Sentenza 23 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2024, n. 43863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43863 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MI TO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IN UO, condannata alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di estorsione aggravata e continuata, in esecuzione dal 25 ottobre 2023, formulava al Tribunale di sorveglianza di Bari istanza onde ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza del 2 luglio 2024, dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, e rigettava la domanda di affidamento in prova, valorizzando «i gravi episodi oggetto di condanna» e «le aberranti modalità con cui l'illecito è stato realizzato>>; il totale disconoscimento di responsabilità da parte della stessa rispetto ai gravissimi illeciti realizzati», emersa durante l'osservazione scientifica compiuta presso l'istituto di detenzione;
l'inidoneità del contesto sociale a sostenere efficacemente il percorso di riabilitazione della condannata, poiché il suo attuale of compagno ON LE «risulta giuridicamente compromesso in quanto annoverante a suo carico precedenti di polizia per minacce, falsa attestazione identità personale, porto abusivo di armi, uso di atto falso, truffa e rissa»; l'assenza di resipiscenza, non avendo la UO chiesto perdono alle vittime del reato né adempiuto all'obbligo risarcitorio disposto dalla sentenza. Questi elementi venivano ritenuti dal collegio decisivi per il rigetto dell'istanza, pur a fronte di aspetti ricavabili dagli atti che deponevano in senso opposto, quali la risalenza nel tempo dell'illecito, l'assenza di ulteriori condotte illecite ascrivibili alla UO, il suo reinserimento nel tessuto sociale successivamente all'illecito attraverso l'avvio di una attività commerciale, la condotta corretta dalla stessa serbata all'interno della struttura. L'istanza veniva dunque rigettata, poiché la misura richiesta veniva ritenuta eccessivamente ampia e non idonea a favorire una concreta riabilitazione» della Scotto né ad evitare il rischio di recidiva, reputando, per contro, opportuna ancorché necessaria la prosecuzione del trattamento intramurario, finalizzato a sostenere la UO nel suo percorso di riabilitazione, onde prevenire il pericolo di recidiva ed evitare che la medesima ove dovessero riproporsi circostanze analoghe a quelle oggetto di condanna possa reiterare la condotta antisociale, non avendone evidentemente compreso il disvalore».
2. Il difensore di fiducia della condannata, Avv. Luigi Di Rella, ha impugnato l'indicata ordinanza, nella sola parte relativa al rigetto dell'istanza di ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione: si duole della mancata valorizzazione della scrupolosa osservanza da parte della UO di tutte le prescrizioni a lei imposte, dell'assenza pendenze e di condanne ulteriori rispetto a quella in esecuzione, della vetustà dei fatti per i quali è intervenuta condanna, e, altresì, della ingiustificata pretermissione delle conclusioni alle quali era pervenuta l'equipe dell'area trattamentale della Casa di reclusione di Trani, che, nella relazione del 6 maggio 2024, aveva espresso parere favorevole al riconoscimento dei benefici di legge, «sia premiali che misure alternative alla detenzione, che consentano il reintegro della detenuta nel contesto socio lavorativo di riferimento», «tenuto conto dell'indole non delinquenziale della ristretta>>, della buona revisione critica degli agiti antigiuridici già avviata», delle solide risorse in esternato» e del «buon percorso intramurario» sintomo di consapevolezza della gravità della condotta delittuosa e di resipiscenza. Si duole, altresì, tanto della valutazione che nell'impugnato provvedimento è stata fatta dell'illecito per il quale è intervenuta condanna (sanzionato con una pena vicina ai minimi edittali, previo riconoscimento di circostanze attenuanti 2 generiche, che i giudici di merito ritennero prevalenti sulla contestata circostanza aggravante in ragione delle motivazioni dell'agire, in parte determinate dalla volontà di preservare la salute dei cani tenuti presso il canile di Ruvo»), quanto della impropria valorizzazione dei precedenti di polizia del suo compagno ON LE (il cui certificato penale riporta precedenti unicamente per fatti commessi circa trent'anni fa) e dell'assenza di iniziative finalizzate a risarcire il danno (mai richiesto e neppure quantificato dalla persona offesa), quanto infine della ritenuta assenza di revisione critica dei fatti che hanno portato alla sua condanna, recisamente smentita dalla citata relazione del 6 maggio 2024, puntualizzando, in proposito, che la UO si è limitata a negare di aver mai fatto riferimento a suoi contatti con la criminalità organizzata, circostanza che, di per sé sola, non può essere ritenuta sintomatica della mancata comprensione del disvalore complessivo della sua condotta.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, rilevando che non è riscontrabile alcuna violazione di legge né alcun vizio nella motivazione del provvedimento, che ha correttamente assegnato rilievo decisivo alla mancata revisione critica, all'assenza di pentimento nei confronti delle vittime e ai precedenti penali e di polizia del compagno della UO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, tali da consentire di formulare un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni devono, peraltro, essere inquadrate alla luce del più generale principio in base al quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione che può essere motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio certi- che la facoltà di ammettere il condannato a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto ed alle finalità rieducative. 3 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e se sussistano le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta (così, da ultimo, Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 -01), tenendo presente che «non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti», occorrendo, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993-01). Come ancora di recente ha ribadito questa Corte (Sez. 1, n. 34135 del 31/05/2024, Grimaldi, n.m.), non essendo ricavabile dal sistema una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l'esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando tutti i fattori che vengano in luce, quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. Quanto alla rilevanza del risarcimento del danno, questa Corte ha statuito che Ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto» (Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226 - 01), ed altresì che, «dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo. (Fattispecie nella quale il condannato, titolare di un modesto reddito da lavoro destinato anche all'assolvimento degli obblighi familiari, si era dichiarato disponibile al 4 versamento di una somma mensile, sia pur minima rispetto all'importo del risarcimento dovuto)» (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep. 2017, Panelli, Rv. 269033-01). Deve, infine, rammentarsi che «Nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti» (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay, Rv. 277793 - 01), e che la valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito, sicché in sede di legittimità possono essere contestate unicamente la sussistenza, l'adeguatezza, la completezza e la logicità della motivazione, non essendo, invece, ammesse censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.
