Articolo 6 della Legge 19 marzo 1983, n. 72
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 marzo 1983
Art. 6.
I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile .
In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile . La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all' articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 .
Entrata in vigore il 24 marzo 1983
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