Articolo 503 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 502Articolo 504
Versione
6 maggio 1952
Art. 503.
(Anticipazione di spese di giustizia)


L'anticipazione delle spese di giustizia nei casi in cui essa sia a carico dell'erario e' fatta dall'amministrazione finanziaria a norma delle vigenti disposizioni.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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