Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2025, proposto da
IA TA, NO DD, LL D'HI, MA AY, BI OT, NG VI PE e NO SE, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Visciotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franca Borla, Silvia Zecchini e Tommaso Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
INPS - Direzione provinciale di Aosta, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
“del diritto dei ricorrenti a ottenere i benefici economici di cui all’art. 6- bis , comma 1, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 1987, n. 47”;
e per la condanna
“alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione de qua , oltre a interessi legali”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 aprile 2026 il dott. UC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TT e RI
1. I ricorrenti, ex dipendenti della Polizia di Stato, sono andati in pensione a domanda con un’età anagrafica superiore ai 55 anni e una contributiva maggiore di 35 anni ma, al momento dell’erogazione del trattamento di fine servizio, si sono accorti che non era stato loro applicato il beneficio dei “sei scatti” previsto dall’art. 6- bis , comma 1, del decreto-legge n. 387/1987.
2. Dopo aver tentato una soluzione stragiudiziale con l’INPS essi hanno proposto il presente ricorso, notificato il 9 maggio 2025 e depositato il successivo 18 maggio, per vedere accertata la sussistenza del diritto asseritamente negato.
3. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il proprio ricorso gli interessati evidenziano che il loro trattamento di fine servizio sarebbe stato calcolato in violazione dell’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987 (convertito con legge n. 472/1987), a mente del quale il dipendente andato in pensione a domanda ha diritto, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, a un incremento di sei “scatti” del 2,5%, da calcolarsi sull'ultimo stipendio qualora, alla data del pensionamento, abbia compiuto almeno 55 anni di età e abbia maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.
Né sul punto rileverebbe l’asserita necessità di proporre la domanda entro il 30 giugno dell’anno in cui i requisiti sarebbero maturati, posto che detto termine non avrebbe natura decadenziale.
6. Il ricorso è fondato.
L’art. 6- bis del decreto legge 221 settembre 1987 n. 387 (convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472, così come sostituito dall’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232), sancisce che «al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto», con la precisazione, di cui al comma 2, che «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990».
Si tratta di una previsione tuttora vigente che non è stata intaccata neppure dal disposto dell’articolo 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, in quanto essa, che esclude l’applicazione delle maggiorazioni de quibus alle ipotesi pensionamento “domanda”, è riferita solo all’aumento della base pensionabile, ma non al trattamento di fine servizio (cfr. Consiglio giustizia amministrativa regione Sicilia, sez. giurisdizionale, 22 agosto 2022, n. 936).
Né è necessario che la domanda venga presentata entro il 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambi i requisiti, posto che, anche in questo caso, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il termine «previsto dall'art. 6- bis , comma 2, del D.L. n. 387/1987 ha natura meramente ordinatoria, non essendo previsto, né espressamente né implicitamente, come termine decadenziale» ( ex multis T.A.R. Sicilia, sez. V, 19 giugno 2025, n. 1344).
Detto altrimenti, la menzionata disposizione «non qualifica il termine entro il quale produrre la domanda di collocamento in quiescenza (30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le anzianità) come perentorio, né ricollega al suo superamento alcuna decadenza. Il rinvio alle condizioni che, al suddetto fine, devono sussistere al momento della cessazione del servizio, allude allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell'interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l'acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l'ambiguità della disposizione non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6- bis , comma 2, secondo periodo, d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti» ( ex multis T.A.R. Lazio, sez. V, 3 giugno 2025, n. 10759).
Quanto, poi, all’eccepita prescrizione del diritto si evidenzia in via preliminare che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che «la data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione coincide con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. da ultimo, Cons. di Stato, sent. n. 10559 del 2023 e sent. n. 3914 del 2023), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto» ( ex multis, T.A.R. Campania, sez. VI, 6 marzo 2026, n. 1588, e giurisprudenza ivi menzionata).
Tanto premesso, gli atti di causa dimostrano che, con specifico riferimento alle posizioni contestate:
- l’ultimo pagamento del TFS del sig. NO DD è avvenuto il 10 marzo 2020 e la messa in mora è tempestivamente avvenuta il 4 marzo 2025;
- l’ultimo pagamento del TFS del sig. MA AY è avvenuto il 21 aprile 2022 e la messa in mora è tempestivamente avvenuta il 5 marzo 2025;
- l’ultimo pagamento del TFS del sig. NG VI PE è avvenuto il 21 gennaio 2021 e la messa in mora è tempestivamente avvenuta il 5 marzo 2025.
Di conseguenza, anche per questi ricorrenti deve essere accertato il diritto alla maggiorazione prevista ex lege.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici economici di cui all'art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987 e dell'obbligo della resistente di determinare nuovamente l'indennità di buonuscita, secondo i criteri indicati.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AM, Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
UC PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| UC PA | NA AM |
IL SEGRETARIO