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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5883 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 599/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con l'avv. VINCENZO PONTI C.F._2
Appellanti E
(C.F. ), con l'avv. GIANFRANCO TESTA Controparte_1 C.F._3
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1749/2019 resa in data 4.7.2019 dal Tribunale Ordinario di Latina.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 25 giugno 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato, E Parte_1 Parte_2
quali eredi di hanno impugnato la sentenza n. 1749/2019 con
[...] Persona_1 cui il Tribunale Ordinario di Latina ha dichiarato la simulazione relativa ex artt. 1414 e ss. c.c. dell'atto di compravendita per atto del Notaio di FO (Lt) del Persona_2
3.8.1998- Rep. n. 22155- Racc. n.7287 e rigettato nel resto le domande degli attori;
ha rigettato le pretese riconvenzionali della parte convenuta ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Mediante l'atto di citazione introduttivo di
1 causa e successivi scritti difensivi l'attrice ha dedotto che in data 20.02.2010 Persona_1 in AN OS e MI (LT) è deceduto , suo AD;
che alla data Persona_3 dell'apertura della successione sono stati chiamati quali unici suoi eredi lei stessa ed il fratello
, essendo il coniuge già deceduta in data 10.04.2009; che a Controparte_1 Persona_4 seguito di ricerche catastali ed ipotecarie è venuta a conoscenza del fatto che il AD, quando era ancora in vita, ha apparentemente trasferito a titolo oneroso, ma in realtà gratuitamente, in favore del fratello alcuni beni;
che, precisamente, è venuta a conoscenza del Controparte_1 fatto che con atto rogato a ministero del TA di FO (LT) del 03.08.1998- Persona_2 rep. n. 22155-racc. n. 7287-registrato in FO (LT)-trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina il 17.08.1998 ai nn. 15319 reg. gen. e 1050 reg. part. il de cuius ha venduto al convenuto, con riserva di usufrutto, la nuda proprietà di un Persona_3 fabbricato sito in Minturno (LT) in Via per Castelforte snc con annessa corte esclusiva composto da due locali ad uso deposito al piano seminterrato e da tre vani ed accessori al piano terra e da tre vani ed accessori al piano primo distinto in catasto alla partita 5701-foglio 30- particella 321-subalterno 4; che il valore di mercato di tale complesso immobiliare è di molto superiore a quello indicato nell'atto notarile suddetto poiché pari a circa €750.000/00 o più; che altro elemento presuntivo dell'intento liberale così dissimulato, oltre che nelle diverse variazioni catastali intervenute nel corso degli anni anche al fine di alterarne artificiosamente la rendita catastale stessa, è da ravvisare nella circostanza che in data 13.02.2001, per atto TA
, (nudo proprietario) e (usufruttuario) hanno Persona_5 Controparte_1 Persona_3 concesso un'ipoteca volontaria su una sola porzione dell'immobile de quo per l'importo di vecchie Lire 100.000.000, onde anche per questo deve ritenersi che il prezzo concordato in sede di detta compravendita, e pari nel complesso a vecchie Lire 63.700.000, sia meramente apparente;
che altro elemento utile all'uopo è quello relativo alla circostanza che, sebbene nell'atto di trasferimento de quo sia indicato che il prezzo è stato versato prima dell'atto stesso,
non ha, in realtà, versato mai nulla al AD né tanto meno gli ha Controparte_1 Per_3 corrisposto i canoni locativi o i frutti del fabbricato apparentemente compravenduto;
che la detta dissimulata donazione eccede la quota della quale il FU poteva disporre;
che difatti, procedendo al calcolo estimativo del patrimonio ereditario (€750.000/00 o più) e calcolando la quota a sé spettante a titolo di legittima (€250.000/00 o più: metà dei due terzi dell'intero patrimonio ex art. 537, 2 comma, c.c.), ne deriva che ha diritto ad essere reintegrata nella sua quota di legittimario sull'eccedenza (quota intangibile) con esclusione della disponibile e con dispensa da collazione;
e che, pertanto, è proprio interesse agire in giudizio in questa sede per la tutela della propria posizione ereditaria. Tanto dedotto in fatto ed in diritto, parte attrice ha chiesto testualmente “(…) 1) dichiarare la nullità e inefficacia dell'atto rogato a ministero della dottoressa di FO, il 03.08.1998 — rep. 22155 — raccolta 7287 -, registrato Persona_2 in FO e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina il 17.08.1998 ai nr 15319 R.Gen. e 1050 Reg. Part., il "de cuius” , vendeva la nuda proprietà di Persona_3 tutti i beni di sua esclusiva proprietà; 2) per l'effetto affermare il diritto dell'attrice alla porzione di sua pertinenza e per quindi, disporre la reintegrazione della legittima mediante la riduzione della donazione dissimulata di tutti i beni trasferiti apparentemente al convenuto (…), fino alla concorrenza di Euro 250.000,00, o di quella somma minore o maggiore che risulterà a seguito di espletanda c.t.u. di stima che fin da questo momento si richiede (…)” (in sede di scritti ex n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositati il 08.02.2011 è stata proposta anche domanda di rendiconto ed in sede di scritti ex art. 190 c.p.c. depositati il 04.01.2019 ed il 25.01.2019 in telematico è stata richiesta anche la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.). Parte convenuta, costituitisi tempestivamente a mezzo comparsa depositata il 29.12.2010, ha insistito per il
2 rigetto delle avverse pretese anche per asserita intervenuta prescrizione dell'azione di simulazione proposta ex artt. 1414 ss. c.c. nonché per l'asserita propria qualità di erede universale testamentario giusto testamento pubblico per TA di FO Persona_6
(LT) del 15.02.2010-rep. atti di ultima volontà n. 70 pubblicato per atto TA Per_6
di FO (LT) del 06.10.2010-rep. n. 6027-racc. n. 4376 non impugnato ed, in via
[...] riconvenzionale, per l'accertamento e la declaratoria della natura liberale delle elargizioni effettuate dal de cuius in favore dell'attrice durante la propria vita in vista della costruzione e ristrutturazione del suo appartamento sito in AN OS e MI (LT) in Via Perusi per complessivi €240.000/00 con conseguente riduzione per lesione di legittima fino a concorrenza della somma di €80.000/00 mediante condanna dell'attrice stessa al relativo pagamento in denaro ex artt. 553 ss. c.c. nonché, sempre in via riconvenzionale, per la condanna di parte attrice al versamento in proprio favore della somma di €15.000/00 quale importo speso per l'assistenza del AD ex art. 441 c.c. ovvero ex art. 556 c.c. o ex artt. 2041 ss. c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria ed ancora, in via riconvenzionale subordinata all'eventuale denegato accoglimento delle domande attoree, per l'accertamento del valore dei miglioramenti e delle addizioni asseritamente apportati al bene de quo ad opera sua per complessivi €250.000/00 con condanna di parte attrice alle relative restituzioni. Con comparsa ex artt. 110 e 299 ss. c.p.c. depositata all'udienza del 27.11.2014 si sono volontariamente costituiti gli eredi di Per_1
deceduta nelle more del processo, in tal modo riportandosi agli scritti difensivi del
[...] proprio dante causa”.
