Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1343/2020, posta in decisione in data 18.11.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) in data 21/03/1974 e (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._2
Palermo il 13 novembre 2002, con il patrocinio dell'Avv. MILONE MARIO e dell'Avv. MASSARO CENERE BERNARDO Indirizzo C.F._3
Telematico; e con elezione di domicilio in via VIA BRIGATA VERONA, 6 90100
PALERMO presso il medesimo difensore
ATTRICI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MORRICO ENZO e dall'Avv. DI P.IVA_1
ROSA ANTONELLO ) C/O AVV. INFANTINO - VIA C.F._4
M.SE DI VILLABIANCA, 54 - PALERMO 90100 PALERMO;
Parte_3
) VIA M.SE DI VILLABIANCA, 54 C/O AVV. C.F._5
INFANTINO PALERMO;
Controparte_2
) VIA MARCHESE DI VILLABIANCA 54 90100 C.F._6
PALERMO; ( ) VIA MARCHESE DI Parte_4 C.F._7
VILLABIANCA, 54 C/ AVV. INFANTINO 90100 PALERMO;
e con elezione di domicilio in via M. DI VILLABIANCA 54 c/o AVV INFANTINO PALERMO presso il medesimo difensore
(già , Controparte_3 Controparte_4
P.IVA con sede legale in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, in P.IVA_2
persona dei procuratori speciali, e e Controparte_5 Controparte_6
(già , P. IVA , con sede Controparte_7 CP_8 P.IVA_3
legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore, Dott.
[...]
entrambe rappresentate e difese DALL'AVV. SANTO SPAGNOLO CP_9
(C.F. ) E CON ELEZIONE DI DOMICILIO IN VIA VIA C.F._8
D'AZEGLIO 5 PALERMO PRESSO IL MEDESIMO DIFENSORE
CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla Parte_1 figlia minorenne citava avanti al Tribunale di Palermo Parte_2 [...]
e Controparte_1 Controparte_10 Controparte_11
e e premesso che
[...] Controparte_4 Controparte_12 CP_13
2 , rispettivamente coniuge e padre delle attrici e dipendente di in Pt_2 CP_1 data 3.9.2004 subiva un grave infortunio sul lavoro, al quale, dopo circa venti ore, seguiva al morte e che gli eventi erano da ascrivere a responsabilità della datrice di lavoro per violazione della normativa antinfortunistica, stante l'omissione delle cautele necessarie ad assicurare adeguata protezione dai pericoli derivanti dall'utilizzo delle scale dalla cui caduta era seguita la morte di , chiedeva il Persona_1 risarcimento dei danni subiti iure ereditario, nonché al risarcimento del danno iure proprio, in particolare danno patrimoniale, danno biologico, danni non patrimoniali correlati alla prematura scomparsa del congiunto, previo accertamento della responsabilità della società convenuta in relazione all'infortunio oggetto di causa, con condanna della stessa a corrispondere le voci risarcitorie indicate punto si costituiva e, proposte una serie di eccezioni, chiedeva il rigetto CP_1 delle domande, assumendo la responsabilità di alla determinazione Persona_1 dell'infortunio e chiamando in causa le compagnie assicuratrici, indicate inizialmente.
Queste si costituivano eccependo del pari una serie di profili.
Con sentenza numero 3593/2010 del 18 agosto 2010, il Tribunale adito riconosciuta la piena ed esclusiva responsabilità della nella Controparte_1 determinazione dell'incidente sul lavoro che ha causato la morte di , Persona_1 accoglieva parzialmente le domande della , riconoscendole il risarcimento Pt_1 del danno non patrimoniale e in particolare il danno morale da perdita del rapporto parentale ed esistenziale, non mancando di rilevare che tale danno implica una componente solidaristico-satisfattiva e una componente punitiva, entrambe risarcibili.
In via equitativa, sulla base delle circostanze legate all'evento ed alla gravità della colpa imputabile alla datrice di lavoro - essendo stato cagionato un reato colposo imputabile al datore di lavoro - e della giovane età della vittima (35 anni), della
(anni 30) e della figlia minorenne (anni due), dell'intensissimo legame Pt_1 affettivo tra il defunto e le due congiunte della estrema prostrazione psicologica della e delle turbe comportamentali della bambina - liquidava tale danno, per Pt_1 ciascuna delle danneggiate, in complessivi € 823.000,00, comprensivi del risarcimento del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro per il ritardo nella liquidazione dello stesso danno, quantificato e calcolato e applicando i c.d. interessi compensativi. Per l'effetto condannava a corrispondere il CP_1
3 risarcimento del danno e le tre compagnie assicuratrici ciascuna pro quota, a tenere indenne dal pagamento di tutte le somme che quest'ultima corrisponderà CP_1 all'attrice in forza della stessa sentenza, ivi comprese le spese di lite.
