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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente Relatore dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 53/2025 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Roberta Callegari e dell'avv. Stefano Merighi.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] (CF ) CP_1 C.F._2 residente in [...], autodifesa ex art.86 c. p. c. e con il patrocinio dell'avv. Silvia Lolli.
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 3270/2024 del 5 novembre – 16 dicembre
2024 del Tribunale di Bologna.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 5
giugno 2025; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 3270/2024 del 5 novembre – 16 dicembre
2024, emessa dopo la sentenza non definitiva n. 1118/2023 del 10- 19 maggio 2023, con la quale era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da CP_1
e da il 16 dicembre 1995, ha così statuito:
[...] Parte_1
- ha posto a carico di l'obbligo di versare a la Parte_1 CP_1
somma di 350,00 Euro mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat e Persona_1
da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate dal Protocollo dell'agosto 2017, in uso presso il Tribunale di Bologna;
-ha condannato a corrispondere a le spese legali Parte_1 CP_1
nella misura di 7.000,00 Euro, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che preliminarmente doveva darsi atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. 1118/2023, il vincolo matrimoniale che legava e CP_1 Parte_1
era ormai sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza;
-che doveva essere rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo sollevata in via preliminare dalla difesa di , avendo il convenuto Parte_1
confermato espressamente di essere residente in [...], con conseguente regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c.;
pag. 2/13 -che lo stesso, in ogni caso, nella propria comparsa di costituzione, aveva svolto le proprie difese ed aveva escluso espressamente la regressione del processo alla fase presidenziale;
-che, quanto alla domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità dei provvedimenti di carattere economico emessi in occasione della separazione consensuale, in quanto sarebbero stati frutto di una simulazione assoluta, doveva rilevarsi che tale richiesta non era stata riproposta nelle conclusioni, pur mantenendosi le istanze istruttorie;
- che, in ogni caso, si era in presenza di domanda da rigettare in quanto la separazione tra le parti era avvenuta in base al decreto di omologa del 2017, che aveva recepito le condizioni dalle stesse previste;
-che la natura giudiziale del Decreto lo rendeva insensibile ad eventuali accordi di simulazione intervenuti tra le parti;
-che la richiesta congiunta delle parti di emissione della sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale aveva, poi, come presupposto indefettibile la riconosciuta validità
ed efficacia del decreto di omologa della separazione consensuale n. 3300/2017 del 3
agosto 2017;
-che, del resto, non si poteva distinguere, come richiesto dal un contenuto _1
giudiziale e uno contrattuale del decreto, per accertarne la simulazione;
-che, tra le condizioni a suo tempo concordate in sede di separazione, i coniugi avevano anche previsto il contributo di mantenimento della figlia maggiorenne non Per_1
ancora autosufficiente economicamente;
- che conviveva con la madre ed attualmente frequentava il corso di laurea Per_1
in medicina presso l'Università Politecnica delle Marche (cfr doc. 32 fascicolo attrice);
pag. 3/13 -che la giovane, quindi, aveva diritto di essere mantenuta da entrambi i genitori fino a quando non avesse trovato una stabile occupazione lavorativa;
-che l'allegazione del di versare in una situazione di precarietà economica era _1
stata smentita dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, che non avevano rilevato flessioni peggiorative tali da giustificare una possibile riduzione dell'assegno mensile di 350,00 euro accordato dall'obbligato alla madre di nel 2017; Per_1
-che doveva essere, dunque, confermato il mantenimento del padre, non avendo la figlia raggiunto l'autosufficienza economica;
-che le spese legali dovevano seguire la soccombenza.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a-mancata valutazione della situazione economica di esso appellante in rapporto alla sua patologia;
b- mancata valutazione dei rapporti patrimoniali tra le parti;
c-omessa pronuncia su domanda di restituzione di beni proposta da esso appellante;
d- erroneità del regolamento delle spese di lite operato dal Giudice di prime cure, posto che, essendo state disattese delle eccezioni della controparte, non vi era stata soccombenza totale di esso appellante, che aveva sempre tenuto un comportamento collaborativo, a differenza della appellata.
