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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9456 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 13515/2024, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 8.4.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia Parte_1 C.F._1
Via Lustro n. 29 presso l'avv. DR CO, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona di un procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano Corso Europa n. 13 presso l'avv. Francesco Mocci e l'avv. Anna Bettoni, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria difensiva,
CONVENUTA
pagina 1 di 8 Oggetto: contratto di mutuo.
All'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 6.11.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno discusso la causa riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'attrice ha così concluso:
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
La convenuta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
In via pregiudiziale/preliminare:
-valutare come rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 e per l'effetto, rimettere la questione alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87;
-accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire;
-accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 16 maggio
2014;
In via principale:
-rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
pagina 2 di 8 In subordine:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
In ogni caso:
-condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 8.4.2024 Parte_1
ha convenuto in giudizio la società esponendo che in data Controparte_1
2.11.2006 ha sottoscritto con la convenuta un contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico e che con il medesimo contratto è stata concessa anche una linea di credito con carta c.d. revolving.
Deduce:
-la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione dell'art. 117
T.U.B. e dell'art. 1284 c.c. in quanto il contratto si limita a prevedere un limite minimo e un limite massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti abbiano concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice;
non si comprende, quindi, quale tasso debitore sia stato convenuto;
-la nullità del contratto per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, in particolare dell'art. 3 D.Lgs. n. 374/1999 e dell'art. 2 del
Regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
secondo tale disciplina la distribuzione di carte di pagamento è eccezionalmente permessa ai “non agenti”, ma la carta di credito revolving non rientra in questa categoria di carte poiché si risolve in un'operazione di prestito complessa e a condizioni non sempre trasparenti;
-che ne consegue il dovere della società di restituire le somme ricevute in prestito dal cliente a titolo di finanziamento revolving al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma pagina 3 di 8 3 c.c., quale corrispettivo minimo ex lege per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito.
Pertanto, chiede di accertare la nullità della clausola di determinazione degli interessi e, in via subordinata, di accertare la nullità del contratto di finanziamento revolving.
Si è costituita in giudizio la società la quale contesta quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiede, in via preliminare, di accertare l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, di disporre la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite o un breve rinvio, di accertare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione del loro illegittimo frazionamento operato e di accertare la prescrizione di ogni pretesa avversaria antecedente il 16.5.2014; in via principale, chiede di rigettare tutte le domande avversarie formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine, chiede di accertare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
La convenuta deduce, in particolare, che:
-ha pienamente rispettato le formalità previste dalla normativa ratione temporis applicabile, atteso che il contratto è stato stipulato per iscritto, risulta sottoscritto dall'attrice e contiene tutte le condizioni economiche applicabili alla carta, tra cui TAN, TAEG, limite massimo di utilizzo e le modalità di rimborso;
-al momento della sottoscrizione del contratto, a controparte venivano consegnate le condizioni generali disciplinanti il rapporto, e sottoscritte anche le clausole specifiche come risulta in atti;
-al momento dell'invio della carta, ha comunicato all'attrice le condizioni CP_1
migliorative di utilizzo, in conformità a quanto pattuito nel contratto e quindi il limite massimo utilizzabile e il TAN massimo;
-nel contratto era stato pattuito un TAN massimo del 21%, derogato poi in favore dell'attrice (nel caso di specie, il 15%) ed è evidente che un trattamento di favore per pagina 4 di 8 l'attrice non può portare alla nullità della clausola, consegnandole un ingiusto vantaggio;
-la clausola risulta rispettosa della normativa in materia di trasparenza contrattuale (e quindi dell'art. 117 TUB) in quanto il tasso di interesse debitore, superiore alla misura legale, è stato convenuto per iscritto;
-nel contratto era espressamente pattuita la facoltà di ius variandi in capo ad con i CP_1
limiti di tale facoltà e l'accettazione da parte dell'attrice di un tasso pari al 21% fa sì che ogni variazione in melius dello stesso sia pienamente consentita.
Orbene, ritiene il Tribunale che sia fondata la domanda di nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi del contratto di finanziamento revolving mediante utilizzo di una carta.
Preliminarmente, si rileva che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Va rilevato come nel contratto (v. doc. n. 1 attrice) si prevede che l'attrice si obbliga al rimborso del finanziamento, mediante rate mensili, comprensivo dell'interesse da corrispondere nella misura indicata tra un minimo, T.A.N. 13%, e un massimo, T.A.N.
