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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 16/10/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n° 62/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di
Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa pendente tra
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Peter Karl Plattner, Filippo Arata,
RA OR e ST AL, giusta procura in atti;
- ricorrente -
e in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dagli avv.ti Felice Pettograsso e Alessandra Carlomagno;
- resistente -
Svolgimento del processo
Con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. la parte istante, premesso:
- che con avviso di accertamento notificato in data 19.06.2023 (prot. N. 1488) il gli ha contestato, in relazione all'anno di imposta 2022, il mancato Controparte_1 versamento del Canone Unico Patrimoniale in relazione all'occupazione della porzione di terreno comunale ove è ubicato un impianto fotovoltaico progettato, realizzato e gestito in forza di apposita concessione ventennale stipulata con la resistente in data
29.07.2011; -che tale impianto fotovoltaico è stato ultimato nel 2011 su una porzione di terreno comunale di circa due ettari, la quale è stata concessa in superficie dal Comune di per un periodo di venti anni con atto di costituzione del diritto di superficie del Pt_1
23 aprile 2012;
-di aver impugnato in sede di autotutela l'atto evidenziandone l'illegittimità all'uopo deducendo:
1) che per giurisprudenza costante formatasi in materia della previgente – CP_2 pienamente estensibile al Canone Unico Patrimoniale in forza dell'identità del presupposto impositivo dei due tributi − la concessione del diritto di superficie su un'area comunale preclude il suo assoggettamento a tassazione a titolo di occupazione di suolo pubblico attesa l'impossibilità di realizzare il presupposto dell'imposta, quest'ultimo consistente appunto nell'occupazione di spazi pubblici, e questo perché il diritto di superficie impedisce ab origine l'uso pubblico del terreno;
2) che anche qualora il non avesse concesso il diritto di superficie, l'avviso di CP_1 accertamento sarebbe comunque illegittimo per violazione dell'art. 1, c. 833, lett. d), L.
n. 160/2019, a tenor del quale “Sono esenti dal canone: […] le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima” e giusta disposizione in tal senso prevista nell'art. 2 c. 6 della convenzione sottoscritta con il in data 29 luglio 2011; CP_1
3) la violazione dell'art. 5, c. 14-quinquies, lett. b), D.L. 146/2021 che prevede che le occupazioni di suolo pubblico permanenti realizzate da “aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi” sono assoggettate ad un canone fisso annuale determinato nella misura di €. 800,00, norma applicabile al caso di specie alla luce dell'attività esercitata dalla ricorrente (produzione di energia elettrica);
4) la manifesta sproporzione dell'importo richiesto dalla resistente con l'Avviso di accertamento, pari ad € 698.676,00, a fronte dei ricavi realizzati dalla società nell'anno
2022, pari ad € 592.877,00;
-che tale istanza era rimasta priva di riscontro e di aver quindi proceduto all'impugnazione dell'atto, in via cautelativa, dinnanzi al competente giudice tributario stante alcune pronunce con le quali quest'ultimo aveva affermato la propria giurisdizione in materia di CUP;
-di aver incardinato il giudizio anche presso il Tribunale civile di Chieti il quale, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente, con ordinanza del 04.12.2023, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Lanciano assegnando termine di 45 giorni per la riassunzione del giudizio;
-che nelle more del pendente termine la Corte di Giustizia Tributaria di Chieti, preventivamente adita, ritenendo sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile ex art. 47, c. 6, D.lgs 547/92, ha sospeso l'avviso di accertamento oggetto di causa, riservandosi di fissare la data per la trattazione della controversia;
ha dunque riassunto il giudizio innanzi l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni:
“nel merito, in via principale:
− accertare, se del caso previo annullamento dell'avviso di accertamento prot. n. 1488 emesso ai fini del Canone Unico Patrimoniale per l'anno d'imposta 2022 e notificato a mezzo pec dal in data 19 giugno 2023, l'insussistenza di alcun Controparte_1 credito a titolo di CUP e/o comunque l'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, alla luce delle motivazioni esposte nel presente ricorso;
in via subordinata,
− rideterminare la pretesa erariale nella misura di Euro 800,00 alla luce di quanto esposto nel terzo motivo del presente ricorso, ovvero per la violazione dell'art. 5, c. 14- quinquies, lett. b), D.L. 146/2021;
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Con comparsa depositata in data 20.03.2024 si è costituita in giudizio la parte resistente eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del giudizio per aver parte ricorrente promosso l'impugnativa con rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c., anziché con atto di citazione e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda.
