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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 31/01/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Guerra presidente dott.ssa Silvia Rizzuto giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7703/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Bettini che lo rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente contro
( ) CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tiziana Bertazzi che lo rappresenta e difende per mandato difensivo in atti resistente con l'intervento dell'avv. Marna Crisafulli curatrice speciale del minore
nato il [...] Persona_1
pagina 1 di 15 e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE “- Pronunciare la separazione tra i coniugi e Parte_1
con addebito a carico della stessa per le motivazioni dedotte in ricorso;
CP_1
- Affidare il figlio alla nonna materna, almeno fino al completamento del R_
percorso di sorveglianza dei Servizi Sociali, prevedendo che il padre possa vedere il minore secondo le modalità che verranno stabilite dal Servizio Sociale incaricato;
- In considerazione del fatto che il figlio risulta totalmente a carico del SI. R_
, disporre l'obbligo in capo alla SI.ra di versare un assegno a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento di alla nonna materna di € 300,00 o quella diversa R_
somma ritenuta di giustizia.
- Disporre l'apertura di un procedimento ex art. 337 cc avanti il Giudice Tutelare di Verona per il monitoraggio delle modalità di visita del padre con il figlio;
R_
- Con vittoria di spese e compensi di lite”
PARTE RESISTENTE “In via preliminare: Si chiede al Tribunale di valutare la proroga della durata degli ordini di protezione previsti a tutela della SI.ra e del figlio CP_1
minore così come disposti, in via provvisoria e urgente, nel provvedimento R_ presidenziale dell'8.01.2023.
Pronunciare la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
24/10/1975, e , nata a [...] il [...] con addebito a carico del CP_1
ricorrente per le motivazioni dedotte in ricorso e con rigetto integrale della domanda di addebito a carico della moglie;
2. Affidarsi in via esclusiva il figlio minore alla SI.ra , almeno sino R_ CP_1 all'esito degli accertamenti, con collocazione prevalente del minore presso la madre nell'abitazione familiare sita in Lavagno, via G. Resi n. 9/1 che dovrà essere alla stessa assegnata;
pagina 2 di 15
3. Disporre la sospensione delle visite tra il SI. ed il figlio minore Parte_1 R_ fino all'esito degli accertamenti, o previsione di visite protette padre-figlio alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali/Consultorio competente per territorio che disciplineranno anche le telefonate padre-figlio, soprattutto nell'ipotesi in cui non venga prorogata la durata degli ordini di protezione previsti in via provvisoria ed urgente nel provvedimento presidenziale;
4. Ci si rimette alla valutazione del Tribunale in merito all'affidamento del figlio minore
in ragione della prossimità alla maggiore età, dando atto della disponibilità della R_
SI.ra ad un percorso di riavvicinamento allo stesso;
CP_1
5. Disporre l'obbligo in capo al SI. di versare entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese a mezzo bonifico alla SI.ra un assegno a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio minore pari ad euro 350,00 (o la diversa somma R_
maggiore o minore che dovesse essere ritenuta conforme a giustizia comunque non inferiore ai 200,00 euro mensili previsti in via provvisoria e urgente nel provvedimento presidenziale), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Verona che verranno sostenute pariteticamente dai genitori anche per il figlio che, sotto il profilo del mantenimento R_
ordinario, continuerà ad essere mantenuto in via diretta dal padre;
6. Confermarsi la percezione in via esclusiva da parte della SI.ra dell'assegno CP_1
unico universale per il figlio e di quello per il figlio da parte del SI. R_ R_
; Parte_1
7. Con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria
Si chiede che il Tribunale voglia, ex art. 210 c.p.c. ordinare al SI. i deposito Parte_1
della documentazione richiesta dal Protocollo Famiglia, in ogni caso valutando il comportamento processuale di omesso deposito ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 comma
II c.p.c.
Proseguire l'incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio così come previsto al punto
7) dei provvedimenti presidenziali dell'8.01.2023.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei successivi atti difensivi, anche all'esito del deposito delle relazioni dei Servizi Sociali.
pagina 3 di 15
CURATORE SPECIALE:
1) Affidarsi il minore alla nonna materna, SI.ra , già Persona_1 CP_2
collocataria dello stesso, con conseguente affievolimento della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
2) Disporre che il servizio sociale territorialmente competente prosegua nel monitoraggio della situazione del nucleo familiare in cui il minore verrà affidato, disciplinando anche eventuali visite protette con entrambi i genitori;
3) Incaricare il Consultorio Familiare territorialmente competente di attivare tutti gli strumenti atti a sostenere la SI. , quale affidataria del minore;
CP_2 R_
4) Incaricare il servizio di Neuropsichiatria infantile territorialmente competente di attivare un percorso di sostegno psicologico per il minore , nonché a proseguire nel R_
percorso logopedico attualmente in corso a favore dello stesso;
5) Procedere con l'apertura di un procedimento di monitoraggio ex art. 337 cc avanti il
Giudice tutelare di Verona;
6) Condannare i SIg.ri e a versare alla SI. , a Parte_1 CP_1 CP_3
titolo di contributo per il minore la somma ritenuta equa, oltre al rimborso del R_
100% (nella misura del 50% ciascuno) delle spese straordinarie sostenute per lo stesso, non avendo la sottoscritta alcuna contezza documentale della reale situazione economica e patrimoniale dei genitori. con la partecipazione necessaria del PM
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 10.11.2022 deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 19/06/2004, in Colognola Ai Colli, (regolarmente trascritto CP_1
nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha chiesto la separazione dei coniugi con addebito alla resistente, l'affido esclusivo e il collocamento presso di sé dei due figli minori nato il [...] e nato il [...], l'assegnazione della casa R_ R_
familiare, un contributo per il mantenimento dei figli e l'attivazone dei servizi sociali per la valutazione sullo stato psicofisico dei minori e un sostegno alla genitorilità.
pagina 4 di 15 A tal fine ha esposto che verso la fine dell'estate la resistente aveva comunicato al marito la volontà di separarsi ed era entrata in un profondo stato di agitazione e confusione;
che il resistente aveva deciso di trasferirsi momentaneamente con i due figli presso l'abitazione della madre;
che in modo del tutto inaspettato la mattina del 19.9.2022 il ricorrente aveva sorpreso un uomo presso la propria abitazione intuendo così che la moglie aveva una relazione extraconiugale;
che da quel momento erano sorte pesanti e accese discusisoni sfociate in aggressioni fisiche e verbali alle quale ha preso parte anche il nuovo compagno della SI.ra ; che verso la fine di settembre la SI.ra si era recata CP_1 CP_1 presso l'abitazione della madre del ricorrente per prelevare il figlio e portarlo con sé presso la casa coniugale;
che da notizie a lui riferite dai vicini di casa a metà ottobre vi era stata una discussione sulla strada tra la resistente e il nuovo compagno mentre il figlio piangeva e che in tal frangente la SInora camminava in modo scomposto;
che il figlio più piccolo CP_1
nel mese di ottobre era stato praticamente sempre assente da scuola e sempre era R_
presente una sera al bar insieme alla madre e al suo nuovo compagno quando era nata una accessa discussione con aggressioni fisiche;
che il ricorrente si era rivolto ai servizi sociali ma la resistente non aveva risposto al loro invito;
che il figlio era tornato a vivere con R_
il padre mentre ha bloccato il telefono del padre e da mesi non ha più contatti con R_
il padre.