21% (ovvero da 0 a 24,705 se si guarda il documento di sintesi), senza ulteriori specificazioni.
Parte convenuta eccepisce che la pattuizione è pienamente determinata in quanto è stata prevista una forbice entro cui il tasso di interesse avrebbe dovuto essere contenuto, con sua specificazione esplicitata con la lettera di trasmissione della carta revolving, una volta perfezionato il contratto.
pagina 5 di 8 Ritiene il Tribunale che tale modalità di pattuizione degli interessi corrispettivi sia del tutto indeterminata, considerato come il contratto si limiti a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse mensile, senza indicare come le parti avrebbero concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice.
È ben vero che un tasso di interesse potrebbe essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamarsi a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, senza alcun margine di incertezza, non devono essere determinati unilateralmente dalla società (v. Cass. n. 17110/19), dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata.
Anche a voler solo per ipotesi considerare la pattuizione come indicativa del tetto massimo e minimo di contenimento dell'oscillazione di un tasso variabile, in ogni caso permarrebbe l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse in concreto applicabile e destinato all'indicizzazione nei limiti indicati.
Né potrebbe ipotizzarsi che tale indeterminabilità della clausola possa considerarsi risolta con la successiva lettera di trasmissione alla cliente della carta di credito revolving, non solo in quanto il tasso di interesse non potrebbe essere unilateralmente individuato da una delle parti, ma anche e in ogni caso, in quanto il vizio genetico del contratto non potrebbe essere sanato in un secondo momento, nella sua fase propriamente esecutiva.
L'art. 117 T.U.B. prescrive, difatti, che i contratti stipulati dalle banche e dagli intermediari finanziari ex art. 115 T.U.B. sono redatti per iscritto e indicano il tasso di interesse.
Il concetto di determinazione esclude che, al momento della conclusione del contratto, possa essere convenuto tra le parti solo un intervallo tra un minimo e un massimo, all'interno del quale poi una parte operi unilateralmente la scelta dell'interesse.
pagina 6 di 8 Inoltre, proprio la determinazione unilaterale ad opera di una parte esclude che quella misura del tasso sia frutto di un accordo delle parti che, ai sensi dell'art. 1321 c.c., è elemento essenziale del contratto.
La misura del tasso debitore è necessaria per poter conoscere quale sia l'impegno finanziario che il cliente si va ad assumere e quindi essa non può essere rimessa alla determinazione di una sola parte.
Parte convenuta ha allegato che la è stata resa edotta delle effettive condizioni Pt_1
economiche applicate al rapporto di credito allorquando ha ricevuto conferma dell'attivazione della linea di credito utilizzabile mediante la carta revolving.
Ammesso solo per ipotesi di volere considerare come nuova proposta contrattuale quella contenuta nella suddetta comunicazione di conferma di attivazione inviata dalla convenuta, difetterebbe, in ogni caso, la manifestazione da rendere per iscritto del consenso del cliente in ordine alla indicazione specifica del tasso di interesse applicabile.
D'altro canto, la nullità deriva anche dall'art. 1346 c.c., essendo l'oggetto del contratto per quanto sopra detto indeterminabile.
Va, pertanto, dichiarata la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse indicato nel contratto di finanziamento con apertura di linea di credito con carta di credito revolving concluso tra e la società n Parte_1 Controparte_1
data 2.11.2006.
In relazione alle conseguenze della dichiarata nullità parziale del contratto, osserva il
Tribunale che il contratto de quo è stato stipulato in data 2.11.2006 e quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis T.U.B. come introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010.
L'art. 124 comma 5 ratione temporis applicabile stabiliva che, nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
pagina 7 di 8 Va, pertanto, dichiarata l'applicazione al contratto de quo del TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Non viene esaminata e decisa la domanda di nullità totale del contratto proposta dall'attrice solo in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice le spese di giudizio così come liquidate in dispositivo, le quali vanno distratte in favore del difensore avv. DR CO, dichiaratosi antistatario.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara la nullità del tasso di interesse indicato nel contratto di finanziamento con apertura di linea di credito mediante utilizzo di carta di credito revolving concluso tra e la società n data 2.11.2006; Parte_1 Controparte_1
-dichiara l'applicazione a tale rapporto del TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
-condanna la società a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 4.118,00, di cui 4.00,00 per compenso ed euro 545,00, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-distrae le predette spese di giudizio come sopra liquidate in favore del difensore avv.
DR CO, dichiaratosi antistatario.
