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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/10/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott. Gaetano Laviola Giudice dott. Matteo Prato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2117/2023 r.g. affari civili contenziosi, vertente tra:
nata in [...] il [...], con l' avv. URSO Controparte_1
ANTONELLO - RICORRENTE
CONTRO
nato a [...]) il 09/02/1982 – RESISTENTE CONTUMACE CP_2 CP_3
E
– INTERVENIENTE NECESSARIO Controparte_4
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi (art. 151 CC – artt. 473 bis e ss CPC
– nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglia, introdotto dalla c.d.
)
CONCLUSIONI: per la ricorrente: <1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con addebito nei confronti di 2) disporre l'affido condiviso dei figli minori CP_2
e con loro collocamento presso la madre, Persona_1 Persona_2 presso la casa familiare sita in via Stabilimento snc, con diritto-dovere del CP_3 padre di tenerli con sé secondo l'allegato piano genitoriale o quello diverso che dovesse risultare nel corso del giudizio;
3) assegnare la casa familiare di CP_3
1 (CS), via Trav. I Nazionale n. 21, alla ricorrente, che vi continuerà a vivere con i figli minori;
4) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere, a titolo di CP_2 contributo al mantenimento di entrambi i figli minori e della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 700,00 o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, ed il concorso al 50% per le spese straordinarie scolastiche, mediche, non coperte dal SSN e dentistiche>>
FATTO e DIRITTO
1 Con ricorso presentato in data 19.10.2023, ha chiesto Controparte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge , con cui ha contratto CP_2 matrimonio in Achern (GERMANIA) in data 2.9.2006 (trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di anno 2007, parte II^, serie C, n. 5). Ha dedotto CP_3 che dal rapporto di coniugio sono nati (in data 1.9.2006) e Persona_1
(in data 18.9.2013); che ella non ha mai lavorato in Persona_2 quanto si è dedicata all' accudimento dei figli;
che il marito ha lasciato la casa coniugale (sita in alla via traversa I^ Nazionale n. 21) nel marzo 2023, non CP_3 preoccupandosi di prestare alcun sostegno economico a lei e alla prole. Ha quindi chiesto che fosse pronunciata la separazione con addebito al marito;
che fossero disposti l' affido condiviso dei figli con collocazione degli stessi presso di lei, nonché le altre statuizioni indicate in epigrafe.
2 Ascoltata la ricorrente all' udienza del 26.6.2024, con ordinanza riservata del
11.7.2024 sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, è stata dichiarata la contumacia di ed è stata ammessa la prova per testi chiesta CP_2 dalla ricorrente.
3 All' udienza del 24.9.2024, il difensore della ricorrente ha chiesto che la causa fosse rimessa alla decisione del Collegio, con accoglimento delle richieste indicate in ricorso (leggile in epigrafe).
4 Il PM non ha fatto pervenire le sue richieste.
*** *** ***
2 5 La domanda di separazione va accolta, in quanto la mancata ripresa della convivenza nel tempo di durata del presente procedimento (anni) è sintomo sicuro dell' irreversibilità della crisi coniugale e, quindi, della intollerabilità della convivenza.
6 Va parimenti accolta la domanda di addebito della separazione al marito, atteso che la prova testimoniale esperita (testi , Testimone_1 Tes_2
e ) ha dimostrato che effettivamente il marito della
[...] Controparte_5 ricorrente ha lasciato la casa familiare senza assicurare alla famiglia alcun sostegno economico, violando così il fondamentale dovere di assistenza morale e materiale prescritto dall' art. 143 CC.
7 Per quanto attiene all' affidamento del secondogenito Persona_2
(medio tempore il primogenito ha raggiunto la maggiore età il 1° Per_1 settembre 2024), merita conferma quanto disposto in via interinale con la menzionata ordinanza dell' 11.7.2024 ossia l' affidamento esclusivo del minore a favore della madre, stante il manifestato disinteresse del padre nei confronti della prole.
8 La richiesta di assegnazione della casa familiare di via traversa I^ CP_3
Nazionale n. 21, deve reputarsi superata dal fatto che questa, successivamente alla proposizione del ricorso di separazione, è stata lasciata volontariamente dalla ricorrente, la quale si è stabilita con i figli in una casa presa in locazione sita alla via
Stabilimento snc, nel medesimo Comune di (vedi contratto prodotto e CP_3 dichiarazioni rese dalla ricorrente all' udienza del 16.6.2024).
9 Per quanto attiene alle richieste di ordine economico, va osservato che la ricorrente non presta attività lavorativa, anche a cagione dell' impegno richiesto nell' accudimento del minore affetto da disturbo dell' Persona_2 attenzione/iperattività (ADHD). Ella sostiene la famiglia con l' aiuto dei parenti (la propria madre e i figli avuti da un precedente matrimonio) e con gli emolumenti assistenziali erogati per i figli (assegno unico e universale e indennità di frequenza per . Persona_2
In tale situazione, pur in mancanza di notizie sui redditi del – che secondo CP_2 quanto riferito dalla moglie lavora precariamente -, appare congruo stabilire l' obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli con un
3 assegno mensile di € 500,00, di cui € 100,00 per la moglie e € 400,00 per i figli, salva la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie necessitate dai figli.
10 L' addebito della separazione a carico del comporta la sua condanna CP_2 alle spese di lite. Spese da liquidarsi in favore dell' Erario, stante l' ammissione della al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 T.U. spese di giustizia). CP_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 151 CC e 473 bis e ss CPC, definitivamente pronunciando:
a) Dichiara la separazione tra i coniugi e Controparte_1 CP_2
, con addebito a quest' ultimo;
[...]
b) Dispone l' affidamento esclusivo del figlio minore Persona_2
(nato il [...]) alla madre;
c) Dispone che, in mancanza di diversi accordi tra i coniugi che assicurino una maggior frequentazione, il padre incontri e tenga il figlio minore con sé due pomeriggi a settimana;
un fine settimana al mese (dall' uscita di scuola del venerdì o del sabato, a mesi alterni, alle ore 18,00 del giorno dopo), cinque giorni nel periodo natalizio (comprensivo del Natale ovvero del Capodanno, ad anni alterni); quattro giorni nel periodo pasquale (comprensivi della
Pasqua ovvero del lunedì dell' Angelus, ad anni alterni) e dieci giorni nel periodo estivo (da concordare entro il 10 giugno);
d) Dispone che il , con decorrenza dal mese successivo a quello di CP_2 pubblicazione della presente sentenza, contribuisca al mantenimento della moglie e dei figli, versando alla moglie l' importo di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese (importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), nonché partecipando al 50% delle spese straordinarie, intese per tali quelle imprevedibili e di rilevante importo;
e) Condanna al pagamento, in favore dell' Erario, delle spese CP_2 prenotate a debito, nonché del compenso d' avvocato, quest' ultimo liquidato in € 1.800,00, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Castrovillari, camera di consiglio del 24/10/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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