Si è costituita in giudizio la resistente contestando tutto quanto dedotto da controparte;
in particolare la SI.ra ha allegato che la relazione tra i coniugi era in crisi tanto da CP_1
indurla ad agosto a comunicare la volontà di separarsi;
a seguito di ciò il si era Parte_1
trasferito di sua iniziativa presso la propria madre con il solo figlio mentre R_ R_
è rimasto con la madre sino al 15.12.2022; la ricorrente ha poi riportato vari violenza fisica e psicologica – tutti già denunciati - posti in essere dal ai danni della ricorrente, in Parte_1
Par un'occasione anche ai danni del SI. che si trovava a casa della resistente per un saluto e, persino, del figlio che tentava di difendere la madre;
che il 26.11.2022, R_
preannunciato dal figlio maggiore con un amico, il ricorrente si era recato a casa della resistente in evidente stato di agitazione, la SI.ra per la paura si è chiusa a chiave CP_1 insieme al nella camera da letto sino all'arrivo dei carabinieri;
quindi si è R_
allontanata dalla casa famiiare con il figlio ed è stata ospitata dalla propria madre;
R_
pagina 5 di 15 il 5.12.2022 il SI. si era recato a scuola da , l'ha prelevato prima del Parte_1 R_
termine delle lezioni comunicando alla madre che lo non avrebbe più visto.
Ciò premesso ha chiesto, in via provvisoria ed urgente, che venga ordinato al SI. di cessare ogni condotta pregiudizievole verso la moglie e il figlio e di Parte_1 allontanarsi dall'abitazione familiare;
l'affido esclusivo del figlio minore con R_
sospensione delle visite tra padre e figlio, rimettendosi invece in ordine all'affido del figlio prossimo alla maggiore età e che rifiuta di avere rapporti con la madre;
l'immediata R_ previsione di un contributo di mantenimento per il figlio e l'attivazione dei servizi R_
sociali; nel merito ha chiesto anch'essa la separazione ma con addebito al marito e un contributo di mantenimento per il figlio . R_
Alla prima udienza di comparizione la Presidente ha sentito le parti e all'esito ha ordinato al SI. di cessare la condotta pregiudizievole nei confronti Parte_1
della moglie e del figlio;
di allontanarsi immediatamente dalla casa familiare e di R_
non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dal figlio;
quindi R_
ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli minori al Servizio Sociale territorialmente competente, con residenza di presso la madre e di presso il R_ R_
padre; ha sospeso gli incontri tra ed il padre riservando all'accordo tra di loro R_
quelli tra e la madre;
ha assegnato la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie SI. R_
e posto a carico del SI. un contributo di CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie per R_
entrambi i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Verona. Infine ha incaricato i Servizi
Sociali competenti per territorio di riferire circa l'attuale situazione dei minori e le risorse di ciascuno dei genitori, descrivere il loro contesto socio-ambientale e le relazioni con terzi SInificativi, attivare un percorso di sostegno alla genitorialità delle parti, proporre alle parti percorsi individuali.
Il giudizio è quindi proseguito innanzi al giudice relatore.
Nel corso del procedimento sono state acquisite le relazioni dei servizi e sono state più volte sentite le parti;
all'udienza del 17.10.2023 sono state sentite anche le assistenti sociali dott.ssa e dott.ssa che hanno ribadito i motivi per i quali avevano Per_3 Per_4 ritenuto di spostare presso l'abitazione della nonna. R_
pagina 6 di 15 Con successivo provvedimento del 27.10.2023, preso atto delle relazione di maggio
2023 dei Servizi Sociali - che evidenziavano la difficoltà di entrambi i genitori all'espletamento dei ruoli e delle funzioni genitoriali e l'elevato rischio della situazione non apparendo i genitori in grado di contenere e contenersi per evitare comportamenti inadeguati
- e della relazione dei Carabinieri intervenuti il 6.10.2023, il giudice relatore ha confermato l'affido ai Servizi Sociali di e disposto in via temporanea e urgente il Persona_1
collocamento del minore presso l'abitazione della nonna materna.
Con provvedimento del 30.10.23 è stato nominato il curatore speciale del minore che è stato sentito alla successiva udienza del 7.11.2023. Persona_5
Nel corso del procedimento è stata sentita anche la nonna collocataria.
Con provvedimento del 19.12.2024 la causa è stata riservata alla decisione del
Collegio sulle conclusioni adottate dalle parti nelle note dimesse ex art. 127 ter c.p.c. con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
Sussistono i presupposti per lapronuncia di separazione, posto che la stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Domanda di addebito
Entrambe le parti hanno chiesto che venga pronunciato l'addebito della separazione all'altro coniuge.
Il ricorrente ha fondato la domanda sui comportamenti assunti dalla moglie verso la fine dell'estate del 2022 che, in un primo momento, l'hanno portato ad momentaneo allontanamento dall'abitazione familiare salvo poi, in maniera del tutto inaspettata, sorprendere presso la propria abitazione un SInore e intuire quindi in quel momento che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale;
da quel momento erano sorte pesanti e accese discussioni tra i coniugi sfociate in aggressione verbali e fisiche alle quali ha preso parte anche il nuovo compagno della resistente.
pagina 7 di 15 La resistente ha invece allegato che la crisi coniugale è da attribuire alle condotte contrarie ai doveri coniugali assunte del negli ultimi anni e ha poi esposto le Parte_1
aggressioni subite a settembre e ottobre nel 2022 in esito alle quali sia lei che il figlio più piccolo sono stati trasportati al Pronto Soccorso e per le quali ha sporto denuncia.
In generale la pronunzia di addebito postula l'accertamento della riferibilità colposa a un coniuge di un dato comportamento che, violando un dovere coniugale, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. civ. n. 40795/21).
Come però recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione “le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, questa Corte ha ritenuto che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017)” (Cass. 11631 del 2024).
La Suprema Corte ha poi precisato che le violenze fisiche – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – fondano, non solo la pronuncia di separazione personale,
pagina 8 di 15 in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, ed esonerano il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (in tal senso Cass. 7388 del 2017;
Cass. n. 3925 del 2018; Cass. n. 31351 del 2022; Cass. 22294 del 2024).
