TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1474/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Il giudice nel procedimento iscritto al n. 1474/2023 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
3h Poggio Mirteto (RI), c.f. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Vincenzo Bregola c.f. , e nel di lui studio elettivamente domiciliato C.F._2
in Napoli al CDN centro direzionale Napoli isola A/5 pec:
Email_1
CONTRO
C. F e P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Poggio Mirteto, in Piazza Martiri della libertà n. 40 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco Morelli (C.F.
, PEC;
fax 06.32541836) C.F._3 Email_2
sito in Roma, in via G. Vitelleschi n. 26, in virtù di procura alle liti e della delibera comunale n. 151 del 20.11.2023 allegata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 marzo 2024,
OSSERVA
Con atto di citazione depositato il 7.11.2023 e ritualmente notificato Parte_1
ha citato il , in persona del l.r. p.t., per sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni, che si riportano testualmente:
“1) ordinare al in persona del Sig. Sindaco quale Controparte_1
R.L.P.T., con sentenza, la trascrizione nell'Atto di Nascita della rimozione delle procure ad amministrare tutte le finzioni giuridiche create “ex nihilo” da tutti gli organismi della
Repubblica Italiana, con con i conseguenti diritti di legge connessi e scaturenti.
2) Disporre la cancellazione del SOGGETTO GIURIDICO (COGNOME E NOME)
TUTTO MAIUSCOLO in ogni forma scritta e riferito al c.f. in virtù C.F._1
della revoca di ogni e qualsivoglia procura e/o delega acquisite dalia Repubblica Italiana o di ogni altro ente facente capo per il tramite dell'Atto di Nascita e invalidati dall'Atto pubblico di cui è causa.
3) Disporre la tracrizione di parte attorea quale individuo con personalità giuridica
e capacità di auto-amministrazione, quale conseguenza dell'Atto Pubblico.
4) Riportare in ogni trascrizione, il nome anteponendo il prenome al cognome, così come disposto dagli artt. 6 e 7 del codice civile, utilizzando la scrittura ” Parte_1 con le sole iniziali in carattere maiuscolo e vietando ad ogni ente pubblico e/o privato l'uso diverso da quanto richiesto nel presente atto.”
Instaurato il contraddittorio nell'introdotto procedimento con la costituzione del lo stesso deduceva la nullità e/o l'inammissibilità della citazione per CP_1
indeterminatezza del petitum e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere la domanda erroneamente rivolta al Comune (di residenza dell'attore) e non alla
- del luogo in cui il richiedente ha la residenza, Controparte_2 ove si intendesse l'istanza volta come volta alla modifica o aggiunta del nome e/o del cognome dell'agente.
Tali posizioni venivano ribadite nelle note e memorie conclusive.
A scioglimento della riserva assunta, deve allora rilevarsi come in effetti la assai articolata domanda, ricca di riferimenti normativi e giurisprudenziali, non consenta però in nessun modo di identificare quale sia il bene della vita che in concreto si chiede al Tribunale di assicurare: risolvendosi in una giustapposizione di affermazioni e indicazioni sul
'riconoscimento' dell'attore come 'individuo con personalità giuridica e capacità di auto- amministrazione', senza però indicare – ad esempio - se vi siano, e quali, gli atti che tale capacità avrebbero negato (non si comprende né si documenta se il ha subito forme di Pt_1
limitazione della propria capacità di agire, come nomina di ADS o di tutore), atti che peraltro avrebbero dovuto essere impugnati con le forme loro proprie. In difetto di tale deduzione, deve allora ritenersi pienamente vigente quanto disposto dagli artt. 1 e 2 c.c., dunque l'avvenuta acquisizione di capacità giuridica e di capacità di agire che l'ordinamento riconosce a ogni persona, rispettivamente con la nascita e con il raggiungimento della maggiore età, e che viene ribadito e declinato in tutte le fonti del diritto nazionali e internazionali che l'attore diffusamente menziona. L'assenza di un petitum giuridicamente definibile e azionabile si evince del resto anche dal tipo di istruttoria che viene richiesta
(parimenti riportata testualmente): “Sin da ora si chiede di ascoltare, l'Uomo
Biologicamente Vivo “gerardo gallo” quale parte attrice, in virtù di una chiara espressione di volontà e stante la complessità della materia trattata nel presente atto, nonché ascoltare il Presidente di organizzazione non governativa per i diritti umani. Con riserva di nominare propri consulenti giuridici esperti in tale materia, ovvero Presidente di organizzazione non governativa per i diritti umani”.
Ove tale atto (che richiama pronunce giurisprudenziali che attengono però al ben diverso caso in cui le modifiche anagrafiche conseguano a variazioni dei caratteri sessuali della persona: situazione non qui dedotta) miri piuttosto a una modifica di nome e cognome, come sembra evincersi dalla richiesta di inversione degli stessi, deve condividersi l'eccezione di illegittimazione del essendo la relativa procedura di competenza CP_1
della . CP_2
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza (causa che parte attrice dichiara di valore indeterminabile, che si reputa di bassa complessità e che è stata priva di fase istruttoria).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile e comunque rigetta la domanda;
condanna l'attore alle spese di lite, che quantifica in euro 3809,00 più accessori
Così deciso in Rieti il 14 marzo 2025
Il giudice
Dott. Carlo Sabatini
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Il giudice nel procedimento iscritto al n. 1474/2023 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
3h Poggio Mirteto (RI), c.f. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Vincenzo Bregola c.f. , e nel di lui studio elettivamente domiciliato C.F._2
in Napoli al CDN centro direzionale Napoli isola A/5 pec:
Email_1
CONTRO
C. F e P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Poggio Mirteto, in Piazza Martiri della libertà n. 40 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco Morelli (C.F.
