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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione ad avviso di accertamento di Canone Unico Patrimoniale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRNI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., sentita la discussione delle parti all'udienza del 20.1.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4703 dell'anno
2023 del Registro Generale Affari Contenziosi
TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Gramegna e Vito
Petrarota, con studio entrambi in Ruvo di Puglia, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
[...]
in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Berardino di
Benedetto, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OP
, in persona del Sindaco in carica Controparte_2
TO CONTUMACE
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti al verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È proposta opposizione a quattro avvisi di accertamento
(tutti prodotti in giudizio da entrambe le parti costituite in identiche copie informatiche) di
[...]
emessi dalla quale concessionaria Controparte_3 CP_1
della riscossione per il ex art. 1, co. 792 Controparte_2
e segg., l. n. 160/2019: 1) n. 4012223003932101 del
15.9.2023, notificato il 22.10.2023, dell'importo di €
5.129,00, per CUP in sostituzione di Imposta Comunale sulla
Pubblicità (ICP) per l'annualità 2022; 2) n.
40122230003945744 del 10.10.2023, notificato il 23.10.2023,
dell'importo di € 301,00, per CUP in sostituzione di Tassa
di Occupazione di Suolo ed Aree Pubbliche (TOSAP) per l'annualità 2022; 3) n. 40122230003992749 del 19.10.2023,
notificato il 3.11.2023, dell'importo di € 4.538,00, per CUP
2 in sostituzione di ICP per l'annualità 2021; 4) n.
40122230004019134 del 7.11.2023, notificato il 27.11.2023,
dell'importo di € 150,00, per CUP in sostituzione di Pt_2
per l'annualità 2021.
L'opposizione è stata erroneamente proposta con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c., anziché, come prescritto dalla lett. a), co. 792, art. 1, l. n. 160/2019, a norma dell'art. 32 d.l.vo n. 150/2011 e quindi con citazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e segg. c.p.c.
Il vizio non è stato rilevato entro l'udienza a cui,
regolarmente instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica di ricorso introduttivo e decreto di fissazione di udienza, la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti, di modo che, a mente dell'art. 4 d.l.vo n.
150/2011, il rito erroneamente adottato si è definitivamente radicato.
Null'altro consegue.
Né la questione rileva ai fini della ammissibilità della opposizione con riguardo alla osservanza del termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato a cui l'opposizione è sottoposta dalla stessa lett.
a), co. 792 cit., dacché gli effetti della domanda si producono sempre e comunque secondo le norme del rito utilizzato, ancorché erroneamente adottato, tanto disponendo il quinto comma dell'art. 4 cit. anche per il caso che il
3 vizio di rito venga tempestivamente rilevato, con conseguente mutamento del rito;
e il ricorso per opposizione
è stato nella specie tempestivamente depositato il
20.12.2023, risalendo al 22.10.2023 la più risalente delle notifiche degli avvisi impugnati.
L'opposizione è proposta per ciò che: 1) il canone è
richiesto per sette impianti pubblicitari, anziché per i cinque impianti che la società opponente ha effettivamente utilizzato nelle annualità in questione, dei sei impianti per i quali essa era stata originariamente autorizzata;
2)
il CUP è richiesto per le intere annualità del 2021 e del
Part 2022, nel mentre la ha fatto uso degli impianti autorizzati in suo favore per un periodo non superiore a 60
giorni per ciascun impianto in ciascun anno;
3) la concessionaria della riscossione ha operato una illegittima duplicazione del CUP, richiedendolo una volta in sostituzione della ICP e un'altra volta in sostituzione della
; 4) il canone è stato indebitamente calcolato per una Pt_2
superficie di mq 18, comprensiva anche della cornice perimetrale dei tabelloni di cui si tratta, anziché per la minore superficie effettivamente utilizzabile per la pubblicità, pari a mq 16,24; 5) non è stato tenuto alcun conto della somma di € 484,76 versata dalla opponente il
31.3.2022, che avrebbe invero dovuto soddisfare l'intero credito del per il 2022. Controparte_2
La resiste con comparsa di risposta tempestivamente CP_1
4 depositata il 6.3.2024.
Il si è invece astenuto dal costituirsi in Controparte_2
giudizio, ad onta della regolare notifica di ricorso introduttivo e decreto di fissazione di udienza, sicché, con l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18.3.2024, a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti, ne è stata dichiarata la contumacia.
Richiesti e concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies,
co. 4, c.p.c., nessuna delle parti costituite ha avanzato richieste istruttorie, per cui la causa è venuta a sentenza
Part sulla mera scorta dei documenti dalla e dalla SIXT
rispettivamente versati in atti.
Nel contestare la fondatezza dell'avversa opposizione, la ha tuttavia riconosciuto di essere effettivamente CP_1
incorsa in errore nell'avere omesso di detrarre dalle somme
Part richieste per il 2022 l'importo di € 484,76 pagato dalla in autoliquidazione, da imputare pertanto in acconto alla maggiore somma richiesta in pagamento con i due avvisi notificati ed impugnati per l'annualità in questione.
