Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Gianna Maria Zannella Presidente
Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary Consigliere
Marina Tucci Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5603 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Alfonso Quintarelli che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( P. IVA ) CP_1 P.IVA_2
( P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_3
( P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_4
( P.IVA ) Controparte_3 P.IVA_5
( P.IVA ) Controparte_4 P.IVA_6
( C.F. ) CP_5 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Giacomo Francesco Saccomanno e Jacopo Saccomanno che li rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 6304/2021 resa nel procedimento 66114/2018 – contratti bancari –
1
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 6304/2021 ) conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma CP_1 Controparte_2 Controparte_2 CP_3
e opponendosi al precetto di pagamento in rinnovazione dai
[...] CP_4 CP_5 medesimi notificato il primo ottobre 2018 contestualmente alla sentenza 7258/2016 della
Corte di Appello di Roma per l'importo di € 867.740,79 oltre tassa di registrazione del titolo giudiziale, interessi e spese.
Affermava l'opponente la violazione del principio di economia processuale avendo le controparti già notificato precetto per la somma indicata unitamente a quello per le spese di lite;
il precetto era già stato opposto e pendeva il relativo procedimento con r.g.40947/2018.
Sosteneva poi il proprio difetto di legittimazione in quanto la sentenza era stata emessa nei confronti di Controparte_6
Rilevava inoltre che non era parte della causa e che per quanto Controparte_2 riguardava la precettante la stessa non corrispondeva come denominazione alla CP_1 parte del giudizio di merito che era Controparte_7
I convenuti si costituivano, chiedevano la riunione dei due procedimenti di opposizione a precetto, sostenevano l'infondatezza delle eccezioni riguardanti la legittimazione trattandosi di lapsus calami contenuta nella sentenza di appello azionata.
Respinta l'istanza di riunione con sentenza 6304 del 2021 l'opposizione era ritenuta infondata ed era statuito sulle spese secondo soccombenza.
impugnava la sentenza e concludeva chiedendo : “Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Roma, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa, riformare per i motivi in narrativa l'impugnata sentenza….e, conseguentemente, accertare e dichiarare che il titolo precettato non è formato contr - per l'effetto, dichiarare inefficace, Parte_1 invalido, annullato e nullo l'opposto precetto;
con vittoria di compensi, spese, anche generali, IVA e CPA del presente grado;
- per l'effetto, a) condannare gli appellati, in solido, alla restituzione della somma di € 893.216,95 liquidata all'esito della procedura R.G.E. 1196/2018, nonché alla restituzione della somma di € 21.011,32, pari alle spese di lite del precedente grado;
b) condannare gli Avv.ti Jacopo Saccomanno e Giacomo Francesco
2 Saccomanno alla restituzione della somma di € 4.470,51, pari alle spese di lite liquidate all'esito della procedura R.G.E. 1196/2018”.
Gli appellati si costituivano e concludevano chiedendo : “rigettare l'appello…; confermare integralmente la sentenza impugnata;
condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
La Corte all'esito dell'udienza del ventiquattro marzo 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici gennaio 2025 riservava la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere ai fini della presente vertenza che il titolo posto a base del precetto, ossia la sentenza di Corte di Appello n. 7258/2016 ( emessa nel giudizio di appello rgac
567/2005 dopo due sentenze non definitive la n. 310/2013 del diciassette gennaio 2013 e la n.1639/2016 dell'undici marzo 2016 ), ha riformato totalmente la sentenza di primo grado CP_ che aveva respinto la domanda di ripetizione di indebito avanzata dal “gruppo ” nei confronti di ( basata sull'asserita nullità di clausole negoziali applicate Controparte_8 ai contratti bancari in essere tra le parti) e ha emesso condanna per la somma poi precettata;
questo titolo è passato in giudicato poiché il ricorso per Cassazione depositato da già è stato respinto con ordinanza CP_9 Controparte_6
9685/2019.
Passando all'esame dell'appello.
sostiene che erroneamente il Tribunale l'avrebbe ritenuta legittimata Parte_1 passivamente.