Disattendeva, di contro, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, del danno biologico iure proprio, sia per la che per la figlia minorenne, Pt_1
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello Controparte_14
(società incorporante e mentre la Controparte_10 Controparte_4
in proprio e n.q. e proponevano appello incidentale, restando Pt_1 CP_1 [...]
contumace. CP_12
Con sentenza non definitiva n. 1697/2013, la Corte d'Appello di Palermo confermava la statuizione relativa all'affermazione della responsabilità esclusiva della società datrice di lavoro, e le statuizioni di rigetto delle domande dell'attrice relative al risarcimento del danno patrimoniale.
Con la sentenza definitiva n. 1880/2016 del 15.10.20216, la stessa Corte rideterminava il risarcimento del danno, in complessivi € 327.999,00 ciascuna da maggiorare con gli interessi compensativi. Censurava sia il riferimento al profilo
“punitivo” del risarcimento del danno, che quindi espungeva dalla quantificazione e quantificava il danno, puntualizzando di dovere applicare le tabelle del Tribunale di
Milano e condannando le danneggiate alla restituzione alla delle somme CP_1 percepite in eccedenza rispetto a quelle riconosciute in base alla sentenza di primo grado.
La sentenza veniva impugnata per cassazione da , in proprio e Parte_1
n.q.; resistevano che proponeva ricorso incidentale, CP_1 CP_4
mentre e non si costituivano.
[...] Controparte_14 CP_12
Con sentenza n. 27590/2019 del 29.10.2019, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso principale, rimettendo alla Corte d'Appello si Palermo in diversa composizione e dichiarava inammissibile il ricorso incidentale.
La Cassazione, premessi i consolidati principi in tema di danno parentale, censura la sentenza (definitiva) di appello, laddove la Corte territoriale a sua volta attacca il riferimento - fatto dal primo Giudice - alla funzione punitiva del risarcimento del danno, aggiuntiva a quella propriamente solidaristico- satisfattiva, e 4 ridetermina la quantificazione del danno non patrimoniale, riconosciuto dal primo
Giudice alla e alla figlia per la perdita del congiunto, escludendo dalla Pt_1 quantificazione la componente punitiva non prevista dal nostro ordinamento giuridico. Secondo la corte di legittimità, poi, nel liquidare i predetti risarcimenti del danno alle due vittime secondarie, la stessa corte d'Appello a quo, richiamando le
Tabelle di , è pervenuta del tutto “apoditticamente e acriticamente” (sic la CP_14
Cassazione) a concludere che, tenuto conto delle circostanze legate all'evento, alla giovane età delle vittime secondarie e della vittima primaria, va riconosciuta alle prime a titolo di danno non patrimoniale la maggior somma all'uopo prevista dalle tabelle di per la personalizzazione del danno, quantificata in € 327.999,00 per CP_14 ciascuna di esse (oltre interessi compensativi e di mora).
La Corte di Cassazione definisce questa motivazione illogica, intrinsecamente contraddittoria, inidonea a consentire di apprezzare l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte di merito per addivenire alla raggiunta conclusione, atteso che “il dictum dell'impugnata sentenza risulta in realtà inammissibilmente fondato su motivazione meramente apparente e obiettivamente incomprensibile, non raggiungendo l'indefettibile limite del necessario minimo costituzionale e, pertanto (risultando) sostanzialmente omessa al riguardo”, sì da rendersi necessario il controllo in sede di legittimità.
La Corte di legittimità chiarisce, inoltre, che “non risulta indicato il motivazione quale sia il tipo di tabelle utilizzata;
lo scaglione per ciascuna delle odierne ricorrenti individuato;
il quomodo e il quantum della asseritamente operata personalizzazione;
gli aspetti o voci del danno non patrimoniale presi nella specie in considerazione;
la valutazione, nella specie, in particolare del danno morale;
il criterio adottato ai fini dell'operata sottrazione, dall'ammontare liquidato dal Tribunale a titolo di danno non patrimoniale, di somma a titolo di componente punitivo non prevista dal nostro ordinamento giuridico”.
A seguito della suddetta decisione, la , sempre in proprio e n.q., Pt_1 proponeva citazione in riassunzione;
resistevano e le due compagnie CP_1
Assicuratrici.
Con comparsa del 6.11.2024 si costituiva in proprio divenuta Parte_2 maggiorenne nelle more del giudizio.
5 In data 18.11.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Come si è esposto in forma riassuntiva, la Cassazione ha annullato la sentenza accogliendo i motivi di ricorso incidentale, esprimendo le censure prima riassunte e indicando esplicitamente le criticità della decisione, cioè i profili decisori che il
Giudice d'appello ha omesso di chiarire ed esplicitare.
E' utile sottolineare che i principi enunciati nella sentenza di rinvio sono stati confermati e vieppiù esplicitati da successive pronunce della Suprema Corte: “Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico- relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di si era fatto riferimento e senza motivare la disposta CP_14 riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare). (Cass.