L'opposizione proposta è pertanto senz'altro fondata e va accolta con riferimento al motivo innanzi riportato sotto il n. 5.
Il CUP è stato previsto dai commi da 816 a 836 dell'art. 1
della legge di bilancio 2020, quale entrata patrimoniale di
Comuni, Province e Città Metropolitane, ad applicarsi da
5 ciascun ente a decorrere dall'anno 2021, con regolamento adottato con delibera consiliare, in sostituzione di ogni preesistente tributo e canone afferente a: <
l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
/ b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato>> (co. 819).
Il regolamento di attuazione del CUP è stato inizialmente approvato dal Comunale di con delibera n. CP_4 CP_2
13 del 7.5.2021 e successivamente modificato con delibera
C.C. n. 38 del 31.5.2022 (è agli atti il suo testo integrale,
quivi depositato dall'opposta in copia informatica la cui conformità all'originale non è contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.)
Dispone il comma 817 dell'art. 1 della l. n. 160/2019 che
<
un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso,
la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe>>; dispone il successivo comma 820 che
<
6 messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819
esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma>> (co. 820).
L'art. 9, co. 7, d.l.vo n. 507/1993, come modificato dall'art. 145, co. 55, l. n. 388/2000, ora abrogato dall'art. 1, co. 847, l. n. 160/2019, stabiliva in precedenza che
<
installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario>>:
donde la pregressa cumulabilità di ICP e in ipotesi di Pt_2
impianti pubblicitari comportanti nel contempo occupazione di suolo o aree pubbliche (v. Cass., Trib., 24.1.2022 n.
1951).
Tale cumulabilità, rapportata al combinato disposto dei richiamati commi 817 e 820, art. 1, l. n. 160/2019, comporta ora che: è senz'altro legittima la determinazione del CUP
relativo ad impianti pubblicitari comportanti nel contempo occupazione di suolo o aree pubbliche in misura corrispondente alla sommatoria del gettito che era in precedenza assicurato dal cumulo di ICP e non è per Pt_2
contro legittima, e va disapplicata la disposizione regolamentare che la preveda, l'applicazione, a cui la SIXT
7 risulta avere invece proceduto nella specie, di un duplice
CUP, l'uno in sostituzione dell'ICP e l'altro in sostituzione della TOSAP, in violazione del carattere di onnicomprensiva unicità che connota l'essenza del nuovo prelievo.
Consegue che l'opposizione proposta è fondata e va quindi accolta anche in relazione al motivo sopra riportato sotto il n. 3, con declaratoria di insussistenza dei crediti
Part distintamente vantati dalla per il anche Controparte_2
per CUP sostitutivo della , in aggiunta a quelli vantati Pt_2
per CUP sostitutivo della ICP.
Parimenti fondato e meritevole di accoglimento è il motivo di opposizione innanzi sub 4.
È infatti la stessa a richiamare la giurisprudenza della CP_1
Suprema Corte formatasi nel vigore del d.l.vo n. 507/1993
(in tema di riordino della finanza territoriale), che, dalla interpretazione dell'art. 7 di detto decreto legislativo,
ora parimenti abrogato dall'art. 1, co. 847, l. n. 160/2019,
aveva tratto il principio che, in materia di imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, deve farsi esclusivo riferimento alla superficie effettivamente utilizzabile per i messaggi, cosicché, <
dell'impianto si compone [come pacificamente è nel caso del presente giudizio] di uno spazio destinato alla pubblicità
e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi,
8 l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio>> (Cass., Trib., 3.7.2023 n. 18628, che richiama Cass., Trib., 22.12.2016 n. 26727): il medesimo principio va ora ragionevolmente applicato al CUP richiesto per le esposizioni pubblicitarie su strutture piane, che è
venuto a puramente e semplicemente sostituire la relativa
ICP.
Quanto al numero degli impianti pubblicitari per cui è causa
- che è incontroverso consistere in installazioni permanenti in territorio di , di tabelloni delle dimensioni di mt CP_2
6 x 3 a noleggiarsi a terzi per la diffusione di messaggi pubblicitari, autorizzati in capo alla opponente per la durata di tre anni suscettibili di rinnovo - deduce la CP_1
Part di avere proceduto al calcolo del CUP dovuto dalla per gli anni 2021 e 2022 avendo riguardo agli impianti riportati nella istanza di rinnovo delle autorizzazioni che la opponente ha presentato al il 26.12.2020, Controparte_2
(prodotta in giudizio da entrambe le parti costituite in identica copia informatica).
Con tale istanza, per ciò che qui interessa, è richiesto il rinnovo delle autorizzazioni nn. 88/2006, 7/2011, 29/2011,
<<22/2021>>, in realtà 22/2012, e 23/2012, per un totale quindi di cinque autorizzazioni e non sei, come erroneamente ritenuto dall'opposta, costituendo evidentemente refuso la menzione per due volte nell'istanza della autorizzazione n.