, PEC;
fax 06.32541836) C.F._3 Email_2
sito in Roma, in via G. Vitelleschi n. 26, in virtù di procura alle liti e della delibera comunale n. 151 del 20.11.2023 allegata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 marzo 2024,
OSSERVA
Con atto di citazione depositato il 7.11.2023 e ritualmente notificato Parte_1
ha citato il , in persona del l.r. p.t., per sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni, che si riportano testualmente:
“1) ordinare al in persona del Sig. Sindaco quale Controparte_1
R.L.P.T., con sentenza, la trascrizione nell'Atto di Nascita della rimozione delle procure ad amministrare tutte le finzioni giuridiche create “ex nihilo” da tutti gli organismi della
Repubblica Italiana, con con i conseguenti diritti di legge connessi e scaturenti.
2) Disporre la cancellazione del SOGGETTO GIURIDICO (COGNOME E NOME)
TUTTO MAIUSCOLO in ogni forma scritta e riferito al c.f. in virtù C.F._1
della revoca di ogni e qualsivoglia procura e/o delega acquisite dalia Repubblica Italiana o di ogni altro ente facente capo per il tramite dell'Atto di Nascita e invalidati dall'Atto pubblico di cui è causa.
3) Disporre la tracrizione di parte attorea quale individuo con personalità giuridica
e capacità di auto-amministrazione, quale conseguenza dell'Atto Pubblico.
4) Riportare in ogni trascrizione, il nome anteponendo il prenome al cognome, così come disposto dagli artt. 6 e 7 del codice civile, utilizzando la scrittura ” Parte_1 con le sole iniziali in carattere maiuscolo e vietando ad ogni ente pubblico e/o privato l'uso diverso da quanto richiesto nel presente atto.”
Instaurato il contraddittorio nell'introdotto procedimento con la costituzione del lo stesso deduceva la nullità e/o l'inammissibilità della citazione per CP_1
indeterminatezza del petitum e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere la domanda erroneamente rivolta al Comune (di residenza dell'attore) e non alla
- del luogo in cui il richiedente ha la residenza, Controparte_2 ove si intendesse l'istanza volta come volta alla modifica o aggiunta del nome e/o del cognome dell'agente.
Tali posizioni venivano ribadite nelle note e memorie conclusive.
A scioglimento della riserva assunta, deve allora rilevarsi come in effetti la assai articolata domanda, ricca di riferimenti normativi e giurisprudenziali, non consenta però in nessun modo di identificare quale sia il bene della vita che in concreto si chiede al Tribunale di assicurare: risolvendosi in una giustapposizione di affermazioni e indicazioni sul
'riconoscimento' dell'attore come 'individuo con personalità giuridica e capacità di auto- amministrazione', senza però indicare – ad esempio - se vi siano, e quali, gli atti che tale capacità avrebbero negato (non si comprende né si documenta se il ha subito forme di Pt_1
limitazione della propria capacità di agire, come nomina di ADS o di tutore), atti che peraltro avrebbero dovuto essere impugnati con le forme loro proprie. In difetto di tale deduzione, deve allora ritenersi pienamente vigente quanto disposto dagli artt. 1 e 2 c.c., dunque l'avvenuta acquisizione di capacità giuridica e di capacità di agire che l'ordinamento riconosce a ogni persona, rispettivamente con la nascita e con il raggiungimento della maggiore età, e che viene ribadito e declinato in tutte le fonti del diritto nazionali e internazionali che l'attore diffusamente menziona. L'assenza di un petitum giuridicamente definibile e azionabile si evince del resto anche dal tipo di istruttoria che viene richiesta
(parimenti riportata testualmente): “Sin da ora si chiede di ascoltare, l'Uomo
Biologicamente Vivo “gerardo gallo” quale parte attrice, in virtù di una chiara espressione di volontà e stante la complessità della materia trattata nel presente atto, nonché ascoltare il Presidente di organizzazione non governativa per i diritti umani. Con riserva di nominare propri consulenti giuridici esperti in tale materia, ovvero Presidente di organizzazione non governativa per i diritti umani”.
Ove tale atto (che richiama pronunce giurisprudenziali che attengono però al ben diverso caso in cui le modifiche anagrafiche conseguano a variazioni dei caratteri sessuali della persona: situazione non qui dedotta) miri piuttosto a una modifica di nome e cognome, come sembra evincersi dalla richiesta di inversione degli stessi, deve condividersi l'eccezione di illegittimazione del essendo la relativa procedura di competenza CP_1
della . CP_2
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza (causa che parte attrice dichiara di valore indeterminabile, che si reputa di bassa complessità e che è stata priva di fase istruttoria).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile e comunque rigetta la domanda;
condanna l'attore alle spese di lite, che quantifica in euro 3809,00 più accessori
Così deciso in Rieti il 14 marzo 2025
Il giudice
Dott. Carlo Sabatini