Tenuto conto di quanto innanzi, nel presente giudizio, sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione al ricorrente Parte_1
Come già evidenziato sia nell'ordinanza presidenziale che ha emesso l'ordine di protezione ai danni del ricorrente che nel provvedimento della Corte d'appello che ha rigettato il successivo reclamo, agli atti vi è prova documentale dei fatti di violenza fisica e verbale posti in essere dal ricorrente nei confronti della moglie e, in parte, del figlio
. Nel certificato del pronto soccorso del 27 settembre 2022 i sanitari hanno R_
accertato un trauma distrattivo ai polsi, contusivo al ginocchio e scapola ai danni della resistente mentre nei successivi certificati del pronto soccorso del 3 ottobre 2022 risultano una contusione alla mano destra ed alla scapola senza ai danni della e una contusione CP_1 al volto ed all'arto inferiore destro ai danni del figlio . R_
Il ricorrente non ha mai contestato i fatti accaduti a settembre e ottobre 2022, quantomeno con riferimento alla persona della resistente. Anche nel reclamo al provvedimento cautelare il ricorrente ha rappresentato una serie di accadimenti tutti successivi ad ottobre 2022 e che hanno portato al definitivo allontanamento del figlio minore ma nulla ha allegato e chiesto di provare rispetto ai precedenti episodi. Nella memoria integrativa di aprile 2023 ha riferito di essersi sentito stremato dalla situazione creata dalla SI.ra , dopo che lui si era spontaneamente allontanato dalla casa familiare su richiesta CP_1
Par della SI.ra per un mero momento di riflessione;
l'aver trovato il SI. nella Parte_1 propria abitazione all'interno della camera da letto e il dover anche subire la sua quotidiana frequentazione con il figlio aveva comportato delle reazioni da parte sua, che non R_
sono state mai state di violenza verso il figlio.
Di fatto dunque nessuna smentita rispetto all'allegazione della ricorrente che il il 26.9.2022 le aveva ripetutamente sbattuto la testa sul tavolo e l'aveva colpita Parte_1
alla schiena con una sedia mentre il 3.10.2022 l'aveva spinta per terra facendola cadere pagina 9 di 15 rovinosamente a terra. Per entrambi gli episodi agli atti i certificati del Pronto Soccorso sopra menzionati riportano traumi ai polsi, alle mani, al ginocchio e alla scapola, del tutto compatibili con la dinamica riferita e non contestata.
Non rileva poi in questa sede la richiesta di archiviazione avanzata dal PM dei due procedimenti iscritti ai danni di entrambi i coniugi (sull'irrilevanza nella valutazione sull'addebito anche della sentenza di assoluzione cfr. Cass. 22294 del 2024).
Con riferimento invece alla richiesta di addebito avanzata dal ricorrente, non è stato provato in giudizio quando è effettivamente iniziata la relazione della resistente con il SI.
Par e quindi se vi sia stata violazione dell'obbligo di fedeltà in costanza di matrimonio. La resistente sin dalla comparsa di costituzione ha contestato che “un SInore poi identificato” dormisse nella camera coniugale la mattina del 19.9.2022 così come la relazione extraconiugale, antecedente alla separazione tra i coniugi.
Affido, collocazione, regolamentazione delle visite del figlio minore
Nel corso del procedimento il figlio maggiore è diventato maggiorenne sicché il R_ tema dell'affido rileva unicamente con riferimento alla posizione di Persona_1
nato il [...].
All'esito dell'udienza presidenziale è stato disposto l'affido ai servizi sociali di entrambi i figli delle parti in ragione dei comportamenti violenti assunti dal padre e della necessità di una verifica delle risorse genitoriali della madre. Il lungo percorso con i servizi sociali non ha dato risposte positive in merito alle capacità genitoriali delle parti. Sia il padre che la madre non hanno seguito i suggerimenti dei servizi, non hanno intrapreso alcun percorso di sostegno alla genitorialità né alcun percorso individuale per rafforzare le proprie fragilità anche con riferimento al rapporto con il figlio minore né tantomeno per elaborare i turbolenti accadimenti della separazione.
Dalle relazioni dei servizi sociali si desume che il ricorrente non ha fatto alcuna analisi dei comportamenti assunti in fase separativa, non si è mai messo in discussione né ha collaborato con i servizi;
rispetto al figlio i servizi hanno evidenziato che il ha Parte_1
poche risorse sul piano formativo - educativo e una modalità rivendicativa nei confronti del bambino;
ha infatti più volte abbandonato i percorsi posti in essere per facilitare una ripresa dei suoi rapporti con il figlio salvo poi richiederne la riattivazione e soprattutto l'immediata pagina 10 di 15 disponibilità e apertura del minore senza mai riconoscere errori né tantomeno comprendere i tempi di cui il figlio necessita.
In particolare nell'ultima relazione depositata il 21.10.2024 i Servizi hanno riferito che soltanto a seguito di ripetuti solleciti ed inviti il si è recato presso i Servizi Parte_1
Sociali ribadendo la sua indisponibilità a collaborare con i servizi, recriminando “i suoi diritti in relazione al figlio sottolineando che vuole incontrarlo perché è da R_
dicembre 2023 che non lo vede, che non ha intenzione di dover collaborare con i servizi specialistici, se ciò gli venisse richiesto, avendo già intrapreso e concluso il suo percorso, di non avere alcuna intenzione di riconoscere un mantenimento al figlio perché se R_
dovesse regalargli qualcosa, lo deciderà lui come e quando. .. il non sta Parte_1 contribuendo in nulla per il figlio…. in merito ad eventuali contatti dei servizi sociali con sua madre (nonna paterna del minore), con riferimento alle disposte visite con il minore il SI. riferisce che la madre non vuole aver a che fare con le assistenti sociali Parte_1 invitando i servizi a non prendere contatti con lei”.
Quanto alla madre i servizi hanno riferito che la SI.ra sembra non avere un CP_1
senso di responsabilità adulta verso sé stessa e nei confronti degli altri , non è apparsa consapevole delle situazioni pericolose in cui si mette (la stessa SI.ra ha comunicato CP_1
Par ai Servizi che la relazione con il SI. si è interrotta dopo che allo stesso è stata applicata la misura cautelare con divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico). Nell'ultima relazione del 23.10.2024 i Servizi hanno riferito che la SI.ra
, pur dimostrandosi disponibile ai colloqui concordati, ha faticato a trovare la data per CP_1 un incontro e nell'unica occasione in cui si è recata presso i servizi sociali a fine agosto, non
è andata a trovare il figlio che si trovava a poca distanza e che non vedeva dall'inizio dell'estate.
Di fatto i servizi hanno riscontrato una totale incapacità dei genitori di comprendere i bisogni e le necessità di . Per contro i servizi hanno riferito di un legame molto R_
positivo tra la nonna e il nipote caratterizzato da reciproco grande affetto e fiducia, R_ trova nella nonna il suo punto di riferimento. E' stato sentito anche il marito della nonna che si è mostrato disponibile, consapevole della delicatezza della situazione e che ha un buon rapporto con il minore.
pagina 11 di 15 Nell'ascolto davanti al giudice relatore ha dichiarato di essere contento di R_
essere dalla nonna perché si sente molto calmo e libero e i servizi riferiscono che il minore chiede alla nonna se quella è la sua casa perché lui desidera poter rimanere lì e non dover andare via.