29/2011.
9 Da tali autorizzazioni (quivi depositate dalla SIXT in copia informatica la cui conformità all'originale è parimenti incontestata) si ricava che ciascuna di esse ha ad oggetto un singolo impianto e precisamente: l'autorizzazione n.
88/2006 tabellone monofacciale ubicato in via Santa Maria;
l'autorizzazione n. 29/2011 tabellone monoffaciale ubicato in strada comunale Bracco in prossimità dell'incrocio con via Ruvo, le autorizzazioni nn. 7/2011, 22/2012 e 23/2012
altrettanti tabelloni monofacciali ubicati in via Castel del
Monte.
Deriva che gli impianti ad assoggettarsi a CUP a carico della opponente per gli anni 2021 e 2022, secondo le prospettazioni della stessa , sono in effetti soltanto i cinque CP_1
tabelloni monofacciali oggetto delle autorizzazioni da essa come sopra prodotte;
nel mentre non è provata dall'opposta la persistenza di autorizzazione in capo alla opponente per gli anni 2021 e 2022 relativamente ad un sesto impianto, di cui è fatta menzione nella c.d. dichiarazione cumulativa che
Part pacificamente la ha presentato al Comune di il 30 CP_2
- 31.1.2020 ai fini dell'applicazione dell'ICP per l'anno
2020 (versata in atti dalla opponente in copia informatica la cui conformità all'originale pure non è contestata)
costituito, a quanto ivi riportato, da tabellone monofacciale ubicato in via Ruvo nei pressi di un insediamento denominato <>, a riguardo del quale nella suddetta "dichiarazione cumulativa" è dato atto che esso è
10 divenuto inutilizzabile per effetto dello <
della strada a causa della chiusura del passaggio a livello>>. La medesima menzione è poi riportata nella
"dichiarazione cumulativa" successivamente presentata dalla opponente al il 30.6.2021 (quivi depositata Controparte_2
da entrambe le parti costituite in identica copia informatica) in funzione della applicazione del CUP, come innanzi attuato dal con l'apposito Controparte_2
regolamento adottato con delibere C.C. n. 13 del 7.5.2021 e n. 38 del 31.5.2022.
Con gli avvisi impugnati, la si assume creditrice verso CP_1
la opponente, per conto del del CUP per Controparte_2
gli anni 2021 e 2022 anche per quest'altro impianto, che l'opposta asserisce essere bifacciale.
Senonché non è offerta alcuna prova né del fatto che si trattasse di un tabellone bifacciale - circostanza negata dalla controparte a mente dell'art. 115, co. 1, c.p.c. - né,
prima ancora, del fatto che l'impianto - la cui
Part autorizzazione, che non è documentata, la non ha chiesto rinnovarsi con l'istanza presentata il 26.12.2020 - fosse ancora oggetto di una autorizzazione in corso di validità
negli anni 2021 e 2022 ovvero, in caso negativo, fosse ancora in tali anni abusivamente utilizzato, a mente dell'art. 1,
co. 819, lett. b), l. n. 160/2019; e l'onere di tale prova,
versandosi in materia di accertamento negativo del credito,
incombeva sull'opposta e non sulla opponente (v. da ultimo
11 Cass. 10.4.2024 n. 9706).
Discende che l'opposizione proposta è fondata e va accolta anche in relazione al motivo sopra riportato sotto il n. 1.
Rimane da esaminare il motivo di opposizione innanzi sub 2,
per cui il CUP è richiesto con gli avvisi impugnati per le intere annualità del 2021 e del 2022, nel mentre allega la
Part
di avere fatto uso dei cinque impianti di cui deve in effetti trattarsi per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascun impianto in ciascun anno, così come ha comunicato di avere fatto e/o che avrebbe poi fatto con le dichiarazioni presentate il 30.1.2020 ai fini dell'ICP e il 30.6.2021 ai fini del CUP.
Pacifico che si tratta nella specie di installazioni permanenti, l'art. 1, l. n. 160/2019 prevede l'applicazione del CUP secondo una tariffa standard annuale, differenziata per classi di popolazione dell'ente e da questo modificabile ex co. 817, per <
[che] si protragga per l'intero anno solare>> (co. 826) e secondo una tariffa standard giornaliera, differenziata allo stesso modo e allo stesso modo modificabile, per <
diffusione di messaggi pubblicitari [che] si protragga per un periodo inferiore all'anno solare>>; l'art. 32 del
Regolamento del CUP deliberato dal così Controparte_2
dispone, per ciò che qui interessa:
- <
12 è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae … l'esposizione pubblicitaria;
la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari … dell'esposizione pubblicitaria. / Per … le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione,
l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi>> (co. 1);
- <
calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni
… di esposizione pubblicitaria>>.
