TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 35833/2024 promossa da:
C.F. ), in qualità di mandataria di con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 il patrocinio dell'avv. SIGNORI MARINA e AZZINI AUGUSTO ( ) PIAZZA C.F._1
DELLA LOGGIA, 5 25121 BRESCIA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LOGGIA, 5
25121 BRESCIA presso il difensore avv. SIGNORI MARINA ricorrente contro
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha così all'udienza del 27.3.2025: previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, disattesa ogni contraria istanza, domanda od eccezione: in via principale e nel merito: accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n.
892238, ordinare alla società con sede in (51100) Pistoia, via Enrico Fermi n. Controparte_3
1/A, C.F. , pec in persona del legale rappresentante, P.IVA_2 Email_1
signor , residente in [...], di rilasciare Controparte_4
immediatamente, a favore dell'odierna ricorrente, l'immobile sito in Pistoia, via Della Costituzione n.
7, identificato al C.F. di detto Comune al foglio 220, mappale 492, subalterno 19, categoria A/10, classe 4, consistenza 5 vani, P1, rendita catastale Euro 2.091,65, libero da cose e/o persone anche interposte, ed in ogni caso voglia adottare tutti quei provvedimenti idonei a consentire a parte ricorrente di rientrare nella disponibilità materiale del predetto immobile.
In ogni caso: vittoria di compensi professionali e spese.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2
ha convenuto in giudizio la per sentire accertare la intervenuta
[...] Controparte_3
risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 892238 del 27.02.2008
(doc.1) sottoscritto tra la concedente e la Immobiliare San Maurizio s.r.l., assegnato alla Parte_1
a seguito di scissione della Immobiliare San Maurizio del 2.5.2018 (docc.7 e Controparte_3
8), per inadempimento della convenuta al pagamento dei canoni ed esercizio da parte della concedente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 delle condizioni generali di contratto (doc.9), con condanna alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto e al pagamento delle spese.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la società alla quale Controparte_3 ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec il
30.10.2024.
All'udienza parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha ribadito le conclusioni precisate nell'atto e richiamato le ragioni in esso illustrate.
Dichiarata la contumacia della convenuta, sulle conclusioni della ricorrente e all'esito della discussione questa giudice si è riservata la decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
***
La titolarità del diritto azionato in capo a deriva dalla fusione per incorporazione Controparte_2
dei in come da atto del 16.2.2014 (doc.4), a sua volta fusa per Parte_1 Controparte_5
incorporazione in come da atto del 21.12.2019 (docc.5 e 6). Controparte_2
Tanto precisato, nel merito dai documenti prodotti da parte ricorrente si rileva che:
● l'immobile oggetto del contratto, sito in Pistoia, è stato acquistato da dalla signora Parte_1
(doc.2) allo scopo di concederli in locazione finanziaria alla società Persona_1
Immobiliare San Maurizio presente all'atto;
● l'immobile è stato consegnato contestualmente alla conclusione del contratto il 27.2.2008 (doc.3), prevede l'obbligo dell'utilizzatore al pagamento di 215 canoni mensili oltre ad un maxi canone alla stipula, con facoltà di riscatto o rilascio dell'immobile al termine del periodo;
● nel corso del rapporto l'utilizzatrice si è resa totalmente inadempiente all'obbligo del pagamento dei canoni;
● la concedente si è quindi avvalsa della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 11 delle pagina 2 di 4 condizioni generali del contratto, con la quale le parti hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di mancato o ritardato adempimento di uno o più degli obblighi assunti dall'utilizzatore, tra i quali il pagamento del corrispettivo, con conseguente diritto della concedente alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose (art.12 delle condizioni generali di contratto);
● con lettera del 29.7.2024 la concedente ha intimato la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. (doc.9).
Ricordato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez.Un. n.13533/2001), per effetto dell'intervenuta risoluzione va riconosciuto il diritto della ricorrente al rilascio dei beni oggetto di entrambi i contratti.
Parte convenuta, rimasta contumace, non ha smentito né contestato i fatti sopra riportati e documentalmente dimostrati.
La domanda di in qualità di mandataria di va pertanto accolta. Controparte_1 Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tabellari minimi per le cause di bassa complessità, esclusi compensi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-accerta la intervenuta risoluzione dei contratti di locazione finanziaria n. n. 892238 del 27.02.2008 e condanna la convenuta al rilascio immediato, in favore di Controparte_3 Controparte_1
in qualità di mandataria di del seguente immobile: Controparte_2
-sito in Pistoia, via Della Costituzione n. 7, identificato al C.F. di detto Comune al foglio 220, mappale
492, subalterno 19, categoria A/10, classe 4, consistenza 5 vani, P1, rendita catastale Euro 2.091,65, come meglio descritto nell'atto di compravendita, liberi da persone e cose;
pagina 3 di 4 -condanna parte convenuta al pagamento in favore di delle spese che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 2.906,00 per compensi e € 1.686,00 per spese iscrizione a ruolo, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva
Milano, 31 marzo 2025
La giudice
Laura Massari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 35833/2024 promossa da:
C.F. ), in qualità di mandataria di con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 il patrocinio dell'avv. SIGNORI MARINA e AZZINI AUGUSTO ( ) PIAZZA C.F._1
DELLA LOGGIA, 5 25121 BRESCIA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LOGGIA, 5
25121 BRESCIA presso il difensore avv. SIGNORI MARINA ricorrente contro
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha così all'udienza del 27.3.2025: previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, disattesa ogni contraria istanza, domanda od eccezione: in via principale e nel merito: accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n.