A sostegno della decisione, il Tribunale, dopo aver accolto la domanda di simulazione dell'atto di compravendita siglato per TA di FO (LT) del 03.08.1998- Persona_2 rep. n. 22155-racc. n.7287, dissimulante una valida donazione – capo non oggetto dell'odierno gravame – quanto al rigetto della domanda attorea di riduzione ha posto le seguenti considerazioni:“Invero, a prescindere da ogni eventuale ulteriore rilievo, va ricordato che
“(…) il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (…)” (cfr., tra le altre: Cass., n.14473/2011; cfr. altresì, tra le altre: Cass., n. 1357/2017 e Cass., n.20830/2016 e Cass., n. 13310/2002). In altri termini, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore in riduzione di indicare l'esatto valore della massa ereditaria costituisce presupposto indefettibile per l'accertamento della lamentata lesione della quota di legittima (cfr., tra le altre: Cass., n. 14473/2011 sopra già menzionata e Cass., n. 4848/2012). In caso di lesione della quota di legittima, prima di procedere all'eventuale riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni ex artt. 553 ss. c.c., è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, conseguentemente, quello della quota disponibile e della quota di riserva, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. Occorre pertanto procedere, anzitutto, all'individuazione del relictum ed alla determinazione del suo valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal medesimo degli eventuali debiti gravanti sul compendio ereditario (sempre con riferimento alla stessa data) ed, infine, alla cd. “riunione fittizia” tra attivo netto ed eventuale donatum e, una volta ottenuto il risultato di tale operazione contabile, bisogna calcolare la quota intangibilmente riservata ai legittimari tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 536 ss. c.c.. Dal calcolo della quota di riserva consegue, in via residuale, la determinazione della quota disponibile. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, quindi, il legittimario che
3 agisce in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata, dovendo a tal fine allegare e provare adeguatamente gli elementi tutti occorrenti per stabilire se, ed eventualmente in quale misura, sia avvenuta la lesione della quota di riserva. Inoltre, l'attore deve proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile, calcolo ovviamente soggettivo e soggetto ad accertamento (cfr., tra le altre: Cass., n. 1357/2017 e Cass., n. 14473/2011 e Cass., n. 13310/2002 già menzionate). Pertanto, grava sulla parte attrice in riduzione l'onere di allegare la propria qualità di legittimario, la massa ereditaria ovvero i beni che la compongono ed il relativo valore venale con riferimento al momento dell'apertura della successione, la quota astrattamente riservata dalla legge, l'entità della lesione, gli atti (di liberalità o dispositivi mortis causa) che hanno - in ipotesi - dato luogo alla stessa con indicazione dei beneficiari, l'imputazione alla quota di riserva delle donazioni di cui abbia beneficiato durante la vita del de cuius e dei legati. Applicando tali principi di diritto al caso di specie, si rileva che parte odierna attrice risulta aver indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento gli atti ritenuti lesivi della propria posizione di legittimario e dei quali ha richiesto la riduzione ex artt. 553 ss. c.c. nonché aver individuato i beneficiari di tali atti dispositivi, evocati in giudizio (ossia il detto simulato atto di compravendita per TA di FO (LT) del 03.08.1998-rep. Persona_2
n. 22155- racc. n.7287). Tuttavia, in spregio ai detti principi giurisprudenziali espressi dalla Corte Suprema di Cassazione, non risulta aver così assolto adeguatamente agli oneri di allegazione e di prova su di essa gravanti, essendosi limitata a dedurre di avere interesse a far rientrare nell'asse ereditario il bene immobile di cui al ridetto atto pur a fronte dell'intervenuta istituzione di erede a titolo universale in favore del convenuto da parte del Controparte_1 FU giusto il testamento pubblico per TA di Persona_3 Persona_6
FO (LT) del 15.02.2010-rep. atti di ultima volontà n. 70 pubblicato per atto TA
di FO (LT) il 06.10.2010-rep. n. 6027-racc. n.4376. In altre parole, Persona_6
l'esistenza e la validità di siffatto testamento, allo stato non impugnato, inducono ragionevolmente a ritenere che vi siano altri beni, immobili e/o mobili e/o danaro, ricompresi nell'asse ereditario di , non avendo diversamente ragione di essere rese dette Persona_3 ultime volontà, essendo il bene immobile di cui al suddetto atto di compravendita per TA di FO (LT) del 03.08.1998-rep. n. 22155-racc. n.7287 già uscito Persona_2 dal suo patrimonio (a titolo oneroso o a titolo gratuito) al momento della predisposizione e confezione della scheda testamentaria stessa. Parte attrice non risulta aver fornito compiute allegazioni e/o eventuali idonee prove al riguardo, pur a conoscenza di dette ultime volontà quanto meno fin dagli atti introduttivi del presente procedimento e pur costituendo ciò suo preciso onere. Conseguentemente, in ragione di tutto quanto precede, non si è ritenuto e non si ritiene possa ammettersi ed espletarsi un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio ai fini del decidere, in quanto consimile mezzo di indagine non può supplire al mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova dei fatti controversi gravanti sulle parti in lite (cfr., tra le altre e per l'affermazione di principio: Cass., n.8989/2011). Analogamente è a dirsi, mutatis mutandis, circa eventuali ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. di documentazione bancaria e/o finanziaria e simili (cfr., tra le altre: Cass., n. 10043/2004). La domanda attorea di riduzione e quelle ad essa connesse, allora, devono essere rigettate. Al riguardo va evidenziato, ulteriormente, che il notaio rogante, in sede di raccolta delle dette ultime volontà di Per_3
dà atto del fatto che esse sono state da lui attestate alla presenza di testimoni, con
