Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00248/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2021, proposto da
LA RI, LA CA, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni La Banca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roccaraso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Emilio Potena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Castel Di Sangro, corso Vittorio Emanuele II n. 1;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 4191 del 3 maggio 2021 del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Roccaraso, con la quale è stato comunicato il diniego definitivo alla richiesta di permesso a costruire prot. n. 2700 del 22 marzo 2021;
- della nota prot. n. 3195 del 6 aprile 2021 del Comune di Roccaraso avente ad oggetto comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di permesso a costruire (nota prot. 2700/2021);
- di ogni atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche di estremi non conosciuti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccaraso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. AS DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori LA RI e LA CA, odierni ricorrenti, sono proprietari di terreni e fabbricati siti nel Comune di Roccaraso, nell’area denominata “Fonte Eremita”.
I sopra menzionati ricorrenti hanno domandato ed ottenuto il permesso di costruire n. 6 del 17 settembre 2020, con il quale il Comune di Roccaraso ha assentito alla realizzazione del completamento delle opere di demolizione e ricostruzione di un edificio esistente senza aumento volumetrico, i cui lavori sono stati parzialmente eseguiti.
In seguito, i signori LA hanno richiesto, con istanza acquisita al protocollo del Comune di Roccaraso al n. 2700 del 22 marzo 2021, una variante al permesso di costruire n. 6/2020, questa volta domandando l’autorizzazione a realizzare il completamento della ricostruzione dell’edificio preesistente con contestuale aumento volumetrico pari a circa il 65% (559,05 mc) in applicazione della L.R. 49/2012, al fine di procedere alla delocalizzazione di parte delle volumetrie risultanti su altra area in virtù dell’art. 2 comma 1-bis della citata legge regionale, area che ricade in ambito del Comune di Roccaraso, Zona “O”.
Con nota prot. n. 3195 del 6 aprile 2021, il Comune di Roccaraso comunicava ai signori LA la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di permesso a costruire, dandone compiutamente atto nella predetta nota.
I signori LA riscontravano la predetta nota con propria memoria procedimentale acquisita al protocollo comunale in data 19 aprile al n. 3618.
Preso atto di tale memoria, in data 3 maggio 2021 il Comune di Roccaraso ha emesso il provvedimento di diniego definitivo n. 4191, con cui ha rigettato l’istanza di permesso di costruire per i motivi ivi puntualmente indicati.
Avverso tale provvedimento hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 7 luglio 2021, i signori LA RI e LA CA, chiedendone l’annullamento deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione del principio della partecipazione procedimentale. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 6, 10, 22, 31 e 37 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - Violazione e falsa applicazione della l. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione - Difetto/insufficienza di motivazione - Errata presupposizione dei fatti - Difetto di istruttoria - Contraddittorietà - Illogicità manifesta - Eccesso di potere sotto diversi profili. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del principio del legittimo affidamento;
2) Violazione e falsa applicazione del DPR 6 giugno 2001, n. 380, in particolare degli articoli 3, 6, 10, 22, 31 e 37 - Violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione - Contraddittorietà - Illogicità manifesta - Eccesso di potere sotto diversi profili. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione art. 68 e 70 della l.r. 18/1983 difetto/insufficienza di motivazione - Travisamento ed errata presupposizione dei fatti - Difetto di istruttoria;
3) Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, in particolare degli articoli 3, 6, 10, 22, 31 e 37 - Violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione - Contraddittorietà - Illogicità manifesta - Eccesso di potere sotto diversi profili. violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del principio del legittimo affidamento. Difetto/insufficienza di motivazione - Travisamento ed errata presupposizione dei fatti - Difetto di istruttoria. Disparità di trattamento.
Si è costituito in giudizio, in data 21 settembre 2021, il Comune di Roccaraso, depositando poi documentazione in data 28 luglio 2025 e memoria in data 5 settembre 2025.
