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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2026, n. 18032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18032 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GH SA NE, nato in [...] il [...] - C.u.i. 055cf0v avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, il quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Umberto Gramenzi, il quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte del 13 dicembre 2022 della sentenza della Corte di appello di Ancona del 18 ottobre 2021, con la quale era stata parzialmente riformata la sentenza Penale Sent. Sez. 3 Num. 18032 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 02/04/2026 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata il 10 dicembre 2019, ha riformato la predetta sentenza del Giudice per le indagini preliminari con la quale SA NE GH era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato in Macerata e in Passo di Treia nelle date specificate nell'imputazione, riducendo la pena inflitta all'imputato ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 22.000,00 di multa e sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. 2. Avverso tale sentenza ha proposto due distinti ricorsi per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandoli nei seguenti motivi di impugnazione. 3. Primo ricorso. 3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 143, 178, comma 1, lett. c), 185, 585 e 605 cod. proc. pen., violazione dell'art. 1 d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 e, in particolare, omessa traduzione della sentenza di secondo grado. Deduce, in sintesi, che: la natura dell'eccezione sollevata consente alla Corte di cassazione di accedere direttamente al fascicolo processuale;
l'imputato non conosce la lingua italiana;
tutti gli atti fondamentali del procedimento sono stati tradotti in lingua inglese;
la Sezione Quarta di questa Corte, con sentenza del 13 dicembre 2022, ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona nei confronti dell'imputato poiché il provvedimento con cui era stata differita l'udienza del 18 ottobre 2021 non era stato tradotto in lingua inglese;
la sentenza della Corte di appello di Perugia non risulta essere stata mai tradotta in lingua inglese in palese violazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen.; le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 29 maggio 2025, hanno statuito che la mancata traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità a regime intermedio della "sentenza - documento"; il pregiudizio arrecato all'imputato è effettivo e concreto;
l'interesse a rilevare la nullità sussiste in re ipsa non essendo il difensore tenuto a tradurre l'atto; il ricorso viene presentato al fine di denunziare la mancata traduzione in lingua inglese della sentenza, con riserva della redazione di altri motivi di impugnazione soltanto dopo la traduzione della sentenza;
gli atti devono essere trasmessi al giudice a quo per la traduzione della sentenza. 3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. Deduce 2 che: il deposito della sentenza impugnata è avvenuto fuori termine;
non vi è stata notificazione dell'avviso di deposito;
anche per tale motivo non è decorso il termine per impugnare nei confronti dell'imputato. 4. Secondo ricorso. 4.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e omessa motivazione in ordine all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche. Deduce che: con i motivi di gravame era stata avanzata richiesta motivata di applicazione delle predette circostanze attenuanti;
l'istanza veniva reiterata con memoria difensiva;
la Corte di appello, pur avendo riformulato il trattamento sanzionatorio, ha radicalmente omesso la motivazione sul punto;
neppure implicitamente risultano esaminati i profili rilevanti ai fini della riconoscibilità delle circostanze attenuanti in argomento. 4.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, secondo comma, 133 cod. pen., 73 d.P.R. 309 del 1990 e omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Deduce che: la Corte di appello a seguito di motivo di appello sulla pena ha rideterminato il trattamento sanzionatorio;
la Corte territoriale ha omesso di offrire qualsivoglia giustificazione in ordine ai criteri adottati e alla congruità della pena adottata;
l'aumento per la continuazione non è stato motivato;
