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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4522 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2567 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rosario Montella, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Marco Dragone, giusta procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso ex art. 702 bis cpc, conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al tribunale di Avellino, , affinchè venisse accertato il Controparte_2 proprio diritto di usufrutto - vita natural durante – in merito all'appartamento ubicato al piano terra del fabbricato sito in Cassano Irpino alla Via Isca, 1, in catasto al foglio 2, part. 769/2, data l'occupazione di quest'ultimo da parte del suindicato convenuto, quale nudo proprietario.
Ciò premesso, l'attrice così concludeva: “1) accertare e dichiarare che, in forza dell'atto per Notar del 28/10/2008 Rep. Per_1
47770, la ricorrente è titolare del diritto di usufrutto, vita natural durante, sull'appartamento al piano terra del fabbricato sito in Cassano Irpino (AV), alla Via Isca n°1, in catasto al foglio
2, particella n°769/2, piano T, cat. A/4, classe2, vani 8;
2) accertare e dichiarare che l'esercizio di tale diritto è, di fatto, impedito dal nudo proprietario , che, dalla fine del 2014, occupa stabilmente l'immobile con Controparte_2 la sua famiglia, dopo avere escluso dal suo godimento l'anziana madre;
3) ordinare a l'immediato rilascio dell'immobile in favore dell'usufruttaria; Controparte_2
4) condannare al risarcimento dei danni in favore di Controparte_2 Controparte_1 nella somma di € 7.750,00 pari all'importo corrisposto dalla ricorrente quali canoni di locazione dall'1/06/2016 al 31/12/2018, oltre quelli relativi alle scadenze successive;
5) Condannare al pagamento delle spese e competenze di lite.”. Controparte_2
1. Si costituiva in giudizio . Controparte_2
Deduceva che:
-il rito sommario ex art. 702 bis cpc adottato dalla , essendo adatto a cause CP_1 aventi istruttoria semplice, non poteva ritenersi compatibile con questo giudizio, data la complessa natura della vicenda de qua. Inoltre, la stessa ricorrente, consapevole di ciò, aveva preferito concentrare la propria domanda esclusivamente sul rilascio dell'immobile senza indicare il thema decidendum e quello probandum. Ragion per cui: la domanda di parte ricorrente andava rigettata;
-l'attrice, in qualità di usufruttaria, non avendo adempiuto ai propri obblighi di custodia e manutenzione – perché alla consegna dell'immobile avvenuta verso la fine di agosto e inizio settembre 2015, lo stesso immobile risultava gravemente deteriorato sia nella sua consistenza economica che nella sua integrità materiale, come provato dalla perizia tecnica
(a firma dell'Ing. datata 12.10.2015) – decadeva dal diritto di usufrutto, Persona_2 data la condotta abusiva, ex art. 1015 c.c., tenuta dalla . Difatti, il convenuto, a CP_1 causa dell'inadempiente comportamento adottato dalla ricorrente, si era dovuto fare carico di ingenti lavori di risanamento per poter godere dell'immobile;
-la andava condannata anche al risarcimento del danno per responsabilità CP_1 extracontrattuale e/o contrattuale;
-atteso il grave modus procedendi della ricorrente, si riteneva necessaria la declaratoria di estinzione del diritto di usufrutto ex art. 1015, co. 1, c.c., perché nell'ipotesi di riconoscimento della gravità del predetto modus, non risultavano, comunque, applicabili i rimedi minori, ex art. 1015, co.2, cc - richiesti in via subordinata -, dati i danni arrecati.
così concludeva: Controparte_2
“in via preliminare ed in rito dichiarare la inammissibilità del rito sommario per le motivazioni in atti gradatamente indicate e, per l'effetto rigettare la domanda;
In via meramente subordinata, accertato che le difese svolte dalla concludente richiedono un'istruttoria non sommaria, fissare, con ordinanza non impugnabile, l'udienza di mutamento di rito con ogni conseguenza di legge e provvedimento consequenziale;
nel merito rigettare la domanda per i motivi gradatamente indicati in atti;
e, comunque, accertare e dichiarare la cessazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1004 e ss e 1015, primo comma, CC del diritto di usufrutto concesso alla
a causa del deterioramento e perimento dell'immobile in oggetto, sito in CP_1
Cassano Irpino alla Via Isca 1, in catasto Foglio 2, part. 769/2, piano T. cat. A/4, classe 2, vani 8, derivante dal grave e permanente inadempimento della stessa in ordine alla manutenzione e riparazioni ordinaria e straordinaria;
e per l'effetto dichiarare la rimessione in possesso del con conseguente Controparte_2 diritto al risarcimento del danno causato dalla nel corso del godimento CP_1 dell'immobile e dovuti alla mancata ordinaria manutenzione dell'immobile per la somma quantificabile con la stima della perizia dell'Ing. ari ad €. 49.119,94 ovvero in quella Per_2 maggiore o minore somma che sarà accertata anche in corso di causa a mezzo CTU e che il giudice riterrà di giustizia;
in via del tutto sub.ta, e solo nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere ravvisata la gravità della violazione di cui al 1° comma dell'art. 1015 c.c. Voglia il Giudice adito ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata, ex art.
1015 ll° comma, CC, in goni caso, previa condanna della alla refusione della CP_1 somma di €. 49.119,94 ovvero quella maggiore o minore somma che sarà accertata anche in corso di causa a mezzo CTU e che il giudice riterrà di giustizia per i lavori eseguiti dal
sull'immobile in parola. CP_2
In ogni caso emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono ivi compresa la trascrizione della cessazione dell'usufrutto della . CP_1 Condannare, in ogni caso, la al pagamento delle spese e competenze CP_1 professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario per averne fatto anticipo.”.
3. Veniva disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, cpc.
4. Con sentenza n. 1857, pubblicata il 7.12.2020, il Tribunale di Avellino, così statuiva:
“- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a rilasciare Controparte_2 immediatamente, in favore di , usufruttaria, l'appartamento Controparte_1 ubicato al piano terra del fabbricato sito in Cassano Irpino alla Via Isca 1, riportato in catasto fabbricati del Comune di Cassano Irpino al Foglio 2, part. 769/2;
- condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro Controparte_2
13.750,00, oltre interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno;
- condanna al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite Controparte_2 sostenute, che liquida in euro 150,00 per esborsi ed euro 3.225,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.”.
In motivazione, deduceva che:
-la domanda attorea andava accolta, data la comprovata costituzione del diritto di usufrutto sull'immobile in contestazione in favore della . Invero, quest'ultima - dopo esserle CP_1 stato riservato l'usufrutto, vita natural durante, da parte del marito , - Parte_2 continuava a vivere nella casa coniugale sino a qualche mese dopo la morte del predetto marito, ovvero sino al momento in cui il figlio , diventato nudo proprietario, Controparte_2 si era, poi, insediato nell'appartamento con la propria famiglia. Difatti, la ricorrente – dopo aver vissuto con il proprio figlio -, dal mese di giugno 2026, era stata costretta a Per_3 prendere in locazione un altro immobile dietro versamento di un canone mensile di euro
250,00;
- quanto eccepito dal resistente non trovava alcun fondamento, dal momento che lo stato di deterioramento dell'immobile sussisteva già nel momento in cui la aveva CP_1 acquisito la titolarità del diritto di usufrutto – ovvero dopo la morte del coniuge, avvenuta in data 2.8.2014 -, per cui alcuna colpa poteva imputarsi in capo alla stessa;
- per di più, come da CTP prodotta da parte convenuta, le pessime condizioni connotanti l'immobile erano state determinate da una perdita di acqua realizzatasi in bagno, la quale si sarebbe potuta evitare mediante una semplice sostituzione di tubazione (costituente opera di manutenzione straordinaria, ex art. 1005 cc, incombente sul nudo proprietario);
- attesa la sussistenza del diritto di usufrutto in capo alla , andava CP_1 CP_2 condannato all'immediato rilascio dell'appartamento in favore della predetta. Inoltre, non potevano trovare applicazione le richieste sanzioni cd. alternative ex art. 1015 co. 2 cc, non essendo stata rinvenuta alcuna forma di abuso di usufrutto;
- dati i danni arrecati all'attrice, andava accolta la domanda risarcitoria avanzata da quest'ultima – commisurata in relazione ai canoni corrisposti a decorrere dal mese di giugno
2016 –, per un importo pari ad euro 13.750,00.
