Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 8 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00432/2026REG.PROV.COLL.
N. 02484/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2484 del 2025, proposto da
EA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AdER-Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
EN IO in proprio e in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 02352/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. IO EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. BE SI e uditi per le parti gli avvocati Francesco Montanaro dell'Avvocatura generale dello Stato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. IO EN, titolare della omonima azienda agricola, impugnava: (i) l’intimazione dell’Agenzia delle Entrate n. 113 2021 90007977 13/000, con la quale si chiedeva il pagamento di complessivi €. 329.065,08 a titolo di prelievo latte, interessi di mora e oneri di riscossione relativi agli anni 1997, 1998 e 2005, emessa sulla base della cartella di pagamento 30020150000008187000, asseritamente notificata il 16 marzo 20015; (ii) l’intimazione n. 113 2021 90007958 87/000 con la quale si chiedeva il pagamento di complessivi €. 414.887,10 a titolo di prelievo latte, interessi di mora e oneri di riscossione relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, emessa sulla base della cartella di pagamento 1132020728022939000, asseritamente notificata il 13 /11/2008. Le due intimazioni di pagamento venivano emesse e notificate in data 14 ottobre 2021.
2. Nel corso del primo grado di giudizio il TAR per il Venero, con ordinanza collegiale n. 170 del 17/01/2022, ordinava alle due Amministrazioni, ciascuna per quanto di competenza, di depositare in giudizio le cartelle di pagamento indicate negli atti di sollecito e la prova della relativa notifica, i successivi eventuali atti interruttivi della prescrizione e la prova della relativa notifica, gli atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti agli atti impugnati, regolarmente notificati a parte ricorrente (fornendone la relativa prova), le eventuali decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate avverso gli stessi, o l’indicazione e prova dei giudizi eventualmente tuttora pendenti, ogni atto interruttivo della prescrizione trasmesso a parte ricorrente (fornendone la relativa prova) relativo ai crediti per i quali è causa.
3. A seguito di tale istruttoria l’AdER si costituiva in giudizio, mentre EA rimaneva contumace e, comunque, non dava corso all’ordine istruttorio.
4. Il TAR per il Veneto, quindi, con la sentenza oggetto d’appello, pur dando atto che AdER aveva prodotto documentazione, ha ritenuto che in giudizio non fosse stata acquisita la prova dell’avvenuta notificazione degli atti presupposti alle intimazioni di pagamento impugnate, cioè la prova dell’avvenuta notifica al ricorrente delle intimazioni di prelievo supplementare e delle cartelle di pagamento, la cui notificazione, ove dimostrata, avrebbe spiegato efficacia interruttiva del termine di prescrizione, ed ha anche ritenuto non acquisita la dimostrazione della sussistenza di altri atti intervenuti medio tempore comunque aventi efficacia interruttiva dei detti termini prescrizionali. Il TAR ha quindi ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, da ritenersi decennale quanto al capitale, e quinquennale quanto agli interessi, e, per l’effetto, ha annullato le intimazioni di pagamento impugnate.
5. EA ha proposto appello, chiedendo in via preliminare di essere ammessa a produrre, ex art. 104 c.p.a., documenti, consistenti in alcune sentenze e nella prova dell’avvenuta notifica, nel 2009, 2013 e nel 2019, di intimazioni di pagamento precedenti a quelle impugnate, chiedendo la totale riforma dell’appellata sentenza e il respingimento del ricorso di primo grado.
6. Il Sig. EN si è costituito in giudizio, riproponendo i motivi di primo grado non esaminati dal TAR.
7. All’udienza in camera di consiglio del 15 aprile 2025 il Collegio ha accolto la domanda cautelare formulata dall’appellante ai fini della fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
8. La causa è stata quindi chiamata all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Preliminarmente il Collegio ritiene di poter ammettere i documenti prodotti da EA, sia quelli costituiti da provvedimenti giurisdizionali, che quelli che attestano l’avvenuta notifica di intimazioni di pagamento. Come la Sezione ha recentemente puntualizzato (cfr la sentenza n. 271 del 13 gennaio 2026) “ pur dovendo in via di principio escludersi l’ammissibilità di nuovi documenti depositati in appello dalla parte che ha omesso di produrli in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio impartito dal primo giudice, devono invece sempre essere ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025, Id. Cons. Stato sez. VI, del 26.9.2025 n. 7547; Id. sez. VI 7097/2025). Difatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.. Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17069, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite; Cass., Sez. Un., civ., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello. ”.
