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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/06/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Alberto Rizzo Presidente
Eleonora Ramacciotti Componente
Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 273 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato GONZO ALESSIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in ricorso
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Modena in data 08/06/2011 e dalla loro unione sono nate le figlie il 15/01/2007 e il 26/10/2011. Per_1 Per_2
1 2. I coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale n. 412/2021, pubblicata il 13/03/2021, passata in giudicato.
3. Con ricorso del 22/01/2025, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio Parte_1
e statuizioni accessorie, di carattere personale ed economico, inerenti ai rapporti tra genitori e figli.
4. Nel giudizio così radicato è rimasto contumace nonostante la rituale notifica Controparte_1
ricevuta all'indirizzo di Soliera (MO), via Appalto n. 139, int. 13, risultante da certificato di residenza depositato dalla ricorrente sub doc. 4.
5. Il convenuto è comparso senza Difensore all'udienza del 05/06/2025 in cui, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
A) La domanda principale volta a ottenere lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato dalla inequivoca condotta delle parti che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
B) Non sono emersi elementi di gravità tale da derogare all'ordinario regime di affidamento condiviso della prole, richiesto dalla stessa madre ricorrente, sola costituita, che dunque si dispone.
C) resterà collocata assieme alla madre nell'abitazione di Modena, via Benedetto Croce n. Per_2
45 int. 7, ove continuerà ad avere residenza, e frequenterà il padre, vista la sua età e l'assenza di problematiche a riguardo, in forma libera, accordandosi direttamente con lui.
Per tali ragioni la ragazza non è stata ascoltata, risultando l'incombente manifestamente superfluo
(art. 473-bis. 4, secondo comma, c.p.c.).
D) In separazione i coniugi si sono accordati per un contributo a carico del padre di euro 500,00 mensili complessivi a titolo di mantenimento ordinario della prole (euro 250,00 mensili per ogni figlia), attualmente ammontante, in forza della rivalutazione ISTAT di legge, a euro 587,00 mensili.
Va quindi accolta la richiesta della madre di stabilire che lo stesso sia ora di euro 600,00 mensili, considerata anche la crescita delle due ragazze in questi quattro anni.
, da poco diventata maggiorenne, è pacificamente non autosufficiente sul piano economico, Per_1
frequentando ancora le scuole superiori.
Le spese straordinarie continueranno a essere divise a metà fra i genitori.
L'assegno unico per la prole erogato dall'INPS verrà invece incassato integralmente dalla madre, genitore con cui le due figlie vivono e che fa fronte in misura decisamente preponderante alle loro esigenze materiali.
E) Per il principio di causalità, nonché vista la sua soccombenza, le spese di lite sono poste in capo al convenuto, che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una
2 soluzione consensuale, anche stragiudiziale della vicenda.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il giorno 08/06/2011 in MODENA da
(nata a [...] il [...]) con Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile
[...]
del Comune di MODENA, atto n. 100, parte 1, anno 2011;
2. affida la figlia minore della coppia , nata il [...] a [...] i genitori, dunque in Per_2
modo condiviso;
3. colloca la figlia minore assieme alla madre nell'abitazione di quest'ultima a Modena, via
Benedetto Croce n. 45 int. 7, presso la quale la ragazza avrà residenza;
4. regola le frequentazioni tra e il padre in forma libera, con accordo diretto tra i due;
Per_2
5. obbliga il padre a versare alla madre euro 600,00 mensili, con decorrenza dal 22/01/2025, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 300,00 mensili per ciascuna figlia), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
3 • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
6. autorizza la madre ricorrente a fare domanda all'INPS e a incassare Parte_2 integralmente l'assegno unico per la prole;
7. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% pe IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
8. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
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