Decreto cautelare 30 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 28 novembre 2024
Sentenza 20 giugno 2025
Decreto presidenziale 27 giugno 2025
Decreto cautelare 24 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 20/06/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00720/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00961/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Busetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ventimiglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Guardia di Finanza Compagnia Ventimiglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio presso i suoi uffici, in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 112 d.d. 20.08.2024 del Comune di Ventimiglia e della delibera del Consiglio Comunale di Ventimiglia n. 75 d.d. 28.11.2014 e del Regolamento Giochi con essa approvato nonchè degli atti tutti antecedenti, presupposti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ventimiglia e della Guardia di Finanza Compagnia Ventimiglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con il presente ricorso, tempestivamente e ritualmente notificato e depositato, la sig. ra -OMISSIS-, ha impugnato l’ordinanza n. 112 del 20.08.2024 a firma della Dirigente dell’area amministrativa del Comune di Ventimiglia, con cui è stata disposta la cessazione dell’attività di gioco con vincite in denaro a mezzo apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici nei locali siti in-OMISSIS-, unitamente agli atti presupposti, tra cui la delibera del consiglio comunale di Ventimiglia n. 75 del 28 novembre 2014 e il “Regolamento giochi leciti e sale da gioco approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 28.11.2014”.
Espone di essere titolare della ditta individuale “-OMISSIS-” e di aver acquistato in data 28 maggio 2024 l’intero plesso aziendale dalla Sig. -OMISSIS-.
Nei locali di -OMISSIS-, oltre ad esercitare vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore alimentare, nonché di prodotti artigianali, erano installati apparecchi elettronici per attività di gioco.
In data 3 luglio 2024, a nome della ditta, la ricorrente ha presentato al SUAP la segnalazione certificata di inizio attività, per subingresso nell’attività della cedente.
In data 13 agosto 2024, veniva svolto un controllo, da parte di Agenti del Corpo di Polizia Locale di Ventimiglia, “ presso l’esercizio di vicinato alimenti e bevande, all’insegna “-OMISSIS- ”, accertando che presso lo stesso era “ esercitata attività di sala pubblica per giochi leciti senza la prescritta licenza di cui all’art. 86 T.U.L.P.S (sala pubblica di gioco)”.
Veniva altresì rilevata la “ presenza all’interno dell’attività di cui sopra di n. 6 apparecchi elettronici denominati “AWP” in funzione e con presenza di persona intenta ad effettuare la propria giocata” [ contravvenzione dell’ “art. 86 commi 1 (o 3 lettera c)) e art. 17- bis , comma 1, del R.D. n. 773/31 T.U.L.P.S.”
Il Comune ha contestato all’interessata che non avrebbe potuto “ avvalersi dell’esercizio di attività accessoria “installazione di apparecchi idonei per gioco lecito” di cui all’art. 62 [della L.R. n. 12/2007 e ss.mm.ii” , in quanto non sarebbe stata “ titolare di licenza di somministrazione alimenti e bevande di cui all’art. 55 della L.R. n. 1/2007 ” ed, inoltre, che l’attività di gioco sarebbe stata svolta “senza rispettare la distanza minima prevista (mt. 300,00) dai luoghi sensibili di cui all’art. 10 del
Regolamento Giochi Leciti e Sale da gioco approvato con Deliberazione Consigliare n. 75 del 28.11.2024”.
Il locale infatti disterebbe meno di mt. 300,00 dalla Caserma della Guardia di Finanza di via -OMISSIS- quindi “ in area interdetta dal Piano del Commercio e della somministrazione di alimenti e bevande vigente, il quale all’art. 6 punto 2) vieta l’apertura di sale giochi ed installazione di slot machine all’interno del perimetro A9, denominato “-OMISSIS-”.
Le osservazioni presentate dalla ricorrente sono state esaminate e controdedotte dal Comune, con nota a firma del Dirigente dell’Area Amministrativa, trasmessa via mail in data 24.9.2024.
