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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/08/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
RG n. 600/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente. Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere Avv. Arturo Varricchio Consigliere Aus. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 600/2024 R.G.
promossa in sede di appello da rappresentato e difeso dall'Avv. Adriana Parte_1
Maria Ruggeri ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio, in Cagliari, Via Tuveri n. 52/54, come da procura in atti Appellante nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Appellato contumace avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Nona Civile, Giudice Unico, in data 11.04.2024, comunicata in data 15.04.2024, resa nella causa iscritta al numero R.G. 2222/2023, avente ad oggetto impugnazione del provvedimento di rigetto del riconoscimento di cittadinanza.
1 CONCLUSIONI DEFINITIVE PER L'APPELLANTE:
“1. Accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dalla nascita dell'odierno appellante, e per l'effetto,
2. Ordinare al e/o all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente e/o ad ogni altra autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge nei registri dello stato civile e della cittadinanza nonché alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. In subordine e per la denegata ipotesi in cui l'ecc.ma Corte adita, uniformandosi alla decisione assunta dal Tribunale di Torino, ritenga applicabile al caso di specie l'art. 12 della L. 555/1912, Voglia investire la Corte Costituzionale in merito alla eccezione di illegittimità costituzionale del medesimo articolo 12 sollevata al superiore capo 4) del presente ricorso;
4. In ogni caso con vittoria di spese e competenze.”
Il Procuratore Generale ha ritenuto di non intervenire.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Torino l'appellante ha evocato in giudizio il , chiedendo il riconoscimento della Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente di cittadina italiana che, a suo dire, non avrebbe mai perso tale status. A sostegno della domanda, l'appellante ha allegato di essere cittadino statunitense, figlio di e di Persona_1 Persona_2 entrambi cittadini americani, e di essere nipote di , nata in [...] Persona_3
l'8.1.1916, e di , anch'egli di origine italiana (doc. n. 4). Ha Persona_4 altresì affermato che, sebbene la nonna si fosse Persona_3 successivamente naturalizzata cittadina americana, avrebbe comunque trasmesso la cittadinanza italiana al figlio, al momento della sua nascita Persona_1
(doc. n. 6). Il Tribunale ha osservato che, sebbene le disposizioni della legge n. 555/1912, nella parte in cui limitavano la trasmissione della cittadinanza alla sola linea paterna e disponevano la perdita automatica dello status civitatis per la donna italiana coniugata con cittadino straniero, siano state dichiarate incostituzionali con le sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983 della Corte Costituzionale, e sebbene la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466/2009, abbia attribuito efficacia retroattiva a tali pronunce, nel caso in esame il diritto alla cittadinanza italiana risulta comunque precluso.
2 Secondo il Tribunale è emerso che ha acquisito la cittadinanza Persona_3 statunitense nel 1943, quando il figlio era ancora minorenne. In Persona_1 applicazione dell'art. 12 della legge n. 555/1912, tale naturalizzazione ha comportato la perdita della cittadinanza italiana anche per il figlio, salvo riacquisto successivo, di fatto mai avvenuto. Anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, deve ritenersi che, in assenza di un atto di riacquisizione da parte della dante causa ovvero del figlio, la trasmissione della cittadinanza italiana risulti interrotta e non più suscettibile di essere rivendicata dai discendenti. Pertanto, il diritto del ricorrente deve ritenersi escluso ab origine, per effetto della perdita di cittadinanza da parte dell'ascendente da cui egli pretende di derivarla. Quindi il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di causa. Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale, l'appellante propone impugnazione, contestando la statuizione di rigetto per erronea applicazione dell'art. 12, comma 2, della legge n. 555/1912, in luogo dell'art.