5. propone appello. Controparte_2
L'appellante, dopo aver rappresentato le parti del provvedimento che intende appellare, ritiene che la sentenza di primo grado debba riformarsi per una serie di motivi.
In particolare, deduce che il Tribunale abbia percepito – erroneamente - i fatti di causa, dal momento che il – diversamente da quanto indicato dal giudice di prime cure – è CP_2 nudo proprietario dall'anno 2008, ragion per cui non può ritenersi che lo stesso abbia presuntivamente occupato l'appartamento, solo dopo l'avvenuto decesso del padre. Inoltre, dopo la detta morte, l'appellante asserisce che non ha mai convissuto con la madre e né tantomeno richiesto il possesso del bene de quo, risiedendo, insieme alla moglie, altrove con regolare contratto di locazione sino alla stagione primaverile dell'anno 2016. Di conseguenza, il sarebbe stato invitato dalla madre ad occupare CP_2 CP_1
l'immobile, solo dopo essere stato rilasciato quest'ultimo dall'odierna appellata in pessime condizioni (come da foto riportate in perizia dell'Ing. , così da rinunciare al proprio Per_2 diritto di usufrutto, perché non intenzionata a riparare alcunchè.
Inoltre, contesta la detta sentenza nella parte concernente il 7° rigo di pag. 4 sino CP_2 al 24° rigo di pag. 5, date le inesatte motivazioni emesse.
Specificamente - non essendo stato comprovato da parte appellata alcun preesistente stato di pessima conservazione, ma piuttosto risultando incontestato quanto provato, invece, da parte appellante mediante perizia tecnica (in cui emerge la situazione di deterioramento fotografata nel periodo settembre - ottobre 2015) e, finanche, mediante documentata lettera raccomandata del 6.11.2015 trasmessa alla - il giudice di prime cure, non CP_1 avendo considerato quanto offerto probatoriamente da parte appellante, avrebbe accolto, erroneamente, la domanda della sull'infondato presupposto della suddetta CP_1 pessima conservazione dello stato dell'immobile, tale da violare gli artt. 2697, 115 cpc in correlazione con la norma ex art. 1015 cc, oltre che ultra petita ex art.112 cpc, in quanto espressosi su una questione (eccezione di preesistenza delle pessime condizioni dell'immobile, mai provata) mai proposta da parte appellata.
Ancora, asserisce che il tribunale – avendo ritenuto erroneamente preesistenti le CP_2 pessime condizioni dell'immobile - abbia errato nel ritenere che le opere necessarie per la conservazione dell'immobile fossero qualificabili come manutenzione straordinaria imputabili al nudo proprietario, dal momento che la plausibile causa del danno, ovvero la sostituzione della tubatura, non possa che ritenersi una mera manutenzione ordinaria attinente alla naturale conservazione e al godimento della res, la quale gravemente deteriorata in maniera permanente. Ragion per cui, nel caso di specie, ricorrerebbe la colpa del solo usufruttario.
Inoltre, secondo l'appellante, il tribunale – in base ad un'illogica sussistenza del diritto di usufrutto in capo alla - sarebbe pervenuto ad un'immotivata condanna al rilascio CP_1 dell'immobile in favore del , dal momento che avrebbe dovuto rigettare quanto CP_2 richiesto da parte appellata, essendo stata accertata la decadenza del predetto diritto.
Ancora, l'appellante eccepisce l'illegittimità ed erroneità della sentenza per la mancata declaratoria delle sanzioni cd. alternative ex art. 1015 co. 2, cpc, dato l'abuso avutosi da parte della in merito al proprio diritto di usufrutto, contravvenendo all'obbligo di CP_1 manutenzione ordinaria.
Il , poi, ritiene che il tribunale di Avellino abbia violato quanto disposto dall'art. 112 CP_2 cpc, non essendosi pronunciato in ordine alle formulate domande di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale.
Inoltre, soffermandosi nuovamente sull'originaria inammissibilità del rito sommario ex art. 702 bis cpc, l'appellante rileva che - dato il tema decisionale e il relativo quadro istruttorio addotti in prime cure - la domanda della sarebbe dovuta essere rigettata. CP_1
Alla fine, l'appellante chiede la riforma della sentenza. Inoltre, avanza istanza di richieste istruttorie non ammesse in prime cure.
Così conclude:
“- in via preliminare, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
- nel merito, ammesse le prove istruttorie già richieste in primo grado e che di seguito successivamente si riportano per esteso, e in ogni caso, riformare la sentenza gravata per tutti i motivi gradatamente indicati in atti;
e, comunque, accertare e dichiarare la cessazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1004 e ss e 1015, primo comma, CC del diritto di usufrutto concesso alla a causa del CP_1 deterioramento e perimento dell'immobile in oggetto, sito in Cassano Irpino alla Via Isca 1, in catasto Foglio 2, part, 769/2, piano T. cat. A/4, classe 2, vani 8, derivante dal grave e permanente inadempimento della stessa in ordine alla manutenzione e riparazioni ordinaria
e straordinaria;
e per l'effetto dichiarare la rimessione in possesso del Controparte_2 con conseguente diritto al risarcimento del danno causato dalla nel corso del CP_1 godimento dell'immobile e dovuti alla mancata ordinaria manutenzione dell'immobile per la somma quantificabile con la stima della perizia dell'Ing. pari ad €. 49.119,94 ovvero Per_2 in quella maggiore o minore somma che sarà accertata anche in corso di causa a mezzo
CTU e che il giudice riterrà di giustizia;
in via del tutto sub.ta, e solo nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere ravvisata la gravità della violazione di cui al 1° comma dell'art.
1015 C.c. Voglia il Giudice adito ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante
l'usufrutto, una somma determinata, ex art. 1015 lI° comma, CC, in ogni caso, previa condanna della alla refusione della somma di €. 49.119,94 ovvero quella CP_1 maggiore o minore somma che sarà accertata anche in corso di causa a mezzo CTU e che il giudice riterrà di giustizia per i lavori eseguiti dal sull'immobile in parola. Emettere CP_2 ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono ivi compresa la trascrizione della cessazione dell'usufrutto della . CP_1 vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
6. Si costituisce . Controparte_1
In particolare, deduce che:
-il gravame è inammissibile, ex art. 342 cpc, in quanto ripetitivo di ciò che è stato già rappresentato in prime cure;
per cui non si rinviene alcuna specifica individuazione del capo di sentenza impugnata, né tantomeno l'individuazione dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure;
- il giudice di prime cure ha correttamente individuato la questione giuridica, ovvero che alcuna rinuncia abdicativa del diritto di usufrutto poteva ritenersi intervenuta;
-il tribunale ha correttamente rilevato l'insussistenza dei presupposti ex art 1015 cc nel caso di specie, essendo stato impedito all'appellata l'esercizio dell'ordinaria manutenzione e conservazione sull'immobile in contestazione, in quanto costretta dal figlio CP_2 – dal mese di agosto 2015 – ad abbandonare l'abitazione, tanto da non potere,
[...] conseguentemente, realizzare alcun intervento riparatorio;
-non può rispondere di alcun danno da cattiva manutenzione, in quanto trattasi di danni – anche se non provati – preesistenti, ovvero riferenti al periodo di vita del primo usufruttario,
(come confermato, in merito allo stato di degrado dell'immobile Parte_2 decorrente dall'anno 2013, da in sede di comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta di prime cure);
-controparte (avendo dedotto la riconducibilità dello stato di degrado dell'unità abitativa alla perdita di acqua verificatasi nel bagno, circostanza che imponeva un intervento a carico del nudo proprietario, trattandosi di sostituzione di tubazione) non può imputare i danni alla omessa manutenzione;
-il tribunale ha correttamente ritenuto di non dover applicare le sanzioni alternative richieste ex art. 1015, co.2, cc, non essendo stato addebitato alla alcuno stato di CP_1 abbandono dell'immobile;
-deve essere consentito alla appellata di godere e disporre del bene oggetto di contestazione, essendo stata provata la titolarità di diritto di usufrutto;
-è corretta la condanna al rilascio dell'appartamento, con conseguente condanna al risarcimento del danno;
Ha chiesto di:
“- rigettare l'avverso atto di appello in quanto inammissibile per violazione dell'art. 342
c.p.c., e per gli effetti confermare la sentenza impugnata;
- rigettare ogni motivo di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza impugnata;
- condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di secondo grado, oltre spese generali IVA e CAP come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
