Ordinanza cautelare 16 maggio 2024
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00430/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00510/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 510 del 2024, proposto da
FA PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sandra Bernardini, Elena Orbini Michelucci e Matilde Domini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL CH, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco CH, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del D.R. Rep. 1822/2023 prot. n. 130219/2023 recante il bando di ammissione ad anni successivi al primo per la riassegnazione di posti vacanti, a.a. 2023/2024, per i CC.dd.LL. triennale delle Professioni Sanitarie e per i CC.dd.LL.MM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- del D.R. n. 211/2024, prot. n. 13724 del 2 febbraio 2024 con il quale sono stati approvati gli esiti della selezione mediante la pubblicazione di un elenco contenente i nominativi dei soli vincitori ammessi al trasferimento ed è stata disposta l''esclusione dei restanti candidati (di cui è stata omessa l'indicazione) con la seguente generica motivazione: “I candidati non presenti nell''elenco non sono in possesso dei requisiti minimi richiesti dal bando di ammissione”;
- del verbale del giorno 22 gennaio 2024 adottato dalla Commissione competente nella parte in cui previa adozione di illegittimi criteri di selezione ha redatto la “graduatoria” definitiva della procedura selettiva;
- anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell''interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, il Regolamento didattico del CdLM, il Regolamento didattico di Ateneo nonché il vigente Statuto di Ateneo
e per l''adozioni delle misure cautelari volte a consentire al ricorrente di prendere parte alle attività didattiche connesse alla frequenza del VI anno del CdLM in Medicina, anche previo riesame
nonché per l''accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad ottenere il nulla-osta all''iscrizione al VI anno del CdLM in Medicina e Chirurgia previa valutazione del curriculum studiorum.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sig.ra EL CH e dell’Università di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. OV IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. FA PI, in quanto iscritto al VI anno di corso in Medicina presso l’Università di Medicina di Sofia, ha impugnato gli atti relativi alla procedura di trasferimento indetta dall’Università di Pisa con il decreto rettorale n. 1822 del 29 settembre 2023 e relativa all’ammissione al VI anno di corso della facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il 2 febbraio 2024 l’Università di Pisa ha pubblicato, sul proprio sito web istituzionale, gli esiti della selezione dai quali si evince che nessun candidato è stato ammesso per il VI anno di corso della facoltà di Medicina e Chirurgia.
A fronte di detto risultato il ricorrente ha avanzato un’istanza di rettifica in autotutela del provvedimento di esclusione con contestuale richiesta di accesso agli atti della procedura selettiva.
L’Università di Pisa ha riscontrato la predetta istanza di rettifica il 15 febbraio 2024, respingendo la richiesta, in quanto ” il bando emanato con D.R. 1822 del 29 settembre 2023 all’art. 3 richiedeva espressamente la presentazione di un certificato, tradotto e legalizzato, rilasciato dall’Università straniera di provenienza, che indicasse gli esami sostenuti con relativi crediti ECTS e SSD che il candidato da lei rappresentato non ha presentato, in riferimento ai propri studi all’estero. Pertanto, non è possibile accogliere la sua richiesta di rettifica della graduatoria. Con nota separata le verrà dato riscontro sulla contestuale richiesta di accesso agli atti... ”.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione della lex specialis e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, in quanto l’Università avrebbe rigettato la domanda del ricorrente mediante una motivazione, generica e stereotipata, utilizzabile indifferentemente per ogni candidato;
2. la violazione della lex specialis e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, in quanto il ricorrente avrebbe prodotto tutti i documenti richiesti dal bando con istanza di trasferimento n. 17 del 2 ottobre 2023 e, ciò, con la conseguenza che il settore scientifico disciplinare (SSD) ed i relativi CFU sarebbero evincibili dalla documentazione trasmessa dal ricorrente;
3. la violazione della lex specialis e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, in quanto l’esclusione del ricorrente sarebbe stata disposta sulla base di regole introdotte dalla Commissione successivamente alla scadenza del termine di inoltro delle domande di partecipazione.
Si è costituita l’Università di Pisa che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto le censure proposte sarebbero attinenti al merito dell’attività valutativa-discrezionale svolta dal Consiglio del Corso di Laurea.
L’Università ha comunque contestato le argomentazioni dedotte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita solo formalmente la Sig.ra CH EL in qualità di soggetto controinteressato.
A seguito della camera di consiglio del 16 maggio 2024 e con ordinanza n. 290/2024 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza del 26 febbraio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo è necessario precisare che l’infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità.
