Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 gennaio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 gennaio 2025 |
Commentari • 38
- 1. Monitoraggio mese di gennaio 2025https://www.lavoro.gov.it/
Di seguito, gli elementi informativi concernenti le attività/iniziative riferite al mese di gennaio 2025, volte alla realizzazione degli obiettivi di cui al Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con riguardo alle relative aree strategiche di intervento. INIZIATIVE DI PREVENZIONE E PROMOZIONE In data 9 gennaio u.s. sono state pubblicate le modifiche apportate ai criteri dell'Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione e informazione a contenuto prevenzionale ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., già approvato e pubblicato in data 9 luglio u.s. sulla Gazzetta Ufficiale e nella pagina dedicata …
Leggi di più… - 2. Anno 2022https://dirittifondamentali.it/
CategoriaAnno 2022 Illegittimo prevedere che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo precluda all'imputato di formulare, nella udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di abbreviato o di patteggiamento. (Corte Cost., 10 novembre-2 dicembre 2022, n. 243 Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, c.p.p., in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della […] Per la Corte costituzionale …
Leggi di più… - 3. Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialihttps://www.lavoro.gov.it/
- 4. Fabrizio VazioAccesso limitatohttps://www.eutekne.info/
- 5. Corte costituzionale - Pagina 23https://dirittifondamentali.it/
CategoriaCorte costituzionale L'esenzione IMU sulla prima casa spetta al possessore che vi risieda o dimori abitualmente, indipendentemente dal nucleo familiare (Corte costituzionale, sent. 13 ottobre 2022, n. 209) Con la sentenza n. 209 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di «nucleo familiare» finiva per penalizzarlo, contrastando con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione. La Corte ha affermato che «nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali […] Parzialmente illegittima la normativa sulla responsabilità civile dei magistrati in quanto non …
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Giurisprudenza • 52
- 1. Trib. Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 1906Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 943/2024 RG fissata all'udienza del 01/07/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da: , rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1 CURSANO FRANCESCA Ricorrente C O N T R O , rappresentato e difeso dall'avv. BIANCO FRANCESCO CP_1 Resistente FATTO E DIRITTO In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di …Leggi di più...
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- 2. Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 445Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 25.3.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 691/23 R.Gen. vertente T R A (nata a [...] il [...]), elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma in via Flaminia n. 334, presso lo studio degli Avv.ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente E , in persona del Direttore Regionale Lazio, elettivamente domiciliato in CP_1 Tivoli Via Nazionale Tiburtina, 75, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4245Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati: - dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente - - dr. Vincenzo Selmi - Consigliere - - dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1330 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente TRA , rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Andrea Ranalli, con il quale elettivamente domicilia …Leggi di più...
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- 4. Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4953Provvedimento: Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 1980/2025 del R.G. Tra , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti; Pt_1 ricorrente E , nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 LU PA; resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato nei termini di legge ai sensi dell'art. 445 bis, …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 300Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera All'udienza dell'8.5.2025, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. RG. 645/2023 promossa da - appellante - Parte_1 Avv. Maria Gabriella Del Rosso contro - appellato- CP_1 Avv.ti LA Baronti e OS MA Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 616/2023 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 4.7.2023 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Art. 1. (Finalita').
1. La presente legge promuove iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocivita' e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli
ambienti di civile abitazione).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le modificazioni necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinche' le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 14. - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la sua emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".