Ritiene quindi il Collegio, alla luce delle stesse indicazioni fornite dai Servizi Sociali attualmente affidatari, che nel caso in esame non possa essere disposto l'affido a nessuno dei due genitori;
entrambi infatti hanno dimostrato carenze ed inidoneità educative, incapacità a comprendere le eSIenze e i bisogni del figlio e a gestire il conflitto personale, con ciò ponendo in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico che, solo con il R_ distacco dai genitori e il collocamento presso la nonna ha preso a sentirli “calmo e libero”.
I servizi attualmente affidatari hanno suggerito di affidare alla Persona_1
nonna materna nata a [...] il [...] presso la quale il minore è CP_2
collocato da più di un anno. Non vi è ragione per disattendere le indicazioni dei Servizi
Sociali che hanno dato esecuzione al mandato loro conferito dal Tribunale con competenza e rigore metodologico, effettuando visite domiciliari, colloqui, individuali con i genitori, con la nonna materna e il marito di quest'ultima, hanno altresì svolto l'ascolto di R_
riscontrando nella nonna la figura adulta di riferimento sia dal punto di vista affettivo che educativo.
Tale modulo di affidamento deve reputarsi praticabile, vista la generale possibilità, attribuita al giudice dall'art. dall'art. 337 ter, comma 2, c.c., di adottare tutti i provvedimenti che riguardano la prole "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa"
(Cassazione 784/12) stante l'esclusione dell'affido ai genitori per i motivi sopra evidenziati.
Nel caso in esame va peraltro evidenziato che lo stesso ricorrente, a differenza della resistente, ha correttamente concluso per l'affido alla nonna materna.
Va quindi disposto l'affido di alla nonna nata a [...] il R_ CP_2
13.6.1961 la quale adotterà le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico – sportive ed alle vacanze con possibilità quindi di chiedere documenti validi per l'espatrio per il minore, con conseguente affievolimento della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con collocamento del minore presso la residenza della stessa in Caldiero in via I° Maggio n. 17
pagina 12 di 15 Per quanto concerne le visite tra padre e figlio, nonostante l'impegno profuso dai
Servizi Sociali non vi è stata una positiva evoluzione e, allo stato, non è possibile calendarizzare visite facilitanti. Il percorso volto a favorire una ripresa dei rapporti tra padre e figlio potrà essere ripreso nel caso in cui vi sia una seria disponibilità in tal senso da parte del ricorrente. La ripresa delle visite padre-figlio dovrà avvenire sotto il controllo e secondo le indicazioni fornite dai Servizi Sociali competenti per favorire la ripresa dei rapporti.
Le visite con la madre potranno essere organizzate in autonomia dalla nonna presso l'abitazione della nonna affidataria tenendo aggiornati i servizi stessi cui è demandato il monitoraggio del nucleo familiare.
I servizi sociali vengono incaricati di mantenere il monitoraggio del nucleo familiare, di ripristinare i percorsi facilitanti tra padre e figlio laddove il padre lo richieda e segua le indicazioni dei servizi , di verificare l'andamento degli incontri con la madre, di mantenere il sostengo psicologico già attivato a favore del minore per un periodo di almeno due anni, relazionando al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Verona a cadenza semestrale nell'ambito di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
Mantenimento del minore R_
Premesso l'obbligo dei genitori di mantenere la prole per il solo fatto di averla generata, con il provvedimento formale di affido di alla nonna materna la R_
legittimazione attiva a chiedere un contributo al mantenimento del minore ai genitori spetta unicamente alla terza affidataria che non è parte del presente procedimento di separazione e che potrà procedere in tal senso (cfr. sul punto Cass. 22536/2021 e Cass. 23583/2022 in tema di affido ai Servizi sociali del Comune). La domanda della curatrice speciale di porre a carico dei genitori un contributo di mantenimento a favore del nonna affidataria non può quindi essere in questa sede esaminata.
Mantenimento del figlio R_
Deve essere rigettata la domanda avanzata dal resistente di un contributo al mantenimento del figlio . R_
Già alla prima udienza d comparizione avanti alla Presidente del 22.12.2022 il padre ha riferito che il figlio aveva lasciato la scuola da un anno e mezzo ed era in cerca di lavoro.
A distanza di oltre quattro anni dall'abbandono della scuola deve presumersi che il ragazzo si sia inserito nel mondo del lavoro e, in caso contrario, incombeva sul richiedente allegare e pagina 13 di 15 dimostrare quali difficoltà abbia incontrato il ragazzo al reperimento di un'attività lavorativa. Sul punto invece nulla è stato dedotto o provato.
Assegnazione casa familiare
Deve essere rigettata la richiesta di assegnazione della casa familiare riproposta dalla resistente nella proprie conclusioni nonostante l'intervenuta la vendita della stessa e comunque il collocamento eterofamiliare del figlio . R_
Spese di lite
In considerazione della soccombenza dell'odierno convenuto derivante dall'accoglimento della domanda di addebito della separazione, deve essere Parte_1
condannato a rifondere in favore di liquidate come in dispositivo. CP_1
Entrambe le parti debbono essere poi condannate, in solido, a rifondere le spese di lite in favore dell'Erario, avendo dato causa alla nomina della curatrice speciale e alla necessaria costituzione in giudizio di questa in rappresentanza degli interessi del figlio, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito al ricorrente
[...] Parte_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
COLOGNOLA AI COLLI perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida il minore nato il [...] alla nonna Persona_1 CP_2
nata a [...] il [...] la quale adotterà le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico – sportive ed alle vacanze, alla richiesta di documenti validi per l'espatrio per il minore con corrispondente affievolimento della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con collocamento del minore presso la residenza della stessa in Caldiero in via I°
Maggio n. 17
4) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
pagina 14 di 15 5) accerta la carenza di legittimazione in capo alla curatrice speciale in ordine alle domande di condanna dei genitori al pagamento di un contributo al mantenimento del minore Persona_1
6) demanda ai Servizi Sociali affidatari di monitorare la situazione del nucleo familiare e del minore, di ripristinare i percorsi facilitanti tra padre e figlio laddove il padre lo richieda e segue le indicazioni dei servizi , di verificare l'andamento degli incontri con la madre, di mantenere il sostengo psicologico già attivato a favore del minore;
7) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 liquidate in € 3.809,00 oltre rimborso forfetario IVA e cpa;
8) condanna in solido tra loro (nei rapporti interni in misura del 50%) Parte_1
e a rifondere alla curatrice speciale del minore le spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi € 5.100,00, con distrazione in favore dell'Erario;
9) dispone che i servizi sociali relazionino per iscritto a cadenza semestrale al Giudice
Tutelare presso il Tribunale di Verona, nell'ambito di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. e che entro sei mesi dalla presente sentenza sia depositata la prima relazione di aggiornamento;
10) dispone l'apertura di un fascicolo di vigilanza innanzi al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 337 c.c.