Con atto depositato in data 19.06.2024 parte ricorrente ha sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale di Lanciano in favore del Giudice Tributario, al contempo evidenziando che alla data del 04.04.2024 si era svolta l'udienza di trattazione del giudizio incardinato innanzi la Giustizia Tributaria di I Grado di Chieti. All'udienza del 04.07.2024 le parti hanno chiesto un rinvio con concessione del termine per note in attesa dell'imminente pronuncia nel merito della Corte di Giustizia
Tributaria.
La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 03.10.2024 e, nelle more, parte ricorrente ha depositato la sentenza n. 310/2024, emessa in data 13.08.2024, con la quale il Giudice Tributario ha affermato la propria giurisdizione in materia di CUP e, nel merito, ha accolto l'impugnativa della società con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione.
Alla successiva udienza del 03.10.2024 il Tribunale ha riservato ordinanza e, all'esito, ha fissato per la decisione l'udienza del 25.09.2025 concedendo termine per deposito di note conclusive sino a 10 giorni prima e disponendo che le attività da svolgersi per l'udienza fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nelle more, con istanza depositata in data 25.03.2025, parte ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna della resistente al pagamento delle spese legali alla luce del definitivo passaggio in giudicato della sentenza tributaria n. 310/2024, come da attestazione rilasciata dal competente ufficio e depositata unitamente all'istanza medesima.
La stessa richiesta è stata avanzata nelle note di trattazione scritta depositate in data
23.09.2025 anche dalla difesa di parte resistente, la quale ha però chiesto la compensazione delle spese di lite.
Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Occorre prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla dedotta illegittimità dell'avviso di accertamento n. 1488 del 03.05.2023 e ciò a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 310/2024, emessa in data
04.04.2024 e pubblicata in data 13.08.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Chieti ha accolto l'impugnativa della società ricorrente ed ha annullato l'avviso di accertamento oggetto di causa. Com'è noto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
Nel caso di specie, quindi, a seguito dell'annullamento del verbale di accertamento con sentenza passata in giudicato, è evidente il venir meno delle rispettive ragioni di contrasto tra le parti sicché non v'è dubbio che deve dunque dichiararsi sul punto la cessazione della materia del contendere.
Quanto invece alla domanda della parte ricorrente di condanna del resistente al CP_1 pagamento delle spese legali si precisa quanto segue.
Deve ritenersi documentato ed in ogni caso pacifico che:
- l'opponente ha preventivamente adito la Corte di Giustizia Tributaria di Chieti giusto ricorso del 14.09.2023;
- successivamente, ha adito anche la giustizia ordinaria del Tribunale di Chieti, con ricorso depositato in data 18.09.2023;
- il Tribunale ordinario di Chieti, con ordinanza del 04.12.2023, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Lanciano fissando termine per la riassunzione e compensando le spese di lite;
- nelle more della riassunzione, in data 12.12.2023, la Corte di Giustizia Tributaria ha sospeso l'avviso di accertamento implicitamente confermando la propria competenza nel merito;
-in data 18.01.2024 l'opponente ha riassunto il procedimento avanti l'intestato
Tribunale e, al contempo, ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore della Giustizia
Tributaria di Chieti.
Orbene, non v'è dubbio che la condotta processuale dell'opponente, che ha volutamente adito entrambe le giurisdizioni ha determinato, sul piano processuale, oltre ad una evidente - quanto ingiustificata - duplicazione delle tutele in violazione delle logiche di fondo del ne bis in idem, che si determinassero i peculiari presupposti di fatto di una anomala situazione di litispendenza fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale, di per sé ordinariamente non configurabile e da risolvere, in linea di stretto, con una declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice che ne sia privo.
Deduce sul punto la società che la scelta di adire entrambe le giurisdizioni sarebbe dipesa dalla necessità di evitare di incorrere in decadenze e/o preclusioni, e ciò in considerazione di talune recenti pronunce in cui il Giudice tributario ha affermato la propria giurisdizione, nonché dal comportamento del resistente stesso che, nell'avviso di accertamento, nella sezione dedicata alle modalità di opposizione, richiamava entrambe le giurisdizioni.