ha rilevato, inoltre, che la sentenza era affetta da errore materiale, Parte_1
essendo state riportate per due volte le conclusioni di esso appellante, senza che fossero state, invece, trascritte quelle della CP_1
Si è costituita e ha resistito all'impugnazione del La CP_1 _1 CP_1
pag. 4/13 ha proposto appello incidentale, censurando la sentenza gravata nella parte in cui il
Giudice di primo grado non aveva tenuto conto, nella determinazione del contributo ordinario per il mantenimento della figlia, posto a carico del della _1
rivalutazione maturata successivamente alla omologa della separazione.
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato del procedimento, ha ritenuto di non formulare conclusioni.
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5
giugno 2025.
3-Rileva, innanzitutto, la Corte che deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello di , sollevata da ex art. 342 c. p. c., Parte_1 CP_1
posto che l'appellante principale ha, comunque, formulato specifiche censure alla sentenza di primo grado, fermo restando che questione diversa è quella della fondatezza dei rilievi mossi al provvedimento ora menzionato.
4- Vanno trattati, poi, congiuntamente i primi due motivi dell'appello del in _1
ragione della loro stretta connessione, mirando l'appellante, con tali motivi, ad escludere l'obbligo, a suo carico, di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne o a ridurre il contributo mensile per il mantenimento Per_1
ordinario a 100,00 Euro.
In questa sede, come già sottolineato dal Tribunale, non può essere affrontata la questione della eventuale simulazione delle condizioni di separazione, posto che tali condizioni sono state omologate con provvedimento giurisdizionale.
Giova, in proposito, ricordare che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un pag. 5/13 contenuto eventuale, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata e che possono prevedere anche l'assegnazione di immobili. Mentre, dunque, il contenuto essenziale dell'accordo di separazione non può essere oggetto di azione di simulazione assoluta,
tale azione può avere ad oggetto il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare,
contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia (Cassazione civile sez. I - 11/08/2022, n. 24687).
Orbene, alla luce del principio di diritto del quale si è dato conto, l'azione di simulazione non può riguardare il contenuto essenziale dell'accordo di separazione,
omologato con provvedimento giurisdizionale, nel quale rientra la previsione del contributo per il mantenimento della figlia, del quale si discute nel caso che ci occupa,
ma esclusivamente i patti accessori, aventi ad esempio ad oggetto attribuzioni di diritti su beni.
Va detto, poi, che appare corretta la decisione del Tribunale di confermare il contributo di 350,00 Euro mensili a carico di , sul presupposto, innanzitutto, Parte_1
che non vi fosse prova del mutamento della situazione economica e delle condizioni di salute dell'appellante, rispetto all'epoca della separazione consensuale tra quest'ultimo e la (vedi gli accertamenti della Guardia di Finanza, espletati nel corso del CP_1
giudizio di primo grado, in atti, e la documentazione prodotta dallo stesso . _1
L'età della figlia (27 anni) non appare, poi, ostativa, nella specie, alla Per_1
conferma del contributo per il mantenimento ordinario e straordinario di quest'ultima,
previsto, a carico del in sede di separazione. _1
Occorre rilevare, infatti, che la Suprema Corte (Cass. n. 18076/2014; Cass. Civ. Sez. I
pag. 6/13 22 giugno 2016 n.12952) ha già avuto modo di chiarire che, qualora il figlio, abusando del diritto al mantenimento, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica,
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipenda da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività,
in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006; Cass.
Civ. Sez. I 22 giugno 2016 n.12952).
L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta. Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di pag. 7/13 parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n.
12477/2004, n. 4108/1993; Cass. Civ. Sez. I 22 giugno 2016 n.12952).
Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età
nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico- reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è, dunque, tutelabile perché
contrastante con il principio di autoresponsabilità, che è legato alla libertà delle scelte pag. 8/13 esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti (vedi
Cass. Civ. Sez. I 22 giugno 2016 n.12952).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il mancato raggiungimento della indipendenza economica, da parte di , non pare ascrivibile a colpevole inerzia Persona_1
di quest'ultima.
E' pacifico, infatti, che , dopo avere conseguito la laurea triennale Persona_1
in psicologia nel luglio 2020, non avendo potuto accedere alla Facoltà di Medicina in
Italia (ove, come è noto, vige un sistema di accesso “a numero chiuso”), nel 2022, si è
iscritta a tale Facoltà in Bulgaria, per rientrare, poi, in Italia nel 2023, dopo avere superato il test di accesso, per iscriversi alla Facoltà di Medicina dell'Università
Politecnica delle Marche in Ancona, presso la quale frequenta, con profitto, come emerge dalla documentazione in atti, il relativo corso di laurea.
non ha, dunque, raggiunto l'indipendenza economica in quanto Persona_1
persegue l'impegnativo obiettivo di conseguire la laurea in medicina, dopo avere già
ottenuto un titolo di studio universitario (la laurea triennale in psicologia), che offre indubbiamente minori opportunità di lavoro.
5- E' infondato, ancora, il terzo motivo dell'appello principale, con il quale il _1
ha censurato l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di prime cure, in ordine a sua domanda di restituzione di beni presenti nella casa familiare.
L'assenza di una esplicita pronuncia appare, infatti, riconducibile alla inammissibilità di tale domanda nel giudizio di scioglimento del matrimonio.
E' costante orientamento della Suprema Corte, invero, quello di ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia per impossibilità di pag. 9/13 trattare con lo speciale rito, previsto per le controversie in tale materia, questioni diverse, non versandosi in ipotesi di cause collegate ai sensi degli artt. 31,32,34,35 e 36
c.p.c., ma soltanto di connessione soggettiva “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo
novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del
cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la
possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina
come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo
comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e
speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32
cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti
incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod.
proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o
successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di
quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e
così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse
soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e
soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I,
17 maggio 2005, n. 10356).
6- E' fondato, invece, l'appello incidentale di , in quanto il Giudice di CP_1
prime cure, nonostante non fossero mutate le condizioni economiche dei genitori rispetto all'epoca della separazione consensuale, ha, di fatto, ridotto l'importo del contributo per il mantenimento ordinario della figlia, non avendo tenuto presente che, in sede di separazione, era stato previsto che la somma di 350,00 Euro venisse pag. 10/13 annualmente rivalutata secondo gli indici Istat e che, quindi, avrebbe dovuto essere stabilito che alla somma sopra indicata venisse aggiunta quella per rivalutazione annuale, già maturata alla data della sentenza.
In parziale riforma della sentenza impugnata, va, quindi disposto che all'importo di
350,00 Euro, previsto quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia a carico di , sia aggiunta la somma maturata per rivalutazione annuale Parte_1
dalla data del decreto di omologa delle condizioni di separazione a quella della sentenza appellata e che la somma ottenuta sia, poi, annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat di variazione del costo della vita.
7-Non sfugge alla Corte che il ha segnalato che la sentenza gravata contiene _1
un errore, avendo il Giudice di prime cure riportato per due volte le conclusioni di esso appellante ed avendo omesso, invece, di riportare quelle della CP_1
Tale deduzione non può essere, invero, ritenuta motivo di appello, essendosi in presenza di un mero errore materiale, rimediabile con il procedimento di correzione di cui agli artt.287 e ss. cpc.
Nel caso di specie, tuttavia, nonostante la richiesta di correzione di errore materiale,
contenuto nella sentenza impugnata, possa essere rivolta al giudice dell'appello (vedi
Cassazione civile, sez. III, 19/03/2018, n. 6701), nessun provvedimento deve essere adottato, in assenza di specifica istanza in tal senso delle parti.