Parte ricorrente ha depositato propria memoria in data 6 settembre 2025 e poi parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie di replica rispettivamente in data 16 settembre 2025 e 17 settembre 2025 con cui hanno precisato le proprie conclusioni e, per quanto riguarda parte resistente, eccepito la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di parte ricorrente in quanto “ Anche laddove dovesse essere accolta l’impugnazione, infatti, i ricorrenti non potrebbero comunque realizzare gli edifici abitativi desiderati in ragione del contrasto di essi con il (mai impugnato) P.R.G. vigente. In proposito si richiama la sentenza n. 27/2016 del Consiglio di Stato, perfettamente sovrapponibile alla vicenda in esame: “Al riguardo, va infatti richiamato il prevalente insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in sèguito all’annullamento giurisdizionale di un titolo abilitativo (o di un diniego di esso), l’Amministrazione deve riesaminare la relativa istanza non già “ora per allora”, ma tenendo conto della normativa sopravvenuta medio tempore, con il solo limite – che qui non viene in rilievo - dell’inopponibilità delle modifiche legislative intervenute dopo la notifica della sentenza da parte del ricorrente vittorioso (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2012, nr. 36; id., 22 febbraio 2002, nr. 1079). Di conseguenza, non è vero che nel caso che qui occupa il primo giudice abbia assunto a parametro della legittimità dei provvedimenti impugnati una norma non ancora in vigore al momento della loro venuta ad esistenza; molto più semplicemente, nella sentenza impugnata si è preso atto di un sopravvenuto mutamento della situazione di diritto, tale da privare di ogni utilità per la parte ricorrente un ipotetico accoglimento della censura de qua (atteso che, come già evidenziato, in sede di riavvio della procedura di variante l’Amministrazione non avrebbe potuto che concludere nel senso della non necessità di V.A.S.) .”.
Infine all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025, dopo articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata da parte resistente nell’ultima memoria in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.
2.1. - Col primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato in quanto “ l’Amministrazione resistente ha omesso la corretta applicazione delle norme di cui all’art. 7 e 10 bis della l. 241 del 1990, destinate ad attuare il principio del contraddittorio tra il privato e la P.A., nelle ipotesi in cui l’apporto del cittadino potrebbe condurre l’Amministrazione stessa ad adottare un provvedimento diverso da quello in concreto poi assunto. ”.
Nello specifico parte ricorrente afferma che il Comune di Roccaraso nel diniego impugnato ha fatto riferimento alle osservazioni formulate da parte ricorrente dopo la comunicazione di motivi ostativi da parte del predetto Comune ma con tale riferimento “ il Comune di Roccaraso, lungi dal replicare alle argomentazioni espresse, in chiave difensiva, da parte ricorrente, si limitava a ripetere pedissequamente le considerazioni, già manifestate nella comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90, senza praticamente nulla aggiungere o variare, in tal modo palesando di non aver affatto preso in considerazione tali contrarie argomentazioni. ”.
Secondo parte ricorrente “ l’assolvimento dell’obbligo, derivante dall’art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, di esternare, nella motivazione del provvedimento finale, le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, anche se non impone l’analitica confutazione delle argomentazioni formulate dal privato, non può consistere nell’uso di formule di stile (come erroneamente svolto dal Comune di Roccaraso) che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate. ”.
2.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che il Comune di Roccaraso non si è limitato, nell’impugnato diniego, ad usare una formula stereotipata per dare conto delle osservazioni svolte dagli odierni ricorrenti e rigettarle ma le ha menzionate e respinte entrando nel merito delle stesse ed affermando che “… le osservazioni prodotte non superano i motivi ostativi che hanno determinato l’emissione del preavviso di rigetto in data 06/04/2021 prot. 3195 ed in particolare: - non vengono rispettate le condizioni che la normativa regionale - art. 2 comma 1-bis della L.R. 49/2012 - impone per l’applicazione dell’istituto della delocalizzazione: - non sussistono i presupposti indicati al comma 9 dell'articolo 5 del d.l. 70/2011, per l’applicazione della dislocazione volumetrica, cioè un’area urbana degradata con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, anzi l’area in esame è caratterizzata da una bassa densità edilizia in contesto paesaggistico prevalentemente naturale; la destinazione urbanistica è “zona O” che il PRG vigente destina a verde e nella quale “E’ proibito qualsiasi insediamento edilizio residenziale ed alberghiero, qualsiasi, intervento costruttivo estraneo alle attrezzature strettamente pertinenti, la pratica sportiva…”, Considerato altresì che ai sensi dell’art 17 delle Norme di Attuazione del PAI, che disciplina gli interventi nelle aree a pericolosità elevata (P2) come quella in esame, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla lettera d) dell’art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, che non comportino incremento del carico urbanistico, quindi non è possibile procedere all’aumento volumetrico proposto ai sensi della L.R. 49/2012, che sarebbe pari a circa il 65% del volume preesistente; ”.