9.1. Nel caso di specie, tuttavia, EA non era costituita nel primo grado del giudizio, e non risulta che le sia stata comunicata, presso la sede legale o l’Avvocatura dello Stato, l’ordinanza istruttoria del TAR n. 170/2022. Ne consegue che possono essere ammessi tutti i documenti dalla stessa prodotti in appello.
9.2. Si tratta, in particolare, dei seguenti documenti:
- sentenza del TAR per il Lazio . 7163 del 17 luglio 2013, resa su ricorso n. R.G. 18388/2000, proposto dal sig. EN avverso i provvedimenti AIMA di compensazione nazionale per i periodi 1997/1998 e 1998/1999, che ha accolto il ricorso limitatamente agli interessi: L’AIMA era regolarmente costituita in giudizio;
- decreto di perenzione del TAR per il Lazio n. 1977 del 17 febbraio 2012, resa su ricorso n. R.G. 2003 proposto dal sig. EN avverso gli atti di compensazione del prelievo relativo alla annata lattiera 2002/2003: EA risulta costituita in giudizio;
- sentenza del TAR per il Lazio n. 1871 del 10 febbraio 2010, che ha respinto il ricorso n. R.G. 12069/2004 proposto dal sig. EN avverso la comunicazione EA denominata “ Regime quote latte – lista di prelievo per acquirente – periodo 2003/2004” inviata all’acquirente latte Latteria di Soligo S.c.r.l., in allegato alla comunicazione EA di prot. n.DPAU.2004.5226, del 19 luglio 2004, avente ad oggetto “Regime quote latte –restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2003/2004” dalla quale risulta la quantificazione del prelievo supplementare per il periodo 1 aprile 2003 / 31 marzo 2004 ”: EA risulta costituita in giudizio;
- sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia n. 367 del 24 giugno 2013, che ha respinto il ricorso n. 589/2006 R.G. proposto, inter aliis , dal sig. EN, per l’annullamento delle comunicazioni EA contenenti il ricalcolo del prelievo supplementare dovuto per l’annata 2005/2006: in giudizio EA era costituita.
9.3. I documenti dianzi citati risultano utili e indispensabili ai fini del giudizio, attestando che relativamente alle annate 1997, 1998, 2002, 2003 e 2005 sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione, che ha ricominciato a decorrere, dall’inizio, dalla data di passaggio in giudicato di tali pronunciamenti.,
9.4. EA ha prodotto, inoltre: (i) copia dell’intimazione di pagamento EA.DIRIGE.2013.638 dell’11/06/2013, relativa a tutte le annualità in discussione, sia per il capitale che per gli interessi, che risulta essere stata ritirata dal sig. EN il 25 giugno 2013; (ii) intimazione di pagamento del 12/02/2019, riferita alle somme portate dalla cartella di pagamento notificata il 16 marzo 2015; (iii) intimazione di pagamento del 23/01/2019, riferita alle somme portate dalla cartella di pagamento notificata il 13/11/2008.
9.5. Nel complesso gli atti sopra menzionati consentono di affermare che per tutte le annualità indicate nelle intimazioni di pagamento oggetto del giudizio sono stati compiuti atti interruttivi della prescrizione decennale relativa al capitale, l’ultimo dei quali risalente al 2019.
9.6. A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento agli interessi: alla data di notifica delle intimazioni di pagamento del 2019, infatti, risultava essere ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione riferito agli interessi, il quale aveva ricominciato a decorrere il 26 giugno 2013 – cioè il giorno successivo a quello di ricevimento, da parte del sig. EN, della intimazione di pagamento dell’11 giugno 2013 – e che si è compiuto il 25 giugno 2018. La cartella di pagamento di pagamento n. 30020150000008187000, asseritamente notificata il 16 marzo 20015, in realtà non è stata prodotta da EA neppure nel giudizio d’appello, sicché non v’è neppure prova che essa sia stata notificata.