[...] loro testuale e letterale trascrizione e con loro lettura al testatore in presenza dei detti
4 testimoni, il tutto con loro approvazione da parte del testatore stesso poiché confermi al suo intendimento alle ore 09.45 del 15.02.2010 (cfr. allegato n. 08 di cui alle memorie attoree ex n. 2 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositate il 18.03.2011, ossia testamento pubblico di per TA di FO (LT) del 15.02.2010-rep. atti di Persona_3 Persona_6 ultima volontà n.70 pubblicato per atto TA di FO (LT) il Persona_6
06.10.2010-rep. n. 6027-racc. n.4376). E' noto che “Nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale;
in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi” (cfr.: Cass., n. 1649/2017). Ne consegue che non possono condividersi le doglianze attoree, sviluppate – peraltro - in forma di mere difese e non di eventuali domande riconvenzionali in sede di propri scritti ex n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositati il 08.02.2011, circa l'asserita invalidità del testamento de quo ex art. 606 c.c. per mancanza di contestualità tra la fase di confezione della scheda testamentaria e quella del ricevimento delle relative volontà, così come è a dirsi in ordine alle difese attoree afferenti l'asserita intervenuta captazione di dette ultime volontà da parte del convenuto mediante raggiri ed artifici ex art. 624 c.c. e ciò per via delle genericità di consimili allegazioni (cfr. detti scritti attorei ex n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositati il 08.02.2011-pagine 05 ss.) e della mancanza, comunque, di adeguati riscontri ovvero di idonee e pertinenti offerte probatorie in tal senso (cfr. scritti attorei ex n. 2 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositati il 18.03.2011). Da respingere sono anche le pretese attoree di rendiconto, con condanna di controparte alle relative restituzioni, di cui alle memorie ex n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositate il 08.02.2011 per i motivi in fatto ed in diritto argomentati. In ordine alla pretese riconvenzionali di parte convenuta, invece, va osservato che quella di riduzione per lesione di legittima ex artt. 553 ss. c.c., previo accertamento della natura liberale delle elargizioni asseritamente effettuate dal de cuius in favore dell'attrice durante la propria vita in vista della costruzione e ristrutturazione del suo appartamento sito in AN OS e MI (LT) in Via Perusi per complessivi €240.000/00, non può essere accolta sia in ragione di tutto quanto esposto mutatis mutandis anche circa l'intervenuta istituzione del convenuto stesso quale erede universale da parte del AD Controparte_1 FU sia, in ogni caso, per mancanza di idonee prove. Invero, i testimoni Persona_3 sentiti nel corso del processo risultano aver riferito, in proposito, di essere a conoscenza di siffatte circostanze solo per averle apprese dal convenuto medesimo ossia de relato actoris, onde le loro dichiarazioni devono sostanzialmente reputarsi prive di rilevanza, nonché solo genericamente (cfr., in dettaglio, deposizioni dei testi e di cui Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 14.05.2015 come da verbale e deposizione del teste di cui Testimone_3 all'udienza del 06.11.2018 come da verbale, in atti;
si ricordi che “In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni pur attenuata, perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (…)” – cfr.: Cass., n. 569/2015). Circa la pretese riconvenzionali di parte convenuta afferenti
5 la restituzione/il rimborso ad opera di parte attrice della propria quota delle somme asseritamente spese per l'assistenza del AD FU , va osservato che i Persona_3 presupposti necessari per poter ottenere gli alimenti sono lo stato di bisogno oggettivo dell'alimentando (ovvero la mancanza o insufficienza dei mezzi necessari per soddisfare le esigenze fondamentali di vita) e l'incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento economico (per assenza di redditi e/o di capacità di procurarseli). Il presupposto per la richiesta di alimenti costituito dallo stato di bisogno riguarda l'impossibilità per un dato soggetto di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari e deve essere valutato tenendo conto di tutte le risorse economiche a disposizione, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, di guisa che il giudice, nell'accertare la sussistenza dello stato di bisogno, dopo aver valutato la sussistenza delle risorse economiche del donante, deve accertare l'idoneità delle stesse a soddisfare le sue esigenze di vita. Nel caso di specie parte convenuta non ha fornito prova adeguata dell'asserito stato di bisogno del AD , presupposto essenziale per Persona_3 poter richiedere in questa sede la restituzione delle spese asseritamente sostenute a tali fini. Anzi, in atti si rinviene una certificazione Controparte_2 sede di Latina del 10.01.2011 (cfr. allegato n. 12 delle memorie attoree ex n. 2 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositate il 18.03.2011; cfr. il cd. “principio di acquisizione probatoria”) afferente i trattamenti pensionistici erogati in favore di Inoltre, non può Persona_3 sottacersi, in via assorbente, neppure la natura irripetibile di un eventuale siffatta prestazione quale obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., per quanto detto. Anche consimili domande, allora, devono essere respinte. Le pretese di parte convenuta circa l'accertamento del valore dei miglioramenti e delle addizioni asseritamente apportati al bene oggetto del detto atto simulato di compravendita immobiliare per TA di FO (LT) del Persona_2
03.08.1998-rep. n. 22155-racc. n. 7287 con condanna di parte attrice alle relative restituzioni, infine, devono essere respinte, atteso tutto quanto precede. Le pretese attoree ex art. 96 c.p.c. devono essere rigettate sia in ragione dell'esito complessivo della vertenza sia, comunque, per mancanza di eventuali idonee allegazioni e/o adeguati riscontri. Resta assorbita ogni altra questione. Le spese di lite vengono integralmente compensate per reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis”.
3.- E hanno proposto appello per i Parte_1 Parte_2 motivi rubricati di seguito enunciati:
3.1-.Con il primo motivo gli appellanti lamentano la “violazione e falsa applicazione dell'art.183, commi quinto e sesto, c.p.c., 554, 555 e 556 c.c., per aver la sentenza ritenuto inammissibile ed infondata la domanda di riduzione, e quelle accessorie, sulla congettura che il testamento veniva confezionato perché dovevano per forza esserci altri beni.
Gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza deducendo di aver contestato il testamento prodotto dalla controparte non essendovi più beni intestati al de cuius in quanto trasferiti in vita a favore del figlio . Assumono che la parte attrice aveva inizialmente chiesto Controparte_1 la riduzione della sola donazione immobiliare che si era perfezionata con l'atto di acquisto impugnato. Deducono che non vi sarebbe stato motivo di estendere l'azione anche alle disposizioni testamentarie del dante causa che sarebbero state fatte al solo scopo di rafforzare la posizione del convenuto riguardo alla quota disponibile e dimostrare che erano state fatte donazioni in favore dell'attrice non dimostrate. Gli appellanti deducono che se vi fossero stati
6 altri beni disponibili vi sarebbe stata la richiesta di riduzione delle disposizioni testamentarie. Il testamento prodotto dal convenuto non avrebbe contenuto delle disposizioni lesive degli interessi ereditari dell'attrice e non vi sarebbe richiesta di estendere la domanda anche su eventuali beni relitti a tutela della quota di riserva e ciò in considerazione dell'unicità dell'azione di riduzione prevista dagli articoli 554 e 555 del c.c..
3.2-. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano “ malgoverno delle prove acquisite agli atti processuali – errata e carente motivazione – violazione dell'art. 115 c.p.c. - violazione dell'Art. 116 c.p.c. per illogicità della motivazione – omessa pronuncia – malgoverno della prova testimoniale – errata interpretazione delle circostanze di fatto e del testamento -”. Gli odierni appellanti avevano difatti depositato atti volti a provare che non vi erano beni intestati al al momento della morte, circostanza, peraltro, non contestata. Inoltre, l'assenza di Per_3 indicazione di ulteriori beni nel testamento sarebbe inoltre stata valorizzata dal Tribunale ai fini dell'accoglimento della simulazione.
4.- L'appello è infondato.
Oltre alla presenza del testamento quale indizio dell'esistenza di ulteriori beni, la sentenza si fonda, più in generale, sulla mancata determinazione della massa ereditaria da parte dell'attrice per riduzione.
Al riguardo, gli appellanti assumono che nella costituzione in giudizio del 30.9.2010 erano stati allegati tutti i documenti comprovanti “la circostanza dedotta nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero che , al momento del decesso, non possedeva nessun bene immobile, mobile, Persona_7 danaro ecc.” e, in particolare, l'elenco sintetico delle formalità ipotecarie in ordine cronologico.
Al contrario, nell'atto introduttivo nel giudizio di primo grado, al punto 8, l'attrice menziona, ai fini della riunione fittizia “i beni rimasti e caduti in successione legittima” e non risulta chiaramente dedotta la circostanza contraria del fatto che al momento del decesso non possedesse Persona_3 nessun bene né che non avesse effettuato ulteriori donazioni, in particolare all'attrice, oggetto di imputazione ai sensi dell'art. 564, secondo comma, c.c.
Dal testamento pubblico versato in atti risulta invece la costruzione e la ristrutturazione di due immobili da parte del a favore della figlia immobili non imputati nella successione Per_3 Per_1 di cui oggi è causa.
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente rammentato che, ai fini della reintegrazione della quota riservata ai legittimari, ove concorrano disposizioni testamentarie e donazioni, la determinazione dell'ammontare della quota di cui il FU poteva disporre rende necessaria la formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al FU al tempo della morte, detraendo i debiti. E ciò riunendo fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione ex art. 556 c.c. (relictum e donatum). Per l'effetto, l'esclusiva invocata riduzione delle donazioni avrebbe presupposto la verifica dell'eccedenza della quota della quale il FU avrebbe potuto disporre ex art. 555, primo comma, c.c., all'esito della previa riduzione non satisfattiva del valore dei beni di cui è stato disposto per testamento ex art. 555, secondo comma, c.c. […] Pertanto, il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione;
in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in
7 cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori (sentenza n. 10456 del 2025: «Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione;
in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt 555 e 559 c..c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori».
Nel caso di specie e per essa i successori a titolo universale, ha totalmente omesso di Per_1 indicare gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria, nonché di conseguenza quello della quota di legittima violata
E poiché la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre all'allegazione della qualità di legittimario, la specificazione dei beni che costituiscono il relictum e l'individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, al duplice fine di assicurare la riunione fittizia e di assolvere all'onere di imputazione posto dall'art. 564 c.c. a carico di colui che agisce in riduzione, in presenza di altri elementi probatori che depongono viceversa per la loro esistenza o individuazione la precisazione di tali elementi è oggetto di uno specifico onere di allegazione prima ancora che probatorio.