Così deciso in Verona nella Camera di ConSIlio del 28.1.2025
La Giudice est. dott.ssa Silvia Rizzuto
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Guerra presidente dott.ssa Silvia Rizzuto giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7703/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Bettini che lo rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente contro
( ) CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tiziana Bertazzi che lo rappresenta e difende per mandato difensivo in atti resistente con l'intervento dell'avv. Marna Crisafulli curatrice speciale del minore
nato il [...] Persona_1
pagina 1 di 15 e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE “- Pronunciare la separazione tra i coniugi e Parte_1
con addebito a carico della stessa per le motivazioni dedotte in ricorso;
CP_1
- Affidare il figlio alla nonna materna, almeno fino al completamento del R_
percorso di sorveglianza dei Servizi Sociali, prevedendo che il padre possa vedere il minore secondo le modalità che verranno stabilite dal Servizio Sociale incaricato;
- In considerazione del fatto che il figlio risulta totalmente a carico del SI. R_
, disporre l'obbligo in capo alla SI.ra di versare un assegno a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento di alla nonna materna di € 300,00 o quella diversa R_
somma ritenuta di giustizia.
- Disporre l'apertura di un procedimento ex art. 337 cc avanti il Giudice Tutelare di Verona per il monitoraggio delle modalità di visita del padre con il figlio;
R_
- Con vittoria di spese e compensi di lite”
PARTE RESISTENTE “In via preliminare: Si chiede al Tribunale di valutare la proroga della durata degli ordini di protezione previsti a tutela della SI.ra e del figlio CP_1
minore così come disposti, in via provvisoria e urgente, nel provvedimento R_ presidenziale dell'8.01.2023.
Pronunciare la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
24/10/1975, e , nata a [...] il [...] con addebito a carico del CP_1
ricorrente per le motivazioni dedotte in ricorso e con rigetto integrale della domanda di addebito a carico della moglie;
2. Affidarsi in via esclusiva il figlio minore alla SI.ra , almeno sino R_ CP_1 all'esito degli accertamenti, con collocazione prevalente del minore presso la madre nell'abitazione familiare sita in Lavagno, via G. Resi n. 9/1 che dovrà essere alla stessa assegnata;
pagina 2 di 15
3. Disporre la sospensione delle visite tra il SI. ed il figlio minore Parte_1 R_ fino all'esito degli accertamenti, o previsione di visite protette padre-figlio alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali/Consultorio competente per territorio che disciplineranno anche le telefonate padre-figlio, soprattutto nell'ipotesi in cui non venga prorogata la durata degli ordini di protezione previsti in via provvisoria ed urgente nel provvedimento presidenziale;
4. Ci si rimette alla valutazione del Tribunale in merito all'affidamento del figlio minore
in ragione della prossimità alla maggiore età, dando atto della disponibilità della R_
SI.ra ad un percorso di riavvicinamento allo stesso;
CP_1
5. Disporre l'obbligo in capo al SI. di versare entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese a mezzo bonifico alla SI.ra un assegno a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio minore pari ad euro 350,00 (o la diversa somma R_
maggiore o minore che dovesse essere ritenuta conforme a giustizia comunque non inferiore ai 200,00 euro mensili previsti in via provvisoria e urgente nel provvedimento presidenziale), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Verona che verranno sostenute pariteticamente dai genitori anche per il figlio che, sotto il profilo del mantenimento R_
ordinario, continuerà ad essere mantenuto in via diretta dal padre;
6. Confermarsi la percezione in via esclusiva da parte della SI.ra dell'assegno CP_1
unico universale per il figlio e di quello per il figlio da parte del SI. R_ R_
; Parte_1
7. Con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria
Si chiede che il Tribunale voglia, ex art. 210 c.p.c. ordinare al SI. i deposito Parte_1
della documentazione richiesta dal Protocollo Famiglia, in ogni caso valutando il comportamento processuale di omesso deposito ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 comma
II c.p.c.
Proseguire l'incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio così come previsto al punto
7) dei provvedimenti presidenziali dell'8.01.2023.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei successivi atti difensivi, anche all'esito del deposito delle relazioni dei Servizi Sociali.
pagina 3 di 15
CURATORE SPECIALE:
1) Affidarsi il minore alla nonna materna, SI.ra , già Persona_1 CP_2
collocataria dello stesso, con conseguente affievolimento della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
2) Disporre che il servizio sociale territorialmente competente prosegua nel monitoraggio della situazione del nucleo familiare in cui il minore verrà affidato, disciplinando anche eventuali visite protette con entrambi i genitori;
3) Incaricare il Consultorio Familiare territorialmente competente di attivare tutti gli strumenti atti a sostenere la SI. , quale affidataria del minore;
CP_2 R_
4) Incaricare il servizio di Neuropsichiatria infantile territorialmente competente di attivare un percorso di sostegno psicologico per il minore , nonché a proseguire nel R_
percorso logopedico attualmente in corso a favore dello stesso;
5) Procedere con l'apertura di un procedimento di monitoraggio ex art. 337 cc avanti il
Giudice tutelare di Verona;
6) Condannare i SIg.ri e a versare alla SI. , a Parte_1 CP_1 CP_3
titolo di contributo per il minore la somma ritenuta equa, oltre al rimborso del R_
100% (nella misura del 50% ciascuno) delle spese straordinarie sostenute per lo stesso, non avendo la sottoscritta alcuna contezza documentale della reale situazione economica e patrimoniale dei genitori. con la partecipazione necessaria del PM
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 10.11.2022 deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 19/06/2004, in Colognola Ai Colli, (regolarmente trascritto CP_1
nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha chiesto la separazione dei coniugi con addebito alla resistente, l'affido esclusivo e il collocamento presso di sé dei due figli minori nato il [...] e nato il [...], l'assegnazione della casa R_ R_
familiare, un contributo per il mantenimento dei figli e l'attivazone dei servizi sociali per la valutazione sullo stato psicofisico dei minori e un sostegno alla genitorilità.
pagina 4 di 15 A tal fine ha esposto che verso la fine dell'estate la resistente aveva comunicato al marito la volontà di separarsi ed era entrata in un profondo stato di agitazione e confusione;
che il resistente aveva deciso di trasferirsi momentaneamente con i due figli presso l'abitazione della madre;
che in modo del tutto inaspettato la mattina del 19.9.2022 il ricorrente aveva sorpreso un uomo presso la propria abitazione intuendo così che la moglie aveva una relazione extraconiugale;
che da quel momento erano sorte pesanti e accese discusisoni sfociate in aggressioni fisiche e verbali alle quale ha preso parte anche il nuovo compagno della SI.ra ; che verso la fine di settembre la SI.ra si era recata CP_1 CP_1 presso l'abitazione della madre del ricorrente per prelevare il figlio e portarlo con sé presso la casa coniugale;
che da notizie a lui riferite dai vicini di casa a metà ottobre vi era stata una discussione sulla strada tra la resistente e il nuovo compagno mentre il figlio piangeva e che in tal frangente la SInora camminava in modo scomposto;
che il figlio più piccolo CP_1
nel mese di ottobre era stato praticamente sempre assente da scuola e sempre era R_
presente una sera al bar insieme alla madre e al suo nuovo compagno quando era nata una accessa discussione con aggressioni fisiche;
che il ricorrente si era rivolto ai servizi sociali ma la resistente non aveva risposto al loro invito;
che il figlio era tornato a vivere con R_
il padre mentre ha bloccato il telefono del padre e da mesi non ha più contatti con R_
il padre.