12.1.2025, n. 761)
Ebbene, questa Corte osserva quanto segue.
E' utile ricordare che il danno parentale – o rectius (nella specie) danno da perdita del rapporto parentale (che si distingue dal danno da lesione del rapporto parentale) è quello sofferto dal familiare superstite a causa della morte di un congiunto;
esso è il diritto autonomo all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale";
“ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e
6 sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto le domande risarcitorie proposte nei confronti della datrice di lavoro, "iure hereditatis" e
"iure proprio", dalle figlie e dal coniuge di un prestatore di lavoro deceduto a seguito di mesotelioma pleurico contratto per causa di lavoro, ritenendo inammissibile la proposizione da parte di costoro di un'azione di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.). (Cass. 13.6.2017, n. 14655).
In attuazione dunque dei principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento con rinvio, questa Corte applica la Tabella di , in quanto più CP_14 rispondente alle indicazioni prescrittive della Cassazione, perché permette quella personalizzazione del danno parentale del tutto mancata nella sentenza cassata.
Costituisce principio acquisto in materia e implicitamente evocato anche dalla sentenza della Cassazione: “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (…) (Cass.
11.11.2019, n. 28989).
Premesso che l'esistenza del danno parentale è stata asseverata dalle sentenze di merito e tale profilo non è stata oggetto di impugnazione, sicché su tale profilo si è formato il giudicato, ritiene questa Corte che siano adeguatamente dimostrati e certamente da ritenere sussistenti anche in via presuntiva, sia la sofferenza morale delle due vittime secondarie, che il profilo dinamico relazionale.
7 Non è inutile osservare qui che il primo Giudice aveva già considerato, nell'effettuare la liquidazione in parola, la sofferenza patita dalla moglie, caduta in un profondo stato di prostrazione psicologica e dalla figlia che ha attraversato e Pt_2 attraversa notevoli difficoltà comportamentali e relazionali. Tali profili, mai contestati né confutati, rilevano ai fini della prova del danno sofferenziale e dinamico relazionale.
“La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della
"onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice d'appello - in riforma della sentenza di primo grado - aveva aumentato la liquidazione del danno non patrimoniale patito dai congiunti della vittima di un sinistro stradale, proprio in ragione della gravità degli effetti prodotti, sulla loro psiche, dalla morte del familiare)”. (Cass. 19.10.2015, n. 21084).
Pur escludendosi il danno biologico delle attrici, cioè la sussistenza di lesioni permanenti della integrità psicofisica (come statuisce la sentenza definitiva di appello), comunque le sofferenze predette entrano nella valutazione del danno parentale (come profili sofferenziali e dinamico relazionali).
Per quel che concerne il quantum , si ricorda che “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità
8 del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro)”
(Cass. n. 10579 del 21.4.2021, così anche Cass. 26300/2021 e 5948/2023).
Attualmente i sistemi di liquidazione basati su tabelle articolate con il sistema a punti, conformi quindi alle indicazioni della Suprema Corte, sono principalmente quello predisposto dal Tribunale di Roma e quello predisposto, da ultimo, nel 2022, dal Tribunale di Milano (riveduto e corretto dopo le censure della sentenza da ultimo richiamata).
Questa Corte opta per il sistema tabellare a punti predisposto dal Tribunale di
Milano, giusta le Tabelle pubblicate il 29.6.2022, dove sono previsti un numero maggiore e meglio articolato, di parametri liquidatori. Queste Tabelle, in primo luogo, prendono in considerazione non solo l'aspetto propriamente sofferenziale, ma anche quello dinamico relazione;
includono inoltre un importante – a parere di questa
Corte – parametro, relativo alla qualità e intensità della relazione affettiva, che permette una migliore personalizzazione del risarcimento e articolano maggiormente il caso della sussistenza di superstiti e lil parametro della convivenza.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Quanto ai parametri A e B (relativi alle età della vittima primaria e secondaria), trovano applicazione per entrambe le attrici 22 punti per il primo e per il secondo, rispettivamente alla e alla minorenne 24 e 18 punti;
Pt_1 Pt_2
per il parametro C, si applica il massimo punteggio, cioè 18; per il parametro D, a entrambe il punteggio 14;
Quanto al parametro E, relativo alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto, va riconosciuto alle attrici in riassunzione il valore massimo e, quindi, 30 punti. Ricorrono invero tutte le condizioni evocate dai redattori delle Tabelle e dalla giurisprudenza sul punto;
la giovane età delle persone coinvolte (la vittima primaria, aveva 35 anni al momento della Persona_1
9 morte, la moglie aveva 30 e la figlia aveva solo 2 anni) la convivenza Parte_1 familiare impongono la considerazione che l'evento letale, la morte sul lavoro del rispettivo giovane marito e padre, in circostanze peraltro molto drammatiche, ha inflitto una intensissima sofferenza alla moglie e anche di riflesso, alla figlia;
ed di evidenza intuitiva molto intensa risulta anche lo stravolgimento della vita delle due vittima secondarie, con il venir meno del loro principale supporto affettivo e familiare
(ed è appena il caso di notare che tutte le circostanze di fatto …
Moltiplicando il valore punto per il cumulo dei punteggi rispettivamente risultanti, l'importo eccede il c.a.p. (importo massimo applicabile) stabilito nella tabella, sicchè il risarcimento riconosciuto alle attrici va riportato al massimo importo riconoscibile, cioè € 336.500,00, non ricorrendo, a parere di questa Corte, circostanze eccezionali che legittimino un superamento di tale massimo.