7. L'appellante argomenta che, in ipotesi di naturalizzazione dell'ascendente italiano durante la minore età dei figli nati all'estero in Stati ius soli, la cittadinanza italiana permane sino al raggiungimento della maggiore età e che, una volta divenuto maggiorenne o emancipato, il soggetto può esercitare il diritto di rinuncia. Inoltre, contesta la necessità della dichiarazione di riacquisto ex art. 17 L. 91/92 e solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 rispetto agli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, relativamente alla volontà del minore. All'udienza del 20.12.2024 la Corte dichiarava la contumacia del e CP_1 rinviava al 21.3.2025, fissando i termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito della comparsa conclusionale. L'appellante rispettava tali adempimenti. All'udienza del 21.3.2025, su richiesta dell'appellante in attesa di una decisione della Cassazione su una questione analoga, la causa veniva rinviata al 13.6.2025. In assenza delle parti, si disponeva ulteriore rinvio all'11/7/2025 ex art. 309 c.p.c., data in cui la causa veniva trattenuta in decisione.
2. L'appello è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
2.1 Preliminarmente la Corte prende atto della pendenza dinanzi alla Corte di Cassazione di un giudizio sul rapporto tra gli artt. 7 e 12 della legge n. 555/1912, con udienza fissata per il 6.3.2025, ad oggi non ancora decisa, e del parere favorevole del Procuratore Generale all'accoglimento del ricorso. Tuttavia, la mera pendenza di un ricorso per cassazione su questione analoga o di principio, pur rilevante, non costituisce di per sé motivo legittimo e vincolante di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., né di rinvio facoltativo ai
3 sensi dell'art. 337 c.p.c., ove non ricorrano i presupposti di stretta pregiudizialità tecnica o di indispensabilità della pronuncia della Suprema Corte per la definizione del giudizio sub iudice. Pertanto, in assenza di evidenza documentale relativa al riacquisto, questa Corte procede a una decisione nel merito.
2.2 In ordine al primo motivo di appello, va preliminarmente richiamata la sentenza n. 30 del 28.1.1983 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui escludeva la trasmissione della cittadinanza italiana per via materna, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione. Tale pronuncia ha stabilito che, in ossequio al principio di uguaglianza tra uomo e donna, anche il figlio di madre cittadina italiana ha diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, con efficacia erga omnes e retroattiva, come successivamente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. SU n. 4466/2009, n. 6205/2014, n. 19428/2017 e n. 17161 del 15.6.2023). Alla luce di questi principi, la controversia verte sulla verifica circa la validità della trasmissione della cittadinanza dall'ava , nata italiana nel Persona_3
1916, al figlio e da questi all'attuale appellante. Persona_1
Il Tribunale di primo grado ha correttamente osservato che ha Persona_3 acquisito la cittadinanza statunitense nel 1943, quando il figlio era ancora minorenne;
ai sensi dell'art. 12 della legge n. 555/1912, tale naturalizzazione volontaria comportava la perdita della cittadinanza italiana anche per i figli minori senza che risulti un successivo atto di riacquisto. La Corte condivide l'interpretazione secondo cui l'acquisto della cittadinanza straniera da parte dell'ascendente, intervenuto anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, ha interrotto la continuità del rapporto cittadinanza-ascendenza, precludendo la trasmissione iure sanguinis nei confronti dell'appellante. Alla luce di quanto sopra, la decisione impugnata si presenta conforme all'assetto normativo vigente e alle pronunce giurisprudenziali sul tema, senza riscontrare vizi di diritto o di fatto.
2.3 La questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 sollevata per presunta violazione degli artt. 2, 3 e 31 Cost., in quanto la norma collega la perdita della cittadinanza italiana alla minore età del figlio senza considerare la volontà del minore, va respinta. La Corte Costituzionale ha già escluso profili di incostituzionalità in relazione all'art. 12 (cfr. sentenze n. 87/1975 e 30/1983). La norma è funzionale a garantire la coerenza del sistema della cittadinanza e non viola i principi
4 costituzionali invocati. L'automatismo previsto tutela l'ordinamento senza ledere diritti fondamentali, considerando che il minore può riacquistare la cittadinanza al raggiungimento della maggiore età. Pertanto, la questione è manifestamente infondata e va rigettata.
3. Nulla sulle spese, vista la contumacia del CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da Parte_1 rigetta l'appello e conferma l'ordinanza emessa dal Tribunale di
[...]
Torino pronunciata in data 11.04.2024, nella causa iscritta al numero R.G. 2222/2023. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11.7.2025.
