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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 11084/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 11084/2022 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 10.1.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 GENNAIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 11084/2022 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], residente c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Acireale (CT) Via Piemonte n.25/c, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Giuseppe Costarelli che lo rappresenta e difende per procura in atti
1 -attore-
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
-Convenuto contumace-
con sede in Milano Via Ignazio Gardella n. 2, P. IVA , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Catania via Ruggero Settimo
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe La Rosa che la rappresenta e difende per procura in atti
-convenuta-
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e 281 sexies c.p.c. -- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
al fine di: ritenere unico responsabile del sinistro per cui è causa il sig. , conducente CP_3 dell'autovettura Citroen C3, targata CN189CM, il quale, per sua esclusiva negligenza, imprudenza ed imperizia, tamponava nell'occasione il motociclo Piaggio Beverly, targato CG 22722, condotto e di proprietà del Sig. , causandogli danni materiali e lesioni fisiche;
per l'effetto Parte_1
condannare il Sig. , quale proprietaria della Citroen C 3, targata Controparte_1
CN189CM, in solido con la in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, quale compagnia che all'epoca dei fatti, garantiva il suddetto mezzo per la , al Pt_2
risarcimento in suo favore, per i danni di ogni genere, (biologici, morali e patrimoniali), patiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, pari alla somma di € 47.094,17, o in quella maggiore o minore somma provata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
condannare i convenuti al pagamento degli interessi legali dalla data del sinistro fino al soddisfo;
condannare, infine i convenuti al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio.
Precisava a tal riguardo che in data 04/09/2020, intorno alle ore 16.00, in San Giovanni La Punta percorreva la Via Marco Polo alla guida del proprio motociclo Piaggio Beverly, targato CG 22722 quando, giunto all'altezza del distributore di carburanti “Q8”, veniva improvvisamente tamponato da una Citroen C3, targata CN189CM, il cui conducente, Sig. , distrattosi alla guida, CP_3
lo investiva, facendolo rovinare per terra e procurandogli lesioni personali che necessitavano
2 dell'intervento dei sanitari del vicino Pronto Soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di Catania;
Precisava che, trasportato presso il detto dal 118, intervenuto sui luoghi unitamente ai CP_5
Carabinieri di Gravina di Catania, questi ultimi redigevano apposita relazione sull'accaduto.
Precisava che a seguito di tale sinistro riportava svariati traumi, in particolare all'emitorace destro con frattura della XI costa, alla spalla destra ed al braccio destro, come da accertamenti radiografici in atti e che veniva dimesso il giorno successivo con una prognosi di giorni trenta di prescrizioni mediche varie e suggerimento di sottoporsi, in caso di persistenza della sintomatologia, a visita specialistica ortopedica. Precisava, ancora, che a ciò era seguito un lungo periodo di cure e di ulteriori accertamenti strumentali, come da documentazione medica che allegava in atti, esami che evidenziavano una lesione della cuffia dei rotatori di sovra e sottospinoso della spalla dx e che rendevano necessario il ricorso a un intervento chirurgico di protesi inversa, a cui lo stesso veniva sottoposto in data 25/02/2021, presso la casa di cura G.B. Morgagni di Catania e a cui seguivano dei trattamenti riabilitativi presso il centro Medifis di Acireale (CT). Precisava, infatti, che, solo in data
24/05/2021, a seguito di visita fisiatrica per l'ultimo controllo, veniva giudicato dal Dott. Persona_1
clinicamente guarito, con postumi invalidanti a carattere permanente da valutarsi in sede
[...]
medico legale. Produceva, a tal riguardo, la relazione medico-legale di parte, redatta dal Dott.
dalla quale risulta che, in conseguenza delle lesioni subite nel sinistro per cui è Persona_2
causa, egli è stato costretto ad un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30 (trenta), ad un successivo periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 40 (quaranta), ad un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 (trenta) e ad un finale periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta) e che gli sono inoltre residuati postumi invalidanti a carattere permanente, derivanti dal danno biologico conseguente al deficit funzionale residuato, valutabili complessivamente in misura non inferiore al 18% (diciotto per cento), e precisava che, ai fini della liquidazione di ogni genere di danno riportato a seguito del sinistro - oltre a quanto valutato dalla predetta relazione medico- legale andassero valutati anche il danno per la sofferenza soggettiva patita e il danno emergente derivante dalle spese sostenute e documentate.
Precisava, quindi, che le trattative di definizione stragiudiziale della controversia, avviate in seguito alla richiesta di risarcimento danni avanzata con PEC del 08/09/2020, indirizzata alla
[...]