Il procedimento si concludeva con l’ordinanza n. 112/2024, del 20 agosto 2024, con la quale veniva contestata l’assenza sia della licenza di sala pubblica di gioco, di cui all’art. 86 c.1 del TULPS, sia dell’autorizzazione comunale per l’installazione di apparecchi da gioco, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del Regolamento Comunale Giochi Leciti e Sale da Gioco approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28/11/2014.
Veniva quindi ordinato di:
1)“cessare a tempo indeterminato, con decorrenza immediata l’attività abusivamente condotta di sala pubblica da gioco e/o attività di gioco con vincita in denaro a mezzo apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici;
2) di provvedere alla rimozione immediata degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici destinati al gioco con vincite in denaro”.
Nel provvedimento si dà atto che “ si prescinde dalla comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, in quanto il contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato, così come previsto ai sensi dell’art. 21 – octies – comma 2, della medesima L. 241/90”.
Avverso l’ordinanza e gli atti presupposti in epigrafe indicati la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
1)Violazione dell’articolo 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241, mancata comunicazione di avvio del procedimento: la ricorrente sostiene che il mancato invio della comunicazione dell’avvio del procedimento le avrebbe preclusa la possibilità di produrre elementi, che avrebbero potuto orientare in modo differente la decisione del Comune;
2)Violazione degli articoli 5, 6 e 11 del “Regolamento giochi leciti e sale da gioco” e dell’articolo 2, comma 2 della L.R. Liguria 30 aprile 2012 n. 17: secondo la tesi di parte ricorrente nessuna delle violazioni poste alla base dell’ordinanza è fondata.
Infatti la ricorrente, con il contratto di cessione d’azienda, è subentrata alla precedente titolare nell’autorizzazione per detenere gli apparecchi da gioco.
Rispetto al requisito della distanza dai luoghi sensibili, la ricorrente contesta l’inclusione della caserma tra i luoghi sensibili;
3) Difetto di istruttoria e di motivazione: secondo parte ricorrente l’ordinanza e il Regolamento Comunale sono stati adottati senza una adeguata istruttoria, recependo la L.R. Liguria n. 17 del 30.4.2012 che ha introdotto una puntuale disciplina sul “distanzionamento” al fine di prevenire il vizio del gioco.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ventimiglia ricostruendo l’evoluzione dei fatti e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita la Guardia di Finanza, chiedendo l’estromissione dal giudizio.
Con ordinanza n. n. 294 del 28.11.2024 la domanda cautelare veniva respinta, non riscontrando la sussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2025 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il ricorso è infondato.
2.1 Preliminarmente va disposta l’estromissione della Guardia di Finanza, non risultando impugnati atti o provvedimenti imputabili a detta Amministrazione, né proposte domande nei confronti della stessa, avendo il Comune condotto il procedimento in autonomia.
Deve, pertanto, essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Guardia di Finanza, che deve, quindi, essere estromessa dal presente giudizio in quanto estranea ai provvedimenti oggetto d’impugnazione.
2.2 Prima dell’esame dei singoli motivi deve essere evidenziato che il provvedimento impugnato contiene più motivazioni: la mancanza della licenza di sala pubblica di gioco, di cui all’art. 86 c. 1 del TULPS e della licenza per l’installazione di apparecchi di gioco, nonché la violazione dell’ art.
11 del Regolamento Comunale Giochi Leciti e Sale da Gioco, in materia di distanza dai centri sensibili.
Si tratta quindi di un atto plurimotivato, con la conseguenza che è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso, in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice (ex multis Consiglio di Stato sez. II, 21/03/2025, n.2373).
2.3 Il primo motivo attiene ad un vizio procedimentale, cioè il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento.
Nel provvedimento l’Amministrazione ha infatti affermato che “ si prescinde dalla comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, in quanto il contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato, così come previsto ai sensi dell’art. 21 – octies – comma 2, della medesima L. 241/90”.
