TAR Aosta, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 27
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Accolto
    Applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. 387/1987

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, confermando la vigenza della norma e la sua applicabilità anche al personale che chiede il pensionamento a domanda, purché sussistano i requisiti di età e anzianità contributiva. La Corte ha altresì chiarito che il termine per la presentazione della domanda (30 giugno) ha natura meramente ordinatoria e non decadenziale.

  • Accolto
    Natura ordinatoria del termine di presentazione della domanda

    La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987 abbia natura meramente ordinatoria, non essendo previsto come termine decadenziale.

  • Accolto
    Interruzione della prescrizione

    La giurisprudenza ritiene che la data di decorrenza del termine di prescrizione coincida con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto. Nel caso specifico, la messa in mora è avvenuta tempestivamente per i ricorrenti per cui sono stati forniti i dettagli dei pagamenti.

  • Accolto
    Ricalcolo dell’indennità di buonuscita

    Accolto il ricorso principale, consegue l'obbligo per l'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita secondo i criteri indicati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Aosta, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 27
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
    Numero : 27
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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