Il Regolamento del ha dunque dato attuazione Controparte_2
alla legge istitutiva del CUP intendendo il presupposto della
<
l'intero anno solare>>, di cui al comma 826 dell'art. 1 della l. n. 160/2019, come integrato dal carattere permanente della esposizione pubblicitaria: ovvero, non già dal protrarsi per un intero anno solare del concreto utilizzo dell'impianto pubblicitario autorizzato, bensì dalla mera disponibilità
dell'impianto per l'intero anno solare, a prescindere dal tempo del suo concreto utilizzo nel corso dell'anno.
13 Tale interpretazione è perfettamente conforme al principio in precedenza statuito dalla giurisprudenza di legittimità
a riguardo dell'ICP che il CUP è venuto a sostituire, per cui presupposto del prelievo <
utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario>> (Cass.,
Trib., 23.5.2018 n. 12783 fra le più recenti;
nello stesso senso in precedenza Cass., Trib., 25.3.2016 n. 5973 e Cass,
Trib., 30.10.2009 n. 23007 fra altre).
Per tale profilo l'opposizione proposta è pertanto infondata e va rigettata.
In definitiva allora, dei quattro avvisi di accertamento impugnati, vanno integralmente annullati e dichiarati privi di ogni efficacia quelli intimati per CUP in sostituzione di
, n. 40122230003945744 del 10.10.2023, notificato il Pt_2
23.10.2023 per l'anno 2022, dell'importo di € 301,00, e n.
40122230004019134 del 7.11.2023, notificato il 27.11.2023
per l'anno 2021, dell'importo di € 150,00. Vanno invece parzialmente annullati e dichiarati privi di efficacia fino a concorrenza degli importi appresso specificati gli altri due avvisi, intimati per CUP in sostituzione di ICP: quello n. 4012223003932101 del 15.9.2023, notificato il 22.10.2023
per l'anno 2022, dell'importo di € 5.129,00, fino a concorrenza della complessiva somma di € 2.495,27, di cui €
484,76 per acconto pagato e non decurtato, € 1.117,80 per
14 CUP non dovuto per l'impianto in via Ruvo presso <>,
€ 266,02 per CUP non dovuto per gli altri impianti in quanto calcolato su una superficie eccedente;
€ 626,69 per la proporzionale quota di sanzione e interessi indebitamente richiesti;
quello n. 40122230003992749 del 19.10.2023,
notificato il 3.11.2023 per l'anno 2021, dell'importo di €
4.538,00, fino a concorrenza della complessiva somma di €
1.809,97, di cui € 1.117,80 per CUP non dovuto per l'impianto in via Ruvo presso <>, € 265,94 per CUP non dovuto per gli altri impianti in quanto calcolato su una superficie eccedente ed € 426,23 per la proporzionale quota di sanzione e interessi indebitamente richiesti.
Gli avvisi impugnati fanno invero riferimento all'impianto ubicato in via Santa Maria, ai tre impianti ubicati in via
Castel del Monte e all'impianto ubicato in via Ruvo presso
<> di cui si è detto innanzi, nonché ad un impianto dello stesso tipo, monofacciale, ubicato in viale della
Palma, che non risulta da alcun'altra documentazione versata in atti dalle parti;
non è invece fatto riferimento negli avvisi impugnati all'impianto come sopra oggetto della autorizzazione n. 29/2011, ubicato in strada comunale
Bracco.
Non vi è evidenza agli atti di causa che quest'ultimo impianto coincida con l'impianto ubicato in viale della
Palma; la circostanza deve tuttavia reputarsi priva di rilevanza dacché è espressamente riconosciuto dalla
15 opponente di avere utilizzato negli anni 2021 e 2022 un totale di cinque impianti in territorio di che, CP_2
escluso l'impianto ubicato in via Ruvo presso <>,
arrivano ad essere cinque con l'impianto menzionato negli avvisi impugnati come ubicato in viale della Palma.
La parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti della , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e del
[...]
, in persona del Sindaco in carica, così provvede, CP_2
respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e,
per l'effetto: 1) annulla integralmente e dichiara privi di ogni efficacia gli avvisi di accertamento impugnati n.
40122230003945744 del 10.10.2023, notificato il 23.10.2023
per l'anno 2022, dell'importo di € 301,00, e n.
40122230004019134 del 7.11.2023, notificato il 27.11.2023
per l'anno 2021, dell'importo di € 150,00; 2) annulla parzialmente e dichiara privi di efficacia l'avviso di accertamento impugnato n. 4012223003932101 del 15.9.2023,
notificato il 22.10.2023 per l'anno 2022, dell'importo di €
16 5.129,00, fino a concorrenza della complessiva somma di €
2.495,27, l'avviso di accertamento impugnato n.
40122230003992749 del 19.10.2023, notificato il 3.11.2023
per l'anno 2021, dell'importo di € 4.538,00, fino a concorrenza della complessiva somma di € 1.809,97;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra le parti.