9.7. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello merita di essere accolto limitatamente alla quota capitale, che non può ritenersi prescritta alla data di notifica – 14/10/2021 – delle intimazioni di pagamento impugnate nel presente giudizio.
9.7.1. Si rammenta che la Sezione da tempo ha chiarito che relativamente alle somme dovute a titolo di prelievo supplementare latte il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni, mentre quello relativo agli interessi dovuti su dette somme è quinquennale ( ex multis . Cons. Stato, VI, 16 aprile 2025 n. 3286; Cons. Stato, VI, 9 aprile 2025; Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2024, n. 1316; Cons. Stato, III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare … non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”). La prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. non si applica al capitale poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica. D’altra parte il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 è applicabile – come pure la Sezione ha già avuto modo di chiarire – solo alle irregolarità definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo, cioè le irregolarità idonee a cagionare un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione Europea, tra le quali non possono includersi i prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte: ciò per la ragione che a decorrere dalla campagna 2003/2004 gli interessi finanziari dell’Unione Europea sono stati assicurati, nella materia di che trattasi, mediante introduzione di una responsabilità diretta degli Stati per il prelievo dovuto dalle aziende. Il credito erariale vantato dallo Stato nei confronti dei singoli produttori rimane perciò assoggettato alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301).
9.7.2. Per quanto riguarda gli interessi, va rilevato che la Sezione si è già più volte pronunciata nel senso che ad essi sia applica la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., posto che, come anche in questo caso già affermato dalla Sezione, “ il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c . (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi ” (Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3103).
9.7.3. In replica alle affermazioni di parte appellante, il Collegio osserva che i precedenti da essa richiamati (Cons. Stato, Sezione VI n. 62/2024, 9732/2024, 2274/2025) non sono affatto chiari nell’affermare la prescrizione decennale del credito per interessi, parendo invece riferirsi solo al credito per capitale; d’altro canto sono numerose le pronunce della Sezione che affermano, invece, la prescrizione quinquennale degli interessi (si vedano, ad esempio, le sentenze nn. 9078/2025, 9024/2025, 8999/2025, 7863/2025: quest’ultima afferma, in particolare, che “ 8.3. Per quanto riguarda gli interessi, va rilevato che la Sezione si è già più volte pronunciata nel senso che ad essi sia applica la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., posto che, come anche in questo caso già affermato dalla Sezione, “il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.” (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi» (Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3103). ”). Alla luce di tali precedenti deve ritenersi superato l’orientamento precedentemente assunto dalla Sezione III di questo Consiglio (ad esempio, sentenza n. 2730/2022 e 9706/2022), che sembrerebbero affermare, peraltro in modo non del tutto consapevole, la prescrizione decennale anche del credito per interessi.
10. L’accoglimento dell’appello determina la necessità di esaminare i motivi articolati dal sig. EN in primo grado, non esaminati dal TAR.
11. Con il primo motivo riproposto il sig. EN deduce l’illegittimità delle intimazioni di pagamento impugnate per difetto di motivazione, mancata allegazione della cartella di pagamento, mancata indicazione della campagna lattiera, violazione del principio di difesa e del contraddittorio: l’appellante richiama il precedente di cui alla sentenza TAR per il Friuli Venezia Giulia n. 146/2019, per affermare che la mancata allegazione della cartella rende l’intimazione priva di adeguata motivazione e ostacola l’esercizio del diritto di difesa.
11.1. La censura deve essere respinta sul rilievo che, ove la cartella di pagamento risulti non essere stata notificata, l’intimazione di pagamento è illegittima, costituendo l’emissione della cartella di pagamento, e la relativa notifica, un presupposto necessario dell’intimazione di pagamento. D’altro canto, nel caso in cui la cartella di pagamento risulti essere stata notificata, è onere della parte impugnarla tempestivamente per vizi propri, proponendo ricorso nel termine. La mancata allegazione della cartella di pagamento, dunque, non impedisce di per sé l’esercizio del diritto di difesa. Tuttavia il ricorrente in primo grado non ha formulato la censura nei termini dianzi indicati.