1.1.Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
1.2. Nella specie, l'appellante ha, con precisione, individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate.
Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
2. lamenta l'inammissibilità della domanda avanzata dalla Controparte_2
in primo grado con ricorso, ai sensi dell'art. 702 bis cpc. CP_1 In particolare, si duole che il tribunale abbia provveduto al mutamento del rito, da sommario a ordinario, mentre invece avrebbe dovuto rigettare le domande, alla sola luce delle allegazioni della . CP_1
La censura è inammissibile.
2.1.Il terzo comma dell'art. 702 bis recita: “se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 (…)”.
2.2.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto
a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente” (v. Cass. 14734/2022).
2.3. Nella specie, il tribunale ha disposto il mutamento del rito, con l'ordinanza del 12.3.2019, proprio in ragione delle difese svolte dalle parti, in particolare dal , che, CP_2 costituendosi, ha formulato una serie di domande ed ha sollevato varie eccezioni a fronte della domanda della . CP_1
2.4. La decisione di mutare il rito – come emerge con chiarezza del dettato dell'art. 702 bis cpc - è rimessa alla discrezionalità del giudice e non può essere oggetto di impugnazione.
La parte può solo lamentare che la decisione abbia leso il suo diritto al contradditorio e di difesa (come per es. nel caso di perduranza del giudizio nel rito sommario e di rigetto delle istanze istruttorie): il che consente alla parte di recuperare in sede di appello le istanze istruttorie disattese in primo grado.
Nella specie, però, con la mutazione del rito da sommario in ordinario, il ha avuto CP_2 la possibilità di precisare le sue difese con la prima memoria ex art. 183 cpc e di articolare le istanze istruttorie e produrre documenti con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 cpc.
3. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato Controparte_2 la domanda di accertamento della avvenuta rinuncia, da parte di , al diritto di CP_1 usufrutto. Sostiene che la madre abbia rinunciato implicitamente Controparte_1 all'usufrutto di cui questa era titolare, manifestando l'intenzione di rinunciare a mezzo dell'abbandono dell'immobile.
Il motivo di censura è infondato.
3.1. E' sufficiente osservare che l'art. 1350 c.c. prevede che debbano farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di nullità, tanto i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (n. 2), quanto gli atti di rinuncia al diritto di usufrutto (n. 5).
3.2. Nella specie, non vi è prova di alcun atto in forma scritta a mezzo del quale la avrebbe rinunciato al suo diritto di usufrutto sull'immobile. Il comportamento CP_1 imputato alla dall'appellante – vale a dire, l'abbandono dell'immobile – non ha CP_1 alcun effetto abdicativo del diritto di usufrutto, atteso che, come detto, l'unica manifestazione valida di rinuncia al diritto di usufrutto è quella che riveste la forma scritta.
4. lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il CP_2 tribunale ha ritenuto provato che il deterioramento dell'immobile non sia imputabile ad un comportamento abusivo messo in atto dalla . CP_1
Sostiene di avere egli dato prova della esistenza, all'attualità, del grave deterioramento dell'immobile e che, invece, la non ha eccepito, né provato che il deterioramento CP_1 risalisse ad un tempo precedente a quello in cui la stessa era divenuta titolare del diritto di usufrutto.
Aggiunge che il tribunale, prendendo in considerazione l'eccezione di preesistenza del deterioramento, abbia violato il precetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(atteso che la non aveva mai sollevato tale eccezione). CP_1
Evidenzia che, per altro, non sussiste la prova della preesistenza del deterioramento, atteso che quanto scritto nell'atto di costituzione del non integra alcuna confessione. CP_2
Le censure sono infondate.
4.1.L'att. 1015 c.c. prevede che l'usufrutto possa cessare per l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto, alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.
4.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in base ai principi che disciplinano
l'onere della prova, il nudo proprietario che chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto adducendo che si sia verificata una delle ipotesi previste dall'art. 1015 cod. civ. (come
l'abuso del diritto consistente nella mancanza di ordinarie riparazioni che lasci andare in perimento l'immobile), deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tali condizioni al momento della proposizione della domanda, esaurendosi con questa prova l'onere posto a suo carico. Pertanto l'usufruttuario, il quale affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto, propone un'eccezione che, essendo diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio, deve essere da lui provata (Cass., Sez. II, 4 aprile 1963, n. 847; Cass., Sez. II, 11 agosto 1998, n. 7886)” (v. Cass. 14803/2017).
4.3. In ordine alla distinzione tra eccezione in senso stretto ed eccezione in senso lato la giurisprudenza ha precisato che “le eccezioni in senso stretto sono solo quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione all'iniziativa della parte interessata o quelle corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva o di un diritto potestativo;
pertanto, in tali ipotesi, per conseguire il risultato difensivo, non basta l'allegazione del fatto, ma occorre che l'interessato scelga se conservare la situazione giuridica esistente ovvero ottenere che si produca quella nuova, mediante apposito atto di manifestazione di volontà”
(v. Cass. 3155/2025; v. anche Cass. 9810/2023); “le eccezioni in senso lato sono rilevabili
d'ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva” (v. Cass. 34053/2023) ed anche che “nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697
c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili
d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva” (v. Cass. 8525/2020).
4.4.Nella specie, ha allegato che, al momento in cui egli è entrato in possesso CP_2 dell'immobile, nel settembre 2015, quando l'immobile non era più occupato dalla
, lo stato dell'immobile era assai deteriorato. A supporto di quanto allegato, il CP_1
ha prodotto una relazione tecnica, corredata di fotografie, da cui emerge lo stato CP_2 assai precario dell'immobile (v. consulenza dell'ing. prodotta in primo grado). Per_2
4.5. Nel corso dello svolgimento del giudizio di primo grado la non ha eccepito CP_1 che le cause di deterioramento dell'immobile si sono manifestate quando l'usufruttuario era
: tale eccezione è stata sollevata solo nella comparsa conclusionale. Parte_2
In ogni caso, la preesistenza dello stato di deterioramento dedotto dal non forma CP_2 oggetto di una eccezione in senso stretto, ma di una eccezione in senso lato.
Infatti, a fronte della domanda di accertamento della estinzione del diritto di usufrutto, formulata dal , fondata sulla esistenza di uno stato di grave deterioramento CP_2 dell'immobile – stato da comprovare a cura dell'attore, trattandosi di fatto costitutivo del diritto all'accertamento dell'estinzione – la preesistenza del medesimo stato di deterioramento non costituisce un fatto nuovo, fondativo - in astratto - di un diritto potestativo azionabile in giudizio autonomamente, né esiste una previsione legislativa che definisca l'eccezione in questione come rimessa alla iniziativa della parte.
Trattandosi di eccezione in senso lato, non solo non era necessario che la la CP_1 sollevasse tempestivamente, entro i termini preclusivi previsti dall'art. 183 cpc, ma era sufficiente che il fatto emergesse dagli atti, dai documenti e dalle prove acquisiti alla causa, pur in assenza di alcuna attività assertiva di parte.
Pertanto, il tribunale non è incorso in alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel momento in cui ha valutato la preesistenza dello stato di deterioramento, ove emergente dagli atti di causa.