In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e avverso la sentenza 1749/2019 resa in Parte_1 Parte_2 data 4.7.2019 dal Tribunale Ordinario di Latina:
1) Respinge l'appello;
2) - condanna e alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 di lite, in favore di , liquidate in € 3.400,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
3) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 599/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con l'avv. VINCENZO PONTI C.F._2
Appellanti E
(C.F. ), con l'avv. GIANFRANCO TESTA Controparte_1 C.F._3
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1749/2019 resa in data 4.7.2019 dal Tribunale Ordinario di Latina.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 25 giugno 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato, E Parte_1 Parte_2
quali eredi di hanno impugnato la sentenza n. 1749/2019 con
[...] Persona_1 cui il Tribunale Ordinario di Latina ha dichiarato la simulazione relativa ex artt. 1414 e ss. c.c. dell'atto di compravendita per atto del Notaio di FO (Lt) del Persona_2
3.8.1998- Rep. n. 22155- Racc. n.7287 e rigettato nel resto le domande degli attori;
ha rigettato le pretese riconvenzionali della parte convenuta ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Mediante l'atto di citazione introduttivo di
1 causa e successivi scritti difensivi l'attrice ha dedotto che in data 20.02.2010 Persona_1 in AN OS e MI (LT) è deceduto , suo AD;
che alla data Persona_3 dell'apertura della successione sono stati chiamati quali unici suoi eredi lei stessa ed il fratello
, essendo il coniuge già deceduta in data 10.04.2009; che a Controparte_1 Persona_4 seguito di ricerche catastali ed ipotecarie è venuta a conoscenza del fatto che il AD, quando era ancora in vita, ha apparentemente trasferito a titolo oneroso, ma in realtà gratuitamente, in favore del fratello alcuni beni;
che, precisamente, è venuta a conoscenza del Controparte_1 fatto che con atto rogato a ministero del TA di FO (LT) del 03.08.1998- Persona_2 rep. n. 22155-racc. n. 7287-registrato in FO (LT)-trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina il 17.08.1998 ai nn. 15319 reg. gen. e 1050 reg. part. il de cuius ha venduto al convenuto, con riserva di usufrutto, la nuda proprietà di un Persona_3 fabbricato sito in Minturno (LT) in Via per Castelforte snc con annessa corte esclusiva composto da due locali ad uso deposito al piano seminterrato e da tre vani ed accessori al piano terra e da tre vani ed accessori al piano primo distinto in catasto alla partita 5701-foglio 30- particella 321-subalterno 4; che il valore di mercato di tale complesso immobiliare è di molto superiore a quello indicato nell'atto notarile suddetto poiché pari a circa €750.000/00 o più; che altro elemento presuntivo dell'intento liberale così dissimulato, oltre che nelle diverse variazioni catastali intervenute nel corso degli anni anche al fine di alterarne artificiosamente la rendita catastale stessa, è da ravvisare nella circostanza che in data 13.02.2001, per atto TA
, (nudo proprietario) e (usufruttuario) hanno Persona_5 Controparte_1 Persona_3 concesso un'ipoteca volontaria su una sola porzione dell'immobile de quo per l'importo di vecchie Lire 100.000.000, onde anche per questo deve ritenersi che il prezzo concordato in sede di detta compravendita, e pari nel complesso a vecchie Lire 63.700.000, sia meramente apparente;
che altro elemento utile all'uopo è quello relativo alla circostanza che, sebbene nell'atto di trasferimento de quo sia indicato che il prezzo è stato versato prima dell'atto stesso,
non ha, in realtà, versato mai nulla al AD né tanto meno gli ha Controparte_1 Per_3 corrisposto i canoni locativi o i frutti del fabbricato apparentemente compravenduto;
che la detta dissimulata donazione eccede la quota della quale il FU poteva disporre;
che difatti, procedendo al calcolo estimativo del patrimonio ereditario (€750.000/00 o più) e calcolando la quota a sé spettante a titolo di legittima (€250.000/00 o più: metà dei due terzi dell'intero patrimonio ex art. 537, 2 comma, c.c.), ne deriva che ha diritto ad essere reintegrata nella sua quota di legittimario sull'eccedenza (quota intangibile) con esclusione della disponibile e con dispensa da collazione;
e che, pertanto, è proprio interesse agire in giudizio in questa sede per la tutela della propria posizione ereditaria. Tanto dedotto in fatto ed in diritto, parte attrice ha chiesto testualmente “(…) 1) dichiarare la nullità e inefficacia dell'atto rogato a ministero della dottoressa di FO, il 03.08.1998 — rep. 22155 — raccolta 7287 -, registrato Persona_2 in FO e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina il 17.08.1998 ai nr 15319 R.Gen. e 1050 Reg. Part., il "de cuius” , vendeva la nuda proprietà di Persona_3 tutti i beni di sua esclusiva proprietà; 2) per l'effetto affermare il diritto dell'attrice alla porzione di sua pertinenza e per quindi, disporre la reintegrazione della legittima mediante la riduzione della donazione dissimulata di tutti i beni trasferiti apparentemente al convenuto (…), fino alla concorrenza di Euro 250.000,00, o di quella somma minore o maggiore che risulterà a seguito di espletanda c.t.u. di stima che fin da questo momento si richiede (…)” (in sede di scritti ex n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositati il 08.02.2011 è stata proposta anche domanda di rendiconto ed in sede di scritti ex art. 190 c.p.c. depositati il 04.01.2019 ed il 25.01.2019 in telematico è stata richiesta anche la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.). Parte convenuta, costituitisi tempestivamente a mezzo comparsa depositata il 29.12.2010, ha insistito per il
2 rigetto delle avverse pretese anche per asserita intervenuta prescrizione dell'azione di simulazione proposta ex artt. 1414 ss. c.c. nonché per l'asserita propria qualità di erede universale testamentario giusto testamento pubblico per TA di FO Persona_6
(LT) del 15.02.2010-rep. atti di ultima volontà n. 70 pubblicato per atto TA Per_6
di FO (LT) del 06.10.2010-rep. n. 6027-racc. n. 4376 non impugnato ed, in via
[...] riconvenzionale, per l'accertamento e la declaratoria della natura liberale delle elargizioni effettuate dal de cuius in favore dell'attrice durante la propria vita in vista della costruzione e ristrutturazione del suo appartamento sito in AN OS e MI (LT) in Via Perusi per complessivi €240.000/00 con conseguente riduzione per lesione di legittima fino a concorrenza della somma di €80.000/00 mediante condanna dell'attrice stessa al relativo pagamento in denaro ex artt. 553 ss. c.c. nonché, sempre in via riconvenzionale, per la condanna di parte attrice al versamento in proprio favore della somma di €15.000/00 quale importo speso per l'assistenza del AD ex art. 441 c.c. ovvero ex art. 556 c.c. o ex artt. 2041 ss. c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria ed ancora, in via riconvenzionale subordinata all'eventuale denegato accoglimento delle domande attoree, per l'accertamento del valore dei miglioramenti e delle addizioni asseritamente apportati al bene de quo ad opera sua per complessivi €250.000/00 con condanna di parte attrice alle relative restituzioni. Con comparsa ex artt. 110 e 299 ss. c.p.c. depositata all'udienza del 27.11.2014 si sono volontariamente costituiti gli eredi di Per_1
deceduta nelle more del processo, in tal modo riportandosi agli scritti difensivi del
[...] proprio dante causa”.
