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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del 16 gennaio 2024 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1593/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ,), con domicilio eletto a Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Stefano Retto che ne ha la rappresentanza e difesa per procura in atti,
ricorrente
e
con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dal funzionario dott. Giuseppe D'Angelo ex art. 417 bis c.p.c.,
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 19 marzo 2024 ha adito questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di aver proposto istanza di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, conclusosi decreto di omologa del 14 settembre 2023, corretto il 15 novembre 2023 e in pari data notificato al soccombente, lamentava l'ingiustificata inerzia dell'ente previdenziale nella liquidazione della prestazione e ne chiedeva la condanna al pagamento dei relativi ratei dal 23 settembre 2022.
Nella resistenza dell' , udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa viene CP_1
trattenuta in decisione.
2.- Per dato pacifico l'8 aprile 2024 l' ha liquidato la prestazione, ponendola in pagamento, CP_1
unitamente agli arretrati, il mese successivo. Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
3.- In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, si rileva che: - la fondatezza della domanda non è stata affatto contestata;
- l'ente non ha addotto alcuna giustificazione del proprio ritardo;
- la semplice liquidazione, peraltro non comunicata all'interessato, non determinava la carenza di interesse ad agire;
- il pagamento è avvenuto a distanza contenuta dalla scadenza del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.. Pertanto è giusto che esse vengano compensate per 2/3 e per il resto seguano la soccombenza e si liquidino ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e la natura della controversia, applicando i minimi per la brevissima durata, in 622 euro, oltre accessori, con distrazione ex
art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento di 1/3 delle spese del giudizio, liquidato in 622 euro, oltre spese generali, iva e cpa, CP_1
distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 16.1.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro