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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
RI IA d'CO Presidente
Rita Carosella Consigliere
RC MO CC Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 348/2022 R.G., di appello, avverso la sentenza n. 266/2022, pronunciata dal Tribunale di Isernia il 12.10.2022 nella causa civile n. 518/2019 R.G., avente ad oggetto vendita di cose mobili;
TRA
( ), in persona del l. r. in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Gerardo
Perillo, con domiciliazione telematica legale;
APPELLANTE
CONTRO
in concordato preventivo e liquidazione ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore e l. r. in carica;
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall' Avv.
Francesco Di Ciommo, con domiciliazione telematica legale;
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. 266 del 12.10.2022, Parte_1 con cui il Tribunale di Isernia aveva accolto per quanto di ragione le domande proposte nei suoi confronti da in concordato preventivo e liquidazione, aventi ad Controparte_1 oggetto la risoluzione di contratto di compravendita di capi di abbigliamento e il risarcimento dei danni, e rigettato le domande riconvenzionali proposte dall'appellante.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
1 Con note di trattazione sostitutive dell'udienza del 13.3.2024, l'Avv. Francesco Di
Ciommo, procuratore della società appellata, ha rappresentato la sottoposizione di a liquidazione giudiziale dichiarata con sentenza del Tribunale di Parte_1
Salerno n. 59/2023 del 16.11.2023, confermata dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 146/2024 del 27.2.2024, entrambe depositate agli atti.
È stata, quindi, dichiarata l'interruzione del processo, con ordinanza del 15.3.2024, ritualmente comunicata ai procuratori delle parti costituite il 18.3.2024.
Dalla data di tale comunicazione è decorso il termine di tre mesi, senza che la parte interessata abbia provveduto alla riassunzione del giudizio.
Deve, pertanto, pronunciarsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c. per mancata riassunzione nei termini.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite, che, ai sensi dell'art. 310, comma 4
c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 266/2022 pronunciata dal Tribunale di
Isernia il 12.10.2022, proposto da nei confronti della Parte_1 CP_1 in concordato preventivo e liquidazione, così provvede:
[...]
- dichiara l'estinzione del processo;
- spese del giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 30.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
RC MO CC RI IA d'CO
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