Compagnia che garantiva per la R.C.A. l'autovettura Citroen C 3, targata CP_4
CN189CM, di proprietà del Sig. , portavano alla definizione del danno Controparte_1
materiale, liquidato dalla suddetta compagnia e da egli accettato per la complessiva somma di €
1.230,00. Mentre, per quel che concerne le lesioni riportate, la a Controparte_4
seguito di visita medico-legale eseguita dal proprio medico di fiducia, Dott. , offriva la Per_3 somma di € 1.910,00, quale risarcimento di tutti i danni fisici subiti, che egli accettava solo a titolo
3 di acconto sulla maggiore somma dovutagli, in quanto non ritenuta congrua e satisfattiva, come da pec del 15/07/2021. Precisava, infine, che, invitata la compagnia convenuta alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, in data 13/09/2021, tale invito veniva disatteso dalla stessa con nota del 16/09/2021.
Con comparsa di costituzione si costituiva la la quale concludeva Controparte_4 chiedendo: Dichiarare congrua e satisfattiva la somma di €. 1.910,00 già pagata dalla
[...]
a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti dall'attore. Rigettare le domande tutte CP_4
avanzate da parte attrice siccome infondate in fatto ed in diritto;
In subordine ridurre la domanda per quanto di ragione in esito alle risultanze probatorie.
Nessuno si costituiva per , del quale va pertanto dichiarata la contumacia Controparte_1
attesa la regolarità della citazione in giudizio in suo confronto
Chiamata la causa alla prima udienza il 20.01.2023 e concessi i termini ex art. 183 c.p.c. entrambe le parti chiedevano la nomina di consulente medico - legale al fine di stabilire ed accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate dal nel sinistro per cui è causa davanti. Disposta e poi Pt_1
depositata la chiesta CTU, dopo diverse rinunce dei nominati consulenti, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 17 gennaio 2025, la causa è stata discussa con il deposito delle predette note e viene decisa.
Nel merito la domanda attorea deve trovare accoglimento nei termini che seguono per quanto di ragione.
La domanda attorea è una domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, discendente da sinistro della circolazione stradale per come anzi esposto. Trattandosi di domanda di risarcimento extracontrattuale, incombe, pertanto, a chi agisce allegare ex art. 2697 c.c., tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato e provare tutti detti fatti, salva l'ipotesi della non contestazione specifica di alcune circostanze. Occorre, in primo luogo, evidenziare come la convenuta costituitasi in ordine all'an dell'incidente e soprattutto alla dinamica dello stesso non abbia sin dall'atto introduttivo ma nemmeno nelle memorie ex art. 183 c.p.c. svolto nessuna contestazione specifica, incentrando la propria difesa esclusivamente sulla quantificazione dei danni fisici derivati all'odierno attore a causa del sinistro per cui e causa, per cui le modalità dell'incidente, come allegate da parte attrice risultano non contestate oltre che riconosciute attraverso il pagamento, da parte della Compagnai Assicurativa, della complessiva somma di €.
1.910,00 per i danni fisici subiti dall'attore e riferibili al detto sinistro.
4 Ebbene, depositata la relazione di consulenza Tecnica, il nominato CTU ha concluso affermando che:” A causa della caduta, il paziente ha riportato trauma all'emitorace dx con frattura della XI costa, trauma alla piramide nasale, trauma alla spalla ed al braccio di destra, escoriazioni: tali lesioni sono compatibili con la dinamica del trauma stradale” viceversa, non ritiene il CTU che, con riferimento alla lesione completa ed irriducibile dei tendini del muscolo Sovraspinoso e del muscolo Sottospinoso, per cui parte attrice è stata sottoposta ad intervento chirurgico di Protesi inversa spalla destra, possa esservi stata relazione causale tra la rottura dei tendini, ampiamente degenerati prima del trauma, ed il sinistro oggetto del contendere. Ha, altresì, concluso che: in seguito all'evento traumatico in questione il sig. ha riportato un trauma Parte_1 all'emitorace dx con frattura della XI costa, trauma alla piramide nasale, trauma alla spalla ed al braccio di destra per si sarebbero resi necessari: giorni 30 inabilità temporanea parziale al 75 % ; giorni 20 per inabilità temporanea parziale al 50 % ; giorni 20 per inabilità temporanea parziale al
25 %; Sono, altresì, residuati esiti a carattere permanente quantificabili nella misura del 2% (due per cento).