Parte ricorrente afferma che sarebbe stata preclusa la possibilità di produrre documentazione al fine di dimostrare il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di gioco e la detenzione degli apparecchi di cui si ordina la rimozione.
Il motivo è infondato.
L’ordinanza è il provvedimento conclusivo del procedimento avviato a seguito del sopralluogo del 13 agosto 2024, che già contiene la contestazione dell’assenza di licenze e autorizzazioni.
La ricorrente ha potuto presentare le proprie osservazioni, nella quali ha evidenziato di essere subentrata all’attività della Sig. ra -OMISSIS- e quindi di proseguire la medesima attività già autorizzata in capo a quest’ultima.
Considerando quindi unitariamente il procedimento, vi è stata una fase interlocutoria, durante la quale la ricorrente ha potuto rappresentare le proprie ragioni, per cui non solo l’ordinanza non avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, ma non si ravvisa alcuna violazione delle garanzie partecipative.
In ogni caso, il contenuto dell’ordinanza non avrebbe potuto essere diverso, stante la natura vincolata del provvedimento e l’assenza dei requisiti per esercitare l’attività de qua, come si vedrà nel punto successivo.
2.4 La ricorrente ha contestato l’ordinanza nella parte in cui rileva la mancanza della licenza di sala pubblica di gioco, di cui all’art. 86 c. 1 del TULPS e della licenza per l’installazione di apparecchi di gioco, in quanto sarebbe in possesso dei suddetti provvedimenti autorizzatori, in forza dell’atto di cessione di azienda.
La tesi non è condivisibile.
L’art. 86 del R.D. n. 773/1931 prevede testualmente che “ Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili ”; il comma 3 precisa altresì “ Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione; b) per l'attività di distribuzione e di gestione,
anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da
quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88
ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati ”.
La ricorrente non risulta in possesso di questa tipologia di licenza, che viene rilasciata dal Questore, avuto riguardo alla verifica dei requisiti morali del richiedente e della situazione di ordine pubblico.
Con nel contratto di cessione d’azienda si precisa che “ la cessione comprende l'arredo e l'attrezzatura
usata meglio descritti in un elenco redatto di comune accordo dalle contraenti, che in copia al presente atto si allega sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.
Danno altresì atto le parti che non vengono trasferiti merci e prodotti di consumo”.
E’ poi previsto che “ Infine la signora -OMISSIS- presta fin d'ora il più ampio ed opportuno assenso alla voltura a nome della parte acquirente di tutte le autorizzazioni richieste dalle vigenti leggi nonché delle utenze in atto, senza necessità di ulteriore assenso; il tutto con esonero per i competenti Uffici da responsabilità al riguardo”.
Quindi con il contratto di cessione le licenze non venivano automaticamente trasferite in capo alla ricorrente, ma era necessaria la voltura dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS, procedimento che la ricorrente non ha provato di aver attivato, essendosi limitata a presentare la Scia per il subingresso nell’attività di ristorazione senza somministrazione (cfr. doc. n.2 del Comune di Ventimiglia).
Alla medesima conclusione si perviene anche per l'autorizzazione per la detenzione degli apparecchi da gioco.
Indipendentemente dall’applicabilità della disciplina introdotta dalla L.R. 7/2017 al caso in esame, l’autorizzazione del Comune per la detenzione degli apparecchi da gioco non è mai stata volturata, per cui correttamente ne è stata rilevata la mancanza in capo alla ricorrente.
2.5 L’infondatezza della censura articolata avverso le ragioni sopra esaminate dell’ordinanza impugnata, comporta il rigetto del ricorso, trattandosi, come sopra detto, di un atto plurimotivato, per cui anche l’eventuale accoglimento dei motivi articolati avverso la motivazione della mancata distanza, non comporterebbe l’annullamento dell’ordinanza, sorretta dalle altre ragioni giustificatrici, che hanno superato il vaglio di legittimità.
III) Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione della Guardia di Finanza, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del ricorso.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.