8-La riforma della sentenza impugnata impone di provvedere di ufficio sulle spese di entrambi i gradi, tenuto conto dell'esito globale della lite, esentando, di conseguenza, la
Corte dall'esame del quarto motivo dell'appello di . Parte_1
pag. 11/13 Nel caso di specie, il pressoché totalmente soccombente, deve essere _1
condannato a rimborsare a le spese di entrambi i gradi, così liquidate ex CP_1
DM 147/2022:
-primo grado (valore indeterminabile complessità bassa) 7.000,00 Euro per compenso di avvocato (1.701,00 Euro per la fase di studio, 1.204,00 Euro per la fase introduttiva,
1806,00 Euro per la fase di trattazione e istruttorie e 2.289,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato;
-appello (valore indeterminabile complessità bassa) 4.640,00 Euro (1.701,00 Euro per la fase di studio, 1.204,00 Euro per la fase introduttiva, 1.735,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
9- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di _1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove
[...]
dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
(vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20
aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II-In accoglimento dell'appello incidentale di e in parziale riforma della CP_1
sentenza n. 3270/2024 del 5 novembre – 16 dicembre 2024 del Tribunale di Bologna,
pone a carico del l'obbligo di versare alla entro il giorno 5 di ogni _1 CP_1
pag. 12/13 mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia Per_1
la somma mensile di 350,00 Euro, cui va aggiunto l'importo per
[...]
rivalutazione maturato nell'arco temporale intercorso tra la data del decreto di omologazione delle condizioni di separazione e quella della sentenza impugnata,
disponendo che l'importo così ottenuto sia, poi, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita;
III- Ferma, nel resto, l'impugnata sentenza, condanna a rimborsare a Parte_1
le spese di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in CP_1
7.000,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in
4.640,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
IV- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di _1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove
[...]
dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5
giugno 2025
Il Presidente relatore
Rosario Lionello Rossino
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente Relatore dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 53/2025 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Roberta Callegari e dell'avv. Stefano Merighi.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] (CF ) CP_1 C.F._2 residente in [...], autodifesa ex art.86 c. p. c. e con il patrocinio dell'avv. Silvia Lolli.
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 3270/2024 del 5 novembre – 16 dicembre
2024 del Tribunale di Bologna.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 5
giugno 2025; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 3270/2024 del 5 novembre – 16 dicembre
2024, emessa dopo la sentenza non definitiva n. 1118/2023 del 10- 19 maggio 2023, con la quale era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da CP_1
e da il 16 dicembre 1995, ha così statuito:
[...] Parte_1
- ha posto a carico di l'obbligo di versare a la Parte_1 CP_1
somma di 350,00 Euro mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat e Persona_1
da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate dal Protocollo dell'agosto 2017, in uso presso il Tribunale di Bologna;
-ha condannato a corrispondere a le spese legali Parte_1 CP_1
nella misura di 7.000,00 Euro, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che preliminarmente doveva darsi atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. 1118/2023, il vincolo matrimoniale che legava e CP_1 Parte_1
era ormai sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza;
-che doveva essere rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo sollevata in via preliminare dalla difesa di , avendo il convenuto Parte_1
confermato espressamente di essere residente in [...], con conseguente regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c.;
pag. 2/13 -che lo stesso, in ogni caso, nella propria comparsa di costituzione, aveva svolto le proprie difese ed aveva escluso espressamente la regressione del processo alla fase presidenziale;
-che, quanto alla domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità dei provvedimenti di carattere economico emessi in occasione della separazione consensuale, in quanto sarebbero stati frutto di una simulazione assoluta, doveva rilevarsi che tale richiesta non era stata riproposta nelle conclusioni, pur mantenendosi le istanze istruttorie;