Milano, 6 dicembre 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 13515/2024, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 8.4.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia Parte_1 C.F._1
Via Lustro n. 29 presso l'avv. DR CO, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona di un procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano Corso Europa n. 13 presso l'avv. Francesco Mocci e l'avv. Anna Bettoni, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria difensiva,
CONVENUTA
pagina 1 di 8 Oggetto: contratto di mutuo.
All'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 6.11.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno discusso la causa riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'attrice ha così concluso:
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
La convenuta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
In via pregiudiziale/preliminare:
-valutare come rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 e per l'effetto, rimettere la questione alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87;
-accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire;
-accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 16 maggio
2014;
In via principale:
-rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
pagina 2 di 8 In subordine:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
In ogni caso:
-condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 8.4.2024 Parte_1
ha convenuto in giudizio la società esponendo che in data Controparte_1
2.11.2006 ha sottoscritto con la convenuta un contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico e che con il medesimo contratto è stata concessa anche una linea di credito con carta c.d. revolving.
Deduce:
-la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione dell'art. 117
T.U.B. e dell'art. 1284 c.c. in quanto il contratto si limita a prevedere un limite minimo e un limite massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti abbiano concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice;
non si comprende, quindi, quale tasso debitore sia stato convenuto;
-la nullità del contratto per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, in particolare dell'art. 3 D.Lgs. n. 374/1999 e dell'art. 2 del
Regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
secondo tale disciplina la distribuzione di carte di pagamento è eccezionalmente permessa ai “non agenti”, ma la carta di credito revolving non rientra in questa categoria di carte poiché si risolve in un'operazione di prestito complessa e a condizioni non sempre trasparenti;
-che ne consegue il dovere della società di restituire le somme ricevute in prestito dal cliente a titolo di finanziamento revolving al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma pagina 3 di 8 3 c.c., quale corrispettivo minimo ex lege per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito.
Pertanto, chiede di accertare la nullità della clausola di determinazione degli interessi e, in via subordinata, di accertare la nullità del contratto di finanziamento revolving.
Si è costituita in giudizio la società la quale contesta quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiede, in via preliminare, di accertare l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, di disporre la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite o un breve rinvio, di accertare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione del loro illegittimo frazionamento operato e di accertare la prescrizione di ogni pretesa avversaria antecedente il 16.5.2014; in via principale, chiede di rigettare tutte le domande avversarie formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine, chiede di accertare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
La convenuta deduce, in particolare, che:
-ha pienamente rispettato le formalità previste dalla normativa ratione temporis applicabile, atteso che il contratto è stato stipulato per iscritto, risulta sottoscritto dall'attrice e contiene tutte le condizioni economiche applicabili alla carta, tra cui TAN, TAEG, limite massimo di utilizzo e le modalità di rimborso;
-al momento della sottoscrizione del contratto, a controparte venivano consegnate le condizioni generali disciplinanti il rapporto, e sottoscritte anche le clausole specifiche come risulta in atti;
-al momento dell'invio della carta, ha comunicato all'attrice le condizioni CP_1
migliorative di utilizzo, in conformità a quanto pattuito nel contratto e quindi il limite massimo utilizzabile e il TAN massimo;
-nel contratto era stato pattuito un TAN massimo del 21%, derogato poi in favore dell'attrice (nel caso di specie, il 15%) ed è evidente che un trattamento di favore per pagina 4 di 8 l'attrice non può portare alla nullità della clausola, consegnandole un ingiusto vantaggio;
-la clausola risulta rispettosa della normativa in materia di trasparenza contrattuale (e quindi dell'art. 117 TUB) in quanto il tasso di interesse debitore, superiore alla misura legale, è stato convenuto per iscritto;
-nel contratto era espressamente pattuita la facoltà di ius variandi in capo ad con i CP_1
limiti di tale facoltà e l'accettazione da parte dell'attrice di un tasso pari al 21% fa sì che ogni variazione in melius dello stesso sia pienamente consentita.
Orbene, ritiene il Tribunale che sia fondata la domanda di nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi del contratto di finanziamento revolving mediante utilizzo di una carta.
Preliminarmente, si rileva che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Va rilevato come nel contratto (v. doc. n. 1 attrice) si prevede che l'attrice si obbliga al rimborso del finanziamento, mediante rate mensili, comprensivo dell'interesse da corrispondere nella misura indicata tra un minimo, T.A.N. 13%, e un massimo, T.A.N.