IL PRESIDENTE (dott.ssa Carmela Mascarello) IL CONSIGLIERE AUS. EST. (avv. Arturo Varricchio)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente. Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere Avv. Arturo Varricchio Consigliere Aus. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 600/2024 R.G.
promossa in sede di appello da rappresentato e difeso dall'Avv. Adriana Parte_1
Maria Ruggeri ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio, in Cagliari, Via Tuveri n. 52/54, come da procura in atti Appellante nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Appellato contumace avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Nona Civile, Giudice Unico, in data 11.04.2024, comunicata in data 15.04.2024, resa nella causa iscritta al numero R.G. 2222/2023, avente ad oggetto impugnazione del provvedimento di rigetto del riconoscimento di cittadinanza.
1 CONCLUSIONI DEFINITIVE PER L'APPELLANTE:
“1. Accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dalla nascita dell'odierno appellante, e per l'effetto,
2. Ordinare al e/o all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente e/o ad ogni altra autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge nei registri dello stato civile e della cittadinanza nonché alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. In subordine e per la denegata ipotesi in cui l'ecc.ma Corte adita, uniformandosi alla decisione assunta dal Tribunale di Torino, ritenga applicabile al caso di specie l'art. 12 della L. 555/1912, Voglia investire la Corte Costituzionale in merito alla eccezione di illegittimità costituzionale del medesimo articolo 12 sollevata al superiore capo 4) del presente ricorso;
4. In ogni caso con vittoria di spese e competenze.”
Il Procuratore Generale ha ritenuto di non intervenire.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Torino l'appellante ha evocato in giudizio il , chiedendo il riconoscimento della Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente di cittadina italiana che, a suo dire, non avrebbe mai perso tale status. A sostegno della domanda, l'appellante ha allegato di essere cittadino statunitense, figlio di e di Persona_1 Persona_2 entrambi cittadini americani, e di essere nipote di , nata in [...] Persona_3
l'8.1.1916, e di , anch'egli di origine italiana (doc. n. 4). Ha Persona_4 altresì affermato che, sebbene la nonna si fosse Persona_3 successivamente naturalizzata cittadina americana, avrebbe comunque trasmesso la cittadinanza italiana al figlio, al momento della sua nascita Persona_1
(doc. n. 6). Il Tribunale ha osservato che, sebbene le disposizioni della legge n. 555/1912, nella parte in cui limitavano la trasmissione della cittadinanza alla sola linea paterna e disponevano la perdita automatica dello status civitatis per la donna italiana coniugata con cittadino straniero, siano state dichiarate incostituzionali con le sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983 della Corte Costituzionale, e sebbene la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466/2009, abbia attribuito efficacia retroattiva a tali pronunce, nel caso in esame il diritto alla cittadinanza italiana risulta comunque precluso.
2 Secondo il Tribunale è emerso che ha acquisito la cittadinanza Persona_3 statunitense nel 1943, quando il figlio era ancora minorenne. In Persona_1 applicazione dell'art. 12 della legge n. 555/1912, tale naturalizzazione ha comportato la perdita della cittadinanza italiana anche per il figlio, salvo riacquisto successivo, di fatto mai avvenuto. Anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, deve ritenersi che, in assenza di un atto di riacquisizione da parte della dante causa ovvero del figlio, la trasmissione della cittadinanza italiana risulti interrotta e non più suscettibile di essere rivendicata dai discendenti. Pertanto, il diritto del ricorrente deve ritenersi escluso ab origine, per effetto della perdita di cittadinanza da parte dell'ascendente da cui egli pretende di derivarla. Quindi il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di causa. Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale, l'appellante propone impugnazione, contestando la statuizione di rigetto per erronea applicazione dell'art. 12, comma 2, della legge n. 555/1912, in luogo dell'art.
7. L'appellante argomenta che, in ipotesi di naturalizzazione dell'ascendente italiano durante la minore età dei figli nati all'estero in Stati ius soli, la cittadinanza italiana permane sino al raggiungimento della maggiore età e che, una volta divenuto maggiorenne o emancipato, il soggetto può esercitare il diritto di rinuncia. Inoltre, contesta la necessità della dichiarazione di riacquisto ex art. 17 L. 91/92 e solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 rispetto agli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, relativamente alla volontà del minore. All'udienza del 20.12.2024 la Corte dichiarava la contumacia del e CP_1 rinviava al 21.3.2025, fissando i termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito della comparsa conclusionale. L'appellante rispettava tali adempimenti. All'udienza del 21.3.2025, su richiesta dell'appellante in attesa di una decisione della Cassazione su una questione analoga, la causa veniva rinviata al 13.6.2025. In assenza delle parti, si disponeva ulteriore rinvio all'11/7/2025 ex art. 309 c.p.c., data in cui la causa veniva trattenuta in decisione.
