Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 503.
(Anticipazione di spese di giustizia)
L'anticipazione delle spese di giustizia nei casi in cui essa sia a carico dell'erario e' fatta dall'amministrazione finanziaria a norma delle vigenti disposizioni.
(Anticipazione di spese di giustizia)
L'anticipazione delle spese di giustizia nei casi in cui essa sia a carico dell'erario e' fatta dall'amministrazione finanziaria a norma delle vigenti disposizioni.
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- 1. Riforma della Giustizia. Ecco il testo del decreto legge 132/2014 con le modifiche apportate con la legge di conversioneN.R · https://www.studiocataldi.it/ · 10 novembre 2014 · 34.197838
[…] Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, nonche' misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata; Considerata la finalita' di assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014; […]
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