Trani, 22.1.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRNI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., sentita la discussione delle parti all'udienza del 20.1.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4703 dell'anno
2023 del Registro Generale Affari Contenziosi
TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Gramegna e Vito
Petrarota, con studio entrambi in Ruvo di Puglia, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
[...]
in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Berardino di
Benedetto, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OP
, in persona del Sindaco in carica Controparte_2
TO CONTUMACE
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti al verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È proposta opposizione a quattro avvisi di accertamento
(tutti prodotti in giudizio da entrambe le parti costituite in identiche copie informatiche) di
[...]
emessi dalla quale concessionaria Controparte_3 CP_1
della riscossione per il ex art. 1, co. 792 Controparte_2
e segg., l. n. 160/2019: 1) n. 4012223003932101 del
15.9.2023, notificato il 22.10.2023, dell'importo di €
5.129,00, per CUP in sostituzione di Imposta Comunale sulla
Pubblicità (ICP) per l'annualità 2022; 2) n.
40122230003945744 del 10.10.2023, notificato il 23.10.2023,
dell'importo di € 301,00, per CUP in sostituzione di Tassa
di Occupazione di Suolo ed Aree Pubbliche (TOSAP) per l'annualità 2022; 3) n. 40122230003992749 del 19.10.2023,
notificato il 3.11.2023, dell'importo di € 4.538,00, per CUP
2 in sostituzione di ICP per l'annualità 2021; 4) n.
40122230004019134 del 7.11.2023, notificato il 27.11.2023,
dell'importo di € 150,00, per CUP in sostituzione di Pt_2
per l'annualità 2021.
L'opposizione è stata erroneamente proposta con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c., anziché, come prescritto dalla lett. a), co. 792, art. 1, l. n. 160/2019, a norma dell'art. 32 d.l.vo n. 150/2011 e quindi con citazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e segg. c.p.c.
Il vizio non è stato rilevato entro l'udienza a cui,
regolarmente instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica di ricorso introduttivo e decreto di fissazione di udienza, la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti, di modo che, a mente dell'art. 4 d.l.vo n.
150/2011, il rito erroneamente adottato si è definitivamente radicato.
Null'altro consegue.
Né la questione rileva ai fini della ammissibilità della opposizione con riguardo alla osservanza del termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato a cui l'opposizione è sottoposta dalla stessa lett.
a), co. 792 cit., dacché gli effetti della domanda si producono sempre e comunque secondo le norme del rito utilizzato, ancorché erroneamente adottato, tanto disponendo il quinto comma dell'art. 4 cit. anche per il caso che il
3 vizio di rito venga tempestivamente rilevato, con conseguente mutamento del rito;
e il ricorso per opposizione
è stato nella specie tempestivamente depositato il
20.12.2023, risalendo al 22.10.2023 la più risalente delle notifiche degli avvisi impugnati.
L'opposizione è proposta per ciò che: 1) il canone è
richiesto per sette impianti pubblicitari, anziché per i cinque impianti che la società opponente ha effettivamente utilizzato nelle annualità in questione, dei sei impianti per i quali essa era stata originariamente autorizzata;
2)
il CUP è richiesto per le intere annualità del 2021 e del
Part 2022, nel mentre la ha fatto uso degli impianti autorizzati in suo favore per un periodo non superiore a 60
giorni per ciascun impianto in ciascun anno;
3) la concessionaria della riscossione ha operato una illegittima duplicazione del CUP, richiedendolo una volta in sostituzione della ICP e un'altra volta in sostituzione della
; 4) il canone è stato indebitamente calcolato per una Pt_2
superficie di mq 18, comprensiva anche della cornice perimetrale dei tabelloni di cui si tratta, anziché per la minore superficie effettivamente utilizzabile per la pubblicità, pari a mq 16,24; 5) non è stato tenuto alcun conto della somma di € 484,76 versata dalla opponente il
31.3.2022, che avrebbe invero dovuto soddisfare l'intero credito del per il 2022. Controparte_2
La resiste con comparsa di risposta tempestivamente CP_1
4 depositata il 6.3.2024.
Il si è invece astenuto dal costituirsi in Controparte_2
giudizio, ad onta della regolare notifica di ricorso introduttivo e decreto di fissazione di udienza, sicché, con l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18.3.2024, a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti, ne è stata dichiarata la contumacia.
Richiesti e concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies,
co. 4, c.p.c., nessuna delle parti costituite ha avanzato richieste istruttorie, per cui la causa è venuta a sentenza
Part sulla mera scorta dei documenti dalla e dalla SIXT
rispettivamente versati in atti.
Nel contestare la fondatezza dell'avversa opposizione, la ha tuttavia riconosciuto di essere effettivamente CP_1
incorsa in errore nell'avere omesso di detrarre dalle somme
Part richieste per il 2022 l'importo di € 484,76 pagato dalla in autoliquidazione, da imputare pertanto in acconto alla maggiore somma richiesta in pagamento con i due avvisi notificati ed impugnati per l'annualità in questione.