- che, in ogni caso, si era in presenza di domanda da rigettare in quanto la separazione tra le parti era avvenuta in base al decreto di omologa del 2017, che aveva recepito le condizioni dalle stesse previste;
-che la natura giudiziale del Decreto lo rendeva insensibile ad eventuali accordi di simulazione intervenuti tra le parti;
-che la richiesta congiunta delle parti di emissione della sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale aveva, poi, come presupposto indefettibile la riconosciuta validità
ed efficacia del decreto di omologa della separazione consensuale n. 3300/2017 del 3
agosto 2017;
-che, del resto, non si poteva distinguere, come richiesto dal un contenuto _1
giudiziale e uno contrattuale del decreto, per accertarne la simulazione;
-che, tra le condizioni a suo tempo concordate in sede di separazione, i coniugi avevano anche previsto il contributo di mantenimento della figlia maggiorenne non Per_1
ancora autosufficiente economicamente;
- che conviveva con la madre ed attualmente frequentava il corso di laurea Per_1
in medicina presso l'Università Politecnica delle Marche (cfr doc. 32 fascicolo attrice);
pag. 3/13 -che la giovane, quindi, aveva diritto di essere mantenuta da entrambi i genitori fino a quando non avesse trovato una stabile occupazione lavorativa;
-che l'allegazione del di versare in una situazione di precarietà economica era _1
stata smentita dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, che non avevano rilevato flessioni peggiorative tali da giustificare una possibile riduzione dell'assegno mensile di 350,00 euro accordato dall'obbligato alla madre di nel 2017; Per_1
-che doveva essere, dunque, confermato il mantenimento del padre, non avendo la figlia raggiunto l'autosufficienza economica;
-che le spese legali dovevano seguire la soccombenza.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a-mancata valutazione della situazione economica di esso appellante in rapporto alla sua patologia;
b- mancata valutazione dei rapporti patrimoniali tra le parti;
c-omessa pronuncia su domanda di restituzione di beni proposta da esso appellante;
d- erroneità del regolamento delle spese di lite operato dal Giudice di prime cure, posto che, essendo state disattese delle eccezioni della controparte, non vi era stata soccombenza totale di esso appellante, che aveva sempre tenuto un comportamento collaborativo, a differenza della appellata.
ha rilevato, inoltre, che la sentenza era affetta da errore materiale, Parte_1
essendo state riportate per due volte le conclusioni di esso appellante, senza che fossero state, invece, trascritte quelle della CP_1
Si è costituita e ha resistito all'impugnazione del La CP_1 _1 CP_1
pag. 4/13 ha proposto appello incidentale, censurando la sentenza gravata nella parte in cui il
Giudice di primo grado non aveva tenuto conto, nella determinazione del contributo ordinario per il mantenimento della figlia, posto a carico del della _1
rivalutazione maturata successivamente alla omologa della separazione.
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato del procedimento, ha ritenuto di non formulare conclusioni.
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5
giugno 2025.
3-Rileva, innanzitutto, la Corte che deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello di , sollevata da ex art. 342 c. p. c., Parte_1 CP_1
posto che l'appellante principale ha, comunque, formulato specifiche censure alla sentenza di primo grado, fermo restando che questione diversa è quella della fondatezza dei rilievi mossi al provvedimento ora menzionato.
4- Vanno trattati, poi, congiuntamente i primi due motivi dell'appello del in _1
ragione della loro stretta connessione, mirando l'appellante, con tali motivi, ad escludere l'obbligo, a suo carico, di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne o a ridurre il contributo mensile per il mantenimento Per_1
ordinario a 100,00 Euro.
In questa sede, come già sottolineato dal Tribunale, non può essere affrontata la questione della eventuale simulazione delle condizioni di separazione, posto che tali condizioni sono state omologate con provvedimento giurisdizionale.
Giova, in proposito, ricordare che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un pag. 5/13 contenuto eventuale, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata e che possono prevedere anche l'assegnazione di immobili. Mentre, dunque, il contenuto essenziale dell'accordo di separazione non può essere oggetto di azione di simulazione assoluta,
tale azione può avere ad oggetto il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare,
contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia (Cassazione civile sez. I - 11/08/2022, n. 24687).