Si afferma che unica parte della sentenza fosse in Controparte_6 quanto: a) nel provvedimento è indicata solo come parte Controparte_6 appellata;
b) mai è stata parte in causa neppure come intervenuta;
Parte_1
c)laddove la Corte di Appello ha utilizza il termine “banca” o il solo termine “ nel CP_6 contesto della motivazione e nel primo capo del dispositivo, lo ha fatto per riferirsi sinteticamente all'unica “banca” o presente in causa, ovvero a CP_6 [...] indicata nell'epigrafe della decisione;
d) sia nella sentenza definitiva Controparte_10
n. 7258/2016, sia nelle due precedenti sentenze non definitive (n. 310/2013 del diciassette
3 gennaio 2013 e n.1639/2016 dell'undici marzo 2016) emesse nel corso del medesimo giudizio, unica parte appellata risulta essere stata sempre e solo
[...]
senza che anche in detti provvedimenti sia stata menzionata Controparte_10
e) la parte intimante il precetto in rinnovazione opposto da , Controparte_6 CP_6 nella procura in calce al precetto stesso, datata dodici dicembre 2017, ha conferito mandato per l'instaurando “giudizio di esecuzione della sentenza n. 7258/2016 emessa dalla Corte di
Appello di Roma il 25.11.2016 contr , gi CP_9 Controparte_10
[...]
Vengono inoltre evidenziati altri elementi :
1) il titolo è stato azionato in sede esecutiva anche presso il Tribunale di Palmi e di Velletri e in sede di opposizione a precetto con distinte ordinanze è stata ritenuta legittimata passivamente solo ( poi ); Controparte_6 CP_9
2) il giudizio di primo grado è stato instaurato nei confronti di che Controparte_8 nel corso del giudizio di appello ha mutato denominazione in AP s.p.a.;
3) a marzo 2008 è deceduto il difensore di AP s.p.a. ma non è stata dichiarata l'interruzione che comunque era intervenuta ipso iure;
4) il ventinove settembre 2008 RA CE è divenuta cessionaria in blocco dei crediti tra cui anche quello azionato nel giudizio in questione;
5) il diciassette ottobre 2008 è intervenuta nel giudizio di appello RA CE nella persona della mandataria Controparte_6
6) il quattordici dicembre 2010 RA CE è stata incorporata in Controparte_6
[...]
7) le sentenze non definitive 310/2013 e 1639/2016, non impugnate, sono state rese, solo tra “Gruppo Pica” e e ciò in quanto era Controparte_10 intervenuta l'estinzione del rapporto processuale tra “Gruppo Pica” e NC di Roma- AP ( poi fusa in ); la Corte di Appello avrebbe così estromesso Parte_1 di fatto dal processo;
Parte_1
8) nell'ordinanza di Cassazione con cui è stato respinto il ricorso avverso la sentenza 7258/2016 sono state indicate le parti nel seguente modo : “…La corte d'appello di Roma in riforma della sentenza di primo grado, in relazione alla domanda proposta da (omissis), nei confronti della (già Parte_2 CP_9 [...]
”; questo sarebbe una conferma del fatto che le uniche parti del CP_10 CP_ giudizio fossero il gruppo e poi Controparte_6 CP_9
[...]
Per motivi di conseguenzialità logica deve essere in primo luogo affrontata la questione relativa al decesso del difensore di AP s.p.a. poi ( punti da 1 a 8 ). Parte_1
4 Risulta incontestato sia detto decesso, intervenuto in corso del giudizio di appello sia la mancata declaratoria di interruzione, sia la costituzione, successivamente a detto decesso, di RA CE ( poi e attualmente ). Controparte_6 CP_9
Ebbene, la costituzione di RA CE, al contrario di quanto affermato da parte appellata, non integra costituzione in prosecuzione in quanto la suddetta è intervenuta, a seguito di una “cartolarizzazione” ex art. 58 TUB ( come risulta espressamente dalla memoria di costituzione dell'intervenuta ) e quindi solo con riferimento ai crediti vantati da CP_8 poi AP e poi, all'atto della cessione, ( come sempre indicato
[...] Parte_1 nella memoria di intervento suddetta ).