3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati, avendo irragionevolmente svalutato concreti ed obiettivi elementi che avrebbero senz'altro consentito di formulare in favore della UO un giudizio prognostico favorevole. Ed invero, se, come insegna la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio prognostico deve essere formulato guardando anche e soprattutto al comportamento che condannato ha tenuto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, nel caso di specie occorre rilevare che la ricorrente: *non risulta aver commesso condotte illecite successive a quella, risalente al 2013, che le è costata la condanna oggi in esecuzione;
* è dedita a stabile e lecita attività lavorativa («gestisce da tempo un negozio di abbigliamento») e «vive con la figlia in una abitazione indipendente sita in una zona residenziale del paese» (cfr. relazione del 6 maggio 2024 a firma del direttore della equipe trattamentale della Casa di reclusione femminile di Trani); *ha da tempo una relazione affettiva con ON LE, a sua volta dedito a stabile e lecita attività lavorativa (gestisce una pizzeria in Ruvo di Puglia), con il quale condivide il suo progetto di vita futura, l'amore per gli animali, ed in particolare la vocazione ad aiutare i randagi e gli animali indifesi in genere» (cfr. la citata relazione del 6 maggio 2024); come documentato dal difensore della UO, ON LE è soggetto penalmente incensurato, sicché nessun valore possono avere i precedenti di polizia genericamente citati nella nota del 22 marzo 2024 dei Carabinieri della Stazione di Ruvo di Puglia;
5 Фе * durante il periodo di detenzione «ha partecipato a tutte le attività programmate in istituto volte a rinsaldare la relazione genitori-figli», «ha aderito alla proposta del Polo Universitario penitenziario iscrivendosi al corso di laurea in Scienze dei Beni culturali, riprendendo gli studi interrotti in gioventù al secondo anni dello stesso percorso di studi», ha tenuto una condotta «impeccabile, esente da note di qualsiasi natura» (cfr. la citata relazione del 6 maggio 2024); * si è resa disponibile a «svolgere attività di volontariato con declinazione di giustizia riparativa, avendo acquisito, per il tramite del suo compagno, la disponibilità di don MI AR a impegnarsi in attività a favore dei bisognosi della comunità presso la parrocchia Chiesa Santa Famiglia sita a Ruvo di Puglia» (cfr. la citata relazione del 6 maggio 2024). Quanto ai fatti per i quali ha riportato condanna, l'equipe dell'area trattamentale ha attestato che vi è stata un'assunzione di responsabilità», pur nell'ambito di una versione diversa da quella giudizialmente accertata: ed invero la UO, già tesoriera della sezione di Ruvo di Puglia della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, ha riferito di aver tenuto le condotte in questione dopo aver appreso che l'appalto per la gestione del canile di quel Comune era stato aggiudicato ad altro soggetto «a suo dire incapace nella gestione e nella cura degli animali, oltre ad essere tossicodipendente e ad avere diversi problemi con la giustizia»; dunque, spinta dalla paura che i cani «potessero subire maltrattamenti e denutrizione», così come a suo dire accadeva in altra struttura gestita da quello stesso soggetto, aveva aggredito verbalmente quest'ultimo. Dunque, come osservato dall'equipe trattamentale, «la vocazione ad aiutare i randagi e gli animali indifesi in genere sembra essere alla base dei pregiudizievoli agiti, che non si connotano come una attitudine a delinquere ma con l'intento di raggiungere l'ottimale condizione di vita per i randagi accolti nel canile. Le gravi conseguenze penali determinatesi dall'implicazione a suo carico hanno indotto la donna a profonde riflessioni circa il suo pregiudizievole agito, maturando un sincero rammarico per l'accaduto». La disamina degli elementi obiettivi evincibili dall'incarto processuale induce a ritenere la motivazione del provvedimento impugnato gravemente viziata, laddove ha ritenuto «aberranti» le modalità di un illecito che gli stessi giudici della cognizione hanno inquadrato in un contesto di minore gravità, riconoscendo all'imputata le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza in relazione alle «motivazioni dell'agire» e irrogando una pena vicina ai minimi edittali;
laddove ha ritenuto «totale» il disconoscimento della responsabilità, che invece è stato solo parziale, nei termini che si sono innanzi illustrati;
laddove non ha ritenuto di dover ricavare elementi a favore della ricorrente dalla completa assenza di condotte penalmente rilevanti diversa da quella tenuta circa undici of anni fa;
laddove ha ritenuto inidoneo il contesto familiare, senza tenere nel dovuto conto i plurimi elementi favorevoli alla UO ricavabili dagli atti (stabile dedizione a lecita attività lavorativa;
domicilio in abitazione di proprietà unitamente alla figlia sedicenne), assegnando valore dirimente ad un elemento per nulla significativo (i precedenti di polizia di un soggetto penalmente incensurato). Il provvedimento impugnato non ha, dunque, prestato ossequio al richiamato orientamento di questa Corte, ad avviso del quale «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere a proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante). (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924-01).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di 2024 Sorveglianza di Bari. Così deciso il 23/10/2024. Il Constaline extensore Il Presidente MI T OM CH 7