La motivazione non può trovare accoglimento.
Nel nostro ordinamento vige infatti il principio della translatio iudicii – affermato sulla base di percorsi argomentativi divergenti, tanto dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione – 22 febbraio 2007 n. 4109 – tanto dalla Corte Costituzionale – 12 marzo
2007 n. 77 – secondo il quale allorquando un giudice declini la propria giurisdizione affermando quella di un altro giudice, il processo può proseguire dinanzi al giudice fornito di giurisdizione e rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.
Da questo punto di vista, dunque, la società ben avrebbe potuto attendere la statuizione sul punto del Giudice Tributario, adito preventivamente, senza la necessità di instaurare contemporaneamente un altro giudizio davanti al G.O.
Peraltro, nel caso di specie, nelle more della pendenza del termine per la riassunzione della causa a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Chieti
(che aveva peraltro disposto la compensazione delle spese), il Giudice Tributario aveva accolto l'istanza di sospensione dell'avviso, implicitamente riconoscendosi competente nel merito.
Le spese di lite -che si liquidano per l'intero in €. 7.830,00, ai sensi del D.M. n.
147/2022, applicando i valori minimi di cui alle tabelle, tenuto conto del valore dichiarato e dell'assenza della fase istruttoria- possono essere compensate per la metà avuto riguardo alla presenza nell'avviso di accertamento dell'irregolarità, rappresentata dalla errata indicazione dell'autorità giudiziaria cui ricorrere che pur non precludendo la possibilità di impugnare l'atto può determinare una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto, dovuta ad una situazione obiettivamente ambigua a causa di contrasti giurisprudenziali. L'incoerenza del comportamento processuale della parte istante ben può essere stigmatizzata con il governo delle spese che vengono poste a suo carico per la restante metà.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento, illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione n. 1488, notificato a mezzo pec in data 19.06.2023;
b) compensa le spese del giudizio per la metà;
c) condanna la al pagamento della restante metà Parte_1 delle spese di lite in favore del resistente, già liquidata in €. 3.915,00 CP_1 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore di procuratori antistatari.
Così deciso in Lanciano, il 16.10.2025.
IL GIUDICE
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di
Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa pendente tra
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Peter Karl Plattner, Filippo Arata,
RA OR e ST AL, giusta procura in atti;
- ricorrente -
e in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dagli avv.ti Felice Pettograsso e Alessandra Carlomagno;
- resistente -
Svolgimento del processo
Con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. la parte istante, premesso:
- che con avviso di accertamento notificato in data 19.06.2023 (prot. N. 1488) il gli ha contestato, in relazione all'anno di imposta 2022, il mancato Controparte_1 versamento del Canone Unico Patrimoniale in relazione all'occupazione della porzione di terreno comunale ove è ubicato un impianto fotovoltaico progettato, realizzato e gestito in forza di apposita concessione ventennale stipulata con la resistente in data
29.07.2011; -che tale impianto fotovoltaico è stato ultimato nel 2011 su una porzione di terreno comunale di circa due ettari, la quale è stata concessa in superficie dal Comune di per un periodo di venti anni con atto di costituzione del diritto di superficie del Pt_1
23 aprile 2012;
-di aver impugnato in sede di autotutela l'atto evidenziandone l'illegittimità all'uopo deducendo:
1) che per giurisprudenza costante formatasi in materia della previgente – CP_2 pienamente estensibile al Canone Unico Patrimoniale in forza dell'identità del presupposto impositivo dei due tributi − la concessione del diritto di superficie su un'area comunale preclude il suo assoggettamento a tassazione a titolo di occupazione di suolo pubblico attesa l'impossibilità di realizzare il presupposto dell'imposta, quest'ultimo consistente appunto nell'occupazione di spazi pubblici, e questo perché il diritto di superficie impedisce ab origine l'uso pubblico del terreno;
2) che anche qualora il non avesse concesso il diritto di superficie, l'avviso di CP_1 accertamento sarebbe comunque illegittimo per violazione dell'art. 1, c. 833, lett. d), L.