A sostegno della decisione, il Tribunale, dopo aver accolto la domanda di simulazione dell'atto di compravendita siglato per TA di FO (LT) del 03.08.1998- Persona_2 rep. n. 22155-racc. n.7287, dissimulante una valida donazione – capo non oggetto dell'odierno gravame – quanto al rigetto della domanda attorea di riduzione ha posto le seguenti considerazioni:“Invero, a prescindere da ogni eventuale ulteriore rilievo, va ricordato che
“(…) il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (…)” (cfr., tra le altre: Cass., n.14473/2011; cfr. altresì, tra le altre: Cass., n. 1357/2017 e Cass., n.20830/2016 e Cass., n. 13310/2002). In altri termini, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore in riduzione di indicare l'esatto valore della massa ereditaria costituisce presupposto indefettibile per l'accertamento della lamentata lesione della quota di legittima (cfr., tra le altre: Cass., n. 14473/2011 sopra già menzionata e Cass., n. 4848/2012). In caso di lesione della quota di legittima, prima di procedere all'eventuale riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni ex artt. 553 ss. c.c., è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, conseguentemente, quello della quota disponibile e della quota di riserva, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. Occorre pertanto procedere, anzitutto, all'individuazione del relictum ed alla determinazione del suo valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal medesimo degli eventuali debiti gravanti sul compendio ereditario (sempre con riferimento alla stessa data) ed, infine, alla cd. “riunione fittizia” tra attivo netto ed eventuale donatum e, una volta ottenuto il risultato di tale operazione contabile, bisogna calcolare la quota intangibilmente riservata ai legittimari tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 536 ss. c.c.. Dal calcolo della quota di riserva consegue, in via residuale, la determinazione della quota disponibile. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, quindi, il legittimario che
3 agisce in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata, dovendo a tal fine allegare e provare adeguatamente gli elementi tutti occorrenti per stabilire se, ed eventualmente in quale misura, sia avvenuta la lesione della quota di riserva. Inoltre, l'attore deve proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile, calcolo ovviamente soggettivo e soggetto ad accertamento (cfr., tra le altre: Cass., n. 1357/2017 e Cass., n. 14473/2011 e Cass., n. 13310/2002 già menzionate). Pertanto, grava sulla parte attrice in riduzione l'onere di allegare la propria qualità di legittimario, la massa ereditaria ovvero i beni che la compongono ed il relativo valore venale con riferimento al momento dell'apertura della successione, la quota astrattamente riservata dalla legge, l'entità della lesione, gli atti (di liberalità o dispositivi mortis causa) che hanno - in ipotesi - dato luogo alla stessa con indicazione dei beneficiari, l'imputazione alla quota di riserva delle donazioni di cui abbia beneficiato durante la vita del de cuius e dei legati. Applicando tali principi di diritto al caso di specie, si rileva che parte odierna attrice risulta aver indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento gli atti ritenuti lesivi della propria posizione di legittimario e dei quali ha richiesto la riduzione ex artt. 553 ss. c.c. nonché aver individuato i beneficiari di tali atti dispositivi, evocati in giudizio (ossia il detto simulato atto di compravendita per TA di FO (LT) del 03.08.1998-rep. Persona_2
n. 22155- racc. n.7287). Tuttavia, in spregio ai detti principi giurisprudenziali espressi dalla Corte Suprema di Cassazione, non risulta aver così assolto adeguatamente agli oneri di allegazione e di prova su di essa gravanti, essendosi limitata a dedurre di avere interesse a far rientrare nell'asse ereditario il bene immobile di cui al ridetto atto pur a fronte dell'intervenuta istituzione di erede a titolo universale in favore del convenuto da parte del Controparte_1 FU giusto il testamento pubblico per TA di Persona_3 Persona_6
FO (LT) del 15.02.2010-rep. atti di ultima volontà n. 70 pubblicato per atto TA
di FO (LT) il 06.10.2010-rep. n. 6027-racc. n.4376. In altre parole, Persona_6
l'esistenza e la validità di siffatto testamento, allo stato non impugnato, inducono ragionevolmente a ritenere che vi siano altri beni, immobili e/o mobili e/o danaro, ricompresi nell'asse ereditario di , non avendo diversamente ragione di essere rese dette Persona_3 ultime volontà, essendo il bene immobile di cui al suddetto atto di compravendita per TA di FO (LT) del 03.08.1998-rep. n. 22155-racc. n.7287 già uscito Persona_2 dal suo patrimonio (a titolo oneroso o a titolo gratuito) al momento della predisposizione e confezione della scheda testamentaria stessa. Parte attrice non risulta aver fornito compiute allegazioni e/o eventuali idonee prove al riguardo, pur a conoscenza di dette ultime volontà quanto meno fin dagli atti introduttivi del presente procedimento e pur costituendo ciò suo preciso onere. Conseguentemente, in ragione di tutto quanto precede, non si è ritenuto e non si ritiene possa ammettersi ed espletarsi un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio ai fini del decidere, in quanto consimile mezzo di indagine non può supplire al mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova dei fatti controversi gravanti sulle parti in lite (cfr., tra le altre e per l'affermazione di principio: Cass., n.8989/2011). Analogamente è a dirsi, mutatis mutandis, circa eventuali ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. di documentazione bancaria e/o finanziaria e simili (cfr., tra le altre: Cass., n. 10043/2004). La domanda attorea di riduzione e quelle ad essa connesse, allora, devono essere rigettate. Al riguardo va evidenziato, ulteriormente, che il notaio rogante, in sede di raccolta delle dette ultime volontà di Per_3
dà atto del fatto che esse sono state da lui attestate alla presenza di testimoni, con
