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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/11/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nelle cause iscritte ai nn. 1048/2024 e 2359/2024 R.G.L. promosse da
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Kennedy n. 440 presso lo studio dell'Avv. RI Calderone che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Santina Intersimone per procura in atti,
ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20 novembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 maggio 2024 (R.G. n. 1048/2024) parte ricorrente agiva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della società Il
LI s.r.l.s. in liquidazione dal 17 agosto 2020 al 30 dicembre
2020 e dal 9 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 con qualifica di bracciante agricola. Rappresentava che l' all'esito di un accertamento ispettivo aveva CP_1 cancellato il suo nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2020 e 2021.
Sosteneva che, contrariamente a quanto ritenuto dall' aveva CP_1 regolarmente svolto attività lavorativa per la società Il LI
S.r.l.s. in liquidazione e chiedeva che venisse dichiarato il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per 102 giornate lavorative nell'anno 2020 e nell'anno 2021.
Con successivo ricorso depositato il 6 novembre 2024 (R.G. n.
2359/2024) parte ricorrente rappresentava che, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, l' aveva chiesto CP_1 la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione e di assegni per il nucleo familiare per gli anni 2020 e
2021.
Nella resistenza dell' con ordinanza del 20 giugno 2025 le cause CP_1 veniva riunite.
All'udienza del 20 novembre 2025 le cause riunite venivano assunte in decisione.
Parte ricorrente lamenta che l' ha disconosciuto la sussistenza di CP_1 un rapporto di lavoro agricolo con la società Il LI S.r.l.s. in liquidazione per gli anni 2020 e 2021.
Gli Ispettori hanno, in particolare, accertato il carattere antieconomico dell'attività aziendale, evidenziando come negli anni
2020 e 2021 le spese per le retribuzioni e la contribuzione siano state di gran lunga superiori al volume d'affari complessivo della società.
Inoltre hanno rilevato che il legale rappresentante della società non conosceva il numero dei lavoratori, non si era mai occupata delle assunzioni e che dalle dichiarazioni dello stesso era emerso che in realtà l'azienda Il LI S.r.l.s. in liquidazione altro non era se non la prosecuzione dell'attività dell'azienda individuale di EL
PE che non aveva potuto più esercitarla per “problemi amministrativi/giuridici”. In sostanza secondo gli ispettori il PE avrebbe continuato a gestire le assunzioni utilizzando lo schermo della società Il LI
S.r.l.s. in liquidazione, rispetto alla quale – in quanto imprenditore occulto – non poteva riconoscersi la titolarità dei rapporti di lavoro formalmente posti in essere con i dipendenti.
Va rilevato come nella specie le risultanze di cui al verbale di accertamento n. 2023001493/DDL del 31/07/2023 devono ritenersi corrette e fondate.
Il giudizio in esame riguarda la cancellazione di parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, sicché occorre accertare se vi sia prova della sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro in agricoltura con la società Il LI S.r.l.s. in liquidazione.
Secondo quanto di recente chiarito dalla Corte d'Appello di Messina
(cfr. sent. n. 265/2024), la prova deve essere fornita dal lavoratore e, nel caso in cui, come nella presente fattispecie l' ne contesti le CP_1 risultanze con riferimento ad elementi di fatto (accertamento ispettivo) che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto subordinato, l'organo giudiziario deve liberamente valutare tutto il materiale probatorio raccolto nel pervenire al proprio convincimento
(Cass. 2 agosto 2012, n. 13877).
È dunque necessario analizzare gli esiti dei verbali ispettivi allegati in atti.
I rapporti ispettivi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso (prova privilegiata che si estende soltanto agli elementi di fatto di ci i verbalizzanti abbiano avuto obiettiva conoscenza e, quanto alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, si estende solo al principio di certezza che esse siano state effettivamente rese nei termini rappresentati), per la loro natura hanno tuttavia un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (Cass. n. 14965/2012).
Dagli accertamenti ispettivi condotti dall' è emerso che negli anni CP_1
2020 e 2021 le spese per le retribuzioni e la contribuzione siano state di gran lunga superiori al volume d'affari della società. Si è rilevato, cioè, il carattere antieconomico dell'azienda in quanto, a fronte di una spesa complessiva per retribuzioni e contribuzione di € 3.326.580,21, il volume d'affari è stato notevolmente inferiore.
Gli ispettori hanno poi rilevato che dalle dichiarazioni rese dallo stesso titolare e dai dipendenti è emerso che la società Il LI S.r.l.s. in liquidazione fosse in realtà la prosecuzione dell'attività dell'azienda individuale di EL PE che non poteva più esercitarla per problemi amministrativi/giuridici.