2. L'appello è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
2.1 Preliminarmente la Corte prende atto della pendenza dinanzi alla Corte di Cassazione di un giudizio sul rapporto tra gli artt. 7 e 12 della legge n. 555/1912, con udienza fissata per il 6.3.2025, ad oggi non ancora decisa, e del parere favorevole del Procuratore Generale all'accoglimento del ricorso. Tuttavia, la mera pendenza di un ricorso per cassazione su questione analoga o di principio, pur rilevante, non costituisce di per sé motivo legittimo e vincolante di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., né di rinvio facoltativo ai
3 sensi dell'art. 337 c.p.c., ove non ricorrano i presupposti di stretta pregiudizialità tecnica o di indispensabilità della pronuncia della Suprema Corte per la definizione del giudizio sub iudice. Pertanto, in assenza di evidenza documentale relativa al riacquisto, questa Corte procede a una decisione nel merito.
2.2 In ordine al primo motivo di appello, va preliminarmente richiamata la sentenza n. 30 del 28.1.1983 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui escludeva la trasmissione della cittadinanza italiana per via materna, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione. Tale pronuncia ha stabilito che, in ossequio al principio di uguaglianza tra uomo e donna, anche il figlio di madre cittadina italiana ha diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, con efficacia erga omnes e retroattiva, come successivamente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. SU n. 4466/2009, n. 6205/2014, n. 19428/2017 e n. 17161 del 15.6.2023). Alla luce di questi principi, la controversia verte sulla verifica circa la validità della trasmissione della cittadinanza dall'ava , nata italiana nel Persona_3
1916, al figlio e da questi all'attuale appellante. Persona_1
Il Tribunale di primo grado ha correttamente osservato che ha Persona_3 acquisito la cittadinanza statunitense nel 1943, quando il figlio era ancora minorenne;
ai sensi dell'art. 12 della legge n. 555/1912, tale naturalizzazione volontaria comportava la perdita della cittadinanza italiana anche per i figli minori senza che risulti un successivo atto di riacquisto. La Corte condivide l'interpretazione secondo cui l'acquisto della cittadinanza straniera da parte dell'ascendente, intervenuto anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, ha interrotto la continuità del rapporto cittadinanza-ascendenza, precludendo la trasmissione iure sanguinis nei confronti dell'appellante. Alla luce di quanto sopra, la decisione impugnata si presenta conforme all'assetto normativo vigente e alle pronunce giurisprudenziali sul tema, senza riscontrare vizi di diritto o di fatto.
2.3 La questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 sollevata per presunta violazione degli artt. 2, 3 e 31 Cost., in quanto la norma collega la perdita della cittadinanza italiana alla minore età del figlio senza considerare la volontà del minore, va respinta. La Corte Costituzionale ha già escluso profili di incostituzionalità in relazione all'art. 12 (cfr. sentenze n. 87/1975 e 30/1983). La norma è funzionale a garantire la coerenza del sistema della cittadinanza e non viola i principi
4 costituzionali invocati. L'automatismo previsto tutela l'ordinamento senza ledere diritti fondamentali, considerando che il minore può riacquistare la cittadinanza al raggiungimento della maggiore età. Pertanto, la questione è manifestamente infondata e va rigettata.
3. Nulla sulle spese, vista la contumacia del CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da Parte_1 rigetta l'appello e conferma l'ordinanza emessa dal Tribunale di
[...]
Torino pronunciata in data 11.04.2024, nella causa iscritta al numero R.G. 2222/2023. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11.7.2025.
IL PRESIDENTE (dott.ssa Carmela Mascarello) IL CONSIGLIERE AUS. EST. (avv. Arturo Varricchio)
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