacia di ogni pretesa della Banca per violazione della
Legge 108/96 in tema di usura;
chiedevano di sentire determinare il saldo ricalcolato effettivo e la condanna della convenuta, per i rapporti revocati CP_5
o chiusi, alla restituzione delle somme indebite: Con riferimento al contratto di mutuo, eccepivano la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento e chiedevano di sentire dichiarare, la nullità della clausola dell'interesse ultra legale e il ricalcolo del rimborso.
Si costituiva , eccependo la prescrizione decennale del diritto alla Parte_1
ripetizione dell'indebito, contestando la domanda nel merito e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento, in solido, delle ragioni di credito vantate rispettivamente nella misura di € 192.280,52 (quale saldo debitore del c/c n. 10150834) e di €. 516.068,04 (quale sorte capitale residua del mutuo
Proc. n. 29/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. chirografario di originarie €. 670.000,00 erogato il 15/11/2010), oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti;
in via subordinata la compensazione delle rispettive ragioni di credito e debito e quindi la condanna degli attori al pagamento delle somme residue debende.
Il Tribunale, con ordinanza del 28/10/2015, dichiarava l'interruzione del processo per intervenuto fallimento della società attrice
[...]
(già denominata Parte_3 Parte_4
.
[...]
Con atto di atto notificato il 23/02/2015, il giudizio veniva riassunto personalmente dai garanti e da . Controparte_3 Controparte_4
si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della Parte_1
riassunzione per carenza di legittimazione attiva del socio fallito Controparte_3
e nel contempo rinunciava alla domanda riconvenzionale nei confronti
[...]
dei falliti e indirizzava la domanda riconvenzionale di condanna ivi compresa quella subordinata esclusivamente nei confronti della parte attrice in ON
. Controparte_4
La causa istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile veniva decisa con sentenza n. 21/2020 pubblicata in data 14/07/2021 con la quale il
Tribunale di lecce così decideva:
1) Accoglie parzialmente e nei limiti di cui in parte motiva la domanda attorea e la
riconvenzionale e per l'effetto accerta e dichiara, in ordine ai rapporti bancari
distintamente individuati in premessa, la sussistenza a carico dell'attrice principale e, per
essa, di e , della esposizione debitoria verso Controparte_3 Controparte_4
la convenuta pari ad euro 47.250,19 rigettando ogni altra domanda ed eccezione;
Proc. n. 29/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Il giudice riteneva parzialmente fondate la domanda principale e quella riconvenzionale.
Richiamate le risultanze della CTU, che all'esito dell'analisi dei vari contratti,
aveva portato ad un saldo a credito del correntista di € 101.060,32 sul c/c
400485237 e ad un saldo a debito del correntista di € 148.310, 51 sul c/c n.
10150834, effettuava la compensazione tra i due crediti accertando a credito per la banca la somma di € 47.250,19.
Alla luce della parziale soccombenza compensava le spese.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con atto Parte_1
di citazione notificato a e in data Controparte_3 Controparte_4
14/01/2022 chiedendone la riforma parziale con due motivi.
Non si sono costituiti gli appellati rimanendo contumaci.
In data 10/11/2022 si costituiva ex art. 111 cod. proc. civ., quale CP_1
cessionaria del credito di nell'ambito di una cessione in blocco Parte_1
pro soluto in data 24/06/2022, facendo proprie le istanze dell'appellante e senza chiederne l'estromissione.
All'udienza Collegiale del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato “mancato riconoscimento del credito derivante dal mutuo
chirografario” l'appellante si duole della sentenza per aver omesso la pronuncia in
Proc. n. 29/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ordine alla domanda riconvenzionale di pagamento dell'importo di € 516.068,04,
oltre interessi di mora, quale sorte capitale residua del mutuo chirografario di originarie € 670.000,00 erogato il 15/11/2010.
Il motivo è fondato.
Risulta che con la comparsa di costituzione la banca convenuta ha proposto tempestiva domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna degli attori (
[...]
- e Parte_5 Controparte_3 CP_4
al pagamento rispettivamente dell'importo di €. 192.280,52 quale saldo
[...]
debitore del c/c n. 10150834 e di €. 516.068,04 quale sorte capitale residua del mutuo chirografario di originarie €. 670.000,00 erogato il 15/11/2010.