Si è costituita in giudizio la resistente contestando tutto quanto dedotto da controparte;
in particolare la SI.ra ha allegato che la relazione tra i coniugi era in crisi tanto da CP_1
indurla ad agosto a comunicare la volontà di separarsi;
a seguito di ciò il si era Parte_1
trasferito di sua iniziativa presso la propria madre con il solo figlio mentre R_ R_
è rimasto con la madre sino al 15.12.2022; la ricorrente ha poi riportato vari violenza fisica e psicologica – tutti già denunciati - posti in essere dal ai danni della ricorrente, in Parte_1
Par un'occasione anche ai danni del SI. che si trovava a casa della resistente per un saluto e, persino, del figlio che tentava di difendere la madre;
che il 26.11.2022, R_
preannunciato dal figlio maggiore con un amico, il ricorrente si era recato a casa della resistente in evidente stato di agitazione, la SI.ra per la paura si è chiusa a chiave CP_1 insieme al nella camera da letto sino all'arrivo dei carabinieri;
quindi si è R_
allontanata dalla casa famiiare con il figlio ed è stata ospitata dalla propria madre;
R_
pagina 5 di 15 il 5.12.2022 il SI. si era recato a scuola da , l'ha prelevato prima del Parte_1 R_
termine delle lezioni comunicando alla madre che lo non avrebbe più visto.
Ciò premesso ha chiesto, in via provvisoria ed urgente, che venga ordinato al SI. di cessare ogni condotta pregiudizievole verso la moglie e il figlio e di Parte_1 allontanarsi dall'abitazione familiare;
l'affido esclusivo del figlio minore con R_
sospensione delle visite tra padre e figlio, rimettendosi invece in ordine all'affido del figlio prossimo alla maggiore età e che rifiuta di avere rapporti con la madre;
l'immediata R_ previsione di un contributo di mantenimento per il figlio e l'attivazione dei servizi R_
sociali; nel merito ha chiesto anch'essa la separazione ma con addebito al marito e un contributo di mantenimento per il figlio . R_
Alla prima udienza di comparizione la Presidente ha sentito le parti e all'esito ha ordinato al SI. di cessare la condotta pregiudizievole nei confronti Parte_1
della moglie e del figlio;
di allontanarsi immediatamente dalla casa familiare e di R_
non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dal figlio;
quindi R_
ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli minori al Servizio Sociale territorialmente competente, con residenza di presso la madre e di presso il R_ R_
padre; ha sospeso gli incontri tra ed il padre riservando all'accordo tra di loro R_
quelli tra e la madre;
ha assegnato la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie SI. R_
e posto a carico del SI. un contributo di CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie per R_
entrambi i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Verona. Infine ha incaricato i Servizi
Sociali competenti per territorio di riferire circa l'attuale situazione dei minori e le risorse di ciascuno dei genitori, descrivere il loro contesto socio-ambientale e le relazioni con terzi SInificativi, attivare un percorso di sostegno alla genitorialità delle parti, proporre alle parti percorsi individuali.
Il giudizio è quindi proseguito innanzi al giudice relatore.
Nel corso del procedimento sono state acquisite le relazioni dei servizi e sono state più volte sentite le parti;
all'udienza del 17.10.2023 sono state sentite anche le assistenti sociali dott.ssa e dott.ssa che hanno ribadito i motivi per i quali avevano Per_3 Per_4 ritenuto di spostare presso l'abitazione della nonna. R_
pagina 6 di 15 Con successivo provvedimento del 27.10.2023, preso atto delle relazione di maggio
2023 dei Servizi Sociali - che evidenziavano la difficoltà di entrambi i genitori all'espletamento dei ruoli e delle funzioni genitoriali e l'elevato rischio della situazione non apparendo i genitori in grado di contenere e contenersi per evitare comportamenti inadeguati
- e della relazione dei Carabinieri intervenuti il 6.10.2023, il giudice relatore ha confermato l'affido ai Servizi Sociali di e disposto in via temporanea e urgente il Persona_1
collocamento del minore presso l'abitazione della nonna materna.
Con provvedimento del 30.10.23 è stato nominato il curatore speciale del minore che è stato sentito alla successiva udienza del 7.11.2023. Persona_5
Nel corso del procedimento è stata sentita anche la nonna collocataria.
Con provvedimento del 19.12.2024 la causa è stata riservata alla decisione del
Collegio sulle conclusioni adottate dalle parti nelle note dimesse ex art. 127 ter c.p.c. con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
Sussistono i presupposti per lapronuncia di separazione, posto che la stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Domanda di addebito
Entrambe le parti hanno chiesto che venga pronunciato l'addebito della separazione all'altro coniuge.
Il ricorrente ha fondato la domanda sui comportamenti assunti dalla moglie verso la fine dell'estate del 2022 che, in un primo momento, l'hanno portato ad momentaneo allontanamento dall'abitazione familiare salvo poi, in maniera del tutto inaspettata, sorprendere presso la propria abitazione un SInore e intuire quindi in quel momento che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale;
da quel momento erano sorte pesanti e accese discussioni tra i coniugi sfociate in aggressione verbali e fisiche alle quali ha preso parte anche il nuovo compagno della resistente.
pagina 7 di 15 La resistente ha invece allegato che la crisi coniugale è da attribuire alle condotte contrarie ai doveri coniugali assunte del negli ultimi anni e ha poi esposto le Parte_1
aggressioni subite a settembre e ottobre nel 2022 in esito alle quali sia lei che il figlio più piccolo sono stati trasportati al Pronto Soccorso e per le quali ha sporto denuncia.
In generale la pronunzia di addebito postula l'accertamento della riferibilità colposa a un coniuge di un dato comportamento che, violando un dovere coniugale, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. civ. n. 40795/21).
Come però recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione “le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, questa Corte ha ritenuto che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017)” (Cass. 11631 del 2024).
La Suprema Corte ha poi precisato che le violenze fisiche – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – fondano, non solo la pronuncia di separazione personale,
pagina 8 di 15 in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, ed esonerano il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (in tal senso Cass. 7388 del 2017;
Cass. n. 3925 del 2018; Cass. n. 31351 del 2022; Cass. 22294 del 2024).
