Sentenza 29 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11652 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 1 1 652/03 IN NOME DEL POLO ITAL LA CORTI SU RE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 24365/00 Cron 25527 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud.31/01/03| Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IZ ND, elettivamente domiciliato in ROMA T LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ADEO OSTILLIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ITALIANA PETROLI S.P.A., in persona del legale | rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORVISIERI 46, presso lo studio 2003 dell'avvocato DOMENICO CAVALIERE, che lo rappresenta e 644 difende, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 2798/99 del Tribunale di BARI, depositata il 01/12/99 R.G.N. 2049/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato OSTILLIO;
udito l'Avvocato CAVALIERE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- IZ LA
contro
Agip Petroli s.p.a. (già I.P. s.p.a.) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 17 novembre 1993 LA IZ conveniva in giudizio davanti al RE di Bari la Italiana Petroli ( IP ),ora Agip Petroli s.p.a., alle cui dipendenze aveva lavorato con qualifica di impiegato di 5° livello sino al 2 agosto 1993, lamentando che la società datrice di lavoro gli aveva mosso contestazioni disciplinari, puntualmente respinte con lettera di giustificazione, lo aveva convocato presso la sede in Genova e in tale occasione, in clima di intimidazione morale, che coinvolgeva lo stesso ricorrente e la propria famiglia, lo aveva indotto ad assecondare la avversa richiesta di dimissioni come unica alternativa non solo al già deliberato e predisposto licenziamento ma anche alla azione penale che avrebbe seguito il provvedimento di recesso. Precisava che l'addebito mossogli dalla società datrice di lavoro e dal medesimo negato era costituito dal fatto, di cui la stessa aveva avuto conoscenza soltanto da poco tempo, che egli nel marzo del 1987 avrebbe preteso da due gestori di impianti di carburante, rientranti nella sua zona di competenza, somme di danaro e richieste di assunzioni di suoi congiunti dietro promessa di suo interessamento per far sì che essi ottenessero dalla IP premi aggiuntivi. Concludeva, pertanto, chiedendo che il RE adito dichiarasse la invalidità del verbale di risoluzione del rapporto di lavoro del 2 agosto 1993, nel quale in premessa si faceva menzione delle sue presentate dimissioni, annullabili per violenza morale, e che, in conseguenza, venisse ordinato alla IP Petroli s.p.a. di ripristinare il rapporto di lavoro. La società convenuta sollecitava il rigetto della domanda sostenendo che il IZ aveva presentato le dimissioni per sua libera scelta e, quindi, senza violenza morale e che, comunque, il medesimo aveva ratificato il verbale do risoluzione del rapporto percependo gli emolumenti connessi alla disposta fine del rapporto ed evidenziati da tale verbale. Con sentenza in data in data 8 aprile 1997 il RE adito rigettava la domanda del lavoratore. Con sentenza in data 28 ottobre 1999 il Tribunale di Bari rigettava l'appello del IZ osservando che le dimissioni dal medesimo presentate e dal medesimo da considerare- impugnate con l'impugnativa del verbale di risoluzione del rapporto di lavoro nel quale - non erano state determinate da violenza morale, posto che si era erano contenute addivenuto a tale forma di risoluzione del rapporto di lavoro anziché al licenziamento, che la società aveva predisposto e aveva in animo di intimare, su iniziativa dello stesso lavoratore dopo che al medesimo era stato consentito di consultarsi con i familiari e con il sindacalista da cui si era fatto accompagnare, su autorizzazione della stessa società, al decisivo incontro con i funzionari della società incaricati. Il Tribunale aggiungeva che, in ogni caso, il IZ aveva ratificato il verbale di risoluzione del rapporto di lavoro accettando prima la somma di lire 47.000.000, corrisposta dalla società in aggiunta al t.f.r., e, successivamente attraverso l'accettazione, nel corso del giudizio, del t.f.r. . Il lavoratore ricorre per cassazione con tre motivi illustrati da memoria. Resiste la Agip Petroli s.p.a., subentrata alla IP s.p.a., con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente si duole che il Tribunale con contraddittoria motivazione abbia, da una parte, affermato che la società all'incontro del 2 agosto 1993 fissato a Genova con il lavoratore si fosse presentata in una situazione di assoluta chiarezza, decisa a intimare e a comunicare al lavoratore il licenziamento, e, dall'altra, abbia rilevato, contraddicendosi, che essa si prefigurava una soluzione alternativa e avesse, quindi, autorizzato il funzionario incaricato, il dott. Giannotti, a contrattare e a spendere il nome della società medesima. Il dedotto motivo è infondato. 