ciò rende macroscopicamente viziata la statuizione riguardante la dosimetria della pena perché rende impossibile sindacare il corretto esercizio del potere discrezionale esercitato dalla Corte territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ricorso è inammissibile. Accogliendo la sollecitazione del difensore del ricorrente alla consultazione degli atti in ragione della natura processuale della censura, il Collegio, visionando, nella camera di consiglio, il fascicolo processuale nella parte relativa agli adempimenti successivi alla pronuncia della sentenza, ha verificato che, dopo la proposizione del ricorso, è stata depositata la traduzione in lingua inglese della sentenza impugnata e che è stato notificato all'imputato l'avviso di deposito tradotto in lingua inglese. L'avviso di deposito è stato notificato anche al difensore in proprio. Ne discende che, avendo il ricorrente conseguito il risultato processuale che intendeva ottenere con il ricorso, è venuto meno l'interesse all'impugnazione. 3 2. Il secondo ricorso è fondato limitatamente all'omessa statuizione sulle circostanze attenuanti generiche. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come dedotto dal ricorrente, nell'atto di appello risulta essere stata formulata, oltre alla richiesta di riduzione della pena, richiesta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche "in ragione dell'incensuratezza dell'imputato, della modesta rilevanza complessiva dei fatti e delle disagiate condizioni economiche-sociali del prevenuto, nonché in funzione di adeguamento della risposta sanzionatoria ai concreti connotati del fatto". La Corte di appello ha ridotto la pena senza però motivare sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione adottata dalla Corte di appello sul trattamento sanzionatorio e il tenore complessivo della motivazione della sentenza impugnata non consentono di ritenere che la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti in argomento sia stata implicitamente valutata sicché l'omessa motivazione impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto stesso. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Con l'atto di appello è stata lamentata sproporzione della pena in considerazione dei caratteri del fatto ed è stato chiesto un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio "mantenendo al minimo edittale la pena base e contenendo l'aumento irrogato per la continuazione". Alcuna doglianza è stata formulata in merito all'omessa motivazione dell'aumento di pena per la continuazione. La Corte di appello, in accoglimento del motivo di gravame, ha mantenuto il minimo edittale per la pena base e ha ridotto l'aumento per la continuazione. Non essendo state formulate nell'atto di appello doglianze sulla motivazione dell'aumento per la continuazione il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile. Inoltre, deve rilevarsi che la pena è stata determinata in misura assai inferiore alla media edittale sicché non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, [...], Rv. 288953 - 01) e non si pone neppure un profilo di illegalità della pena. 5. Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata limitatamente al punto relativo alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio 4 per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. I ricorsi vanno rigettati nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 02/04/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, il quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Umberto Gramenzi, il quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte del 13 dicembre 2022 della sentenza della Corte di appello di Ancona del 18 ottobre 2021, con la quale era stata parzialmente riformata la sentenza Penale Sent. Sez. 3 Num. 18032 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 02/04/2026 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata il 10 dicembre 2019, ha riformato la predetta sentenza del Giudice per le indagini preliminari con la quale SA NE GH era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato in Macerata e in Passo di Treia nelle date specificate nell'imputazione, riducendo la pena inflitta all'imputato ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 22.000,00 di multa e sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. 2. Avverso tale sentenza ha proposto due distinti ricorsi per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandoli nei seguenti motivi di impugnazione. 3. Primo ricorso. 3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 143, 178, comma 1, lett. c), 185, 585 e 605 cod. proc. pen., violazione dell'art. 1 d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 e, in particolare, omessa traduzione della sentenza di secondo grado. Deduce, in sintesi, che: la natura dell'eccezione sollevata consente alla Corte di cassazione di accedere direttamente al fascicolo processuale;
l'imputato non conosce la lingua italiana;
tutti gli atti fondamentali del procedimento sono stati tradotti in lingua inglese;
la Sezione Quarta di questa Corte, con sentenza del 13 dicembre 2022, ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona nei confronti dell'imputato poiché il provvedimento con cui era stata differita l'udienza del 18 ottobre 2021 non era stato tradotto in lingua inglese;
la sentenza della Corte di appello di Perugia non risulta essere stata mai tradotta in lingua inglese in palese violazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen.; le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 29 maggio 2025, hanno statuito che la mancata traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità a regime intermedio della "sentenza - documento"; il pregiudizio arrecato all'imputato è effettivo e concreto;