Tenuto conto di quanto innanzi, nel presente giudizio, sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione al ricorrente Parte_1
Come già evidenziato sia nell'ordinanza presidenziale che ha emesso l'ordine di protezione ai danni del ricorrente che nel provvedimento della Corte d'appello che ha rigettato il successivo reclamo, agli atti vi è prova documentale dei fatti di violenza fisica e verbale posti in essere dal ricorrente nei confronti della moglie e, in parte, del figlio
. Nel certificato del pronto soccorso del 27 settembre 2022 i sanitari hanno R_
accertato un trauma distrattivo ai polsi, contusivo al ginocchio e scapola ai danni della resistente mentre nei successivi certificati del pronto soccorso del 3 ottobre 2022 risultano una contusione alla mano destra ed alla scapola senza ai danni della e una contusione CP_1 al volto ed all'arto inferiore destro ai danni del figlio . R_
Il ricorrente non ha mai contestato i fatti accaduti a settembre e ottobre 2022, quantomeno con riferimento alla persona della resistente. Anche nel reclamo al provvedimento cautelare il ricorrente ha rappresentato una serie di accadimenti tutti successivi ad ottobre 2022 e che hanno portato al definitivo allontanamento del figlio minore ma nulla ha allegato e chiesto di provare rispetto ai precedenti episodi. Nella memoria integrativa di aprile 2023 ha riferito di essersi sentito stremato dalla situazione creata dalla SI.ra , dopo che lui si era spontaneamente allontanato dalla casa familiare su richiesta CP_1
Par della SI.ra per un mero momento di riflessione;
l'aver trovato il SI. nella Parte_1 propria abitazione all'interno della camera da letto e il dover anche subire la sua quotidiana frequentazione con il figlio aveva comportato delle reazioni da parte sua, che non R_
sono state mai state di violenza verso il figlio.
Di fatto dunque nessuna smentita rispetto all'allegazione della ricorrente che il il 26.9.2022 le aveva ripetutamente sbattuto la testa sul tavolo e l'aveva colpita Parte_1
alla schiena con una sedia mentre il 3.10.2022 l'aveva spinta per terra facendola cadere pagina 9 di 15 rovinosamente a terra. Per entrambi gli episodi agli atti i certificati del Pronto Soccorso sopra menzionati riportano traumi ai polsi, alle mani, al ginocchio e alla scapola, del tutto compatibili con la dinamica riferita e non contestata.
Non rileva poi in questa sede la richiesta di archiviazione avanzata dal PM dei due procedimenti iscritti ai danni di entrambi i coniugi (sull'irrilevanza nella valutazione sull'addebito anche della sentenza di assoluzione cfr. Cass. 22294 del 2024).
Con riferimento invece alla richiesta di addebito avanzata dal ricorrente, non è stato provato in giudizio quando è effettivamente iniziata la relazione della resistente con il SI.
Par e quindi se vi sia stata violazione dell'obbligo di fedeltà in costanza di matrimonio. La resistente sin dalla comparsa di costituzione ha contestato che “un SInore poi identificato” dormisse nella camera coniugale la mattina del 19.9.2022 così come la relazione extraconiugale, antecedente alla separazione tra i coniugi.
Affido, collocazione, regolamentazione delle visite del figlio minore
Nel corso del procedimento il figlio maggiore è diventato maggiorenne sicché il R_ tema dell'affido rileva unicamente con riferimento alla posizione di Persona_1
nato il [...].
All'esito dell'udienza presidenziale è stato disposto l'affido ai servizi sociali di entrambi i figli delle parti in ragione dei comportamenti violenti assunti dal padre e della necessità di una verifica delle risorse genitoriali della madre. Il lungo percorso con i servizi sociali non ha dato risposte positive in merito alle capacità genitoriali delle parti. Sia il padre che la madre non hanno seguito i suggerimenti dei servizi, non hanno intrapreso alcun percorso di sostegno alla genitorialità né alcun percorso individuale per rafforzare le proprie fragilità anche con riferimento al rapporto con il figlio minore né tantomeno per elaborare i turbolenti accadimenti della separazione.
Dalle relazioni dei servizi sociali si desume che il ricorrente non ha fatto alcuna analisi dei comportamenti assunti in fase separativa, non si è mai messo in discussione né ha collaborato con i servizi;
rispetto al figlio i servizi hanno evidenziato che il ha Parte_1
poche risorse sul piano formativo - educativo e una modalità rivendicativa nei confronti del bambino;
ha infatti più volte abbandonato i percorsi posti in essere per facilitare una ripresa dei suoi rapporti con il figlio salvo poi richiederne la riattivazione e soprattutto l'immediata pagina 10 di 15 disponibilità e apertura del minore senza mai riconoscere errori né tantomeno comprendere i tempi di cui il figlio necessita.
In particolare nell'ultima relazione depositata il 21.10.2024 i Servizi hanno riferito che soltanto a seguito di ripetuti solleciti ed inviti il si è recato presso i Servizi Parte_1
Sociali ribadendo la sua indisponibilità a collaborare con i servizi, recriminando “i suoi diritti in relazione al figlio sottolineando che vuole incontrarlo perché è da R_
dicembre 2023 che non lo vede, che non ha intenzione di dover collaborare con i servizi specialistici, se ciò gli venisse richiesto, avendo già intrapreso e concluso il suo percorso, di non avere alcuna intenzione di riconoscere un mantenimento al figlio perché se R_
dovesse regalargli qualcosa, lo deciderà lui come e quando. .. il non sta Parte_1 contribuendo in nulla per il figlio…. in merito ad eventuali contatti dei servizi sociali con sua madre (nonna paterna del minore), con riferimento alle disposte visite con il minore il SI. riferisce che la madre non vuole aver a che fare con le assistenti sociali Parte_1 invitando i servizi a non prendere contatti con lei”.
Quanto alla madre i servizi hanno riferito che la SI.ra sembra non avere un CP_1
senso di responsabilità adulta verso sé stessa e nei confronti degli altri , non è apparsa consapevole delle situazioni pericolose in cui si mette (la stessa SI.ra ha comunicato CP_1
Par ai Servizi che la relazione con il SI. si è interrotta dopo che allo stesso è stata applicata la misura cautelare con divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico). Nell'ultima relazione del 23.10.2024 i Servizi hanno riferito che la SI.ra
, pur dimostrandosi disponibile ai colloqui concordati, ha faticato a trovare la data per CP_1 un incontro e nell'unica occasione in cui si è recata presso i servizi sociali a fine agosto, non
è andata a trovare il figlio che si trovava a poca distanza e che non vedeva dall'inizio dell'estate.
Di fatto i servizi hanno riscontrato una totale incapacità dei genitori di comprendere i bisogni e le necessità di . Per contro i servizi hanno riferito di un legame molto R_
positivo tra la nonna e il nipote caratterizzato da reciproco grande affetto e fiducia, R_ trova nella nonna il suo punto di riferimento. E' stato sentito anche il marito della nonna che si è mostrato disponibile, consapevole della delicatezza della situazione e che ha un buon rapporto con il minore.
pagina 11 di 15 Nell'ascolto davanti al giudice relatore ha dichiarato di essere contento di R_
essere dalla nonna perché si sente molto calmo e libero e i servizi riferiscono che il minore chiede alla nonna se quella è la sua casa perché lui desidera poter rimanere lì e non dover andare via.