4.6. Nella specie, nella comparsa di costituzione in primo grado del si legge: CP_2
“Purtroppo, nell'anno 2013/2014 il veniva colpito da una grave Parte_2 malattia, e l'immobile oggetto del contendere veniva drasticamente abbandonato sia sotto il profilo della manutenzione ordinaria che delle riparazioni ordinarie, gravanti per legge sull'usufruttario, tali da menomare sensibilmente il valore dell'immobile che veniva esposto ad un deterioramento quasi totale, grave e permanente”.
Sebbene quanto scritto nella comparsa di costituzione non possa integrare una confessione, attribuibile al – mancando una sottoscrizione dell'atto da parte del , CP_2 CP_2 ulteriore rispetto alla sottoscrizione del mandato ad litem (v. Cass. 24539/2016) -, costituisce, comunque, un elemento indiziario, valutabile a fini probatori (v. Cass.
6192/2014; 4744/2005).
Inoltre, dalle fotografie allegate alla relazione dell'ing. emerge con chiarezza che lo Per_2 stato di deterioramento dell'immobile era conseguenza di eventi avvenuti non di recente;
lo stesso consulente di parte ha affermato che le cause dello stato dell'immobile erano risalenti. Pertanto, quanto emerge dalla relazione di parte conferma l'affermazione contenuta nella comparsa di costituzione di primo grado del , sopra riportata. CP_2
4.7. La è divenuta usufruttuaria dell'immobile al momento del decesso del CP_1 marito, avvenuto nell'agosto del 2014, ed ha abitato nell'immobile fino all'agosto del 2015, quando la stessa ha dichiarato di avere abbandonato l'appartamento.
E' dunque assai improbabile che lo stato di deterioramento dell'immobile, come emergente dalle fotografie allegate alla relazione dell'ing. si sia determinato nell'anno nel quale Per_2
l'immobile è stato goduto dalla quale usufruttuaria. CP_1
Pertanto, dagli atti di causa emerge sufficiente prova che il deterioramento lamentato dal non si è prodotto quando la era l'usufruttuaria dell'appartamento. CP_2 CP_1
4.8. Se il deterioramento lamentato dal non si è ragionevolmente prodotto a far CP_2 data da quando la è divenuta l'usufruttuaria dell'immobile, a questa non può CP_1 essere imputato il detto deterioramento.
In assenza dell'imputabilità alla delle condizioni che fondano la richiesta di CP_1 estinzione dell'usufrutto, come delineate dal primo comma dell'art. 1015 c.c., deve escludersi l'esistenza di un abuso del diritto di usufrutto imputabile alla . CP_1
4.9. In conclusione, la domanda di accertamento dell'estinzione del diritto di usufrutto intestato alla , ai sensi dell'art. 1015 c.c., deve essere rigettata. CP_1
5. Il censura la sentenza di primo grado anche nella parte in cui qualifica CP_2 come spesa straordinaria quella da sostenere per la sostituzione del tubo nell'immobile.
5.1. Non è necessario affrontare tale censura, atteso che la qualificazione della spesa per la sostituzione del tubo come ordinaria o straordinaria risulta irrilevante, in quanto, come detto, lo stato di deterioramento dell'appartamento non è imputabile ad una condotta tenuta dalla . CP_1
Per altro, il deterioramento evidenziato dall'ing. in gran parte non ha alcun nesso Per_2 causale con la perdita di acqua dal tubo.
6. Il contesta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha CP_2 condannato l'appellante al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno in favore della
. CP_1
Sostiene che il rigetto delle due domande accolte deriva dall'accoglimento dell'appello, cioè dall'accoglimento della domanda di accertamento della estinzione del diritto di usufrutto.
Il motivo è infondato.
6.1. In considerazione del rigetto dei motivi di appello già analizzati, deve rigettarsi anche la richiesta di rigetto della domanda di rilascio dell'immobile e di risarcimento del danno.
Pertanto, la sentenza di primo grado deve confermarsi in merito all'accoglimento di tali domande.
7. L'appellante censura la sentenza di primo grado in quanto il tribunale non ha dato una sufficiente risposta alla domanda di applicazione di una delle sanzioni previste dal secondo comma dell'art. 1015 c.c.
Oltre a censurare l'erroneità del rigetto della domanda, il evidenzia che la CP_2 motivazione offerta dal tribunale è stata del tutto insufficiente.
Il motivo di doglianza è infondato.
7.1. Il secondo comma dell'art. 1015 c.c. recita: “l'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata”.
7.2. La giurisprudenza di legittimità - richiamata anche dal – ha statuito che “la CP_2 decadenza dell'usufrutto per abusi, a norma del primo comma dell'art 1015 cod civ, riguarda
i casi più gravi, poiché per gli abusi meno gravi dell'usufruttuario la legge stessa prevede, nel secondo comma della norma citata, rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo, ma semplicemente cautelari a tutela preventiva del nudo proprietario: pertanto, l'esclusione dell'ipotesi di decadenza dell'usufrutto per abusi non impedisce l'applicabilità delle anzidette misure cautelari a carico dell'usufruttuario” (v. Cass. 699/1976).
7.3. Come fatto evidente dal dettato normativo e dalla interpretazione giurisprudenziale, il presupposto sia della estinzione del diritto di usufrutto, sia della applicazione delle sanzioni di cui a secondo comma dell'art. 1015 c.c., è che l'abuso (più o meno grave) sia da imputare ad una condotta colpevole dell'usufruttuario.
7.4. Nella specie, come visto, il deterioramento lamentato dal non è imputabile alla CP_2 condotta della – ma alla incuria del marito di questa: pertanto, in assenza di un CP_1 abuso – anche meno grave- imputabile alla , in danno di questa non sono CP_1 applicabili le sanzioni previste dal secondo comma dell'art. 1015 c.c.
8. Il , infine, denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in CP_2 cui cui non ha dato risposta alla sua domanda di risarcimento dei danni.
In motivo è infondato.
8.1. Dal rigetto delle domande di accertamento della estinzione del diritto di usufrutto e di applicazione di una delle sanzioni previste dal secondo comma dell'art. 1015 c.c. deriva, quale conseguenza necessitata, il rigetto della domanda di risarcimento del danno, domanda che presuppone l'accertamento di un illecito in capo alla – CP_1 accertamento che, come detto, non è avvenuto.
9. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc,
e vengono liquidate in favore del difensore antistatario della . CP_1 11.La liquidazione avviene secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
12. Il valore della causa è indeterminabile.
12.1.Ai sensi dell'art. 10, comma secondo, cpc, al fine di determinare il valore della controversia, le domande proposte contro lo stesso soggetto si sommano.
12.2. Ai sensi dell'art. 15 cpc, il valore delle cause relative al diritto di usufrutto viene determinato moltiplicando per cento il reddito dominicale o la rendita catastale, ove questi emergano dagli atti di causa. Ove non emergano e non vi siano altri indici in forza dei quali il giudice possa valutare il valore, deve concludersi per un valore indeterminabile della causa.
12.3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (così Cass. ord. 10984/2021). Di recente la Corte di cassazione ha aggiunto che “in una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” (o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile” (v. Cass. 20805/2025).
12.4. 1Nella specie, la domanda di accertamento della estinzione del diritto di usufrutto ha valore indeterminabile – come anche le domande di sanzione in danno della -, CP_1 in assenza del reddito dominicale o di altri indici, emergenti dagli atti, per valutare il valore del diritto di usufrutto.
Con la domanda di risarcimento del danno il ha chiesto la somma di circa CP_2
50.000,00 euro, o altra somma maggiore o minore. Deve dunque ritenersi anche questa domanda di valore indeterminabile.
13. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, le cause di valore indeterminabile, ai fin della liquidazione del compenso, devono considerarsi di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 260.000,00, previa valutazione dell'oggetto e della complessità della controversia.
13.1. Nella specie, in considerazione delle questioni trattate, si reputa di fare applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.00001 ed euro
52.000,00.
13.2. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura ddl 15%. Iva e cpa.
14. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello promosso da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Controparte_2 tribunale di Avellino n. 1857, pubblicata il 7.12.2020;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore del Controparte_2 difensore antistatario di , in euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre Controparte_1 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2567 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rosario Montella, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Marco Dragone, giusta procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso ex art. 702 bis cpc, conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al tribunale di Avellino, , affinchè venisse accertato il Controparte_2 proprio diritto di usufrutto - vita natural durante – in merito all'appartamento ubicato al piano terra del fabbricato sito in Cassano Irpino alla Via Isca, 1, in catasto al foglio 2, part. 769/2, data l'occupazione di quest'ultimo da parte del suindicato convenuto, quale nudo proprietario.
Ciò premesso, l'attrice così concludeva: “1) accertare e dichiarare che, in forza dell'atto per Notar del 28/10/2008 Rep. Per_1
47770, la ricorrente è titolare del diritto di usufrutto, vita natural durante, sull'appartamento al piano terra del fabbricato sito in Cassano Irpino (AV), alla Via Isca n°1, in catasto al foglio
2, particella n°769/2, piano T, cat. A/4, classe2, vani 8;
2) accertare e dichiarare che l'esercizio di tale diritto è, di fatto, impedito dal nudo proprietario , che, dalla fine del 2014, occupa stabilmente l'immobile con Controparte_2 la sua famiglia, dopo avere escluso dal suo godimento l'anziana madre;
3) ordinare a l'immediato rilascio dell'immobile in favore dell'usufruttaria; Controparte_2
4) condannare al risarcimento dei danni in favore di Controparte_2 Controparte_1 nella somma di € 7.750,00 pari all'importo corrisposto dalla ricorrente quali canoni di locazione dall'1/06/2016 al 31/12/2018, oltre quelli relativi alle scadenze successive;
5) Condannare al pagamento delle spese e competenze di lite.”. Controparte_2
1. Si costituiva in giudizio . Controparte_2
Deduceva che:
-il rito sommario ex art. 702 bis cpc adottato dalla , essendo adatto a cause CP_1 aventi istruttoria semplice, non poteva ritenersi compatibile con questo giudizio, data la complessa natura della vicenda de qua. Inoltre, la stessa ricorrente, consapevole di ciò, aveva preferito concentrare la propria domanda esclusivamente sul rilascio dell'immobile senza indicare il thema decidendum e quello probandum. Ragion per cui: la domanda di parte ricorrente andava rigettata;
-l'attrice, in qualità di usufruttaria, non avendo adempiuto ai propri obblighi di custodia e manutenzione – perché alla consegna dell'immobile avvenuta verso la fine di agosto e inizio settembre 2015, lo stesso immobile risultava gravemente deteriorato sia nella sua consistenza economica che nella sua integrità materiale, come provato dalla perizia tecnica
(a firma dell'Ing. datata 12.10.2015) – decadeva dal diritto di usufrutto, Persona_2 data la condotta abusiva, ex art. 1015 c.c., tenuta dalla . Difatti, il convenuto, a CP_1 causa dell'inadempiente comportamento adottato dalla ricorrente, si era dovuto fare carico di ingenti lavori di risanamento per poter godere dell'immobile;
-la andava condannata anche al risarcimento del danno per responsabilità CP_1 extracontrattuale e/o contrattuale;
-atteso il grave modus procedendi della ricorrente, si riteneva necessaria la declaratoria di estinzione del diritto di usufrutto ex art. 1015, co. 1, c.c., perché nell'ipotesi di riconoscimento della gravità del predetto modus, non risultavano, comunque, applicabili i rimedi minori, ex art. 1015, co.2, cc - richiesti in via subordinata -, dati i danni arrecati.
così concludeva: Controparte_2
“in via preliminare ed in rito dichiarare la inammissibilità del rito sommario per le motivazioni in atti gradatamente indicate e, per l'effetto rigettare la domanda;
In via meramente subordinata, accertato che le difese svolte dalla concludente richiedono un'istruttoria non sommaria, fissare, con ordinanza non impugnabile, l'udienza di mutamento di rito con ogni conseguenza di legge e provvedimento consequenziale;
nel merito rigettare la domanda per i motivi gradatamente indicati in atti;
e, comunque, accertare e dichiarare la cessazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1004 e ss e 1015, primo comma, CC del diritto di usufrutto concesso alla
a causa del deterioramento e perimento dell'immobile in oggetto, sito in CP_1
Cassano Irpino alla Via Isca 1, in catasto Foglio 2, part. 769/2, piano T. cat. A/4, classe 2, vani 8, derivante dal grave e permanente inadempimento della stessa in ordine alla manutenzione e riparazioni ordinaria e straordinaria;
e per l'effetto dichiarare la rimessione in possesso del con conseguente Controparte_2 diritto al risarcimento del danno causato dalla nel corso del godimento CP_1 dell'immobile e dovuti alla mancata ordinaria manutenzione dell'immobile per la somma quantificabile con la stima della perizia dell'Ing. ari ad €. 49.119,94 ovvero in quella Per_2 maggiore o minore somma che sarà accertata anche in corso di causa a mezzo CTU e che il giudice riterrà di giustizia;
in via del tutto sub.ta, e solo nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere ravvisata la gravità della violazione di cui al 1° comma dell'art. 1015 c.c. Voglia il Giudice adito ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata, ex art.
1015 ll° comma, CC, in goni caso, previa condanna della alla refusione della CP_1 somma di €. 49.119,94 ovvero quella maggiore o minore somma che sarà accertata anche in corso di causa a mezzo CTU e che il giudice riterrà di giustizia per i lavori eseguiti dal
sull'immobile in parola. CP_2
In ogni caso emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono ivi compresa la trascrizione della cessazione dell'usufrutto della . CP_1 Condannare, in ogni caso, la al pagamento delle spese e competenze CP_1 professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario per averne fatto anticipo.”.
3. Veniva disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, cpc.
4. Con sentenza n. 1857, pubblicata il 7.12.2020, il Tribunale di Avellino, così statuiva:
“- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a rilasciare Controparte_2 immediatamente, in favore di , usufruttaria, l'appartamento Controparte_1 ubicato al piano terra del fabbricato sito in Cassano Irpino alla Via Isca 1, riportato in catasto fabbricati del Comune di Cassano Irpino al Foglio 2, part. 769/2;
- condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro Controparte_2
13.750,00, oltre interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno;
- condanna al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite Controparte_2 sostenute, che liquida in euro 150,00 per esborsi ed euro 3.225,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.”.
In motivazione, deduceva che:
-la domanda attorea andava accolta, data la comprovata costituzione del diritto di usufrutto sull'immobile in contestazione in favore della . Invero, quest'ultima - dopo esserle CP_1 stato riservato l'usufrutto, vita natural durante, da parte del marito , - Parte_2 continuava a vivere nella casa coniugale sino a qualche mese dopo la morte del predetto marito, ovvero sino al momento in cui il figlio , diventato nudo proprietario, Controparte_2 si era, poi, insediato nell'appartamento con la propria famiglia. Difatti, la ricorrente – dopo aver vissuto con il proprio figlio -, dal mese di giugno 2026, era stata costretta a Per_3 prendere in locazione un altro immobile dietro versamento di un canone mensile di euro
250,00;
- quanto eccepito dal resistente non trovava alcun fondamento, dal momento che lo stato di deterioramento dell'immobile sussisteva già nel momento in cui la aveva CP_1 acquisito la titolarità del diritto di usufrutto – ovvero dopo la morte del coniuge, avvenuta in data 2.8.2014 -, per cui alcuna colpa poteva imputarsi in capo alla stessa;
- per di più, come da CTP prodotta da parte convenuta, le pessime condizioni connotanti l'immobile erano state determinate da una perdita di acqua realizzatasi in bagno, la quale si sarebbe potuta evitare mediante una semplice sostituzione di tubazione (costituente opera di manutenzione straordinaria, ex art. 1005 cc, incombente sul nudo proprietario);
- attesa la sussistenza del diritto di usufrutto in capo alla , andava CP_1 CP_2 condannato all'immediato rilascio dell'appartamento in favore della predetta. Inoltre, non potevano trovare applicazione le richieste sanzioni cd. alternative ex art. 1015 co. 2 cc, non essendo stata rinvenuta alcuna forma di abuso di usufrutto;
- dati i danni arrecati all'attrice, andava accolta la domanda risarcitoria avanzata da quest'ultima – commisurata in relazione ai canoni corrisposti a decorrere dal mese di giugno
2016 –, per un importo pari ad euro 13.750,00.