n. 160/2019, a tenor del quale “Sono esenti dal canone: […] le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima” e giusta disposizione in tal senso prevista nell'art. 2 c. 6 della convenzione sottoscritta con il in data 29 luglio 2011; CP_1
3) la violazione dell'art. 5, c. 14-quinquies, lett. b), D.L. 146/2021 che prevede che le occupazioni di suolo pubblico permanenti realizzate da “aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi” sono assoggettate ad un canone fisso annuale determinato nella misura di €. 800,00, norma applicabile al caso di specie alla luce dell'attività esercitata dalla ricorrente (produzione di energia elettrica);
4) la manifesta sproporzione dell'importo richiesto dalla resistente con l'Avviso di accertamento, pari ad € 698.676,00, a fronte dei ricavi realizzati dalla società nell'anno
2022, pari ad € 592.877,00;
-che tale istanza era rimasta priva di riscontro e di aver quindi proceduto all'impugnazione dell'atto, in via cautelativa, dinnanzi al competente giudice tributario stante alcune pronunce con le quali quest'ultimo aveva affermato la propria giurisdizione in materia di CUP;
-di aver incardinato il giudizio anche presso il Tribunale civile di Chieti il quale, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente, con ordinanza del 04.12.2023, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Lanciano assegnando termine di 45 giorni per la riassunzione del giudizio;
-che nelle more del pendente termine la Corte di Giustizia Tributaria di Chieti, preventivamente adita, ritenendo sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile ex art. 47, c. 6, D.lgs 547/92, ha sospeso l'avviso di accertamento oggetto di causa, riservandosi di fissare la data per la trattazione della controversia;
ha dunque riassunto il giudizio innanzi l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni:
“nel merito, in via principale:
− accertare, se del caso previo annullamento dell'avviso di accertamento prot. n. 1488 emesso ai fini del Canone Unico Patrimoniale per l'anno d'imposta 2022 e notificato a mezzo pec dal in data 19 giugno 2023, l'insussistenza di alcun Controparte_1 credito a titolo di CUP e/o comunque l'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, alla luce delle motivazioni esposte nel presente ricorso;
in via subordinata,
− rideterminare la pretesa erariale nella misura di Euro 800,00 alla luce di quanto esposto nel terzo motivo del presente ricorso, ovvero per la violazione dell'art. 5, c. 14- quinquies, lett. b), D.L. 146/2021;
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Con comparsa depositata in data 20.03.2024 si è costituita in giudizio la parte resistente eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del giudizio per aver parte ricorrente promosso l'impugnativa con rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c., anziché con atto di citazione e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda.
Con atto depositato in data 19.06.2024 parte ricorrente ha sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale di Lanciano in favore del Giudice Tributario, al contempo evidenziando che alla data del 04.04.2024 si era svolta l'udienza di trattazione del giudizio incardinato innanzi la Giustizia Tributaria di I Grado di Chieti. All'udienza del 04.07.2024 le parti hanno chiesto un rinvio con concessione del termine per note in attesa dell'imminente pronuncia nel merito della Corte di Giustizia
Tributaria.
La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 03.10.2024 e, nelle more, parte ricorrente ha depositato la sentenza n. 310/2024, emessa in data 13.08.2024, con la quale il Giudice Tributario ha affermato la propria giurisdizione in materia di CUP e, nel merito, ha accolto l'impugnativa della società con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione.
Alla successiva udienza del 03.10.2024 il Tribunale ha riservato ordinanza e, all'esito, ha fissato per la decisione l'udienza del 25.09.2025 concedendo termine per deposito di note conclusive sino a 10 giorni prima e disponendo che le attività da svolgersi per l'udienza fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nelle more, con istanza depositata in data 25.03.2025, parte ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna della resistente al pagamento delle spese legali alla luce del definitivo passaggio in giudicato della sentenza tributaria n. 310/2024, come da attestazione rilasciata dal competente ufficio e depositata unitamente all'istanza medesima.
La stessa richiesta è stata avanzata nelle note di trattazione scritta depositate in data
23.09.2025 anche dalla difesa di parte resistente, la quale ha però chiesto la compensazione delle spese di lite.
Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Occorre prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla dedotta illegittimità dell'avviso di accertamento n. 1488 del 03.05.2023 e ciò a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 310/2024, emessa in data
04.04.2024 e pubblicata in data 13.08.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Chieti ha accolto l'impugnativa della società ricorrente ed ha annullato l'avviso di accertamento oggetto di causa. Com'è noto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
Nel caso di specie, quindi, a seguito dell'annullamento del verbale di accertamento con sentenza passata in giudicato, è evidente il venir meno delle rispettive ragioni di contrasto tra le parti sicché non v'è dubbio che deve dunque dichiararsi sul punto la cessazione della materia del contendere.