Ritiene quindi il Collegio, alla luce delle stesse indicazioni fornite dai Servizi Sociali attualmente affidatari, che nel caso in esame non possa essere disposto l'affido a nessuno dei due genitori;
entrambi infatti hanno dimostrato carenze ed inidoneità educative, incapacità a comprendere le eSIenze e i bisogni del figlio e a gestire il conflitto personale, con ciò ponendo in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico che, solo con il R_ distacco dai genitori e il collocamento presso la nonna ha preso a sentirli “calmo e libero”.
I servizi attualmente affidatari hanno suggerito di affidare alla Persona_1
nonna materna nata a [...] il [...] presso la quale il minore è CP_2
collocato da più di un anno. Non vi è ragione per disattendere le indicazioni dei Servizi
Sociali che hanno dato esecuzione al mandato loro conferito dal Tribunale con competenza e rigore metodologico, effettuando visite domiciliari, colloqui, individuali con i genitori, con la nonna materna e il marito di quest'ultima, hanno altresì svolto l'ascolto di R_
riscontrando nella nonna la figura adulta di riferimento sia dal punto di vista affettivo che educativo.
Tale modulo di affidamento deve reputarsi praticabile, vista la generale possibilità, attribuita al giudice dall'art. dall'art. 337 ter, comma 2, c.c., di adottare tutti i provvedimenti che riguardano la prole "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa"
(Cassazione 784/12) stante l'esclusione dell'affido ai genitori per i motivi sopra evidenziati.
Nel caso in esame va peraltro evidenziato che lo stesso ricorrente, a differenza della resistente, ha correttamente concluso per l'affido alla nonna materna.
Va quindi disposto l'affido di alla nonna nata a [...] il R_ CP_2
13.6.1961 la quale adotterà le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico – sportive ed alle vacanze con possibilità quindi di chiedere documenti validi per l'espatrio per il minore, con conseguente affievolimento della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con collocamento del minore presso la residenza della stessa in Caldiero in via I° Maggio n. 17
pagina 12 di 15 Per quanto concerne le visite tra padre e figlio, nonostante l'impegno profuso dai
Servizi Sociali non vi è stata una positiva evoluzione e, allo stato, non è possibile calendarizzare visite facilitanti. Il percorso volto a favorire una ripresa dei rapporti tra padre e figlio potrà essere ripreso nel caso in cui vi sia una seria disponibilità in tal senso da parte del ricorrente. La ripresa delle visite padre-figlio dovrà avvenire sotto il controllo e secondo le indicazioni fornite dai Servizi Sociali competenti per favorire la ripresa dei rapporti.
Le visite con la madre potranno essere organizzate in autonomia dalla nonna presso l'abitazione della nonna affidataria tenendo aggiornati i servizi stessi cui è demandato il monitoraggio del nucleo familiare.
I servizi sociali vengono incaricati di mantenere il monitoraggio del nucleo familiare, di ripristinare i percorsi facilitanti tra padre e figlio laddove il padre lo richieda e segua le indicazioni dei servizi , di verificare l'andamento degli incontri con la madre, di mantenere il sostengo psicologico già attivato a favore del minore per un periodo di almeno due anni, relazionando al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Verona a cadenza semestrale nell'ambito di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
Mantenimento del minore R_
Premesso l'obbligo dei genitori di mantenere la prole per il solo fatto di averla generata, con il provvedimento formale di affido di alla nonna materna la R_
legittimazione attiva a chiedere un contributo al mantenimento del minore ai genitori spetta unicamente alla terza affidataria che non è parte del presente procedimento di separazione e che potrà procedere in tal senso (cfr. sul punto Cass. 22536/2021 e Cass. 23583/2022 in tema di affido ai Servizi sociali del Comune). La domanda della curatrice speciale di porre a carico dei genitori un contributo di mantenimento a favore del nonna affidataria non può quindi essere in questa sede esaminata.
Mantenimento del figlio R_
Deve essere rigettata la domanda avanzata dal resistente di un contributo al mantenimento del figlio . R_
Già alla prima udienza d comparizione avanti alla Presidente del 22.12.2022 il padre ha riferito che il figlio aveva lasciato la scuola da un anno e mezzo ed era in cerca di lavoro.
A distanza di oltre quattro anni dall'abbandono della scuola deve presumersi che il ragazzo si sia inserito nel mondo del lavoro e, in caso contrario, incombeva sul richiedente allegare e pagina 13 di 15 dimostrare quali difficoltà abbia incontrato il ragazzo al reperimento di un'attività lavorativa. Sul punto invece nulla è stato dedotto o provato.
Assegnazione casa familiare
Deve essere rigettata la richiesta di assegnazione della casa familiare riproposta dalla resistente nella proprie conclusioni nonostante l'intervenuta la vendita della stessa e comunque il collocamento eterofamiliare del figlio . R_
Spese di lite
In considerazione della soccombenza dell'odierno convenuto derivante dall'accoglimento della domanda di addebito della separazione, deve essere Parte_1
condannato a rifondere in favore di liquidate come in dispositivo. CP_1
Entrambe le parti debbono essere poi condannate, in solido, a rifondere le spese di lite in favore dell'Erario, avendo dato causa alla nomina della curatrice speciale e alla necessaria costituzione in giudizio di questa in rappresentanza degli interessi del figlio, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito al ricorrente
[...] Parte_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
COLOGNOLA AI COLLI perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida il minore nato il [...] alla nonna Persona_1 CP_2
nata a [...] il [...] la quale adotterà le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico – sportive ed alle vacanze, alla richiesta di documenti validi per l'espatrio per il minore con corrispondente affievolimento della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con collocamento del minore presso la residenza della stessa in Caldiero in via I°
Maggio n. 17
4) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
pagina 14 di 15 5) accerta la carenza di legittimazione in capo alla curatrice speciale in ordine alle domande di condanna dei genitori al pagamento di un contributo al mantenimento del minore Persona_1
6) demanda ai Servizi Sociali affidatari di monitorare la situazione del nucleo familiare e del minore, di ripristinare i percorsi facilitanti tra padre e figlio laddove il padre lo richieda e segue le indicazioni dei servizi , di verificare l'andamento degli incontri con la madre, di mantenere il sostengo psicologico già attivato a favore del minore;
7) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 liquidate in € 3.809,00 oltre rimborso forfetario IVA e cpa;
8) condanna in solido tra loro (nei rapporti interni in misura del 50%) Parte_1
e a rifondere alla curatrice speciale del minore le spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi € 5.100,00, con distrazione in favore dell'Erario;
9) dispone che i servizi sociali relazionino per iscritto a cadenza semestrale al Giudice
Tutelare presso il Tribunale di Verona, nell'ambito di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. e che entro sei mesi dalla presente sentenza sia depositata la prima relazione di aggiornamento;
10) dispone l'apertura di un fascicolo di vigilanza innanzi al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 337 c.c.
Così deciso in Verona nella Camera di ConSIlio del 28.1.2025
La Giudice est. dott.ssa Silvia Rizzuto
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
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