5. propone appello. Controparte_2
L'appellante, dopo aver rappresentato le parti del provvedimento che intende appellare, ritiene che la sentenza di primo grado debba riformarsi per una serie di motivi.
In particolare, deduce che il Tribunale abbia percepito – erroneamente - i fatti di causa, dal momento che il – diversamente da quanto indicato dal giudice di prime cure – è CP_2 nudo proprietario dall'anno 2008, ragion per cui non può ritenersi che lo stesso abbia presuntivamente occupato l'appartamento, solo dopo l'avvenuto decesso del padre. Inoltre, dopo la detta morte, l'appellante asserisce che non ha mai convissuto con la madre e né tantomeno richiesto il possesso del bene de quo, risiedendo, insieme alla moglie, altrove con regolare contratto di locazione sino alla stagione primaverile dell'anno 2016. Di conseguenza, il sarebbe stato invitato dalla madre ad occupare CP_2 CP_1
l'immobile, solo dopo essere stato rilasciato quest'ultimo dall'odierna appellata in pessime condizioni (come da foto riportate in perizia dell'Ing. , così da rinunciare al proprio Per_2 diritto di usufrutto, perché non intenzionata a riparare alcunchè.
Inoltre, contesta la detta sentenza nella parte concernente il 7° rigo di pag. 4 sino CP_2 al 24° rigo di pag. 5, date le inesatte motivazioni emesse.
Specificamente - non essendo stato comprovato da parte appellata alcun preesistente stato di pessima conservazione, ma piuttosto risultando incontestato quanto provato, invece, da parte appellante mediante perizia tecnica (in cui emerge la situazione di deterioramento fotografata nel periodo settembre - ottobre 2015) e, finanche, mediante documentata lettera raccomandata del 6.11.2015 trasmessa alla - il giudice di prime cure, non CP_1 avendo considerato quanto offerto probatoriamente da parte appellante, avrebbe accolto, erroneamente, la domanda della sull'infondato presupposto della suddetta CP_1 pessima conservazione dello stato dell'immobile, tale da violare gli artt. 2697, 115 cpc in correlazione con la norma ex art. 1015 cc, oltre che ultra petita ex art.112 cpc, in quanto espressosi su una questione (eccezione di preesistenza delle pessime condizioni dell'immobile, mai provata) mai proposta da parte appellata.
Ancora, asserisce che il tribunale – avendo ritenuto erroneamente preesistenti le CP_2 pessime condizioni dell'immobile - abbia errato nel ritenere che le opere necessarie per la conservazione dell'immobile fossero qualificabili come manutenzione straordinaria imputabili al nudo proprietario, dal momento che la plausibile causa del danno, ovvero la sostituzione della tubatura, non possa che ritenersi una mera manutenzione ordinaria attinente alla naturale conservazione e al godimento della res, la quale gravemente deteriorata in maniera permanente. Ragion per cui, nel caso di specie, ricorrerebbe la colpa del solo usufruttario.
Inoltre, secondo l'appellante, il tribunale – in base ad un'illogica sussistenza del diritto di usufrutto in capo alla - sarebbe pervenuto ad un'immotivata condanna al rilascio CP_1 dell'immobile in favore del , dal momento che avrebbe dovuto rigettare quanto CP_2 richiesto da parte appellata, essendo stata accertata la decadenza del predetto diritto.
Ancora, l'appellante eccepisce l'illegittimità ed erroneità della sentenza per la mancata declaratoria delle sanzioni cd. alternative ex art. 1015 co. 2, cpc, dato l'abuso avutosi da parte della in merito al proprio diritto di usufrutto, contravvenendo all'obbligo di CP_1 manutenzione ordinaria.
Il , poi, ritiene che il tribunale di Avellino abbia violato quanto disposto dall'art. 112 CP_2 cpc, non essendosi pronunciato in ordine alle formulate domande di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale.
Inoltre, soffermandosi nuovamente sull'originaria inammissibilità del rito sommario ex art. 702 bis cpc, l'appellante rileva che - dato il tema decisionale e il relativo quadro istruttorio addotti in prime cure - la domanda della sarebbe dovuta essere rigettata. CP_1
Alla fine, l'appellante chiede la riforma della sentenza. Inoltre, avanza istanza di richieste istruttorie non ammesse in prime cure.
Così conclude:
“- in via preliminare, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
- nel merito, ammesse le prove istruttorie già richieste in primo grado e che di seguito successivamente si riportano per esteso, e in ogni caso, riformare la sentenza gravata per tutti i motivi gradatamente indicati in atti;
e, comunque, accertare e dichiarare la cessazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1004 e ss e 1015, primo comma, CC del diritto di usufrutto concesso alla a causa del CP_1 deterioramento e perimento dell'immobile in oggetto, sito in Cassano Irpino alla Via Isca 1, in catasto Foglio 2, part, 769/2, piano T. cat. A/4, classe 2, vani 8, derivante dal grave e permanente inadempimento della stessa in ordine alla manutenzione e riparazioni ordinaria
e straordinaria;
e per l'effetto dichiarare la rimessione in possesso del Controparte_2 con conseguente diritto al risarcimento del danno causato dalla nel corso del CP_1 godimento dell'immobile e dovuti alla mancata ordinaria manutenzione dell'immobile per la somma quantificabile con la stima della perizia dell'Ing. pari ad €. 49.119,94 ovvero Per_2 in quella maggiore o minore somma che sarà accertata anche in corso di causa a mezzo
CTU e che il giudice riterrà di giustizia;
in via del tutto sub.ta, e solo nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere ravvisata la gravità della violazione di cui al 1° comma dell'art.
1015 C.c. Voglia il Giudice adito ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante
l'usufrutto, una somma determinata, ex art. 1015 lI° comma, CC, in ogni caso, previa condanna della alla refusione della somma di €. 49.119,94 ovvero quella CP_1 maggiore o minore somma che sarà accertata anche in corso di causa a mezzo CTU e che il giudice riterrà di giustizia per i lavori eseguiti dal sull'immobile in parola. Emettere CP_2 ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono ivi compresa la trascrizione della cessazione dell'usufrutto della . CP_1 vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
6. Si costituisce . Controparte_1
In particolare, deduce che:
-il gravame è inammissibile, ex art. 342 cpc, in quanto ripetitivo di ciò che è stato già rappresentato in prime cure;
per cui non si rinviene alcuna specifica individuazione del capo di sentenza impugnata, né tantomeno l'individuazione dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure;
- il giudice di prime cure ha correttamente individuato la questione giuridica, ovvero che alcuna rinuncia abdicativa del diritto di usufrutto poteva ritenersi intervenuta;
-il tribunale ha correttamente rilevato l'insussistenza dei presupposti ex art 1015 cc nel caso di specie, essendo stato impedito all'appellata l'esercizio dell'ordinaria manutenzione e conservazione sull'immobile in contestazione, in quanto costretta dal figlio CP_2 – dal mese di agosto 2015 – ad abbandonare l'abitazione, tanto da non potere,
[...] conseguentemente, realizzare alcun intervento riparatorio;
-non può rispondere di alcun danno da cattiva manutenzione, in quanto trattasi di danni – anche se non provati – preesistenti, ovvero riferenti al periodo di vita del primo usufruttario,
(come confermato, in merito allo stato di degrado dell'immobile Parte_2 decorrente dall'anno 2013, da in sede di comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta di prime cure);
-controparte (avendo dedotto la riconducibilità dello stato di degrado dell'unità abitativa alla perdita di acqua verificatasi nel bagno, circostanza che imponeva un intervento a carico del nudo proprietario, trattandosi di sostituzione di tubazione) non può imputare i danni alla omessa manutenzione;
-il tribunale ha correttamente ritenuto di non dover applicare le sanzioni alternative richieste ex art. 1015, co.2, cc, non essendo stato addebitato alla alcuno stato di CP_1 abbandono dell'immobile;
-deve essere consentito alla appellata di godere e disporre del bene oggetto di contestazione, essendo stata provata la titolarità di diritto di usufrutto;
-è corretta la condanna al rilascio dell'appartamento, con conseguente condanna al risarcimento del danno;
Ha chiesto di:
“- rigettare l'avverso atto di appello in quanto inammissibile per violazione dell'art. 342
c.p.c., e per gli effetti confermare la sentenza impugnata;
- rigettare ogni motivo di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza impugnata;
- condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di secondo grado, oltre spese generali IVA e CAP come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