L'opposizione proposta è pertanto senz'altro fondata e va accolta con riferimento al motivo innanzi riportato sotto il n. 5.
Il CUP è stato previsto dai commi da 816 a 836 dell'art. 1
della legge di bilancio 2020, quale entrata patrimoniale di
Comuni, Province e Città Metropolitane, ad applicarsi da
5 ciascun ente a decorrere dall'anno 2021, con regolamento adottato con delibera consiliare, in sostituzione di ogni preesistente tributo e canone afferente a: <
l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
/ b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato>> (co. 819).
Il regolamento di attuazione del CUP è stato inizialmente approvato dal Comunale di con delibera n. CP_4 CP_2
13 del 7.5.2021 e successivamente modificato con delibera
C.C. n. 38 del 31.5.2022 (è agli atti il suo testo integrale,
quivi depositato dall'opposta in copia informatica la cui conformità all'originale non è contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.)
Dispone il comma 817 dell'art. 1 della l. n. 160/2019 che
<
un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso,
la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe>>; dispone il successivo comma 820 che
<
6 messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819
esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma>> (co. 820).
L'art. 9, co. 7, d.l.vo n. 507/1993, come modificato dall'art. 145, co. 55, l. n. 388/2000, ora abrogato dall'art. 1, co. 847, l. n. 160/2019, stabiliva in precedenza che
<
installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario>>:
donde la pregressa cumulabilità di ICP e in ipotesi di Pt_2
impianti pubblicitari comportanti nel contempo occupazione di suolo o aree pubbliche (v. Cass., Trib., 24.1.2022 n.
1951).
Tale cumulabilità, rapportata al combinato disposto dei richiamati commi 817 e 820, art. 1, l. n. 160/2019, comporta ora che: è senz'altro legittima la determinazione del CUP
relativo ad impianti pubblicitari comportanti nel contempo occupazione di suolo o aree pubbliche in misura corrispondente alla sommatoria del gettito che era in precedenza assicurato dal cumulo di ICP e non è per Pt_2
contro legittima, e va disapplicata la disposizione regolamentare che la preveda, l'applicazione, a cui la SIXT
7 risulta avere invece proceduto nella specie, di un duplice
CUP, l'uno in sostituzione dell'ICP e l'altro in sostituzione della TOSAP, in violazione del carattere di onnicomprensiva unicità che connota l'essenza del nuovo prelievo.
Consegue che l'opposizione proposta è fondata e va quindi accolta anche in relazione al motivo sopra riportato sotto il n. 3, con declaratoria di insussistenza dei crediti
Part distintamente vantati dalla per il anche Controparte_2
per CUP sostitutivo della , in aggiunta a quelli vantati Pt_2
per CUP sostitutivo della ICP.
Parimenti fondato e meritevole di accoglimento è il motivo di opposizione innanzi sub 4.
È infatti la stessa a richiamare la giurisprudenza della CP_1
Suprema Corte formatasi nel vigore del d.l.vo n. 507/1993
(in tema di riordino della finanza territoriale), che, dalla interpretazione dell'art. 7 di detto decreto legislativo,
ora parimenti abrogato dall'art. 1, co. 847, l. n. 160/2019,
aveva tratto il principio che, in materia di imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, deve farsi esclusivo riferimento alla superficie effettivamente utilizzabile per i messaggi, cosicché, <
dell'impianto si compone [come pacificamente è nel caso del presente giudizio] di uno spazio destinato alla pubblicità
e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi,
8 l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio>> (Cass., Trib., 3.7.2023 n. 18628, che richiama Cass., Trib., 22.12.2016 n. 26727): il medesimo principio va ora ragionevolmente applicato al CUP richiesto per le esposizioni pubblicitarie su strutture piane, che è
venuto a puramente e semplicemente sostituire la relativa
ICP.
Quanto al numero degli impianti pubblicitari per cui è causa
- che è incontroverso consistere in installazioni permanenti in territorio di , di tabelloni delle dimensioni di mt CP_2
6 x 3 a noleggiarsi a terzi per la diffusione di messaggi pubblicitari, autorizzati in capo alla opponente per la durata di tre anni suscettibili di rinnovo - deduce la CP_1
Part di avere proceduto al calcolo del CUP dovuto dalla per gli anni 2021 e 2022 avendo riguardo agli impianti riportati nella istanza di rinnovo delle autorizzazioni che la opponente ha presentato al il 26.12.2020, Controparte_2
(prodotta in giudizio da entrambe le parti costituite in identica copia informatica).
Con tale istanza, per ciò che qui interessa, è richiesto il rinnovo delle autorizzazioni nn. 88/2006, 7/2011, 29/2011,
<<22/2021>>, in realtà 22/2012, e 23/2012, per un totale quindi di cinque autorizzazioni e non sei, come erroneamente ritenuto dall'opposta, costituendo evidentemente refuso la menzione per due volte nell'istanza della autorizzazione n.