La a seguito dell'intervenuto fallimento della società attrice Parte_1 [...]
(già denominata Parte_3 Parte_2 [...]
e dell'intervenuta riassunzione del giudizio Parte_4
ad istanza di e , ha rinunciato alla Controparte_3 Controparte_4
domanda riconvenzionale nei confronti della società e del socio fallito reiteran-
dola nei confronti della garante . CP_4
Ebbene il Giudice di primo grado, pur avendo preso atto della domanda ricon-
venzionale spiegata dalla e richiamato la CTU che ha escluso la eccepi- Parte_1
ta difformità tra tassi applicati e quelli pattuiti, ha tuttavia omesso di decidere in ordine alla domanda riconvenzionale, sicché attesa l'impugnazione sul punto, de-
ve provvedervi questa Corte.
La rispetto alla suddetta domanda riconvenzionale, supportata da CP_4
prova documentale, non ha formulato specifiche contestazioni sul quantum lad-
dove le uniche contestazioni mosse al contratto di mutuo con la citazione, ossia
Proc. n. 29/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. diversità tra tasso applicato e tasso convenuto, sono state, come detto, smentite dalla CTU.
Incontestata la circostanza (riportata nella comparsa di costituzione della banca)
secondo cui l'ultima rata pagata del mutuo risale al 30/09/2013, deve essere ac-
colta la domanda riconvenzionale della banca con condanna di Parte_6
[...
al pagamento della somma di € 516.068,04 quale sorte capitale residua del mutuo del 30/09/2013 oltre interessi di mora come da contratto a far data dal
01/10/2013 al soddisfo.
Con il secondo motivo rubricato “mancata previsione di condanna al pagamento delle
somme derivanti dai rapporti di conto corrente” l'appellante si duole della sentenza per non avere condannato la garante al pagamento della somma accertata CP_4
a debito per il correntista.
Il motivo è fondato in quanto il giudice, pur avendo accertato un credito in favo-
re di di €. 47.250,19, derivante dalla ricostruzione contabile dei Parte_1
contestati rapporti di c/c n. 400485237 e n. 10150834, ha tuttavia omesso di condannare, nel dispositivo, la garante in ON al pagamento Controparte_4
delle suddette somme, nei riguardi della quale la ha spiegato, nelle Parte_1
conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado del
30/01/2014 e nella successiva comparsa di risposta in sede di riassunzione del
18/03/2016, domanda riconvenzionale di condanna della garante CP_4
[...]
La valutazione complessiva del giudizio suggerisce la condanna della sig.ra
[...]
al pagamento in favore della banca di ⅔ delle spese del giudizio Parte_7
del doppio grado e la compensazione per i restanti ⅓.
Proc. n. 29/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Le spese di CTU vengono poste a carico delle parti nella stessa misura.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impu-
gnata che conferma nel resto;
accoglie la domanda riconvenzionale della e per l'effetto; Parte_1
condanna al pagamento in favore di della Controparte_4 Parte_1
somma di € 47.250,19 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e della somma di € 516.068,04 oltre accessori come da parte motiva;
condanna al pagamento in favore di dei ⅔ Controparte_4 Parte_1
delle spese del doppio grado che liquida per intero quanto al primo in complessi-
vi € 15.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo in complessivi €
12.529,00 di cui € 2.259,00 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15% e compensa il restante ⅓ del doppio grado di giudizio;
pone le spese di CTU a carico delle parti nella stessa misura percentuale.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 29/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 29 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Erroi, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), e per essa , in persona del CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Giannelli, Stefano
Parlatore e Giacinto Di Donato, come da mandato in atti;
- INTERVENTORE -
e Controparte_3 Controparte_4
- APPELLATI CONTUMACI -
All'udienza del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui
Proc. n. 29/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ed i garanti Parte_2 CP_3
e con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] Controparte_4
deducevano di avere intrattenuto con un contratto ordinario di Parte_1
c/c con affidamento mediante scopertura n. 10150834 e uno secondario confluente n. 401247882. Il rapporto aveva avuto genesi nel 1993, attraverso singoli contratti di c/c che, accesi con gli originari istituti bancari, confluivano nei conti innanzi indicati. Aggiungevano che nel primo conto confluiva anche un mutuo chirografario del 15/11/2010 di originari € 664.137,50 a scopertura del conto corrente. Con riguardo al rapporto di c/c principale eccepivano la nullità e l'inefficacia degli interessi usi su piazza – dell'interesse anatocistico – delle cms -
giorni valuta e spese;
l'inefficacia di ogni pretesa della Banca per violazione della
Legge 108/96 in tema di usura;
chiedevano di sentire determinare il saldo ricalcolato effettivo e la condanna della convenuta, per i rapporti revocati CP_5
o chiusi, alla restituzione delle somme indebite: Con riferimento al contratto di mutuo, eccepivano la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento e chiedevano di sentire dichiarare, la nullità della clausola dell'interesse ultra legale e il ricalcolo del rimborso.