Con riferimento alle spese sostenute il CTU ha concluso che si ritengono congrue le seguenti:
Medifis, ricevuta n. 66 del 07/06/2021 per visita ortopedica e sedute di fisiochinesiterapia €.
1.300,00 Cerad, fattura n. 4412/2020 del 16/11/2020 per RM spalla dx €. 102,00; G. B. Morgagni, fattura n. 1973 Vis del 14/01/2021 per visita ortopedica €. 202,00; G. B. Morgagni, fattura n. 11721
Vis del 25/02/2021 per visita conforst extra sanitari fascia €. 175,00; G. B. Morgagni, fattura n.
6142 del 02/02/2021 per Rx spalla dx €. 17,82;
Ritenuto di condividere le conclusioni del CTU perché prive di vizi logici e conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni la va condannata a pagare in favore Controparte_4 dell'odierno attore la complessiva somma di € 6.435,99 così determinata:
Danno biologico permanente € 1.398,78
Invalidità temporanea totale € 1.523,70
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.142,78
Invalidità temporanea parziale al 50% € 507,90
Invalidità temporanea parziale al 25% € 253,95
Totale danno biologico temporaneo € 3.428,33
Danno morale (33,33%) € 1.608,88
5 TOTALE GENERALE: € 6.435,99
Con riferimento alle spese mediche, la Assicurazioni va condannata a pagare in favore dell'odierno attore la complessiva somma di €. 1.796,82
Il tutto per il complessivo importo di €. 8.232,81
In merito alle spese in considerazione della parziale riduzione della somma chiesta in domanda si ritiene equo compensarle nella misura della metà, così come pure le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, che si pongono a carico di entrambe le parti nella medesima misura
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n.11084/2022 proposto da
[...]
contro e disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
istanza, eccezione e difesa
Accoglie parzialmente la domanda, per le ragioni di cui in parte motiva, e per l'effetto condanna la al pagamento della complessiva somma di €. 8.232,81 da corrispondere Controparte_4
in favore di da cui andranno detratte le somme già ricevute in acconto Parte_1
Condanna e in solido al pagamento delle Controparte_4 Controparte_1
spese di lite in favore di che si liquidano, in ragione della metà, nella Parte_1
complessiva somma di €. 2.540,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Pone le spese della CTU a carico della Controparte_4
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale, senza previa lettura alle parti.
Catania 17.1.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 11084/2022 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 10.1.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 GENNAIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 11084/2022 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], residente c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Acireale (CT) Via Piemonte n.25/c, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Giuseppe Costarelli che lo rappresenta e difende per procura in atti
1 -attore-
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
-Convenuto contumace-
con sede in Milano Via Ignazio Gardella n. 2, P. IVA , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Catania via Ruggero Settimo
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe La Rosa che la rappresenta e difende per procura in atti
-convenuta-
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e 281 sexies c.p.c. -- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
al fine di: ritenere unico responsabile del sinistro per cui è causa il sig. , conducente CP_3 dell'autovettura Citroen C3, targata CN189CM, il quale, per sua esclusiva negligenza, imprudenza ed imperizia, tamponava nell'occasione il motociclo Piaggio Beverly, targato CG 22722, condotto e di proprietà del Sig. , causandogli danni materiali e lesioni fisiche;
per l'effetto Parte_1
condannare il Sig. , quale proprietaria della Citroen C 3, targata Controparte_1
CN189CM, in solido con la in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, quale compagnia che all'epoca dei fatti, garantiva il suddetto mezzo per la , al Pt_2
risarcimento in suo favore, per i danni di ogni genere, (biologici, morali e patrimoniali), patiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, pari alla somma di € 47.094,17, o in quella maggiore o minore somma provata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
condannare i convenuti al pagamento degli interessi legali dalla data del sinistro fino al soddisfo;
condannare, infine i convenuti al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio.
Precisava a tal riguardo che in data 04/09/2020, intorno alle ore 16.00, in San Giovanni La Punta percorreva la Via Marco Polo alla guida del proprio motociclo Piaggio Beverly, targato CG 22722 quando, giunto all'altezza del distributore di carburanti “Q8”, veniva improvvisamente tamponato da una Citroen C3, targata CN189CM, il cui conducente, Sig. , distrattosi alla guida, CP_3
lo investiva, facendolo rovinare per terra e procurandogli lesioni personali che necessitavano
2 dell'intervento dei sanitari del vicino Pronto Soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di Catania;
Precisava che, trasportato presso il detto dal 118, intervenuto sui luoghi unitamente ai CP_5
Carabinieri di Gravina di Catania, questi ultimi redigevano apposita relazione sull'accaduto.