[...] loro testuale e letterale trascrizione e con loro lettura al testatore in presenza dei detti
4 testimoni, il tutto con loro approvazione da parte del testatore stesso poiché confermi al suo intendimento alle ore 09.45 del 15.02.2010 (cfr. allegato n. 08 di cui alle memorie attoree ex n. 2 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositate il 18.03.2011, ossia testamento pubblico di per TA di FO (LT) del 15.02.2010-rep. atti di Persona_3 Persona_6 ultima volontà n.70 pubblicato per atto TA di FO (LT) il Persona_6
06.10.2010-rep. n. 6027-racc. n.4376). E' noto che “Nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale;
in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi” (cfr.: Cass., n. 1649/2017). Ne consegue che non possono condividersi le doglianze attoree, sviluppate – peraltro - in forma di mere difese e non di eventuali domande riconvenzionali in sede di propri scritti ex n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositati il 08.02.2011, circa l'asserita invalidità del testamento de quo ex art. 606 c.c. per mancanza di contestualità tra la fase di confezione della scheda testamentaria e quella del ricevimento delle relative volontà, così come è a dirsi in ordine alle difese attoree afferenti l'asserita intervenuta captazione di dette ultime volontà da parte del convenuto mediante raggiri ed artifici ex art. 624 c.c. e ciò per via delle genericità di consimili allegazioni (cfr. detti scritti attorei ex n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositati il 08.02.2011-pagine 05 ss.) e della mancanza, comunque, di adeguati riscontri ovvero di idonee e pertinenti offerte probatorie in tal senso (cfr. scritti attorei ex n. 2 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositati il 18.03.2011). Da respingere sono anche le pretese attoree di rendiconto, con condanna di controparte alle relative restituzioni, di cui alle memorie ex n. 1 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositate il 08.02.2011 per i motivi in fatto ed in diritto argomentati. In ordine alla pretese riconvenzionali di parte convenuta, invece, va osservato che quella di riduzione per lesione di legittima ex artt. 553 ss. c.c., previo accertamento della natura liberale delle elargizioni asseritamente effettuate dal de cuius in favore dell'attrice durante la propria vita in vista della costruzione e ristrutturazione del suo appartamento sito in AN OS e MI (LT) in Via Perusi per complessivi €240.000/00, non può essere accolta sia in ragione di tutto quanto esposto mutatis mutandis anche circa l'intervenuta istituzione del convenuto stesso quale erede universale da parte del AD Controparte_1 FU sia, in ogni caso, per mancanza di idonee prove. Invero, i testimoni Persona_3 sentiti nel corso del processo risultano aver riferito, in proposito, di essere a conoscenza di siffatte circostanze solo per averle apprese dal convenuto medesimo ossia de relato actoris, onde le loro dichiarazioni devono sostanzialmente reputarsi prive di rilevanza, nonché solo genericamente (cfr., in dettaglio, deposizioni dei testi e di cui Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 14.05.2015 come da verbale e deposizione del teste di cui Testimone_3 all'udienza del 06.11.2018 come da verbale, in atti;
si ricordi che “In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni pur attenuata, perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (…)” – cfr.: Cass., n. 569/2015). Circa la pretese riconvenzionali di parte convenuta afferenti
5 la restituzione/il rimborso ad opera di parte attrice della propria quota delle somme asseritamente spese per l'assistenza del AD FU , va osservato che i Persona_3 presupposti necessari per poter ottenere gli alimenti sono lo stato di bisogno oggettivo dell'alimentando (ovvero la mancanza o insufficienza dei mezzi necessari per soddisfare le esigenze fondamentali di vita) e l'incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento economico (per assenza di redditi e/o di capacità di procurarseli). Il presupposto per la richiesta di alimenti costituito dallo stato di bisogno riguarda l'impossibilità per un dato soggetto di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari e deve essere valutato tenendo conto di tutte le risorse economiche a disposizione, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, di guisa che il giudice, nell'accertare la sussistenza dello stato di bisogno, dopo aver valutato la sussistenza delle risorse economiche del donante, deve accertare l'idoneità delle stesse a soddisfare le sue esigenze di vita. Nel caso di specie parte convenuta non ha fornito prova adeguata dell'asserito stato di bisogno del AD , presupposto essenziale per Persona_3 poter richiedere in questa sede la restituzione delle spese asseritamente sostenute a tali fini. Anzi, in atti si rinviene una certificazione Controparte_2 sede di Latina del 10.01.2011 (cfr. allegato n. 12 delle memorie attoree ex n. 2 del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. depositate il 18.03.2011; cfr. il cd. “principio di acquisizione probatoria”) afferente i trattamenti pensionistici erogati in favore di Inoltre, non può Persona_3 sottacersi, in via assorbente, neppure la natura irripetibile di un eventuale siffatta prestazione quale obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., per quanto detto. Anche consimili domande, allora, devono essere respinte. Le pretese di parte convenuta circa l'accertamento del valore dei miglioramenti e delle addizioni asseritamente apportati al bene oggetto del detto atto simulato di compravendita immobiliare per TA di FO (LT) del Persona_2
03.08.1998-rep. n. 22155-racc. n. 7287 con condanna di parte attrice alle relative restituzioni, infine, devono essere respinte, atteso tutto quanto precede. Le pretese attoree ex art. 96 c.p.c. devono essere rigettate sia in ragione dell'esito complessivo della vertenza sia, comunque, per mancanza di eventuali idonee allegazioni e/o adeguati riscontri. Resta assorbita ogni altra questione. Le spese di lite vengono integralmente compensate per reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis”.