11.2. Merita rilevare, inoltre, che le intimazioni di pagamento impugnate recano l’indicazione delle causali (indicazioni delle annate cui si riferisce il prelievo supplementare), distinguendo il capitale dagli interessi; l’intimazione di pagamento indica, inoltre, gli atti giurisdizionali sui quali l’intimazione si fonda.
11.3. La censura va pertanto respinta.
12. Con il secondo motivo riproposto il sig. EN lamenta l’illegittimità delle intimazioni di pagamento impugnate per indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi, con particolare riferimento agli “interessi moratori”, oltre alla insufficienza della motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati.
12.1. Il sig. EN deduce, al proposito, violazione degli artt. degli artt. 8, ter, quater, quinquies L. 33/09 e dell’art. 3 L. n. 241/90 per illegittima richiesta di interessi e senza la benché minima indicazione delle modalità di conteggio dei medesimi sotto il duplice profilo del dies a quo della pretesa e dei tassi applicati. La quota di interessi moratori dall’importo esorbitante come calcolata da Agenzia riscossione nel provvedimento notificato, sarebbe ictu oculi e macroscopicamente errata anche per palese travisamento e disapplicazione, ovvero non corretta applicazione, dei tassi di interesse previsti da normativa eurounitaria vigente e da alcuni cogenti regolamenti comunitari che risultano disattesi nel computo delle quote di interessi delle cartelle e dei prelievi esigibili notificati. L’appellante lamenta anche la mancata specificazione del periodo di decorrenza degli interessi, del periodo di riferimento o la campagna lattiera di splafonamento.
12.2. La censura è infondata, alla luce di quanto la Sezione ha affermato più volte esaminando analoghe censure.
12.3. Relativamente alla eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero dovuti ai sensi degli artt. 8-ter 3° e 4° comma, 8-quater, 3° comma, e 8-quinquies, 1° comma, della L. n. 33/2009, il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento secondo cui « l’esenzione dagli interessi prevista dall’art. 10 comma 34 del DL 49/2003 è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma. Trattandosi di una disposizione eccezionale, non è possibile estenderne l’applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003) » (T.a.r. Lombardia, Brescia, n. 379 del 2020, conf. da Cons. Stato, sez. III, n. 11145 del 2022).
12.4. La mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può, poi, dar luogo all’invalidità dell’atto di riscossione: è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che « allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori » (Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). Con la conseguenza, nel caso di specie, che le intimazioni di pagamento, anche sotto tale profilo, devono ritenersi adeguatamente motivate, considerato, peraltro, che la parte interessata sarebbe tenuta a denunciare specifici errori di calcolo degli interessi commessi dall’Agente della riscossione. Sotto questo profilo la censura è anche generica.
12.5. Il Collegio osserva che le intimazioni di pagamento recano l’indicazione precisa di quanto richiesto a titolo di capitale e quanto richiesto a titolo di interessi, oltre ad indicare gli estremi della cartella di pagamento e la data di notifica della medesima. Di conseguenza non v’è alcuna ragione per ritenere che l’indicazione del capitale effettuata nella intimazione di pagamento notificata nel novembre 2021 sia inesatta o incompleta, e sotto questo profilo la censura va respinta, poiché consentiva alla parte la verifica del tasso di interesse, che segue criteri legali.
13. Con il terzo motivo riproposto si deduce l’illegittimità delle intimazioni impugnate in particolare per la ragione che gli atti presupposti sono applicativi di una normativa nazionale contrastante con la normativa europea, come accertato nella sentenza della Corte di Giustizia del 27 giugno 2019 in causa C-348/18.
