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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n 1012/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 1012 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
( CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Piera PEZZOLA giusta procura in atti
- Attrice -
CONTRO
CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
e CP_10 CP_11 Controparte_12
- Convenuti contumaci
OGGETTO : Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Rieti CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
1 CP_1 CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
e per ivi CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
ACCOGLIERE la domanda attorea e per l'effetto DICHIARARE il Sig. Parte_1
unico proprietario per avvenuta usucapione in suo favore in virtù dell'ultraventennale possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto dei seguenti immobili siti nel Comune di Borbona
(RI), in Via del Catenaccio, n. 23 e distinti al NCEU di detto Comune al Foglio 23, part. 158 sub.
1, cat. A/6, classe 2, consistenza 2 vani, r.c. Euro 18,59 e Foglio 23, part. 158, sub. 14, cat. A/4,
classe 3, consistenza 3,5 vani, r.c. Euro 84,96, ORDINANDO la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio)
competente, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità”.
I convenuti non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Venivano
ammesse le prove testimoniali articolate da parte attrice.
All'udienza del 27.09.2024 venivano escussi i testi e i Testimone_1 Testimone_2
quali confermavano il possesso ultraventennale pubblico, pacifico ed ininterrotto in capo all'attore degli immobili oggetto della domanda giudiziale.
La causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 189 c.p.c al 16.05.2025 assegnando alla parte attrice, stante la contumacia delle parti convenute e l'avvenuta precisazione delle conclusioni nelle note di trattazione , un termine non superiore a 30 giorni prima della udienza per il deposito delle comparse conclusionali.
Alla udienza fissata ai sensi del primo comma la causa veniva trattenuta in decisione ed emessa la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
2 La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019). Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib.
Avezzano 03.09.2019 n. 425). Un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di Appello di Napoli 04.06.2018 n. 2663). Il
disinteresse “formale”, in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse
“sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla attrice.
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
3 La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato che il sig. ha posseduto in modo continuato da CP_6
oltre venti anni, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, i beni indicati tanto da giustificare l'animus possidendi e, quindi, l'acquisizione della proprietà esclusiva dell'immobile oggetto di causa come pure il diritto di enfiteusi per intervenuta usucapione.
La mancata costituzione dei convenuti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara in suo favore Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. del diritto di proprietà esclusiva degli immobili siti nel Comune di Borbona (RI), in Via del Catenaccio,
n. 23 e distinti al NCEU di detto Comune al Foglio 23, part. 158 sub. 1, cat. A/6, classe 2,
consistenza 2 vani, r.c. Euro 18,59 e Foglio 23, part. 158, sub. 14, cat. A/4, classe 3,
consistenza 3,5 vani, r.c. Euro 84,96,
Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 16.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 1012 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
( CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Piera PEZZOLA giusta procura in atti
- Attrice -
CONTRO
CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
e CP_10 CP_11 Controparte_12
- Convenuti contumaci
OGGETTO : Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Rieti CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
1 CP_1 CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
e per ivi CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
ACCOGLIERE la domanda attorea e per l'effetto DICHIARARE il Sig. Parte_1
unico proprietario per avvenuta usucapione in suo favore in virtù dell'ultraventennale possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto dei seguenti immobili siti nel Comune di Borbona
(RI), in Via del Catenaccio, n. 23 e distinti al NCEU di detto Comune al Foglio 23, part. 158 sub.
1, cat. A/6, classe 2, consistenza 2 vani, r.c. Euro 18,59 e Foglio 23, part. 158, sub. 14, cat. A/4,
classe 3, consistenza 3,5 vani, r.c. Euro 84,96, ORDINANDO la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio)
competente, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità”.
I convenuti non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Venivano
ammesse le prove testimoniali articolate da parte attrice.
All'udienza del 27.09.2024 venivano escussi i testi e i Testimone_1 Testimone_2
quali confermavano il possesso ultraventennale pubblico, pacifico ed ininterrotto in capo all'attore degli immobili oggetto della domanda giudiziale.
La causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 189 c.p.c al 16.05.2025 assegnando alla parte attrice, stante la contumacia delle parti convenute e l'avvenuta precisazione delle conclusioni nelle note di trattazione , un termine non superiore a 30 giorni prima della udienza per il deposito delle comparse conclusionali.
Alla udienza fissata ai sensi del primo comma la causa veniva trattenuta in decisione ed emessa la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
2 La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019). Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib.
Avezzano 03.09.2019 n. 425). Un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di Appello di Napoli 04.06.2018 n. 2663). Il
disinteresse “formale”, in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse
“sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla attrice.
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
3 La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato che il sig. ha posseduto in modo continuato da CP_6
oltre venti anni, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, i beni indicati tanto da giustificare l'animus possidendi e, quindi, l'acquisizione della proprietà esclusiva dell'immobile oggetto di causa come pure il diritto di enfiteusi per intervenuta usucapione.
La mancata costituzione dei convenuti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara in suo favore Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. del diritto di proprietà esclusiva degli immobili siti nel Comune di Borbona (RI), in Via del Catenaccio,
n. 23 e distinti al NCEU di detto Comune al Foglio 23, part. 158 sub. 1, cat. A/6, classe 2,
consistenza 2 vani, r.c. Euro 18,59 e Foglio 23, part. 158, sub. 14, cat. A/4, classe 3,
consistenza 3,5 vani, r.c. Euro 84,96,
Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 16.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
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