Orbene, alla luce del principio di diritto del quale si è dato conto, l'azione di simulazione non può riguardare il contenuto essenziale dell'accordo di separazione,
omologato con provvedimento giurisdizionale, nel quale rientra la previsione del contributo per il mantenimento della figlia, del quale si discute nel caso che ci occupa,
ma esclusivamente i patti accessori, aventi ad esempio ad oggetto attribuzioni di diritti su beni.
Va detto, poi, che appare corretta la decisione del Tribunale di confermare il contributo di 350,00 Euro mensili a carico di , sul presupposto, innanzitutto, Parte_1
che non vi fosse prova del mutamento della situazione economica e delle condizioni di salute dell'appellante, rispetto all'epoca della separazione consensuale tra quest'ultimo e la (vedi gli accertamenti della Guardia di Finanza, espletati nel corso del CP_1
giudizio di primo grado, in atti, e la documentazione prodotta dallo stesso . _1
L'età della figlia (27 anni) non appare, poi, ostativa, nella specie, alla Per_1
conferma del contributo per il mantenimento ordinario e straordinario di quest'ultima,
previsto, a carico del in sede di separazione. _1
Occorre rilevare, infatti, che la Suprema Corte (Cass. n. 18076/2014; Cass. Civ. Sez. I
pag. 6/13 22 giugno 2016 n.12952) ha già avuto modo di chiarire che, qualora il figlio, abusando del diritto al mantenimento, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica,
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipenda da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività,
in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006; Cass.
Civ. Sez. I 22 giugno 2016 n.12952).
L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta. Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di pag. 7/13 parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n.
12477/2004, n. 4108/1993; Cass. Civ. Sez. I 22 giugno 2016 n.12952).
Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età
nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico- reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è, dunque, tutelabile perché
contrastante con il principio di autoresponsabilità, che è legato alla libertà delle scelte pag. 8/13 esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti (vedi
Cass. Civ. Sez. I 22 giugno 2016 n.12952).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il mancato raggiungimento della indipendenza economica, da parte di , non pare ascrivibile a colpevole inerzia Persona_1
di quest'ultima.
E' pacifico, infatti, che , dopo avere conseguito la laurea triennale Persona_1
in psicologia nel luglio 2020, non avendo potuto accedere alla Facoltà di Medicina in
Italia (ove, come è noto, vige un sistema di accesso “a numero chiuso”), nel 2022, si è
iscritta a tale Facoltà in Bulgaria, per rientrare, poi, in Italia nel 2023, dopo avere superato il test di accesso, per iscriversi alla Facoltà di Medicina dell'Università
Politecnica delle Marche in Ancona, presso la quale frequenta, con profitto, come emerge dalla documentazione in atti, il relativo corso di laurea.
non ha, dunque, raggiunto l'indipendenza economica in quanto Persona_1
persegue l'impegnativo obiettivo di conseguire la laurea in medicina, dopo avere già
ottenuto un titolo di studio universitario (la laurea triennale in psicologia), che offre indubbiamente minori opportunità di lavoro.
5- E' infondato, ancora, il terzo motivo dell'appello principale, con il quale il _1
ha censurato l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di prime cure, in ordine a sua domanda di restituzione di beni presenti nella casa familiare.
L'assenza di una esplicita pronuncia appare, infatti, riconducibile alla inammissibilità di tale domanda nel giudizio di scioglimento del matrimonio.
E' costante orientamento della Suprema Corte, invero, quello di ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia per impossibilità di pag. 9/13 trattare con lo speciale rito, previsto per le controversie in tale materia, questioni diverse, non versandosi in ipotesi di cause collegate ai sensi degli artt. 31,32,34,35 e 36
c.p.c., ma soltanto di connessione soggettiva “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo
novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del
cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la
possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina
come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo
comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e
speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32
cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti
incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod.
proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o
successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di
quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e
così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse
soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e
soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I,
17 maggio 2005, n. 10356).
