Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2026, n. 18032
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Sentenza 20 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa traduzione della sentenza in lingua inglese

    Il Collegio, visionando gli atti, ha verificato che, dopo la proposizione del ricorso, è stata depositata la traduzione in lingua inglese della sentenza impugnata e che è stato notificato all'imputato l'avviso di deposito tradotto in lingua inglese. Pertanto, è venuto meno l'interesse all'impugnazione.

  • Inammissibile
    Deposito della sentenza impugnata fuori termine e mancata notificazione dell'avviso di deposito

    Questo motivo di ricorso è stato assorbito dalla decisione sull'inammissibilità del primo ricorso.

  • Accolto
    Omessa motivazione sulle circostanze attenuanti generiche

    La Corte di appello ha ridotto la pena senza motivare sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'omessa motivazione impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale punto, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sull'aumento per la continuazione

    Nell'atto di appello non sono state formulate doglianze specifiche sulla motivazione dell'aumento per la continuazione. La pena è stata determinata in misura assai inferiore alla media edittale, rendendo non necessaria una specifica e dettagliata motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2026, n. 18032
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18032
    Data del deposito : 20 maggio 2026

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