1.1 Sono da respingere le censure proposte e con le quali si sostiene il venire in essere di un difetto di motivazione in quanto dalla domanda di partecipazione, ed in particolare dal curriculum, si desumerebbero gli esami sostenuti e, ciò, contrariamente a quanto affermato dall’Università nel provvedimento ora impugnato.
1.2 Sul punto è dirimente constatare che il Sig. PI non ha presentato la documentazione richiesta dall’art. 3 D.R. n. 1822/2023, in quanto il curriculum accademico allegato alla domanda di partecipazione non presentava i requisiti di un “ certificato degli esami sostenuti con relativi crediti ECTS e SSD, tradotto e legalizzato rilasciato dall’Università straniera ”.
1.3 L’art. 3 sopra citato prevedeva, infatti, che gli studenti iscritti in un’Università straniera (come il ricorrente) “ sono tenuti a produrre: 1. Certificato degli esami sostenuti con relativi crediti ECTS e SSD, tradotto e legalizzato rilasciato dall’Università straniera; 2 sistema di valutazione del sistema universitario dell’ateneo al quale lo studente è iscritto; 3. Conversione in ECTS degli esami sostenuti, rilasciato dall’università di provenienza, nel caso in cui gli stessi non siano espressi in crediti; 4. programmi degli esami sostenuti ”.
1.4 La stessa Università ha evidenziato che “ il bando emanato con D.R. 1822 del 29 settembre 2023 all’art. 3 richiedeva espressamente la presentazione di un certificato, tradotto e legalizzato, rilasciato dall’Università straniera di provenienza, che indicasse gli esami sostenuti con relativi crediti ECTS e SSD ”.
1.5 Nello specifico veniva richiesto un documento idoneo a certificare i risultati dell’apprendimento (ECTS: sistema europeo per l’accumulazione ed il trasferimento dei crediti) e gli ambiti disciplinari (SSD: settori scientifici disciplinari) a cui appartengono i singoli insegnamenti, a garanzia del fatto che lo svolgimento all’estero di un percorso di studi fosse coerente con i regolamenti di corso di studio dell’Ateneo.
1.6 Nulla di tutto ciò era presente nella domanda del ricorrente, stante il fatto che il curriculum accademico presentato dal Sig. PI si limita a enumerare gli esami superati, la votazione conseguita e i relativi crediti, senza mai menzionare i corrispondenti SSD, privando così la Commissione di un riferimento essenziale per verificare l’effettiva compatibilità del percorso di studi sostenuto presso l’Università estera con quello del corso di laurea dell’Ateneo presso cui il richiedente intende trasferirsi.
1.7 Tantomeno l’indicazione del relativo SSD può dirsi soddisfatta dall’allegazione del prospetto predisposto autonomamente dal ricorrente e dunque privo di valore legale, rappresentando esso un documento non provvisto dei requisiti richiesti dal bando (certificato tradotto e legalizzato rilasciato dall’Università di provenienza).
1.8 Dette circostanze non potevano che portare la Commissione, a seguito della domanda di rettifica del ricorrente, a rilevare che “ I candidati non presenti nell’elenco non sono in possesso dei requisiti minimi richiesti dal bando di ammissione ”.
1.9 La previsione dei certificati attestanti l’equipollenza degli esami risultava, peraltro, aderente agli orientamenti ministeriali del MUR e, in particolare, all’art. 10 dell’Allegato 2 al D.D. MUR n. 1925/2022 nonché alle raccomandazioni della Direzione Generale dell’istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura della Commissione Europea contenute entro le Linee Guida ECTS.
2. È altrettanto evidente che, in presenza di un espresso disposto del bando che richiedeva la certificazione sopra citata, il ricorso al soccorso istruttorio sarebbe stato del tutto ingiustificato e avrebbe comportato una immotivata lesione della par condicio e dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
2.1 In più occasioni, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “ il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio ” (Consiglio di Stato, sez. VII, 8 agosto 2022, n. 7000; Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).
2.2 Pur risultando assorbenti le argomentazioni sopra citate, che non avrebbero potuto che comportare l’esclusione del ricorrente, va comunque evidenziato che i parametri per la valutazione dei candidati, che la Commissione ha definito nel verbale del 22 gennaio 2024, rispondono all’esigenza di autolimitare la sfera di discrezionalità tecnica della Commissione didattica nello svolgimento dell’attività di valutazione e, ciò, senza che risulti dimostrato il venire in essere di profili di eccesso potere che legittimerebbero il sindacato di questo Tribunale.
2.3 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
OV IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV IC | DO NI |
IL SEGRETARIO