1.1.Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
1.2. Nella specie, l'appellante ha, con precisione, individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate.
Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
2. lamenta l'inammissibilità della domanda avanzata dalla Controparte_2
in primo grado con ricorso, ai sensi dell'art. 702 bis cpc. CP_1 In particolare, si duole che il tribunale abbia provveduto al mutamento del rito, da sommario a ordinario, mentre invece avrebbe dovuto rigettare le domande, alla sola luce delle allegazioni della . CP_1
La censura è inammissibile.
2.1.Il terzo comma dell'art. 702 bis recita: “se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 (…)”.
2.2.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto
a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente” (v. Cass. 14734/2022).
2.3. Nella specie, il tribunale ha disposto il mutamento del rito, con l'ordinanza del 12.3.2019, proprio in ragione delle difese svolte dalle parti, in particolare dal , che, CP_2 costituendosi, ha formulato una serie di domande ed ha sollevato varie eccezioni a fronte della domanda della . CP_1
2.4. La decisione di mutare il rito – come emerge con chiarezza del dettato dell'art. 702 bis cpc - è rimessa alla discrezionalità del giudice e non può essere oggetto di impugnazione.
La parte può solo lamentare che la decisione abbia leso il suo diritto al contradditorio e di difesa (come per es. nel caso di perduranza del giudizio nel rito sommario e di rigetto delle istanze istruttorie): il che consente alla parte di recuperare in sede di appello le istanze istruttorie disattese in primo grado.
Nella specie, però, con la mutazione del rito da sommario in ordinario, il ha avuto CP_2 la possibilità di precisare le sue difese con la prima memoria ex art. 183 cpc e di articolare le istanze istruttorie e produrre documenti con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 cpc.
3. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato Controparte_2 la domanda di accertamento della avvenuta rinuncia, da parte di , al diritto di CP_1 usufrutto. Sostiene che la madre abbia rinunciato implicitamente Controparte_1 all'usufrutto di cui questa era titolare, manifestando l'intenzione di rinunciare a mezzo dell'abbandono dell'immobile.
Il motivo di censura è infondato.
3.1. E' sufficiente osservare che l'art. 1350 c.c. prevede che debbano farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di nullità, tanto i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (n. 2), quanto gli atti di rinuncia al diritto di usufrutto (n. 5).
3.2. Nella specie, non vi è prova di alcun atto in forma scritta a mezzo del quale la avrebbe rinunciato al suo diritto di usufrutto sull'immobile. Il comportamento CP_1 imputato alla dall'appellante – vale a dire, l'abbandono dell'immobile – non ha CP_1 alcun effetto abdicativo del diritto di usufrutto, atteso che, come detto, l'unica manifestazione valida di rinuncia al diritto di usufrutto è quella che riveste la forma scritta.
4. lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il CP_2 tribunale ha ritenuto provato che il deterioramento dell'immobile non sia imputabile ad un comportamento abusivo messo in atto dalla . CP_1
Sostiene di avere egli dato prova della esistenza, all'attualità, del grave deterioramento dell'immobile e che, invece, la non ha eccepito, né provato che il deterioramento CP_1 risalisse ad un tempo precedente a quello in cui la stessa era divenuta titolare del diritto di usufrutto.
Aggiunge che il tribunale, prendendo in considerazione l'eccezione di preesistenza del deterioramento, abbia violato il precetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(atteso che la non aveva mai sollevato tale eccezione). CP_1
Evidenzia che, per altro, non sussiste la prova della preesistenza del deterioramento, atteso che quanto scritto nell'atto di costituzione del non integra alcuna confessione. CP_2
Le censure sono infondate.
4.1.L'att. 1015 c.c. prevede che l'usufrutto possa cessare per l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto, alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.
4.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in base ai principi che disciplinano
l'onere della prova, il nudo proprietario che chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto adducendo che si sia verificata una delle ipotesi previste dall'art. 1015 cod. civ. (come
l'abuso del diritto consistente nella mancanza di ordinarie riparazioni che lasci andare in perimento l'immobile), deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tali condizioni al momento della proposizione della domanda, esaurendosi con questa prova l'onere posto a suo carico. Pertanto l'usufruttuario, il quale affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto, propone un'eccezione che, essendo diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio, deve essere da lui provata (Cass., Sez. II, 4 aprile 1963, n. 847; Cass., Sez. II, 11 agosto 1998, n. 7886)” (v. Cass. 14803/2017).
4.3. In ordine alla distinzione tra eccezione in senso stretto ed eccezione in senso lato la giurisprudenza ha precisato che “le eccezioni in senso stretto sono solo quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione all'iniziativa della parte interessata o quelle corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva o di un diritto potestativo;
pertanto, in tali ipotesi, per conseguire il risultato difensivo, non basta l'allegazione del fatto, ma occorre che l'interessato scelga se conservare la situazione giuridica esistente ovvero ottenere che si produca quella nuova, mediante apposito atto di manifestazione di volontà”
(v. Cass. 3155/2025; v. anche Cass. 9810/2023); “le eccezioni in senso lato sono rilevabili
d'ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva” (v. Cass. 34053/2023) ed anche che “nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697
c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili
d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva” (v. Cass. 8525/2020).
4.4.Nella specie, ha allegato che, al momento in cui egli è entrato in possesso CP_2 dell'immobile, nel settembre 2015, quando l'immobile non era più occupato dalla
, lo stato dell'immobile era assai deteriorato. A supporto di quanto allegato, il CP_1
ha prodotto una relazione tecnica, corredata di fotografie, da cui emerge lo stato CP_2 assai precario dell'immobile (v. consulenza dell'ing. prodotta in primo grado). Per_2
4.5. Nel corso dello svolgimento del giudizio di primo grado la non ha eccepito CP_1 che le cause di deterioramento dell'immobile si sono manifestate quando l'usufruttuario era
: tale eccezione è stata sollevata solo nella comparsa conclusionale. Parte_2
In ogni caso, la preesistenza dello stato di deterioramento dedotto dal non forma CP_2 oggetto di una eccezione in senso stretto, ma di una eccezione in senso lato.
Infatti, a fronte della domanda di accertamento della estinzione del diritto di usufrutto, formulata dal , fondata sulla esistenza di uno stato di grave deterioramento CP_2 dell'immobile – stato da comprovare a cura dell'attore, trattandosi di fatto costitutivo del diritto all'accertamento dell'estinzione – la preesistenza del medesimo stato di deterioramento non costituisce un fatto nuovo, fondativo - in astratto - di un diritto potestativo azionabile in giudizio autonomamente, né esiste una previsione legislativa che definisca l'eccezione in questione come rimessa alla iniziativa della parte.
Trattandosi di eccezione in senso lato, non solo non era necessario che la la CP_1 sollevasse tempestivamente, entro i termini preclusivi previsti dall'art. 183 cpc, ma era sufficiente che il fatto emergesse dagli atti, dai documenti e dalle prove acquisiti alla causa, pur in assenza di alcuna attività assertiva di parte.
Pertanto, il tribunale non è incorso in alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel momento in cui ha valutato la preesistenza dello stato di deterioramento, ove emergente dagli atti di causa.
