CASS
Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2024, n. 37404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37404 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di VO RO nato a [...] il [...] NE CL nato a [...] il [...] IN AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni scritte dell'avv. STELIO PUGI, per EN RE, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 28 novembre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto nei confronti di CI PE, EN RE e NL NO, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al delitto di Penale Sent. Sez. 2 Num. 37404 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/09/2024 furto in concorso, improcedibile per mancanza di querela, confermando, con conseguente rideterminazione della pena, la condanna per i reati di cui agli artt. 110-628 cod. pen. e 110 cod. pen. e 10-12-14, I. 14 ottobre 1974, n. 497. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suddetti imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. EN RE eccepisce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, quale ideatore dei delitti perpetrati in concorso, essendo stati a suo dire valorizzati elementi privi di concreta efficacia indiziaria, senza offrire effettive risposte alle argomentate deduzioni difensive. 2.2. NL NO si duole - sotto il profilo della violazione di legge - del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il proprio meritevole comportamento processuale, avendo reso dichiarazioni ampiamente confessorie. 2.3. CI PE deduce la manifesta illogicità della motivazione, in merito alla mancata applicazione degli artt. 62, n. 6, cod. pen. e 62-bis cod. pen., e la carenza della motivazione, per quel che attiene l'entità dell'aumento a titolo di continuazione. 3. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 3.1. La Corte fiorentina, condividendo le conclusioni della sentenza di primo grado, ha rinvenuto la prova del contributo di RE, quale concorrente morale, nei plurimi e pregnanti riferimenti a tale imputato presenti nelle conversazioni intercettate, nel mendacio reso dal ricorrente in ordine alla conoscenza della persona offesa Belinghieri, nell'implausibilità della narrazione offerta durante l'interrogatorio e nell'inconsistenza delle alternative argomentazioni difensive (pp. 11-12). A fronte di questo congruo percorso giustificativo, privo di vizi logico- giuridici, il ricorrente si limita a replicare riflessioni schiettamente fattuali, già disattese dai giudici di merito o comunque affatto incompatibili con la ricostruzione fatta propria da questi ultimi. I motivi sono, dunque, meramente reiterativi e diretti a sollecitare un'impossibile rilettura della piattaforma istruttoria. 3.2. Risulta, poi, del tutto adeguata e coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte la doppia conforme argomentazione con cui è stata esclusa - esprimendo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logico-giuridici - la concessione delle attenuanti generiche a NO e PE, facendo riferimento al totale difetto di sfumature di spontaneità e resipiscenza nelle loro confessioni, necessitate a fronte delle nitide 2 emergenze investigative e, peraltro, maliziosamente benevole nel salvaguardare la posizione del basista RE (pp. 10-11). D'altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr.,Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Le censure sul punto articolate da NO e PE risultano, quindi, non consentite e, comunque, manifestamente infondate. 3.3. Come correttamente segnalato anche nella decisione impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare aveva già riconosciuto l'attenuante della riparazione del danno, ma l'aveva reputata soccombente, ex art. 69 cod. pen., rispetto alle contestate aggravanti, a cui, data la brutalità della condotta, doveva riconoscersi una rilevanza ben maggiore, tale da rendere impossibile anche la semplice equivalenza (cfr. sentenza di primo grado, p. 26). Le doglianze di PE sono, di conseguenza, insuperabilmente generiche, laddove si limitano a censurare soltanto la mancata «operatività dell'invocata circostanza attenuante», e, comunque, non consentite, al più sollecitando implicitamente una nuova valutazione di merito in tema di bilanciamento. 3.4. L'aumento di tre mesi di reclusione e di euro 50 di multa (al lordo della diminuente del rito), per il delitto di concorso nella detenzione e nel porto dell'arma comune da sparo usata per la commissione della rapina (capo C), è stato congruamente giustificato dalla Corte fiorentina, con riferimento alla sua ridottissima consistenza rispetto alla forbice edittale e alla rilevante gravità del fatto (p. 11). Questa motivazione è del tutto adeguata e conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte regolatrice (cfr.,Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01, che sottolinea come il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene ì in termini, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01, secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena molto al di sotto della media edittale, l'obbligo 3 Il Consigliere estensore motivazionale si attenua e sarebbe persino sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza della pena). Anche l'ultimo profilo di censura del ricorso di PE è, in conclusione, manifestamente infondato. 