RA CE pertanto, pur avendo in sede di memoria di costituzione menzionato il decesso del difensore di pur avendo dichiarato di costituirsi in giudizio Parte_1
“rappresentata e difesa dal nuovo difensore” e pur aderendo alle conclusioni della cedente, non avrebbe potuto essere considerata legittimata passiva in ipotesi, come quella di specie, di accoglimento invece di una domanda di ripetizione del correntista e quindi di debito dell'istituto bancario;
d'altro canto non risulta che il mandato al “nuovo” difensore sia stato conferito anche dalla cedente.
Come a tale proposito affermato da Cass. 18454/2024 in caso di domanda riconvenzionale del correntista ma con principio applicabile anche al caso di specie in cui il correntista ha agito in via principale “I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. “
La Corte avrebbe quindi dovuto dichiarare l'interruzione del processo.
Purtuttavia l'omessa declaratoria di interruzione non costituisce, al contrario di quanto affermato dall'appellante, un'estromissione dal giudizio della parte attinta dalla causa interruttiva ma costituisce un motivo di nullità della sentenza in parte qua, nullità che avrebbe dovuto essere fatta valere da in sede di giudizio di Cassazione. Parte_1
5 Come infatti affermato condivisibilmente da Cass. 28846/2018 “La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non
è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c.”.
non ha impugnato in Cassazione la sentenza 7258/2016 per cui la stessa Parte_1 deve ritenersi passata in giudicato anche nei confronti della suddetta e nonostante l'omessa declaratoria di interruzione.
Atteso quanto detto le contrarie ordinanze rese da altri Tribunali non incidono sul presente giudizio.
Per quanto riguarda poi l'esame del titolo lo stesso, ( si tratta di sentenza emessa ex art 281 sexies c.p.c. per cui è prodotto anche il verbale di causa ) nel dispositivo indica ( capo 1 ) come soggetto condannato a pagare l'importo accertato a titolo di indebito solo Parte_1
la dante causa poi viene richiamata nel corpo della motivazione
[...] Controparte_8 della sentenza come convenuta;
sempre infine risulta inserita come Controparte_8 convenuto principale nel verbale dell'udienza di discussione della causa per cui il soggetto passivo della condanna risulta chiaramente individuabile.
Atteso quanto detto i rilievi sub b) e c) risultano privi di fondatezza.
Le incongruenze rilevate da sub a), d) e e) sono infine irrilevanti.
Per la prima in quanto il fatto di aver omesso nell'intestazione della sentenza la parte comunque non è significativa anche perché detta parte è menzionata nel Parte_1 verbale di udienza che costituisce un unicum con la sentenza;
per la seconda in quanto ciò che è indicato nelle sentenze non definitive non costituisce un dato significativo poiché oggetto della presente vertenza è unicamente l'opposizione a precetto per la sentenza definitiva e anche perché le stesse non contengono statuizioni di condanna ma solo accertamenti e quindi non avrebbero potuto costituire titolo esecutivo;
per la terza in quanto dal testo del mandato difensivo allegato al precetto risulta chiara la volontà di conferire incarico al difensore per azionare la sentenza in questione. Testualmente : “… conferiamo 6 ampio mandato … di rappresentarci e difenderci nella procedura di cui al presente atto tanto in primo che in secondo grado nonché in quelle eventuali di opposizione ed esecuzione, nell'instaurando giudizio di esecuzione della sentenza n. 7258/2017 emessa dalla Corte di
Appello di Roma il venticinque novembre 2016 contro già CP_9 [...]
; la mera menzione solo di Controparte_10 Controparte_6
(comunque debitrice per le spese di lite) non costituisce a tale proposito un dato significativo in quanto è chiaro il riferimento alla sentenza da eseguire nel suo complesso.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza con liquidazione come in dispositivo, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Roma n. 6304/2021.
Condanna a pagare alla difesa antistataria degli appellati le spese del Parte_1 presente grado liquidate in complessivi € 18.511,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
7 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, ventiquattro marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Gianna Maria Zannella
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