6- E' fondato, invece, l'appello incidentale di , in quanto il Giudice di CP_1
prime cure, nonostante non fossero mutate le condizioni economiche dei genitori rispetto all'epoca della separazione consensuale, ha, di fatto, ridotto l'importo del contributo per il mantenimento ordinario della figlia, non avendo tenuto presente che, in sede di separazione, era stato previsto che la somma di 350,00 Euro venisse pag. 10/13 annualmente rivalutata secondo gli indici Istat e che, quindi, avrebbe dovuto essere stabilito che alla somma sopra indicata venisse aggiunta quella per rivalutazione annuale, già maturata alla data della sentenza.
In parziale riforma della sentenza impugnata, va, quindi disposto che all'importo di
350,00 Euro, previsto quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia a carico di , sia aggiunta la somma maturata per rivalutazione annuale Parte_1
dalla data del decreto di omologa delle condizioni di separazione a quella della sentenza appellata e che la somma ottenuta sia, poi, annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat di variazione del costo della vita.
7-Non sfugge alla Corte che il ha segnalato che la sentenza gravata contiene _1
un errore, avendo il Giudice di prime cure riportato per due volte le conclusioni di esso appellante ed avendo omesso, invece, di riportare quelle della CP_1
Tale deduzione non può essere, invero, ritenuta motivo di appello, essendosi in presenza di un mero errore materiale, rimediabile con il procedimento di correzione di cui agli artt.287 e ss. cpc.
Nel caso di specie, tuttavia, nonostante la richiesta di correzione di errore materiale,
contenuto nella sentenza impugnata, possa essere rivolta al giudice dell'appello (vedi
Cassazione civile, sez. III, 19/03/2018, n. 6701), nessun provvedimento deve essere adottato, in assenza di specifica istanza in tal senso delle parti.
8-La riforma della sentenza impugnata impone di provvedere di ufficio sulle spese di entrambi i gradi, tenuto conto dell'esito globale della lite, esentando, di conseguenza, la
Corte dall'esame del quarto motivo dell'appello di . Parte_1
pag. 11/13 Nel caso di specie, il pressoché totalmente soccombente, deve essere _1
condannato a rimborsare a le spese di entrambi i gradi, così liquidate ex CP_1
DM 147/2022:
-primo grado (valore indeterminabile complessità bassa) 7.000,00 Euro per compenso di avvocato (1.701,00 Euro per la fase di studio, 1.204,00 Euro per la fase introduttiva,
1806,00 Euro per la fase di trattazione e istruttorie e 2.289,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato;
-appello (valore indeterminabile complessità bassa) 4.640,00 Euro (1.701,00 Euro per la fase di studio, 1.204,00 Euro per la fase introduttiva, 1.735,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
9- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di _1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove
[...]
dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
(vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20
aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II-In accoglimento dell'appello incidentale di e in parziale riforma della CP_1
sentenza n. 3270/2024 del 5 novembre – 16 dicembre 2024 del Tribunale di Bologna,
pone a carico del l'obbligo di versare alla entro il giorno 5 di ogni _1 CP_1
pag. 12/13 mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia Per_1
la somma mensile di 350,00 Euro, cui va aggiunto l'importo per
[...]
rivalutazione maturato nell'arco temporale intercorso tra la data del decreto di omologazione delle condizioni di separazione e quella della sentenza impugnata,
disponendo che l'importo così ottenuto sia, poi, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita;
III- Ferma, nel resto, l'impugnata sentenza, condanna a rimborsare a Parte_1
le spese di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in CP_1
7.000,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in
4.640,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
IV- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di _1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove
[...]
dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5
giugno 2025
Il Presidente relatore
Rosario Lionello Rossino
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