4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente per ciascuno, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni scritte dell'avv. STELIO PUGI, per EN RE, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 28 novembre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto nei confronti di CI PE, EN RE e NL NO, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al delitto di Penale Sent. Sez. 2 Num. 37404 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/09/2024 furto in concorso, improcedibile per mancanza di querela, confermando, con conseguente rideterminazione della pena, la condanna per i reati di cui agli artt. 110-628 cod. pen. e 110 cod. pen. e 10-12-14, I. 14 ottobre 1974, n. 497. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suddetti imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. EN RE eccepisce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, quale ideatore dei delitti perpetrati in concorso, essendo stati a suo dire valorizzati elementi privi di concreta efficacia indiziaria, senza offrire effettive risposte alle argomentate deduzioni difensive. 2.2. NL NO si duole - sotto il profilo della violazione di legge - del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il proprio meritevole comportamento processuale, avendo reso dichiarazioni ampiamente confessorie. 2.3. CI PE deduce la manifesta illogicità della motivazione, in merito alla mancata applicazione degli artt. 62, n. 6, cod. pen. e 62-bis cod. pen., e la carenza della motivazione, per quel che attiene l'entità dell'aumento a titolo di continuazione. 3. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 3.1. La Corte fiorentina, condividendo le conclusioni della sentenza di primo grado, ha rinvenuto la prova del contributo di RE, quale concorrente morale, nei plurimi e pregnanti riferimenti a tale imputato presenti nelle conversazioni intercettate, nel mendacio reso dal ricorrente in ordine alla conoscenza della persona offesa Belinghieri, nell'implausibilità della narrazione offerta durante l'interrogatorio e nell'inconsistenza delle alternative argomentazioni difensive (pp. 11-12). A fronte di questo congruo percorso giustificativo, privo di vizi logico- giuridici, il ricorrente si limita a replicare riflessioni schiettamente fattuali, già disattese dai giudici di merito o comunque affatto incompatibili con la ricostruzione fatta propria da questi ultimi. I motivi sono, dunque, meramente reiterativi e diretti a sollecitare un'impossibile rilettura della piattaforma istruttoria. 3.2. Risulta, poi, del tutto adeguata e coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte la doppia conforme argomentazione con cui è stata esclusa - esprimendo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logico-giuridici - la concessione delle attenuanti generiche a NO e PE, facendo riferimento al totale difetto di sfumature di spontaneità e resipiscenza nelle loro confessioni, necessitate a fronte delle nitide 2 emergenze investigative e, peraltro, maliziosamente benevole nel salvaguardare la posizione del basista RE (pp. 10-11). D'altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr.,Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Le censure sul punto articolate da NO e PE risultano, quindi, non consentite e, comunque, manifestamente infondate. 3.3. Come correttamente segnalato anche nella decisione impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare aveva già riconosciuto l'attenuante della riparazione del danno, ma l'aveva reputata soccombente, ex art. 69 cod. pen., rispetto alle contestate aggravanti, a cui, data la brutalità della condotta, doveva riconoscersi una rilevanza ben maggiore, tale da rendere impossibile anche la semplice equivalenza (cfr. sentenza di primo grado, p. 26). Le doglianze di PE sono, di conseguenza, insuperabilmente generiche, laddove si limitano a censurare soltanto la mancata «operatività dell'invocata circostanza attenuante», e, comunque, non consentite, al più sollecitando implicitamente una nuova valutazione di merito in tema di bilanciamento. 3.4. L'aumento di tre mesi di reclusione e di euro 50 di multa (al lordo della diminuente del rito), per il delitto di concorso nella detenzione e nel porto dell'arma comune da sparo usata per la commissione della rapina (capo C), è stato congruamente giustificato dalla Corte fiorentina, con riferimento alla sua ridottissima consistenza rispetto alla forbice edittale e alla rilevante gravità del fatto (p. 11). Questa motivazione è del tutto adeguata e conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte regolatrice (cfr.,Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01, che sottolinea come il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene ì in termini, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01, secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena molto al di sotto della media edittale, l'obbligo 3 Il Consigliere estensore motivazionale si attenua e sarebbe persino sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza della pena). Anche l'ultimo profilo di censura del ricorso di PE è, in conclusione, manifestamente infondato. 4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente per ciascuno, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2024 Il Presidente