4.6. Nella specie, nella comparsa di costituzione in primo grado del si legge: CP_2
“Purtroppo, nell'anno 2013/2014 il veniva colpito da una grave Parte_2 malattia, e l'immobile oggetto del contendere veniva drasticamente abbandonato sia sotto il profilo della manutenzione ordinaria che delle riparazioni ordinarie, gravanti per legge sull'usufruttario, tali da menomare sensibilmente il valore dell'immobile che veniva esposto ad un deterioramento quasi totale, grave e permanente”.
Sebbene quanto scritto nella comparsa di costituzione non possa integrare una confessione, attribuibile al – mancando una sottoscrizione dell'atto da parte del , CP_2 CP_2 ulteriore rispetto alla sottoscrizione del mandato ad litem (v. Cass. 24539/2016) -, costituisce, comunque, un elemento indiziario, valutabile a fini probatori (v. Cass.
6192/2014; 4744/2005).
Inoltre, dalle fotografie allegate alla relazione dell'ing. emerge con chiarezza che lo Per_2 stato di deterioramento dell'immobile era conseguenza di eventi avvenuti non di recente;
lo stesso consulente di parte ha affermato che le cause dello stato dell'immobile erano risalenti. Pertanto, quanto emerge dalla relazione di parte conferma l'affermazione contenuta nella comparsa di costituzione di primo grado del , sopra riportata. CP_2
4.7. La è divenuta usufruttuaria dell'immobile al momento del decesso del CP_1 marito, avvenuto nell'agosto del 2014, ed ha abitato nell'immobile fino all'agosto del 2015, quando la stessa ha dichiarato di avere abbandonato l'appartamento.
E' dunque assai improbabile che lo stato di deterioramento dell'immobile, come emergente dalle fotografie allegate alla relazione dell'ing. si sia determinato nell'anno nel quale Per_2
l'immobile è stato goduto dalla quale usufruttuaria. CP_1
Pertanto, dagli atti di causa emerge sufficiente prova che il deterioramento lamentato dal non si è prodotto quando la era l'usufruttuaria dell'appartamento. CP_2 CP_1
4.8. Se il deterioramento lamentato dal non si è ragionevolmente prodotto a far CP_2 data da quando la è divenuta l'usufruttuaria dell'immobile, a questa non può CP_1 essere imputato il detto deterioramento.
In assenza dell'imputabilità alla delle condizioni che fondano la richiesta di CP_1 estinzione dell'usufrutto, come delineate dal primo comma dell'art. 1015 c.c., deve escludersi l'esistenza di un abuso del diritto di usufrutto imputabile alla . CP_1
4.9. In conclusione, la domanda di accertamento dell'estinzione del diritto di usufrutto intestato alla , ai sensi dell'art. 1015 c.c., deve essere rigettata. CP_1
5. Il censura la sentenza di primo grado anche nella parte in cui qualifica CP_2 come spesa straordinaria quella da sostenere per la sostituzione del tubo nell'immobile.
5.1. Non è necessario affrontare tale censura, atteso che la qualificazione della spesa per la sostituzione del tubo come ordinaria o straordinaria risulta irrilevante, in quanto, come detto, lo stato di deterioramento dell'appartamento non è imputabile ad una condotta tenuta dalla . CP_1
Per altro, il deterioramento evidenziato dall'ing. in gran parte non ha alcun nesso Per_2 causale con la perdita di acqua dal tubo.
6. Il contesta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha CP_2 condannato l'appellante al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno in favore della
. CP_1
Sostiene che il rigetto delle due domande accolte deriva dall'accoglimento dell'appello, cioè dall'accoglimento della domanda di accertamento della estinzione del diritto di usufrutto.
Il motivo è infondato.
6.1. In considerazione del rigetto dei motivi di appello già analizzati, deve rigettarsi anche la richiesta di rigetto della domanda di rilascio dell'immobile e di risarcimento del danno.
Pertanto, la sentenza di primo grado deve confermarsi in merito all'accoglimento di tali domande.
7. L'appellante censura la sentenza di primo grado in quanto il tribunale non ha dato una sufficiente risposta alla domanda di applicazione di una delle sanzioni previste dal secondo comma dell'art. 1015 c.c.
Oltre a censurare l'erroneità del rigetto della domanda, il evidenzia che la CP_2 motivazione offerta dal tribunale è stata del tutto insufficiente.
Il motivo di doglianza è infondato.
7.1. Il secondo comma dell'art. 1015 c.c. recita: “l'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata”.
7.2. La giurisprudenza di legittimità - richiamata anche dal – ha statuito che “la CP_2 decadenza dell'usufrutto per abusi, a norma del primo comma dell'art 1015 cod civ, riguarda
i casi più gravi, poiché per gli abusi meno gravi dell'usufruttuario la legge stessa prevede, nel secondo comma della norma citata, rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo, ma semplicemente cautelari a tutela preventiva del nudo proprietario: pertanto, l'esclusione dell'ipotesi di decadenza dell'usufrutto per abusi non impedisce l'applicabilità delle anzidette misure cautelari a carico dell'usufruttuario” (v. Cass. 699/1976).
7.3. Come fatto evidente dal dettato normativo e dalla interpretazione giurisprudenziale, il presupposto sia della estinzione del diritto di usufrutto, sia della applicazione delle sanzioni di cui a secondo comma dell'art. 1015 c.c., è che l'abuso (più o meno grave) sia da imputare ad una condotta colpevole dell'usufruttuario.
7.4. Nella specie, come visto, il deterioramento lamentato dal non è imputabile alla CP_2 condotta della – ma alla incuria del marito di questa: pertanto, in assenza di un CP_1 abuso – anche meno grave- imputabile alla , in danno di questa non sono CP_1 applicabili le sanzioni previste dal secondo comma dell'art. 1015 c.c.
8. Il , infine, denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in CP_2 cui cui non ha dato risposta alla sua domanda di risarcimento dei danni.
In motivo è infondato.
8.1. Dal rigetto delle domande di accertamento della estinzione del diritto di usufrutto e di applicazione di una delle sanzioni previste dal secondo comma dell'art. 1015 c.c. deriva, quale conseguenza necessitata, il rigetto della domanda di risarcimento del danno, domanda che presuppone l'accertamento di un illecito in capo alla – CP_1 accertamento che, come detto, non è avvenuto.
9. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc,
e vengono liquidate in favore del difensore antistatario della . CP_1 11.La liquidazione avviene secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
12. Il valore della causa è indeterminabile.
12.1.Ai sensi dell'art. 10, comma secondo, cpc, al fine di determinare il valore della controversia, le domande proposte contro lo stesso soggetto si sommano.
12.2. Ai sensi dell'art. 15 cpc, il valore delle cause relative al diritto di usufrutto viene determinato moltiplicando per cento il reddito dominicale o la rendita catastale, ove questi emergano dagli atti di causa. Ove non emergano e non vi siano altri indici in forza dei quali il giudice possa valutare il valore, deve concludersi per un valore indeterminabile della causa.
12.3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (così Cass. ord. 10984/2021). Di recente la Corte di cassazione ha aggiunto che “in una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” (o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile” (v. Cass. 20805/2025).
12.4. 1Nella specie, la domanda di accertamento della estinzione del diritto di usufrutto ha valore indeterminabile – come anche le domande di sanzione in danno della -, CP_1 in assenza del reddito dominicale o di altri indici, emergenti dagli atti, per valutare il valore del diritto di usufrutto.
Con la domanda di risarcimento del danno il ha chiesto la somma di circa CP_2
50.000,00 euro, o altra somma maggiore o minore. Deve dunque ritenersi anche questa domanda di valore indeterminabile.
13. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, le cause di valore indeterminabile, ai fin della liquidazione del compenso, devono considerarsi di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 260.000,00, previa valutazione dell'oggetto e della complessità della controversia.
13.1. Nella specie, in considerazione delle questioni trattate, si reputa di fare applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.00001 ed euro
52.000,00.
13.2. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura ddl 15%. Iva e cpa.
14. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello promosso da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Controparte_2 tribunale di Avellino n. 1857, pubblicata il 7.12.2020;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore del Controparte_2 difensore antistatario di , in euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre Controparte_1 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini