Articolo 10 della Legge 3 dicembre 1999, n. 493
Articolo 9Articolo 11
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12 gennaio 2000
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1 gennaio 2019
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12 gennaio 2025
Art. 10.
(Fondo autonomo speciale).
1. Per la finalita' di cui all'articolo 7, comma 2, e' istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilita' separata, di seguito denominato "Fondo".
2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanita' e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente e' eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.
3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:
a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;
b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonche' sull'andamento del Fondo;
c) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 DICEMBRE 2024, N. 203)) ;
d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al perseguimento delle finalita' di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9.
Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell'INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2025
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