Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 aprile 1953 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 settembre 2020 |
Commentari • 5
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Giurisprudenza • 26
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- art. 13 d.l. n. 201/2011·
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- art. 7 d.lgs. n. 504/1992·
- art. 360 c.p.c.·
- unità immobiliare urbana·
- tributo proprio derivato
Versioni del testo
- Capo I : Degli scopi e del patrimonio dell'ente
- Art. 1.
E' istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).
Esso ha sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ed ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali.
((L'ENI ha, altresi', il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili
nucleari, nonche' nel settore minerario attinente a questa attivita'.
L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del
Ministro per le partecipazioni statali, e' consentito solo in quanto essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari da un vincolo di strumentalita', accessorieta' o complementarieta'.
L'ente, oltre a gestire le partecipazioni gia' acquisite, puo' assumere, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo articolo 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari)) - Art. 2.
L'Ente Nazionale Idrocarburi ha l'esclusiva nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina, allegate alla presente legge:
1) della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi; fanno eccezione i territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondita' non superiori a 1200 metri;
2) della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali.
L'Ente puo' altresi' svolgere attivita' di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio di idrocarburi e dei vapori naturali in conformita' delle leggi vigenti.
I diritti di esclusiva accordati dai Comuni ad imprese di produzione e distribuzione di gas, anche se municipalizzate, non impediscono la costruzione, da parte dell'Ente, di condotte per il trasporto e per la distribuzione di gas naturali attraverso il territorio dei singoli Comuni, e la distribuzione negli stessi territori del gas per uso industriale e per riscaldamento.
Nessuna indennita' o compenso e' dovuto ai concessionari ed ai Comuni. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 ha disposto (con l'art. 38,comma 1, lettera b) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.
Lgs. 164/2000 sono abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in particolare l' articolo 2, commi 4 e 5 , e l' articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 .