Da quanto sopra riportato si evince chiaramente, dunque, che il Comune di Roccaraso ha considerato le osservazioni dei ricorrenti ed ha replicato alle stesse nel merito e, dunque, non sussiste il dedotto vizio procedimentale di mancato svolgimento, in concreto, del contraddittorio procedimentale.
Sul punto risultano dunque condivisibili le argomentazioni di parte resistente secondo cui “ Il Comune di Roccaraso non si è limitato a mere “formule di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità”. Al contrario, ha ampliato considerevolmente le motivazioni già espresse nel preavviso ed ha specificato come le argomentazioni di controparte - pur valutate - “non superano i motivi ostativi”. ”.
3.1. - Col secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità del diniego impugnato affermando dapprima che “ Gli atti impugnati appaiono illegittimi, dal punto di vista motivo ed istruttorio, con riferimento alla (errata) problematica dell’impossibilità di attuare l’intervento a causa dell’insistenza dello stesso su un’area non urbanizzata. ”.
Inoltre, in merito allo strumento urbanistico, parte ricorrente ha dichiarato che “ seppure l’area è ricadente in “Zona O” del vigente PRG, l’intervento - da eseguire proprio nello spirito della norma regionale in via diretta e non ai sensi dell’art. 30-bis l.r. n. 18/1983 e s.m.i. - costituisce una mera ristrutturazione che, a ben vedere, rientra comunque nelle disposizioni di cui al punto 3.4, pag. 4, della circolare prot. n. 1511/2013 (in conformità anche con la delibera di C.C. n. 5 del 28.1.2013 di recepimento della l.r. n. 49/2012). ”.
3.2. - Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Il Collegio rileva che il diniego comunale impugnato risulta essere, con tutta evidenza, un atto plurimotivato, atteso che esso presenta una pluralità di ragioni che sostengono il diniego; ciò posto, il Collegio osserva che parte ricorrente non ha censurato tutte le predette ragioni ma solo alcune di esse e, dunque, le censure svolte dalla stessa, riferentesi unicamente alla sussistenza di un’area urbanizzata e alla possibilità di edificazione anche in presenza di un’area ricadente in Zona O, non possono portare all’annullamento del provvedimento impugnato in quanto sussistono altre motivazioni che sorreggono lo stesso che non sono state contestate dalla predetta parte.
Al riguardo, difatti, il Collegio osserva che parte ricorrente, come rilevato dalla difesa del Comune di Roccaraso, nulla ha dedotto in merito alla ragione di diniego relativa al fatto che il progetto di che trattasi è in contrasto col PAI, non censurando l’affermazione del Comune, presente nel provvedimento impugnato, secondo cui “ ai sensi dell’art 17 delle Norme di Attuazione del PAI, che disciplina gli interventi nelle aree a pericolosità elevata (P2) come quella in esame, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla lettera d) dell’art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, che non comportino incremento del carico urbanistico, quindi non è possibile procedere all’aumento volumetrico proposto ai sensi della L.R. 49/2012, che sarebbe pari a circa il 65% del volume preesistente ;”.
Inoltre il provvedimento impugnato riporta, quale ragione di reiezione, anche quella relativa al fatto che “ non sussistono i presupposti indicati al comma 9 dell'articolo 5 del d.l. 70/2011, per l’applicazione della dislocazione volumetrica, cioè un’area urbana degradata con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, anzi l’area in esame è caratterizzata da una bassa densità edilizia in contesto paesaggistico prevalentemente naturale; ”; con riferimento a tale motivazione il Collegio osserva come parte ricorrente nulla abbia dedotto, non formulando censure in merito al fatto che non si è in presenza di un’area degradata come puntualmente evidenziato dalla difesa del Comune di Roccaraso la quale ha affermato che “ il tema della necessità che l’intervento ricada in un’area urbana degradata viene solo menzionato richiamando le parole del Comune, nelle premesse a pag. 2 e pag. 3 del ricorso. Non viene tuttavia mai più affrontato dalle controparti. ”.