21% (ovvero da 0 a 24,705 se si guarda il documento di sintesi), senza ulteriori specificazioni.
Parte convenuta eccepisce che la pattuizione è pienamente determinata in quanto è stata prevista una forbice entro cui il tasso di interesse avrebbe dovuto essere contenuto, con sua specificazione esplicitata con la lettera di trasmissione della carta revolving, una volta perfezionato il contratto.
pagina 5 di 8 Ritiene il Tribunale che tale modalità di pattuizione degli interessi corrispettivi sia del tutto indeterminata, considerato come il contratto si limiti a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse mensile, senza indicare come le parti avrebbero concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice.
È ben vero che un tasso di interesse potrebbe essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamarsi a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, senza alcun margine di incertezza, non devono essere determinati unilateralmente dalla società (v. Cass. n. 17110/19), dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata.
Anche a voler solo per ipotesi considerare la pattuizione come indicativa del tetto massimo e minimo di contenimento dell'oscillazione di un tasso variabile, in ogni caso permarrebbe l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse in concreto applicabile e destinato all'indicizzazione nei limiti indicati.
Né potrebbe ipotizzarsi che tale indeterminabilità della clausola possa considerarsi risolta con la successiva lettera di trasmissione alla cliente della carta di credito revolving, non solo in quanto il tasso di interesse non potrebbe essere unilateralmente individuato da una delle parti, ma anche e in ogni caso, in quanto il vizio genetico del contratto non potrebbe essere sanato in un secondo momento, nella sua fase propriamente esecutiva.
L'art. 117 T.U.B. prescrive, difatti, che i contratti stipulati dalle banche e dagli intermediari finanziari ex art. 115 T.U.B. sono redatti per iscritto e indicano il tasso di interesse.
Il concetto di determinazione esclude che, al momento della conclusione del contratto, possa essere convenuto tra le parti solo un intervallo tra un minimo e un massimo, all'interno del quale poi una parte operi unilateralmente la scelta dell'interesse.
pagina 6 di 8 Inoltre, proprio la determinazione unilaterale ad opera di una parte esclude che quella misura del tasso sia frutto di un accordo delle parti che, ai sensi dell'art. 1321 c.c., è elemento essenziale del contratto.
La misura del tasso debitore è necessaria per poter conoscere quale sia l'impegno finanziario che il cliente si va ad assumere e quindi essa non può essere rimessa alla determinazione di una sola parte.
Parte convenuta ha allegato che la è stata resa edotta delle effettive condizioni Pt_1
economiche applicate al rapporto di credito allorquando ha ricevuto conferma dell'attivazione della linea di credito utilizzabile mediante la carta revolving.
Ammesso solo per ipotesi di volere considerare come nuova proposta contrattuale quella contenuta nella suddetta comunicazione di conferma di attivazione inviata dalla convenuta, difetterebbe, in ogni caso, la manifestazione da rendere per iscritto del consenso del cliente in ordine alla indicazione specifica del tasso di interesse applicabile.
D'altro canto, la nullità deriva anche dall'art. 1346 c.c., essendo l'oggetto del contratto per quanto sopra detto indeterminabile.
Va, pertanto, dichiarata la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse indicato nel contratto di finanziamento con apertura di linea di credito con carta di credito revolving concluso tra e la società n Parte_1 Controparte_1
data 2.11.2006.
In relazione alle conseguenze della dichiarata nullità parziale del contratto, osserva il
Tribunale che il contratto de quo è stato stipulato in data 2.11.2006 e quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis T.U.B. come introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010.
L'art. 124 comma 5 ratione temporis applicabile stabiliva che, nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
pagina 7 di 8 Va, pertanto, dichiarata l'applicazione al contratto de quo del TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Non viene esaminata e decisa la domanda di nullità totale del contratto proposta dall'attrice solo in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice le spese di giudizio così come liquidate in dispositivo, le quali vanno distratte in favore del difensore avv. DR CO, dichiaratosi antistatario.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara la nullità del tasso di interesse indicato nel contratto di finanziamento con apertura di linea di credito mediante utilizzo di carta di credito revolving concluso tra e la società n data 2.11.2006; Parte_1 Controparte_1
-dichiara l'applicazione a tale rapporto del TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
-condanna la società a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 4.118,00, di cui 4.00,00 per compenso ed euro 545,00, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-distrae le predette spese di giudizio come sopra liquidate in favore del difensore avv.
DR CO, dichiaratosi antistatario.
Milano, 6 dicembre 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò pagina 8 di 8