Si costituiva , eccependo la prescrizione decennale del diritto alla Parte_1
ripetizione dell'indebito, contestando la domanda nel merito e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento, in solido, delle ragioni di credito vantate rispettivamente nella misura di € 192.280,52 (quale saldo debitore del c/c n. 10150834) e di €. 516.068,04 (quale sorte capitale residua del mutuo
Proc. n. 29/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. chirografario di originarie €. 670.000,00 erogato il 15/11/2010), oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti;
in via subordinata la compensazione delle rispettive ragioni di credito e debito e quindi la condanna degli attori al pagamento delle somme residue debende.
Il Tribunale, con ordinanza del 28/10/2015, dichiarava l'interruzione del processo per intervenuto fallimento della società attrice
[...]
(già denominata Parte_3 Parte_4
.
[...]
Con atto di atto notificato il 23/02/2015, il giudizio veniva riassunto personalmente dai garanti e da . Controparte_3 Controparte_4
si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della Parte_1
riassunzione per carenza di legittimazione attiva del socio fallito Controparte_3
e nel contempo rinunciava alla domanda riconvenzionale nei confronti
[...]
dei falliti e indirizzava la domanda riconvenzionale di condanna ivi compresa quella subordinata esclusivamente nei confronti della parte attrice in ON
. Controparte_4
La causa istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile veniva decisa con sentenza n. 21/2020 pubblicata in data 14/07/2021 con la quale il
Tribunale di lecce così decideva:
1) Accoglie parzialmente e nei limiti di cui in parte motiva la domanda attorea e la
riconvenzionale e per l'effetto accerta e dichiara, in ordine ai rapporti bancari
distintamente individuati in premessa, la sussistenza a carico dell'attrice principale e, per
essa, di e , della esposizione debitoria verso Controparte_3 Controparte_4
la convenuta pari ad euro 47.250,19 rigettando ogni altra domanda ed eccezione;
Proc. n. 29/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Il giudice riteneva parzialmente fondate la domanda principale e quella riconvenzionale.
Richiamate le risultanze della CTU, che all'esito dell'analisi dei vari contratti,
aveva portato ad un saldo a credito del correntista di € 101.060,32 sul c/c
400485237 e ad un saldo a debito del correntista di € 148.310, 51 sul c/c n.
10150834, effettuava la compensazione tra i due crediti accertando a credito per la banca la somma di € 47.250,19.
Alla luce della parziale soccombenza compensava le spese.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con atto Parte_1
di citazione notificato a e in data Controparte_3 Controparte_4
14/01/2022 chiedendone la riforma parziale con due motivi.
Non si sono costituiti gli appellati rimanendo contumaci.
In data 10/11/2022 si costituiva ex art. 111 cod. proc. civ., quale CP_1
cessionaria del credito di nell'ambito di una cessione in blocco Parte_1
pro soluto in data 24/06/2022, facendo proprie le istanze dell'appellante e senza chiederne l'estromissione.