Quanto invece alla domanda della parte ricorrente di condanna del resistente al CP_1 pagamento delle spese legali si precisa quanto segue.
Deve ritenersi documentato ed in ogni caso pacifico che:
- l'opponente ha preventivamente adito la Corte di Giustizia Tributaria di Chieti giusto ricorso del 14.09.2023;
- successivamente, ha adito anche la giustizia ordinaria del Tribunale di Chieti, con ricorso depositato in data 18.09.2023;
- il Tribunale ordinario di Chieti, con ordinanza del 04.12.2023, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Lanciano fissando termine per la riassunzione e compensando le spese di lite;
- nelle more della riassunzione, in data 12.12.2023, la Corte di Giustizia Tributaria ha sospeso l'avviso di accertamento implicitamente confermando la propria competenza nel merito;
-in data 18.01.2024 l'opponente ha riassunto il procedimento avanti l'intestato
Tribunale e, al contempo, ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore della Giustizia
Tributaria di Chieti.
Orbene, non v'è dubbio che la condotta processuale dell'opponente, che ha volutamente adito entrambe le giurisdizioni ha determinato, sul piano processuale, oltre ad una evidente - quanto ingiustificata - duplicazione delle tutele in violazione delle logiche di fondo del ne bis in idem, che si determinassero i peculiari presupposti di fatto di una anomala situazione di litispendenza fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale, di per sé ordinariamente non configurabile e da risolvere, in linea di stretto, con una declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice che ne sia privo.
Deduce sul punto la società che la scelta di adire entrambe le giurisdizioni sarebbe dipesa dalla necessità di evitare di incorrere in decadenze e/o preclusioni, e ciò in considerazione di talune recenti pronunce in cui il Giudice tributario ha affermato la propria giurisdizione, nonché dal comportamento del resistente stesso che, nell'avviso di accertamento, nella sezione dedicata alle modalità di opposizione, richiamava entrambe le giurisdizioni.
La motivazione non può trovare accoglimento.
Nel nostro ordinamento vige infatti il principio della translatio iudicii – affermato sulla base di percorsi argomentativi divergenti, tanto dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione – 22 febbraio 2007 n. 4109 – tanto dalla Corte Costituzionale – 12 marzo
2007 n. 77 – secondo il quale allorquando un giudice declini la propria giurisdizione affermando quella di un altro giudice, il processo può proseguire dinanzi al giudice fornito di giurisdizione e rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.
Da questo punto di vista, dunque, la società ben avrebbe potuto attendere la statuizione sul punto del Giudice Tributario, adito preventivamente, senza la necessità di instaurare contemporaneamente un altro giudizio davanti al G.O.
Peraltro, nel caso di specie, nelle more della pendenza del termine per la riassunzione della causa a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Chieti
(che aveva peraltro disposto la compensazione delle spese), il Giudice Tributario aveva accolto l'istanza di sospensione dell'avviso, implicitamente riconoscendosi competente nel merito.
Le spese di lite -che si liquidano per l'intero in €. 7.830,00, ai sensi del D.M. n.
147/2022, applicando i valori minimi di cui alle tabelle, tenuto conto del valore dichiarato e dell'assenza della fase istruttoria- possono essere compensate per la metà avuto riguardo alla presenza nell'avviso di accertamento dell'irregolarità, rappresentata dalla errata indicazione dell'autorità giudiziaria cui ricorrere che pur non precludendo la possibilità di impugnare l'atto può determinare una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto, dovuta ad una situazione obiettivamente ambigua a causa di contrasti giurisprudenziali. L'incoerenza del comportamento processuale della parte istante ben può essere stigmatizzata con il governo delle spese che vengono poste a suo carico per la restante metà.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento, illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione n. 1488, notificato a mezzo pec in data 19.06.2023;
b) compensa le spese del giudizio per la metà;
c) condanna la al pagamento della restante metà Parte_1 delle spese di lite in favore del resistente, già liquidata in €. 3.915,00 CP_1 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore di procuratori antistatari.
Così deciso in Lanciano, il 16.10.2025.
IL GIUDICE
- dott.ssa Cristina Di Stefano-