Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 gennaio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 gennaio 2025 |
Commentari • 52
- 1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialihttps://www.lavoro.gov.it/ · 1
Calderone esprime vicinanza Famiglia De Seta e annuncia correzione norma risarcimento famiglie vittime infortuni mortali "Quando muore un giovane durante un periodo di alternanza scuola-lavoro in azienda è una grave sconfitta per il sistema creato a protezione della vita di ogni lavoratore. Ai genitori va tutta la mia vicinanza come Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e come mamma, consapevole che nessun… Alleanza per la sicurezza sul lavoro Si è svolto oggi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il primo incontro del Tavolo sulla sicurezza sul lavoro. Documentazione Organi INAIL Si comunica che sono state aggiornate per l'annualità 2024 e acquisite agli atti della …
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Giurisprudenza • 53
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4245Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati: - dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente - - dr. Vincenzo Selmi - Consigliere - - dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1330 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente TRA Parte_1 , rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Andrea Ranalli, con il quale elettivamente domicilia …Leggi di più...
- tabelle DPR 1124/1965·
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Art. 1. (Finalita').
1. La presente legge promuove iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocivita' e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli
ambienti di civile abitazione).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le modificazioni necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinche' le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 14. - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la sua emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".