Art. 503.
(Anticipazione di spese di giustizia)
L'anticipazione delle spese di giustizia nei casi in cui essa sia a carico dell'erario e' fatta dall'amministrazione finanziaria a norma delle vigenti disposizioni.
(Anticipazione di spese di giustizia)
L'anticipazione delle spese di giustizia nei casi in cui essa sia a carico dell'erario e' fatta dall'amministrazione finanziaria a norma delle vigenti disposizioni.