Alle attrici in riassunzione spetta inoltre il ristoro dell'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, posso infatti essere corrisposti interessi (ad un tasso che, in mancanza di specifiche indicazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi nei quali il danaro sarebbe stato investito, può determinarsi in misura pari al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante,
Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05). Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale dell'importo risarcitorio liquidato in valuta attuale, sì da rapportarlo all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, in modo da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della
10 variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
In sintesi, trattandosi di crediti di valore, le somme così individuate, previamente devalutate alla data del sinistro (3.9.2004) secondo i criteri indicati in premessa, vanno rivalutate. Quindi, sulle somme annualmente rivalutate, vanno calcolati gli interessi (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712).
Questa Corte aderisce all'insegnamento della Cassazione secondo il quale “Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale
è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione. (Cass. 4.11.2020, n. 24468).
Tenuto conto che la Corte d'Appello, nella precedente sentenza n. 1880/2016 del
15.10.2016, ha dichiarato la , in proprio e n.q., tenuta a restituire alla Pt_1
le somme ricevute a titolo di risarcimento in eccedenza rispetto a Controparte_1 quelle liquidate, senza alcuna pronunzia condannatoria e che tale statuizione non è stata impugnata avanti alla Cassazione, la domanda di condanna alla restituzione qui proposta per la prima volta da non può trovare accoglimento e si CP_1 procederà, pertanto, solo a ribadire l'obbligo alla restituzione.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, quindi della decurtazione del risarcimento riconosciuto alle parti attrici,
11 ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 92 c.p.c. per compensare tra le parti principali, e la figlia e - 1/4 delle spese dei tre gradi del giudizio, Pt_1 CP_1 ponendo i restanti ¾ a carico della che è rimasta prevalentemente CP_1 soccombente. Dette spese possono essere liquidate, nell'intero, in complessivi €
14.382,00 di cui € 11.000,00 per onorari, € 2.235,00,00 per diritti, € 1.147,00 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA per il giudizio di primo grado;
per entrambi i giudizi di appello in complessivi 30.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
per il giudizio in Cassazione in complessivi € 16.036,00 di cui € 15.000,00 per compensi ed
€ 1.036,00 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA;
vanno dichiarate compensate le spese negli altri rapporti processuali, con distrazione in favore dei difensori delle attrici in riassunzione dichiaratisi antistatari.
In relazione agli artt. 59 e 60 del T.U. sull'Imposta di registro, va indicata nella la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta Controparte_1 prenotata a debito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando sul rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 27590 del 29.10.2019, sentiti i Procuratori delle parti:
1) condanna al pagamento, in favore CP_1 Controparte_15 di e della somma di € 336.500,00 ciascuna, oltre Parte_1 Parte_2 interessi compensativi calcolati come da motivazione e oltre interessi legali sulle somme complessivamente dovute dalla data di questa sentenza al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore delle attrici in riassunzione, di CP_1
¾ delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 14.382,00, oltre accessori, per il giudizio di primo grado, in complessivi 30.000,00, oltre accessori per entrambi i giudizi di appello, in complessivi € 16.036,00 oltre accessori per il giudizio in
Cassazione e dispone la distrazione delle stesse spese in favore degli avvocati Mario
Milone e Bernardo Massaro Cenere che si sono dichiarati antistatari;
3) dichiara interamente compensate le spese per tutti gli altri rapporti processuali;
12 4) dichiara e tenute a restituire a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 le somme percepite a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale eccedenti gli importi oggi liquidati con questa sentenza;
5) condanna e ciascuna Controparte_16 Controparte_3 pro quota ex art. 1911 c.c., a tenere indenne dal pagamento di tutte Controparte_1 le somme che quest'ultima dovrà corrispondere alle attrici in riassunzione, in forza di questa sentenza;
6) indica in la parte nei cui confronti deve essere recuperata Controparte_1
l'imposta prenotata a debito ai sensi degli artt. 59 e 60 del T.U. sull'Imposta di registro.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 20.2.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
13