In particolare , legale rappresentante della società Il Testimone_1
LI S.r.l.s. ha dichiarato: “l'attività in questione l'ho rilevata dal sig. che non poteva più esercitarla per problemi Parte_2 amministrativi/giuridici e sono subentrata io. Sono in comodato gratuito dalla sig.ra che è la moglie del sig. PE Parte_3
EL, la quale mi ha concesso sia l'uso sia dell'intera struttura che di tutti i terreni dei quali non ricordo l'intera estensione […] Nel 2021
c'era sempre il sig. PE EL che si occupava lui delle assunzioni circa un'ottantina di persone. Il sig. PE C. per quanto concerne le retribuzioni, il fine settimana pagava in contanti gli operai con vari acconti per quello che ne so io, fino al raggiungimento dell'importo indicato in busta paga. Per quanto concerne l'anno 2020 la situazione era analoga all'anno 2021, sempre
c'erano un'ottantina di persone circa. Per quanto concerne la mia posizione nella società, prima ero dipendente del sig. e Parte_2 successivamente ho rilevato l'attività. Il sig. PE EL era mio dipendente fino al 14 marzo 2022 e fino a quella data era lui a gestire l'attività”. Gli elementi emersi, quali il carattere antieconomico dell'attività aziendale (costi di manodopera di gran lunga maggiori rispetto al reddito derivante dall'attività), la messa di disposizione a titolo gratuito da parte della moglie del PE di strutture e terreni per lo svolgimento dell'attività, la gestione dell'azienda e del personale da parte di EL PE, soggetto diverso dal legale rappresentante della società e dipendente della stessa fino al 14 marzo 2022, denotano un corposo quadro indiziario – corroborato anche da puntuali riscontri documentali acquisiti direttamente dagli ispettori, e come tali dotati di efficacia privilegiata – indicativo dalla natura fittizia del rapporto di lavoro instaurato con la società Il
LI S.r.l.s. in liquidazione.
A ciò si aggiunga che diversi lavoratori (in particolare RI TI
IT, , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
, , , , , Per_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
) hanno riconosciuto in EL PE Persona_9
l'effettivo titolare dell'azienda Il LI, individuandolo come il soggetto che impartiva direttive e gestiva il rapporto di lavoro.
In particolare la lavoratrice ha dichiarato in sede Testimone_2 ispettiva che “Ho lavorato per PE EL dal 2014 al 2019, dal 2019 al 2020 con la sig.ra moglie di PE e poi Parte_3 con Il LI. Di fatto ho sempre lavorato nello stesso posto con le stesse mansioni e l'organizzazione è sempre stata fatta dal sig.
PE EL”.
Ed ancora ha dichiarato che “le giornate venivano Persona_6 sempre comunicate e organizzate dalla sig.ra , che io sappia, su Tes_1 direttive del sig. PE.
ha poi dichiarato che la ditta Il LI “è del sig. Persona_8
PE EL”.
Parimenti RI TI IT ha riferito che “era sempre presente
PE che dirigeva i lavori” ed ha riferito di aver Persona_1 lavorato “per PE” solo nel 2021 dal 15 ottobre a fine dicembre. ha, inoltre, dichiarato che “PE EL mi Persona_2 diceva cosa fare, mentre era in ufficio”. Tes_1
Nonostante il contenuto diverso delle dichiarazioni rese da altri lavoratori (che imputano la titolarità della gestione dell'azienda in capo alla ), ritiene il Tribunale di dover attribuire maggiore Tes_1 attendibilità al narrato di quei dipendenti che hanno rinvenuto in
EL PE l'effettivo titolare dell'azienda.
Le dichiarazioni prima riportate sono tutte sostanzialmente convergenti e, a differenza di quelle rese da altri lavoratori, trovano elementi di riscontro nella disponibilità a titolo gratuito delle strutture e dei terreni da parte della moglie del PE e soprattutto nelle dichiarazioni rese dalla legale rappresentante della società, Tes_1
.
[...]
A fronte dell'accertamento ispettivo e dell'assenza di prove contrarie sulla effettiva titolarità del rapporto di lavoro che parte ricorrente non ha neanche offerto di provare, deve ritenersi corretto il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura.
Parte ricorrente si è infatti limitata ad articolare una prova testimoniale del tutto irrilevante, finalizzata a dimostrare il luogo di lavoro, il tipo di mansioni svolte, l'orario di lavoro osservato, senza fornire alcun elemento per dimostrare l'imputabilità del rapporto di lavoro alla società Il LI S.r.l.s. in liquidazione.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va integralmente rigettato.
Conseguentemente va rigettata anche la domanda di riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e di assegni per il nucleo familiare, dovendosi ritenere legittima la pretesa restitutoria avanzata dall' CP_1
Deve al riguardo evidenziarsi che, per insegnamento della Suprema
Corte, nelle controversie aventi ad oggetto le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato in agricoltura, l'iscrizione negli elenchi anagrafici (o il possesso del certificato sostitutivo) rappresenta “elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia, ai fini previdenziali, alle prestazioni lavorative” (Cass. 29 luglio 2004 n. 1443).
La Corte di Cassazione ha precisato altresì che “se l'interessato non sia già in possesso della documentazione che lo attesta, deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”
(Cass. 15 luglio 2005 n. 14994).
Ritiene il Tribunale che sussistano gravi motivi per compensare integralmente le spese del giudizio. La questione oggetto di causa presenta profili di particolare complessità sia in fatto che in diritto, attesa la sovrapposizione tra la gestione formale e quella sostanziale dell'azienda, nonché la presenza di elementi indiziari di non immediata e univoca interpretazione.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino