Art. 6. ((Ai corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo.
Ai corsi di cui al quinto comma dello stesso articolo sono ammessi i licenziati degli istituti d'arte di analogo indirizzo ))
Ai corsi di cui al quinto comma dello stesso articolo sono ammessi i licenziati degli istituti d'arte di analogo indirizzo ))