Precisava che a seguito di tale sinistro riportava svariati traumi, in particolare all'emitorace destro con frattura della XI costa, alla spalla destra ed al braccio destro, come da accertamenti radiografici in atti e che veniva dimesso il giorno successivo con una prognosi di giorni trenta di prescrizioni mediche varie e suggerimento di sottoporsi, in caso di persistenza della sintomatologia, a visita specialistica ortopedica. Precisava, ancora, che a ciò era seguito un lungo periodo di cure e di ulteriori accertamenti strumentali, come da documentazione medica che allegava in atti, esami che evidenziavano una lesione della cuffia dei rotatori di sovra e sottospinoso della spalla dx e che rendevano necessario il ricorso a un intervento chirurgico di protesi inversa, a cui lo stesso veniva sottoposto in data 25/02/2021, presso la casa di cura G.B. Morgagni di Catania e a cui seguivano dei trattamenti riabilitativi presso il centro Medifis di Acireale (CT). Precisava, infatti, che, solo in data
24/05/2021, a seguito di visita fisiatrica per l'ultimo controllo, veniva giudicato dal Dott. Persona_1
clinicamente guarito, con postumi invalidanti a carattere permanente da valutarsi in sede
[...]
medico legale. Produceva, a tal riguardo, la relazione medico-legale di parte, redatta dal Dott.
dalla quale risulta che, in conseguenza delle lesioni subite nel sinistro per cui è Persona_2
causa, egli è stato costretto ad un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30 (trenta), ad un successivo periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 40 (quaranta), ad un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 (trenta) e ad un finale periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta) e che gli sono inoltre residuati postumi invalidanti a carattere permanente, derivanti dal danno biologico conseguente al deficit funzionale residuato, valutabili complessivamente in misura non inferiore al 18% (diciotto per cento), e precisava che, ai fini della liquidazione di ogni genere di danno riportato a seguito del sinistro - oltre a quanto valutato dalla predetta relazione medico- legale andassero valutati anche il danno per la sofferenza soggettiva patita e il danno emergente derivante dalle spese sostenute e documentate.
Precisava, quindi, che le trattative di definizione stragiudiziale della controversia, avviate in seguito alla richiesta di risarcimento danni avanzata con PEC del 08/09/2020, indirizzata alla
[...]
Compagnia che garantiva per la R.C.A. l'autovettura Citroen C 3, targata CP_4
CN189CM, di proprietà del Sig. , portavano alla definizione del danno Controparte_1
materiale, liquidato dalla suddetta compagnia e da egli accettato per la complessiva somma di €
1.230,00. Mentre, per quel che concerne le lesioni riportate, la a Controparte_4
seguito di visita medico-legale eseguita dal proprio medico di fiducia, Dott. , offriva la Per_3 somma di € 1.910,00, quale risarcimento di tutti i danni fisici subiti, che egli accettava solo a titolo
3 di acconto sulla maggiore somma dovutagli, in quanto non ritenuta congrua e satisfattiva, come da pec del 15/07/2021. Precisava, infine, che, invitata la compagnia convenuta alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, in data 13/09/2021, tale invito veniva disatteso dalla stessa con nota del 16/09/2021.
Con comparsa di costituzione si costituiva la la quale concludeva Controparte_4 chiedendo: Dichiarare congrua e satisfattiva la somma di €. 1.910,00 già pagata dalla
[...]
a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti dall'attore. Rigettare le domande tutte CP_4
avanzate da parte attrice siccome infondate in fatto ed in diritto;
In subordine ridurre la domanda per quanto di ragione in esito alle risultanze probatorie.
Nessuno si costituiva per , del quale va pertanto dichiarata la contumacia Controparte_1
attesa la regolarità della citazione in giudizio in suo confronto
Chiamata la causa alla prima udienza il 20.01.2023 e concessi i termini ex art. 183 c.p.c. entrambe le parti chiedevano la nomina di consulente medico - legale al fine di stabilire ed accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate dal nel sinistro per cui è causa davanti. Disposta e poi Pt_1
depositata la chiesta CTU, dopo diverse rinunce dei nominati consulenti, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 17 gennaio 2025, la causa è stata discussa con il deposito delle predette note e viene decisa.
Nel merito la domanda attorea deve trovare accoglimento nei termini che seguono per quanto di ragione.