l'interesse a rilevare la nullità sussiste in re ipsa non essendo il difensore tenuto a tradurre l'atto; il ricorso viene presentato al fine di denunziare la mancata traduzione in lingua inglese della sentenza, con riserva della redazione di altri motivi di impugnazione soltanto dopo la traduzione della sentenza;
gli atti devono essere trasmessi al giudice a quo per la traduzione della sentenza. 3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. Deduce 2 che: il deposito della sentenza impugnata è avvenuto fuori termine;
non vi è stata notificazione dell'avviso di deposito;
anche per tale motivo non è decorso il termine per impugnare nei confronti dell'imputato. 4. Secondo ricorso. 4.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e omessa motivazione in ordine all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche. Deduce che: con i motivi di gravame era stata avanzata richiesta motivata di applicazione delle predette circostanze attenuanti;
l'istanza veniva reiterata con memoria difensiva;
la Corte di appello, pur avendo riformulato il trattamento sanzionatorio, ha radicalmente omesso la motivazione sul punto;
neppure implicitamente risultano esaminati i profili rilevanti ai fini della riconoscibilità delle circostanze attenuanti in argomento. 4.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, secondo comma, 133 cod. pen., 73 d.P.R. 309 del 1990 e omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Deduce che: la Corte di appello a seguito di motivo di appello sulla pena ha rideterminato il trattamento sanzionatorio;
la Corte territoriale ha omesso di offrire qualsivoglia giustificazione in ordine ai criteri adottati e alla congruità della pena adottata;
l'aumento per la continuazione non è stato motivato;
ciò rende macroscopicamente viziata la statuizione riguardante la dosimetria della pena perché rende impossibile sindacare il corretto esercizio del potere discrezionale esercitato dalla Corte territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ricorso è inammissibile. Accogliendo la sollecitazione del difensore del ricorrente alla consultazione degli atti in ragione della natura processuale della censura, il Collegio, visionando, nella camera di consiglio, il fascicolo processuale nella parte relativa agli adempimenti successivi alla pronuncia della sentenza, ha verificato che, dopo la proposizione del ricorso, è stata depositata la traduzione in lingua inglese della sentenza impugnata e che è stato notificato all'imputato l'avviso di deposito tradotto in lingua inglese. L'avviso di deposito è stato notificato anche al difensore in proprio. Ne discende che, avendo il ricorrente conseguito il risultato processuale che intendeva ottenere con il ricorso, è venuto meno l'interesse all'impugnazione. 3 2. Il secondo ricorso è fondato limitatamente all'omessa statuizione sulle circostanze attenuanti generiche. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come dedotto dal ricorrente, nell'atto di appello risulta essere stata formulata, oltre alla richiesta di riduzione della pena, richiesta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche "in ragione dell'incensuratezza dell'imputato, della modesta rilevanza complessiva dei fatti e delle disagiate condizioni economiche-sociali del prevenuto, nonché in funzione di adeguamento della risposta sanzionatoria ai concreti connotati del fatto". La Corte di appello ha ridotto la pena senza però motivare sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione adottata dalla Corte di appello sul trattamento sanzionatorio e il tenore complessivo della motivazione della sentenza impugnata non consentono di ritenere che la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti in argomento sia stata implicitamente valutata sicché l'omessa motivazione impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto stesso. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Con l'atto di appello è stata lamentata sproporzione della pena in considerazione dei caratteri del fatto ed è stato chiesto un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio "mantenendo al minimo edittale la pena base e contenendo l'aumento irrogato per la continuazione". Alcuna doglianza è stata formulata in merito all'omessa motivazione dell'aumento di pena per la continuazione. La Corte di appello, in accoglimento del motivo di gravame, ha mantenuto il minimo edittale per la pena base e ha ridotto l'aumento per la continuazione. Non essendo state formulate nell'atto di appello doglianze sulla motivazione dell'aumento per la continuazione il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile. Inoltre, deve rilevarsi che la pena è stata determinata in misura assai inferiore alla media edittale sicché non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, [...], Rv. 288953 - 01) e non si pone neppure un profilo di illegalità della pena. 5. Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata limitatamente al punto relativo alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio 4 per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. I ricorsi vanno rigettati nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 02/04/2026.