29/2011.
9 Da tali autorizzazioni (quivi depositate dalla SIXT in copia informatica la cui conformità all'originale è parimenti incontestata) si ricava che ciascuna di esse ha ad oggetto un singolo impianto e precisamente: l'autorizzazione n.
88/2006 tabellone monofacciale ubicato in via Santa Maria;
l'autorizzazione n. 29/2011 tabellone monoffaciale ubicato in strada comunale Bracco in prossimità dell'incrocio con via Ruvo, le autorizzazioni nn. 7/2011, 22/2012 e 23/2012
altrettanti tabelloni monofacciali ubicati in via Castel del
Monte.
Deriva che gli impianti ad assoggettarsi a CUP a carico della opponente per gli anni 2021 e 2022, secondo le prospettazioni della stessa , sono in effetti soltanto i cinque CP_1
tabelloni monofacciali oggetto delle autorizzazioni da essa come sopra prodotte;
nel mentre non è provata dall'opposta la persistenza di autorizzazione in capo alla opponente per gli anni 2021 e 2022 relativamente ad un sesto impianto, di cui è fatta menzione nella c.d. dichiarazione cumulativa che
Part pacificamente la ha presentato al Comune di il 30 CP_2
- 31.1.2020 ai fini dell'applicazione dell'ICP per l'anno
2020 (versata in atti dalla opponente in copia informatica la cui conformità all'originale pure non è contestata)
costituito, a quanto ivi riportato, da tabellone monofacciale ubicato in via Ruvo nei pressi di un insediamento denominato <>, a riguardo del quale nella suddetta "dichiarazione cumulativa" è dato atto che esso è
10 divenuto inutilizzabile per effetto dello <
della strada a causa della chiusura del passaggio a livello>>. La medesima menzione è poi riportata nella
"dichiarazione cumulativa" successivamente presentata dalla opponente al il 30.6.2021 (quivi depositata Controparte_2
da entrambe le parti costituite in identica copia informatica) in funzione della applicazione del CUP, come innanzi attuato dal con l'apposito Controparte_2
regolamento adottato con delibere C.C. n. 13 del 7.5.2021 e n. 38 del 31.5.2022.
Con gli avvisi impugnati, la si assume creditrice verso CP_1
la opponente, per conto del del CUP per Controparte_2
gli anni 2021 e 2022 anche per quest'altro impianto, che l'opposta asserisce essere bifacciale.
Senonché non è offerta alcuna prova né del fatto che si trattasse di un tabellone bifacciale - circostanza negata dalla controparte a mente dell'art. 115, co. 1, c.p.c. - né,
prima ancora, del fatto che l'impianto - la cui
Part autorizzazione, che non è documentata, la non ha chiesto rinnovarsi con l'istanza presentata il 26.12.2020 - fosse ancora oggetto di una autorizzazione in corso di validità
negli anni 2021 e 2022 ovvero, in caso negativo, fosse ancora in tali anni abusivamente utilizzato, a mente dell'art. 1,
co. 819, lett. b), l. n. 160/2019; e l'onere di tale prova,
versandosi in materia di accertamento negativo del credito,
incombeva sull'opposta e non sulla opponente (v. da ultimo
11 Cass. 10.4.2024 n. 9706).
Discende che l'opposizione proposta è fondata e va accolta anche in relazione al motivo sopra riportato sotto il n. 1.
Rimane da esaminare il motivo di opposizione innanzi sub 2,
per cui il CUP è richiesto con gli avvisi impugnati per le intere annualità del 2021 e del 2022, nel mentre allega la
Part
di avere fatto uso dei cinque impianti di cui deve in effetti trattarsi per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascun impianto in ciascun anno, così come ha comunicato di avere fatto e/o che avrebbe poi fatto con le dichiarazioni presentate il 30.1.2020 ai fini dell'ICP e il 30.6.2021 ai fini del CUP.
Pacifico che si tratta nella specie di installazioni permanenti, l'art. 1, l. n. 160/2019 prevede l'applicazione del CUP secondo una tariffa standard annuale, differenziata per classi di popolazione dell'ente e da questo modificabile ex co. 817, per <
[che] si protragga per l'intero anno solare>> (co. 826) e secondo una tariffa standard giornaliera, differenziata allo stesso modo e allo stesso modo modificabile, per <
diffusione di messaggi pubblicitari [che] si protragga per un periodo inferiore all'anno solare>>; l'art. 32 del
Regolamento del CUP deliberato dal così Controparte_2
dispone, per ciò che qui interessa:
- <
12 è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae … l'esposizione pubblicitaria;
la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari … dell'esposizione pubblicitaria. / Per … le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione,
l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi>> (co. 1);
- <
calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni
… di esposizione pubblicitaria>>.