All'udienza Collegiale del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato “mancato riconoscimento del credito derivante dal mutuo
chirografario” l'appellante si duole della sentenza per aver omesso la pronuncia in
Proc. n. 29/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ordine alla domanda riconvenzionale di pagamento dell'importo di € 516.068,04,
oltre interessi di mora, quale sorte capitale residua del mutuo chirografario di originarie € 670.000,00 erogato il 15/11/2010.
Il motivo è fondato.
Risulta che con la comparsa di costituzione la banca convenuta ha proposto tempestiva domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna degli attori (
[...]
- e Parte_5 Controparte_3 CP_4
al pagamento rispettivamente dell'importo di €. 192.280,52 quale saldo
[...]
debitore del c/c n. 10150834 e di €. 516.068,04 quale sorte capitale residua del mutuo chirografario di originarie €. 670.000,00 erogato il 15/11/2010.
La a seguito dell'intervenuto fallimento della società attrice Parte_1 [...]
(già denominata Parte_3 Parte_2 [...]
e dell'intervenuta riassunzione del giudizio Parte_4
ad istanza di e , ha rinunciato alla Controparte_3 Controparte_4
domanda riconvenzionale nei confronti della società e del socio fallito reiteran-
dola nei confronti della garante . CP_4
Ebbene il Giudice di primo grado, pur avendo preso atto della domanda ricon-
venzionale spiegata dalla e richiamato la CTU che ha escluso la eccepi- Parte_1
ta difformità tra tassi applicati e quelli pattuiti, ha tuttavia omesso di decidere in ordine alla domanda riconvenzionale, sicché attesa l'impugnazione sul punto, de-
ve provvedervi questa Corte.
La rispetto alla suddetta domanda riconvenzionale, supportata da CP_4
prova documentale, non ha formulato specifiche contestazioni sul quantum lad-
dove le uniche contestazioni mosse al contratto di mutuo con la citazione, ossia
Proc. n. 29/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. diversità tra tasso applicato e tasso convenuto, sono state, come detto, smentite dalla CTU.
Incontestata la circostanza (riportata nella comparsa di costituzione della banca)
secondo cui l'ultima rata pagata del mutuo risale al 30/09/2013, deve essere ac-
colta la domanda riconvenzionale della banca con condanna di Parte_6
[...
al pagamento della somma di € 516.068,04 quale sorte capitale residua del mutuo del 30/09/2013 oltre interessi di mora come da contratto a far data dal
01/10/2013 al soddisfo.
Con il secondo motivo rubricato “mancata previsione di condanna al pagamento delle
somme derivanti dai rapporti di conto corrente” l'appellante si duole della sentenza per non avere condannato la garante al pagamento della somma accertata CP_4
a debito per il correntista.
Il motivo è fondato in quanto il giudice, pur avendo accertato un credito in favo-
re di di €. 47.250,19, derivante dalla ricostruzione contabile dei Parte_1
contestati rapporti di c/c n. 400485237 e n. 10150834, ha tuttavia omesso di condannare, nel dispositivo, la garante in ON al pagamento Controparte_4
delle suddette somme, nei riguardi della quale la ha spiegato, nelle Parte_1
conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado del
30/01/2014 e nella successiva comparsa di risposta in sede di riassunzione del
18/03/2016, domanda riconvenzionale di condanna della garante CP_4
[...]
La valutazione complessiva del giudizio suggerisce la condanna della sig.ra
[...]
al pagamento in favore della banca di ⅔ delle spese del giudizio Parte_7
del doppio grado e la compensazione per i restanti ⅓.
Proc. n. 29/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Le spese di CTU vengono poste a carico delle parti nella stessa misura.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impu-
gnata che conferma nel resto;
accoglie la domanda riconvenzionale della e per l'effetto; Parte_1
condanna al pagamento in favore di della Controparte_4 Parte_1
somma di € 47.250,19 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e della somma di € 516.068,04 oltre accessori come da parte motiva;
condanna al pagamento in favore di dei ⅔ Controparte_4 Parte_1
delle spese del doppio grado che liquida per intero quanto al primo in complessi-
vi € 15.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo in complessivi €
12.529,00 di cui € 2.259,00 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15% e compensa il restante ⅓ del doppio grado di giudizio;
pone le spese di CTU a carico delle parti nella stessa misura percentuale.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 29/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.