La domanda attorea è una domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, discendente da sinistro della circolazione stradale per come anzi esposto. Trattandosi di domanda di risarcimento extracontrattuale, incombe, pertanto, a chi agisce allegare ex art. 2697 c.c., tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato e provare tutti detti fatti, salva l'ipotesi della non contestazione specifica di alcune circostanze. Occorre, in primo luogo, evidenziare come la convenuta costituitasi in ordine all'an dell'incidente e soprattutto alla dinamica dello stesso non abbia sin dall'atto introduttivo ma nemmeno nelle memorie ex art. 183 c.p.c. svolto nessuna contestazione specifica, incentrando la propria difesa esclusivamente sulla quantificazione dei danni fisici derivati all'odierno attore a causa del sinistro per cui e causa, per cui le modalità dell'incidente, come allegate da parte attrice risultano non contestate oltre che riconosciute attraverso il pagamento, da parte della Compagnai Assicurativa, della complessiva somma di €.
1.910,00 per i danni fisici subiti dall'attore e riferibili al detto sinistro.
4 Ebbene, depositata la relazione di consulenza Tecnica, il nominato CTU ha concluso affermando che:” A causa della caduta, il paziente ha riportato trauma all'emitorace dx con frattura della XI costa, trauma alla piramide nasale, trauma alla spalla ed al braccio di destra, escoriazioni: tali lesioni sono compatibili con la dinamica del trauma stradale” viceversa, non ritiene il CTU che, con riferimento alla lesione completa ed irriducibile dei tendini del muscolo Sovraspinoso e del muscolo Sottospinoso, per cui parte attrice è stata sottoposta ad intervento chirurgico di Protesi inversa spalla destra, possa esservi stata relazione causale tra la rottura dei tendini, ampiamente degenerati prima del trauma, ed il sinistro oggetto del contendere. Ha, altresì, concluso che: in seguito all'evento traumatico in questione il sig. ha riportato un trauma Parte_1 all'emitorace dx con frattura della XI costa, trauma alla piramide nasale, trauma alla spalla ed al braccio di destra per si sarebbero resi necessari: giorni 30 inabilità temporanea parziale al 75 % ; giorni 20 per inabilità temporanea parziale al 50 % ; giorni 20 per inabilità temporanea parziale al
25 %; Sono, altresì, residuati esiti a carattere permanente quantificabili nella misura del 2% (due per cento).
Con riferimento alle spese sostenute il CTU ha concluso che si ritengono congrue le seguenti:
Medifis, ricevuta n. 66 del 07/06/2021 per visita ortopedica e sedute di fisiochinesiterapia €.
1.300,00 Cerad, fattura n. 4412/2020 del 16/11/2020 per RM spalla dx €. 102,00; G. B. Morgagni, fattura n. 1973 Vis del 14/01/2021 per visita ortopedica €. 202,00; G. B. Morgagni, fattura n. 11721
Vis del 25/02/2021 per visita conforst extra sanitari fascia €. 175,00; G. B. Morgagni, fattura n.
6142 del 02/02/2021 per Rx spalla dx €. 17,82;
Ritenuto di condividere le conclusioni del CTU perché prive di vizi logici e conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni la va condannata a pagare in favore Controparte_4 dell'odierno attore la complessiva somma di € 6.435,99 così determinata:
Danno biologico permanente € 1.398,78
Invalidità temporanea totale € 1.523,70
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.142,78
Invalidità temporanea parziale al 50% € 507,90
Invalidità temporanea parziale al 25% € 253,95
Totale danno biologico temporaneo € 3.428,33
Danno morale (33,33%) € 1.608,88
5 TOTALE GENERALE: € 6.435,99
Con riferimento alle spese mediche, la Assicurazioni va condannata a pagare in favore dell'odierno attore la complessiva somma di €. 1.796,82
Il tutto per il complessivo importo di €. 8.232,81
In merito alle spese in considerazione della parziale riduzione della somma chiesta in domanda si ritiene equo compensarle nella misura della metà, così come pure le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, che si pongono a carico di entrambe le parti nella medesima misura
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n.11084/2022 proposto da
[...]
contro e disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
istanza, eccezione e difesa
Accoglie parzialmente la domanda, per le ragioni di cui in parte motiva, e per l'effetto condanna la al pagamento della complessiva somma di €. 8.232,81 da corrispondere Controparte_4
in favore di da cui andranno detratte le somme già ricevute in acconto Parte_1
Condanna e in solido al pagamento delle Controparte_4 Controparte_1
spese di lite in favore di che si liquidano, in ragione della metà, nella Parte_1
complessiva somma di €. 2.540,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Pone le spese della CTU a carico della Controparte_4
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale, senza previa lettura alle parti.
Catania 17.1.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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