13.1. La questione è già stata esaminata funditus dalla Sezione (cfr. ex multis, Cons. di Stato, Sez. VI, n. 9338 del 20 novembre 2024), la quale, con orientamento ormai consolidato, ritiene che la violazione del diritto europeo si risolve in un vizio di annullabilità che deve essere tempestivamente fatto valere nei confronti dell’atto impositivo del prelievo: in difetto di impugnazione di quest’ultimo, o di annullamento del medesimo a seguito di impugnazione giurisdizionale, l’atto impositivo del prelievo diventa definitivo e vincolante per l’amministrazione, che deve darvi corso. Nel caso di specie la pretesa dell’Azienda trova un ostacolo nell’esistenza degli specifici giudicati sopra menzionati, che hanno accertato la legittimità degli atti di prelievo e di compensazione nazionale emessi nei confronti della Azienda agricola EN per le annate 1997, 1998, 2003, e 2005; nonché nella mancata coltivazione dei giudizi proposti avverso gli atti impositivi del prelievo relativamente alle annate 2001 e 2002, che si sono ormai consolidati, restando semmai da verificare, nel futuro dell’azione amministrativa, sussistendone i presupposti (questione in ogni caso estranea al presente giudizio e da scrutinarsi secondo i principi di Corte Ue Kühne & Heitz 13 gennao 2004 in C- 453/00 e tenendo conto dell’eventualità del mancato accoglimento di vizi tempestivamente dedotti dalle parti private in tal senso cfr. anche CdS VI n. 4862 del 2023 ), la possibilità dell’amministrazione di valutare se procedere in autotutela doverosa al ricalcolo della compensazione anche a favore della azienda appellata, in presenza di rischio di una esposizione ad azione risarcitoria a seguito di un esito processuale cha ha fatto applicazione di una disciplina poi non validata dalla Corte di giustizia ; ciò in astratto anche in ossequio al principio generale di diritto interno della compensatio lucri cum damno .
13.2. D’altro canto, la Sezione ha anche da tempo chiarito che solo l’annullamento dell’atto di prelievo ha effetti caducanti rispetto ai successivi atti esecutivi, rappresentati dal ruolo e dalla cartella di pagamento ( ex multis : sentenze n. 523 del 16 gennaio 2024 e 645 del 19 gennaio 2024), sicché mentre l’impugnazione e l’annullamento dell’atto di prelievo è di per sé sufficiente a determinare la perdita di efficacia degli atti esecutivi a valle di essi, nel caso di mancata impugnazione dell’atto di accertamento del prelievo si impone, al fine di bloccare l’esecuzione, l’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale conseguenti, annullabili solo per vizi propri: tale principio è stato affermato in analogia al principio affermato dalla giurisprudenza tributaria, secondo cui “ un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile la cartella di pagamento presupposta ”; si tratta di affermazione che può considerarsi espressiva di un principio generale applicabile anche dal giudice amministrativo nelle materia di sua giurisdizione (tra le più recenti: Cons. Stato, Sez. VI, n. 4939/2025); tuttavia, esso principio non può trovare automatica applicazione quando l’intimazione di pagamento abbia preceduto il ruolo e la cartella di pagamento, esplicando tale atto, semmai, rilevanza sulla prescrizione.
13.3. Nel caso in esame non risulta siano state tempestivamente impugnate neppure le cartelle di pagamento richiamate nelle intimazioni di pagamento qui impugnate, rispetto alle quali non è stata neppure eccepita e dimostrata la mancata notifica al sig. ENi.
14. Con il quarto motivo riproposto si deduce la nullità o l’annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi pPAC effettuati nel corso degli anni da GAEA, oltre a errata quantificazione del debito, difetto e carenza di motivazione.
14.1. il Collegio rileva che parte appellante non ha prodotto alcuna documentazione dalla quale risulti l’avvenuta compensazione del debito relativo alle annate lattiere 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2005, con premi PAC. In questa condizione la censura deve essere respinta per mancanza di specificità e di prova.
15. In conclusione l’appello va accolto, limitatamente alla declaratoria di intervenuta prescrizione del credito relativo alla sorte capitale, mentre il ricorso di primo grado va, negli stessi limiti, respinto, con correlativa conferma dell’appellata sentenza in punto prescrizione del credito per interessi.
16. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
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P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 2352/2024, respinge il ricorso di primo grado limitatamente alla quota capitale il cui pagamento è stato richiesto con le intimazioni di pagamento oggetto di impugnazione.
Compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO RO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
BE SI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE SI | LO RO |
IL SEGRETARIO