892238, ordinare alla società con sede in (51100) Pistoia, via Enrico Fermi n. Controparte_3
1/A, C.F. , pec in persona del legale rappresentante, P.IVA_2 Email_1
signor , residente in [...], di rilasciare Controparte_4
immediatamente, a favore dell'odierna ricorrente, l'immobile sito in Pistoia, via Della Costituzione n.
7, identificato al C.F. di detto Comune al foglio 220, mappale 492, subalterno 19, categoria A/10, classe 4, consistenza 5 vani, P1, rendita catastale Euro 2.091,65, libero da cose e/o persone anche interposte, ed in ogni caso voglia adottare tutti quei provvedimenti idonei a consentire a parte ricorrente di rientrare nella disponibilità materiale del predetto immobile.
In ogni caso: vittoria di compensi professionali e spese.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2
ha convenuto in giudizio la per sentire accertare la intervenuta
[...] Controparte_3
risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 892238 del 27.02.2008
(doc.1) sottoscritto tra la concedente e la Immobiliare San Maurizio s.r.l., assegnato alla Parte_1
a seguito di scissione della Immobiliare San Maurizio del 2.5.2018 (docc.7 e Controparte_3
8), per inadempimento della convenuta al pagamento dei canoni ed esercizio da parte della concedente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 delle condizioni generali di contratto (doc.9), con condanna alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto e al pagamento delle spese.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la società alla quale Controparte_3 ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec il
30.10.2024.
All'udienza parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha ribadito le conclusioni precisate nell'atto e richiamato le ragioni in esso illustrate.
Dichiarata la contumacia della convenuta, sulle conclusioni della ricorrente e all'esito della discussione questa giudice si è riservata la decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
***
La titolarità del diritto azionato in capo a deriva dalla fusione per incorporazione Controparte_2
dei in come da atto del 16.2.2014 (doc.4), a sua volta fusa per Parte_1 Controparte_5
incorporazione in come da atto del 21.12.2019 (docc.5 e 6). Controparte_2
Tanto precisato, nel merito dai documenti prodotti da parte ricorrente si rileva che:
● l'immobile oggetto del contratto, sito in Pistoia, è stato acquistato da dalla signora Parte_1
(doc.2) allo scopo di concederli in locazione finanziaria alla società Persona_1
Immobiliare San Maurizio presente all'atto;
● l'immobile è stato consegnato contestualmente alla conclusione del contratto il 27.2.2008 (doc.3), prevede l'obbligo dell'utilizzatore al pagamento di 215 canoni mensili oltre ad un maxi canone alla stipula, con facoltà di riscatto o rilascio dell'immobile al termine del periodo;
● nel corso del rapporto l'utilizzatrice si è resa totalmente inadempiente all'obbligo del pagamento dei canoni;
● la concedente si è quindi avvalsa della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 11 delle pagina 2 di 4 condizioni generali del contratto, con la quale le parti hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di mancato o ritardato adempimento di uno o più degli obblighi assunti dall'utilizzatore, tra i quali il pagamento del corrispettivo, con conseguente diritto della concedente alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose (art.12 delle condizioni generali di contratto);
● con lettera del 29.7.2024 la concedente ha intimato la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. (doc.9).
Ricordato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez.Un. n.13533/2001), per effetto dell'intervenuta risoluzione va riconosciuto il diritto della ricorrente al rilascio dei beni oggetto di entrambi i contratti.
Parte convenuta, rimasta contumace, non ha smentito né contestato i fatti sopra riportati e documentalmente dimostrati.
La domanda di in qualità di mandataria di va pertanto accolta. Controparte_1 Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tabellari minimi per le cause di bassa complessità, esclusi compensi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-accerta la intervenuta risoluzione dei contratti di locazione finanziaria n. n. 892238 del 27.02.2008 e condanna la convenuta al rilascio immediato, in favore di Controparte_3 Controparte_1
in qualità di mandataria di del seguente immobile: Controparte_2
-sito in Pistoia, via Della Costituzione n. 7, identificato al C.F. di detto Comune al foglio 220, mappale
492, subalterno 19, categoria A/10, classe 4, consistenza 5 vani, P1, rendita catastale Euro 2.091,65, come meglio descritto nell'atto di compravendita, liberi da persone e cose;
pagina 3 di 4 -condanna parte convenuta al pagamento in favore di delle spese che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 2.906,00 per compensi e € 1.686,00 per spese iscrizione a ruolo, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva
Milano, 31 marzo 2025
La giudice
Laura Massari
pagina 4 di 4