La mancata contestazione delle due motivazioni del provvedimento di diniego sopra riportate rende, dunque, inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo di ricorso in quanto lo stesso non ha censurato tutte le ragioni espresse dal Comune di Roccaraso e poste alla base del diniego ma solo alcune di esse.
Né certamente possono supplire tale mancanza di censure nell’originario ricorso le argomentazioni svolte da parte ricorrente nei confronti del PAI solamente con la memoria del 16 settembre 2025, atteso che la memoria di parte non può certo introdurre nuove censure ma solo esplicare censure già svolte che, per quanto detto sopra, nella presente vicenda mancano del tutto.
Al riguardo, dunque, il Collegio condivide (e ritiene applicabile) quanto affermato da attenta giurisprudenza secondo cui “ in presenza di un atto amministrativo plurimotivato, che si regge su una pluralità di motivazioni tra loro autonome ed in grado di sostenere ex se la decisione, il mancato accoglimento di uno di essi comporta l'inammissibilità dell'altro o degli altri motivi per difetto d'interesse (ex multis Cons. Stato Sez. II, 01/09/2021, n. 6182). Allo stesso modo la mancata impugnativa di una di tali motivazioni, sia in primo grado che in quello di appello, rende inammissibili il ricorso, in quanto, pur in caso d'accoglimento delle residue doglianze, l’atto si regge su quella non adeguatamente censurata, rendendolo intangibile e resistente rispetto alla domanda di annullamento giurisdizionale. ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 189/2022).
Stabilito quanto sopra in via dirimente, il Collegio rileva poi, per completezza d’esame, che la censura di parte ricorrente secondo cui l’area di che trattasi sarebbe urbanizzata non risulta fondata.
Al riguardo il Collegio osserva che risultano condivisibili, sul punto, le osservazioni della difesa del Comune di Roccaraso la quale ha allegato alla propria memoria una mappa di Google Maps ed ha evidenziato che dalla piana visione della stessa si ricava che “ Sia il fabbricato esistente in variante che le tre “nuove edificazioni” - così come le definiscono i ricorrenti - sono ubicati in Zona “O”, destinata al “Verde”. Gli stessi Sigg.ri LA nella relazione osservano che è ivi proibito qualsiasi insediamento residenziale ed alberghiero…È immediato constatare che al di là di un residence di proprietà degli stessi ricorrenti - le “limitate costruzioni di proprietà della stessa ditta” di cui parla il Comune nel preavviso di diniego - nella zona esistano solo strutture pubbliche (vivaio e caserma dei Carabinieri forestali ed un’ecoisola). Più distante, è collocata un’attività ristorativa (non residenziale, né alberghiera). ”.
Né del resto parte ricorrente ha provato la dedotta circostanza relativa all’urbanizzazione, avendo semplicemente affermato, ma non provato, in ricorso che “ nell’area in oggetto sono stati realizzati (sin dal 1968) oltre 100 immobili ad uso residenziale ed appartamenti, e che sussistono pacificamente tutte le previste opere di urbanizzazione. L’area è dotata, oltre che dell’impianto fognante e dell’acquedotto, anche della infrastruttura energetica del gas di città con il servizio della società Ecogas Srl, oltre ovviamente strade asfaltate per oltre 2000 mq e perfino una pista di pattinaggio. Occorre tenere conto, parimenti, che in loco insiste la stazione di trasformazione ENEL che alimenta sia l’aggregato urbano che l’area circostante, in particolare il ristorante “La Fattoria”, il Vivaio Forestale, la Caserma dei Carabinieri Forestali e la vicina area artigianale. ”.
Per quanto attiene, poi, alla (ulteriore) motivazione del provvedimento di diniego relativa al fatto che “ la destinazione urbanistica è “zona O” che il PRG vigente destina a verde e nella quale “E’ proibito qualsiasi insediamento edilizio residenziale ed alberghiero, qualsiasi, intervento costruttivo estraneo alle attrezzature strettamente pertinenti, la pratica sportiva…”, il Collegio rileva che parte ricorrente si è limitata ad affermare, rispetto a tale motivazione, che “ seppure l’area è ricadente in “Zona O” del vigente PRG, l’intervento - da eseguire proprio nello spirito della norma regionale in via diretta e non ai sensi dell’art. 30-bis l.r. n. 18/1983 e s.m.i. - costituisce una mera ristrutturazione che, a ben vedere, rientra comunque nelle disposizioni di cui al punto 3.4, pag. 4, della circolare prot. n. 1511/2013 (in conformità anche con la delibera di C.C. n. 5 del 28.1.2013 di recepimento della l.r. n. 49/2012) .”.
La sopra riportata censura risulta essere, però, palesemente infondata.
Su tale punto, infatti, il Collegio rileva come l’intervento di che trattasi non consiste in una “mera ristrutturazione ”, in quanto i ricorrenti hanno richiesto una variante al permesso di costruire con aumento volumetrico, aumento questo non da realizzare nell’originaria area di sedime dell’immobile (su cui viene comunque edificato un immobile) ma in diverse aree, atteso che sull’area di sedime, come evidenziato dal Comune di Roccaraso nel provvedimento di diniego impugnato, si vuole costruire “ una costruzione con volumetria pari a mc 529,61 in luogo degli 860,09 mc assentiti col permesso di costruire n. 6 del 17/09/2020 ” mentre “ si vuole delocalizzare la volumetria residua, pari a mc 330,48 oltre a parte di quella derivante dall’aumento volumetrico (pari a mc 559,05) per un totale di mc 832,24, su altre particelle n. 516, 548, 595 e 596 nella disponibilità della ditta, al fine di edificare ulteriori 3 fabbricati residenziali per realizzare 4 unità residenziali; ”.
Ne deriva, dunque, che risulta corretto l’inquadramento svolto dal Comune di Roccaraso nel provvedimento impugnato dell’intervento richiesto dai ricorrenti quale intervento di nuova costruzione visto che la richiesta di realizzazione della nuova volumetria e di parte della vecchia riguarda una diversa area rispetto a quella originaria di sedime e concerne, dunque, l’edificazione di nuovi e distinti immobili rispetto a quello originario.
Né, sul punto, risulta condivisibile quanto affermato da parte ricorrente nella sua ultima memoria del 16 settembre 2025, in cui la stessa ha richiamato la sentenza del CGARS n. 422/2025 per affermare che, in base ad essa, “ la demolizione di un manufatto sito in un certo terreno e la successiva ricostruzione in un distinto terreno rientrano nella nozione di “ristrutturazione edilizia”, di cui all’art. 3, c. 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dal D.L. Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020). ”.
Al riguardo, difatti, il Collegio osserva che la sopra menzionata sentenza n. 422/2025 del CGARS risulta del tutto inconferente rispetto alla vicenda di che trattasi in quanto in tale situazione l’immobile presente in una certa area veniva demolito e, poi, ricostruito in una diversa area mentre nella presente vicenda l’immobile è stato demolito e ricostruito (con cubatura minore) sulla stessa area di sedime e poi l’ulteriore cubatura è stata destinata dai ricorrenti ad un diverso sedime, così pervenendo ad una situazione per cui l’originario immobile viene demolito e ricostruito (con minore cubatura) sulla stessa area di sedime e altri tre immobili vengono realizzati (con la cubatura rimanente ed il richiesto aumento) su diversa area di sedime e, dunque, con ogni evidenza non può trattarsi di ristrutturazione edilizia atteso che la stessa, anche nella nuova versione prevista dall’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380/2001, impone comunque la demolizione dell’originario immobile e la sua (possibile) ricostruzione in una diversa area di sedime ma senza che questo comporti il moltiplicarsi degli immobili come chiarito dalla stessa sentenza citata dai ricorrenti la quale afferma che “ Né, peraltro, può ritenersi che la nuova concezione della ristrutturazione edile implichi “consumo di nuovo suolo”, poiché la scelta di ricostruire altrove presuppone pur sempre la necessità di demolire da un’altra parte e, pertanto, postula un bilanciamento tra l’edificio da realizzare e quello da eliminare .” (CGARS, sentenza n. 422/2025).
4.1. - Col terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità del diniego impugnato “ per violazione dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa e di disparità di trattamento. ”.
