Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 432
TAR
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
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TAR
Sentenza 8 ottobre 2024
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CS
Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito capitale

    Il Collegio ha ritenuto che, alla luce degli atti interruttivi della prescrizione intervenuti fino al 2019, il credito capitale non fosse prescritto alla data di notifica delle intimazioni di pagamento impugnate (14 ottobre 2021).

  • Accolto
    Prescrizione del credito interessi

    Il Collegio ha ritenuto che, alla data di notifica delle intimazioni di pagamento del 2019, fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione per gli interessi, iniziato a decorrere dal 26 giugno 2013 e compiutosi il 25 giugno 2018.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione delle intimazioni di pagamento

    La censura è stata respinta poiché, in caso di mancata notifica della cartella, l'intimazione è illegittima; se la cartella è stata notificata, la sua mancata allegazione non impedisce l'esercizio del diritto di difesa. Le intimazioni indicavano le causali, le annate, il capitale e gli interessi.

  • Rigettato
    Indeterminatezza nel calcolo degli interessi

    La censura è stata respinta, ritenendo condivisibile l'orientamento secondo cui l'esenzione dagli interessi prevista da norme specifiche è applicabile solo in caso di adesione a procedure di rateizzazione. La mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non invalida l'atto di riscossione se l'atto precedente ha determinato il quantum del debito e gli interessi sono quantificati in modo accessorio.

  • Rigettato
    Contrasto con normativa europea

    La censura è stata respinta, poiché la violazione del diritto europeo costituisce un vizio di annullabilità che deve essere fatto valere nei confronti dell'atto impositivo del prelievo. In assenza di impugnazione o annullamento, l'atto impositivo diventa definitivo. Inoltre, non risultano tempestivamente impugnate le cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Nullità/annullabilità iscrizione a ruolo per difetto di motivazione

    La censura è stata respinta per mancanza di specificità e prova, non avendo il contribuente prodotto documentazione attestante la compensazione del debito con premi PAC.

  • Accolto
    Accoglimento parziale dell'appello

    L'appello è stato accolto in parte, limitatamente alla declaratoria di intervenuta prescrizione del credito relativo alla quota capitale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 432
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 432
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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