Il Regolamento del ha dunque dato attuazione Controparte_2
alla legge istitutiva del CUP intendendo il presupposto della
<
l'intero anno solare>>, di cui al comma 826 dell'art. 1 della l. n. 160/2019, come integrato dal carattere permanente della esposizione pubblicitaria: ovvero, non già dal protrarsi per un intero anno solare del concreto utilizzo dell'impianto pubblicitario autorizzato, bensì dalla mera disponibilità
dell'impianto per l'intero anno solare, a prescindere dal tempo del suo concreto utilizzo nel corso dell'anno.
13 Tale interpretazione è perfettamente conforme al principio in precedenza statuito dalla giurisprudenza di legittimità
a riguardo dell'ICP che il CUP è venuto a sostituire, per cui presupposto del prelievo <
utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario>> (Cass.,
Trib., 23.5.2018 n. 12783 fra le più recenti;
nello stesso senso in precedenza Cass., Trib., 25.3.2016 n. 5973 e Cass,
Trib., 30.10.2009 n. 23007 fra altre).
Per tale profilo l'opposizione proposta è pertanto infondata e va rigettata.
In definitiva allora, dei quattro avvisi di accertamento impugnati, vanno integralmente annullati e dichiarati privi di ogni efficacia quelli intimati per CUP in sostituzione di
, n. 40122230003945744 del 10.10.2023, notificato il Pt_2
23.10.2023 per l'anno 2022, dell'importo di € 301,00, e n.
40122230004019134 del 7.11.2023, notificato il 27.11.2023
per l'anno 2021, dell'importo di € 150,00. Vanno invece parzialmente annullati e dichiarati privi di efficacia fino a concorrenza degli importi appresso specificati gli altri due avvisi, intimati per CUP in sostituzione di ICP: quello n. 4012223003932101 del 15.9.2023, notificato il 22.10.2023
per l'anno 2022, dell'importo di € 5.129,00, fino a concorrenza della complessiva somma di € 2.495,27, di cui €
484,76 per acconto pagato e non decurtato, € 1.117,80 per
14 CUP non dovuto per l'impianto in via Ruvo presso <>,
€ 266,02 per CUP non dovuto per gli altri impianti in quanto calcolato su una superficie eccedente;
€ 626,69 per la proporzionale quota di sanzione e interessi indebitamente richiesti;
quello n. 40122230003992749 del 19.10.2023,
notificato il 3.11.2023 per l'anno 2021, dell'importo di €
4.538,00, fino a concorrenza della complessiva somma di €
1.809,97, di cui € 1.117,80 per CUP non dovuto per l'impianto in via Ruvo presso <>, € 265,94 per CUP non dovuto per gli altri impianti in quanto calcolato su una superficie eccedente ed € 426,23 per la proporzionale quota di sanzione e interessi indebitamente richiesti.
Gli avvisi impugnati fanno invero riferimento all'impianto ubicato in via Santa Maria, ai tre impianti ubicati in via
Castel del Monte e all'impianto ubicato in via Ruvo presso
<> di cui si è detto innanzi, nonché ad un impianto dello stesso tipo, monofacciale, ubicato in viale della
Palma, che non risulta da alcun'altra documentazione versata in atti dalle parti;
non è invece fatto riferimento negli avvisi impugnati all'impianto come sopra oggetto della autorizzazione n. 29/2011, ubicato in strada comunale
Bracco.
Non vi è evidenza agli atti di causa che quest'ultimo impianto coincida con l'impianto ubicato in viale della
Palma; la circostanza deve tuttavia reputarsi priva di rilevanza dacché è espressamente riconosciuto dalla
15 opponente di avere utilizzato negli anni 2021 e 2022 un totale di cinque impianti in territorio di che, CP_2
escluso l'impianto ubicato in via Ruvo presso <>,
arrivano ad essere cinque con l'impianto menzionato negli avvisi impugnati come ubicato in viale della Palma.
La parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti della , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e del
[...]
, in persona del Sindaco in carica, così provvede, CP_2
respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e,
per l'effetto: 1) annulla integralmente e dichiara privi di ogni efficacia gli avvisi di accertamento impugnati n.
40122230003945744 del 10.10.2023, notificato il 23.10.2023
per l'anno 2022, dell'importo di € 301,00, e n.
40122230004019134 del 7.11.2023, notificato il 27.11.2023
per l'anno 2021, dell'importo di € 150,00; 2) annulla parzialmente e dichiara privi di efficacia l'avviso di accertamento impugnato n. 4012223003932101 del 15.9.2023,
notificato il 22.10.2023 per l'anno 2022, dell'importo di €
16 5.129,00, fino a concorrenza della complessiva somma di €
2.495,27, l'avviso di accertamento impugnato n.
40122230003992749 del 19.10.2023, notificato il 3.11.2023
per l'anno 2021, dell'importo di € 4.538,00, fino a concorrenza della complessiva somma di € 1.809,97;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra le parti.
Trani, 22.1.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
17