Nello specifico parte ricorrente sostiene che “ Nel caso di specie, sia dalla richiesta di permesso a costruire che dalle successive osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi, emerge come i ricorrenti abbiano pacificamente e indiscutibilmente dimostrato l’esistenza di fabbricati limitrofi legittimamente realizzati. Oltre a quelli di interesse pubblico (Caserma dei Carabinieri e Vivaio Forestale), vengono in rilievo, in modo peculiare: - ristorante “La Fattoria”; - villino unifamiliare Permesso a Costruire n. 3/2016; - villino unifamiliare Permesso a Costruire n. 4/2016. Ai fini della illegittimità del provvedimento impugnato, tali circostanze, documentate e adeguatamente poste a conoscenza della P.A. SI (che ha illegittimamente omesso tale esame istruttorio), evidenziano la fondatezza della censura di disparità di trattamento, perpetrata in danno dei signori LA.”.
4.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che, sul punto, risultano condivisibili le argomentazioni della difesa del Comune di Roccaraso secondo cui “ I ricorrenti non evidenziano quali sarebbero gli elementi tecnici che impongono di trattare in maniera identica tali differenti situazioni edilizie. Per inciso, il Ristorante "La Fattoria” è uno stabile ad uso ristorativo: non rientra quindi nel divieto di edificazione previsto in zona “O”. Inoltre è collocato in un edificio preesistente, da lungo tempo posto al limitare della strada statale. Infine non consta che sia stato realizzato delocalizzando la cubatura ed aumentando la volumetria: non sussiste quindi alcuna analogia con il titolo oggetto della presente controversia. Quanto ai due permessi di costruire n. 3 e 4 del 2016, è peculiare che i Sigg.ri LA li citino: tali due titoli edilizi sono stati concessi dal Comune di Roccaraso proprio in favore degli odierni ricorrenti, così come è stato concesso anche il p.d.c. n. 6/2020 in relazione al quale è stata poi richiesta l’ultima variante. Ma tanto i permessi del 2016 quanto quello del 2020 sono finalizzati ad interventi ben diversi rispetto a quello da ultimo negato, che prevede invece la realizzazione di nuovi edifici in maniera, come visto, inammissibile. Non a caso, al di là del generico richiamo ai titoli edilizi in questione, non sono evidenziati gli elementi di analogia che imporrebbero al Comune di Roccaraso di valutare in maniera identica le diverse situazioni. ”.
5. - Infine, sempre per completezza di esame, il Collegio rileva l’irrilevanza di quanto affermato da parte ricorrente nella memoria del 4 settembre 2025 relativamente al fatto che “ Con il nuovo Piano Regolatore la zona in esame è stata classificato come zona F1A (e non in zona agricola, legittimando, dunque, anche con la successiva normazione di piano, la possibilità di realizzare interventi edilizi in questa zona) ”, atteso che, per il noto principio del tempus regit actum , la legittimità del diniego impugnato va verificata con riferimento alla disciplina urbanistica vigente al tempo della richiesta e non a quella successivamente intervenuta.
Del tutto infondata appare, poi, la conclusione di parte ricorrente, cui la stessa perviene sulla base della sopra mutata circostanza di fatto, secondo cui “ l’area non è stata esclusa da interventi di edificazione, ma è stata destinata all’attività terziaria e sportiva, prevedendo peculiari ipotesi costruttive finalizzate allo sviluppo dell’area in una chiara direzione produttiva; solo nella zona agricola non è prevista la dislocazione della cubatura e tale circostanza non si verifica nella fattispecie de qua. Appare, dunque, quantomeno peculiare che siffatto intervento edilizio, legittimato e realizzabile in virtù del nuovo PRG, venga denegato sulla base di motivazioni stereotipate prive di riscontro concreto, tra le quali l’assenza di urbanizzazione dell’area. ”.
La sopra menzionata conclusione, difatti, non considera il sopra riportato principio giuridico del tempus regit actum , obliterandolo completamente, principio in base al quale la legittimità del provvedimento di diniego impugnato non risulta certo venuta meno in ragione della nuova disciplina urbanistica del Comune di Roccaraso.
6. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.
7. - Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del Comune di Roccaraso, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
AS DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS DI | NA AN |
IL SEGRETARIO