Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24226/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
In persona del giudice del lavoro dott.ssa Marta CORREGGIA lette le note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe avente ad
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio MOCCIA, come da procura in atti Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo Presidente pro-tempore Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria, dall'avv. Carmen MOSCARIELLO
Resistente
Conclusioni come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 la ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “ … senza scendere nel merito delle valutazioni del CTU, non si comprende come si possa ritenere che la ricorrente abbia sopportato bene sia i cicli di chemioterapia che radioterapici. Vi è di più, anche nella relazione del
2/11/2023 rilasciata dall' il Prof. Controparte_2 Parte_2 evidenzia che “La paziente durante il trattamento chemioterapico ha riportato ad oggi: astenia G1, neutropenia G1, parestesie agli arti superiori ed inferiori G1 e nausea G1.” …. Al termine del trattamento, in seguito a rivalutazione strumentale, la paziente è candidata ad intervento
21/09/2023 oltre per quanto riportano nelle relazioni ospedaliere anche per neuropatia agli arti inferiori dovute a precedenti fibromalgie tali da impedirle di poter camminare e soprattutto l'ultimo ciclo praticato dal 28/09/2023 al 02/11/2023 apostrofato in gergo ospedaliero come le c.d. chemio rosse. Le note critiche di parte, a firma del dott. confermano pienamente il sopracitato Persona_1
motivo di doglianza, sostenendo che la SI.ra , soprattutto nei periodi di Parte_1 chemioterapia, avesse diritto all'indennità di accompagnamento, proprio, in coerenza di quanto riportato nelle relazione oncologiche in atti. ( v. Note critiche del dott. del 30/10/2024 Persona_1 in fasc. sub 5 )”
Instaurato il contraddittorio si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione per CP_1 genericità dei motivi esposti, l'inammissibilità della domanda, mancata prova circa l'esistenza del requisito sanitario.
Il G.L., sulla base della documentazione in atti, assegnate note di trattazione scritta, viste le note di trattazione depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha deciso la causa con sentenza
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è infondata.
Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione.
L'ausiliario nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e che tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto. In particolare, si osserva che il
C.T.U. ha dato atto di tutti i documenti presenti nel fascicolo che ha esaminato e minuziosamente elencato ed ha così concluso: Dall'esame dei dati clinico anamnestici e dagli accertamenti agli atti relativi alla periziata, si perviene alla seguente valutazione diagnostica circa le infermità da cui è affetta la SI.ra : Esiti di intervento chirurgico di QSE mammella dx per carcinoma Parte_1
mammario triplo negativo trattato con cicli di chemioterapia neoadiuvante dal 29/06/2023 al
02/11/2023 e successivamente trattato con chemio-immunoterapia e radioterapia. La valutazione delle neoplasie in rapporto alla prognosi ( favorevole o infausta) e alla modesta o grave compromissione funzionale, è una semplificazione utile, ma non ha molto SInificato. La prognosi, è basata, su uno studio statistico di una popolazione di malati che non può avere SInificato quando applicato al singolo, se non come ipotetica probabilità di sopravvivenza a 3 o più 5 anni. Non è possibile stabilire una netta demarcazione tra il "favorevole" ed il "probabilmente infausto" anche e soprattutto perché il limite è condizionato da troppi fattori (sede, diffusione, grading istologico, età, terapia, ecc...). Può quindi accadere che Persone giudicate a prognosi favorevole svilupperanno ugualmente recidive e metastasi, viceversa i soggetti a prognosi sfavorevole potranno avere lunghe remissioni. Pertanto, la valutazione deve essere guidata dalla situazione in atto, al momento della visita e non da ipotesi di peggioramenti futuri, attendibili solo come studio statistico. La SI.ra
, è stata sottoposta a trattamento chirurgico e a NSM + espansore mammella dx per Parte_1
carcinoma duttale infiltrante in attuali buone condizioni cliniche generali e in assenza di recidiva a distanza. La stessa è stata sottoposta a trattamento chemioradioterapico dal mese di Novembre 2021 al mese di Maggio 2022. Dalla documentazione in atti che di seguito si riporta è di palese evidenza che la stessa ha sopportato bene sia i cicli chemioterapici che radioterapici. La SI.ra Parte_1
non si trova attualmente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, o in gravi difficoltà di muoversi da sola, e neppure ha bisogno di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, né si è venuta a trovare nel periodo del trattamento chemioradioterapico in tali situazioni”
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento, né si fondano su documentazione diversa da quella già valutata dal CTU in sede di ATP.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta. ***
Le spese di lite in considerazione delle condizioni sanitarie dell'istante possono essere compensate integralmente.
Le spese di CTU per la fase ATP sono a carico di parte ricorrente in solido con come da CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
--rigetta la domanda
- compensa le spese di lite e pone le spese di CTU a carico di parte ricorrente in solido con CP_1
per la fase ATP con separato decreto.
Si comunichi
Napoli, 24.04.2025 Il Giudice
Marta Correggia