2 Invero il Tribunale di Bari, dopo esauriente e diffuso resoconto di quanto era avvenuto in quell'incontro sulla base della valutazione del contenuto delle deposizioni rese dai testi escussi, aveva sottolineato che dalla deposizione testimoniale resa dal GG e cioè dal sindacalista che era stato autorizzato ad accompagnare il IZ presso la sede di Genova della società convenuta il 2 agosto 1993 si veniva ad evincere che le dimissioni del lavoratore erano state concordate a seguito di discussione intercorsa tra tale sindacalista e il IZ per avanzare una proposta alternativa al licenziamento che già la società aveva predisposto e consegnato al lavoratore. Il Tribunale aveva aggiunto che alla fine, come aveva dichiarato il teste Marcello Lanzafame, si era raggiunto tra le parti un accordo per una risoluzione consensuale del rapporto sulla base della proposta del IZ, analizzata dal GG nel corso della discussione e accettata dalla società con la forma delle dimissioni rassegnate dal lavoratore per non creare malcontenti negli altri dipendenti per un emolumento aggiuntivo che veniva concesso a un dipendente resosi responsabile di gravi inadempienze. L'ampia motivazione del Tribunale, necessariamente sintetizzata da questa Corte nei passaggi più salienti, esclude sicuramente che essa si presenti, nel complesso, sul punto censurato, contraddittoria, illogica o insufficiente. Con il secondo motivo il ricorrente si duole che il Tribunale, in violazione dell'art. 1438 c.c., abbia ritenuto insussistente la minaccia consumata dalla società nei suoi confronti per indurlo a rassegnare le dimissioni e per ottenere l'ingiusto vantaggio di impedirgli di adire le vie legali al fine di impugnare il licenziamento che essa aveva in animo di intimare. Anche tale motivo va respinto, in quanto si fonda sulla prospettazione di una diversa valutazione delle prove testimoniali e delle risultanze processuali, ampiamente e diffusamente esaminate dal Tribunale, che era pervenuto alla conclusione secondo cui il dott. Giannotti, che rappresentava la IP nell'occasione si era limitato a consegnare la lettera di licenziamento al IZ con le contestazioni disciplinari che già in precedenza gli 3 erano state mosse e dalle quali in precedenza gli era stato consentito di difendersi senza che tale difesa fosse stata ritenuta convincente dalla società. La proposta del IZ, concordata con il GG, e verbalizzata sul momento e, quindi, senza che fosse stata preventivamente predisposta (tanto che, secondo i testi, erano occorsi 15- 20 minuti per dattiloscriverla ) era stata, infatti, secondo la insindacabile valutazione di merito del pur nella Tribunale, una libera scelta operata dal ricorrente, che l'aveva meditata, comprensibile agitazione del momento, dopo una attenta valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che tale scelta avrebbe comportato. Anche il secondo motivo, va, perciò, rigettato. Il terzo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale, in violazione dell'art. 1444, secondo comma c.c., abbia ritenuto che nella specie con l'accettazione della somma di lire 47.000.000 concessa dalla società datrice di lavoro in aggiunta al t.f.r. al momento della risoluzione del rapporto di lavoro avesse ratificato l'atto di dimissioni, anche a ritenerlo viziato perché determinato da violenza morale, rimane assorbito perché il giudice di merito aveva prospettato tale motivazione soltanto in via ipotetica e, in ogni caso, come superata dalla circostanza, ritenuta provata, del mancato esercizio di qualsiasi tipo di violenza morale da parte della società datoriale (con minaccia o di un danno ingiusto o dell'esercizio di un diritto per ottenere ingiusti vantaggi). Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in TO. 25,0.0. 3500,00 euro.. oltre euro $500,00 h ecinquecento/00) per onorari. Il Consigliere estensore M ale Capitani Il Presidente incenzo files 4 alle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2.9 E oggi, R O IL CANCELLIERE Chase finally ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11:8-73 N. 633