3.- E hanno proposto appello per i Parte_1 Parte_2 motivi rubricati di seguito enunciati:
3.1-.Con il primo motivo gli appellanti lamentano la “violazione e falsa applicazione dell'art.183, commi quinto e sesto, c.p.c., 554, 555 e 556 c.c., per aver la sentenza ritenuto inammissibile ed infondata la domanda di riduzione, e quelle accessorie, sulla congettura che il testamento veniva confezionato perché dovevano per forza esserci altri beni.
Gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza deducendo di aver contestato il testamento prodotto dalla controparte non essendovi più beni intestati al de cuius in quanto trasferiti in vita a favore del figlio . Assumono che la parte attrice aveva inizialmente chiesto Controparte_1 la riduzione della sola donazione immobiliare che si era perfezionata con l'atto di acquisto impugnato. Deducono che non vi sarebbe stato motivo di estendere l'azione anche alle disposizioni testamentarie del dante causa che sarebbero state fatte al solo scopo di rafforzare la posizione del convenuto riguardo alla quota disponibile e dimostrare che erano state fatte donazioni in favore dell'attrice non dimostrate. Gli appellanti deducono che se vi fossero stati
6 altri beni disponibili vi sarebbe stata la richiesta di riduzione delle disposizioni testamentarie. Il testamento prodotto dal convenuto non avrebbe contenuto delle disposizioni lesive degli interessi ereditari dell'attrice e non vi sarebbe richiesta di estendere la domanda anche su eventuali beni relitti a tutela della quota di riserva e ciò in considerazione dell'unicità dell'azione di riduzione prevista dagli articoli 554 e 555 del c.c..
3.2-. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano “ malgoverno delle prove acquisite agli atti processuali – errata e carente motivazione – violazione dell'art. 115 c.p.c. - violazione dell'Art. 116 c.p.c. per illogicità della motivazione – omessa pronuncia – malgoverno della prova testimoniale – errata interpretazione delle circostanze di fatto e del testamento -”. Gli odierni appellanti avevano difatti depositato atti volti a provare che non vi erano beni intestati al al momento della morte, circostanza, peraltro, non contestata. Inoltre, l'assenza di Per_3 indicazione di ulteriori beni nel testamento sarebbe inoltre stata valorizzata dal Tribunale ai fini dell'accoglimento della simulazione.
4.- L'appello è infondato.
Oltre alla presenza del testamento quale indizio dell'esistenza di ulteriori beni, la sentenza si fonda, più in generale, sulla mancata determinazione della massa ereditaria da parte dell'attrice per riduzione.
Al riguardo, gli appellanti assumono che nella costituzione in giudizio del 30.9.2010 erano stati allegati tutti i documenti comprovanti “la circostanza dedotta nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero che , al momento del decesso, non possedeva nessun bene immobile, mobile, Persona_7 danaro ecc.” e, in particolare, l'elenco sintetico delle formalità ipotecarie in ordine cronologico.
Al contrario, nell'atto introduttivo nel giudizio di primo grado, al punto 8, l'attrice menziona, ai fini della riunione fittizia “i beni rimasti e caduti in successione legittima” e non risulta chiaramente dedotta la circostanza contraria del fatto che al momento del decesso non possedesse Persona_3 nessun bene né che non avesse effettuato ulteriori donazioni, in particolare all'attrice, oggetto di imputazione ai sensi dell'art. 564, secondo comma, c.c.
Dal testamento pubblico versato in atti risulta invece la costruzione e la ristrutturazione di due immobili da parte del a favore della figlia immobili non imputati nella successione Per_3 Per_1 di cui oggi è causa.
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente rammentato che, ai fini della reintegrazione della quota riservata ai legittimari, ove concorrano disposizioni testamentarie e donazioni, la determinazione dell'ammontare della quota di cui il FU poteva disporre rende necessaria la formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al FU al tempo della morte, detraendo i debiti. E ciò riunendo fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione ex art. 556 c.c. (relictum e donatum). Per l'effetto, l'esclusiva invocata riduzione delle donazioni avrebbe presupposto la verifica dell'eccedenza della quota della quale il FU avrebbe potuto disporre ex art. 555, primo comma, c.c., all'esito della previa riduzione non satisfattiva del valore dei beni di cui è stato disposto per testamento ex art. 555, secondo comma, c.c. […] Pertanto, il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione;
in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in
7 cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori (sentenza n. 10456 del 2025: «Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione;
in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt 555 e 559 c..c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori».
Nel caso di specie e per essa i successori a titolo universale, ha totalmente omesso di Per_1 indicare gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria, nonché di conseguenza quello della quota di legittima violata
E poiché la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre all'allegazione della qualità di legittimario, la specificazione dei beni che costituiscono il relictum e l'individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, al duplice fine di assicurare la riunione fittizia e di assolvere all'onere di imputazione posto dall'art. 564 c.c. a carico di colui che agisce in riduzione, in presenza di altri elementi probatori che depongono viceversa per la loro esistenza o individuazione la precisazione di tali elementi è oggetto di uno specifico onere di allegazione prima ancora che probatorio.
In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e avverso la sentenza 1749/2019 resa in Parte_1 Parte_2 data 4.7.2019 dal Tribunale Ordinario di Latina:
1) Respinge l'appello;
2) - condanna e alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 di lite, in favore di , liquidate in € 3.400,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
3) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
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