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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - AN TI BA IC STEFANO APRILE EVA AN SENTENZA VE LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte d'appello di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta in data 15 novembre 2024, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al disposto aumento di pena per la recidiva, da escludere Dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 25 maggio 2023 con la quale LI VE è stato condannato, ritenuta la recidiva e la continuazione, alla complessiva pena di un anno e tre mesi di arresto per il reato di guida senza patente da parte di un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, commesso in data 29 agosto 2020 e in data 21 ottobre 2020 (art. 73 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – capi A e C). 2. Ricorre LI VE, a mezzo del difensore avv. Fabrizio Di Maria, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge perché: - non è stato tenuto in considerazione lo status di collaboratore di giustizia in relazione al quale va applicata la circostanza attenuante speciale prevista dall'articolo 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. A sostegno del motivo di ricorso la difesa evidenzia che, in allegato all’atto di appello, era stato depositato il certificato rilasciato dalla segreteria della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Messina attestante che, in data 24 novembre 2021, è stato adottato un piano provvisorio di protezione nei confronti di VE, con conseguente fruizione dei benefici previsti dall’art. 8, comma 7, 8, 9, 11 e 12 del D.M. 161/2004. Alla luce di ciò, il ricorrente ritiene errato l’assunto della Corte di Appello, secondo il quale «il collaboratore non consegue una Penale Sent. Sez. 1 Num. 1738 Anno 2025 Presidente: NI VI Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 17/12/2024 immunità… né attenuare le sue responsabilità in situazioni estranee al contesto collaborativo». Una simile affermazione, a giudizio della difesa, contraddice la ratio dell’istituto della collaborazione con la giustizia, posto che la normativa di riferimento prevede una serie di “premi” per i collaboratori, “premi” che, indiscutibilmente, non possono che riguardare sia periodi antecedenti alla collaborazione, sia condotte estranee al contesto collaborativo. - è stata ritenuta e applicata la recidiva per un reato contravvenzionale, mancando comunque una concreta motivazione. La Corte di appello, su richiesta del Procuratore generale, avrebbe dovuto procedere alla rimodulazione della pena, escludendo la contestata recidiva infraquinquennale, poiché l’applicazione di tale aggravante è esclusa per i reati contravvenzionali come quelli contestati all’odierno ricorrente. Si osserva, inoltre, che tale vizio avrebbe dovuto essere rilevato dalla Corte di appello anche in assenza di una specifica impugnazione sul punto;
- non è stata riconosciuta la causa di non punibilità dell'articolo 131-bis cod. pen., solo per la presenza di precedenti penali. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto tale causa di non punibilità incompatibile con le condotte poste in essere dall’imputato prima del fatto oggetto di giudizio. La difesa, tuttavia, osserva che la valutazione della particolare tenuità del fatto deve necessariamente riferirsi al fatto specifico per il quale VE è imputato, senza considerare i precedenti comportamenti. 3. Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta in data 15 novembre 2024, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al disposto aumento di pena per la recidiva, da escludere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Sono infondati il primo e il terzo motivo.
2.1. La circostanza attenuante speciale prevista dall'articolo 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. si applica non per lo status di collaboratore di giustizia, che peraltro i giudici hanno escluso che sia stato dimostrato, quanto piuttosto “per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso”, circostanza che non risulta verificatasi nel caso di specie.
2.2. Anche la causa di non punibilità della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa con giudizio di fatto che ha valorizzato le caratteristiche delle reiterate condotte e delle altre numerose violazioni commesse (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01) e la personalità dell’imputato, quale emerge dalla sua storia criminale che, all’evidenza, non hanno consentito di effettuare la valutazione di marginalità che è sottesa alla disposizione invocata. 3. È, invece, palesemente fondata la censura del secondo motivo.
3.1. Dall’entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, portante “Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione“, non è più prevista la recidiva per le contravvenzioni, sicché è fondato il motivo di ricorso. L’illegittimità della applicazione della recidiva, con conseguente incremento della pena, avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, anche in assenza di uno specifico motivo di impugnazione. Non di meno, il rilievo dovrebbe essere compiuto in sede di legittimità, ove è pacificamente riconosciuto che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non preclude alla Suprema Corte di annullare d’ufficio la sentenza impugnata nella parte in cui sia stata irrogata una pena illegale (Sez. 2 1, n. 15944 del 21/03/2013, Aida, Rv. 255684, fattispecie relativa all’erronea applicazione della recidiva in caso di contravvenzione con conseguente illegale aumento della pena di giorni 20 di arresto) 3.2. La sentenza va annullata senza rinvio sul punto, con eliminazione della recidiva. Alla determinazione del trattamento sanzionatorio deve attendere il giudice di rinvio, nella libertà delle proprie valutazioni di merito e fermo il divieto dell’art. 597 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che elimina, e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per la determinazione del conseguente trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 17/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE VI NI 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta in data 15 novembre 2024, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al disposto aumento di pena per la recidiva, da escludere Dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 25 maggio 2023 con la quale LI VE è stato condannato, ritenuta la recidiva e la continuazione, alla complessiva pena di un anno e tre mesi di arresto per il reato di guida senza patente da parte di un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, commesso in data 29 agosto 2020 e in data 21 ottobre 2020 (art. 73 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – capi A e C). 2. Ricorre LI VE, a mezzo del difensore avv. Fabrizio Di Maria, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge perché: - non è stato tenuto in considerazione lo status di collaboratore di giustizia in relazione al quale va applicata la circostanza attenuante speciale prevista dall'articolo 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. A sostegno del motivo di ricorso la difesa evidenzia che, in allegato all’atto di appello, era stato depositato il certificato rilasciato dalla segreteria della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Messina attestante che, in data 24 novembre 2021, è stato adottato un piano provvisorio di protezione nei confronti di VE, con conseguente fruizione dei benefici previsti dall’art. 8, comma 7, 8, 9, 11 e 12 del D.M. 161/2004. Alla luce di ciò, il ricorrente ritiene errato l’assunto della Corte di Appello, secondo il quale «il collaboratore non consegue una Penale Sent. Sez. 1 Num. 1738 Anno 2025 Presidente: NI VI Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 17/12/2024 immunità… né attenuare le sue responsabilità in situazioni estranee al contesto collaborativo». Una simile affermazione, a giudizio della difesa, contraddice la ratio dell’istituto della collaborazione con la giustizia, posto che la normativa di riferimento prevede una serie di “premi” per i collaboratori, “premi” che, indiscutibilmente, non possono che riguardare sia periodi antecedenti alla collaborazione, sia condotte estranee al contesto collaborativo. - è stata ritenuta e applicata la recidiva per un reato contravvenzionale, mancando comunque una concreta motivazione. La Corte di appello, su richiesta del Procuratore generale, avrebbe dovuto procedere alla rimodulazione della pena, escludendo la contestata recidiva infraquinquennale, poiché l’applicazione di tale aggravante è esclusa per i reati contravvenzionali come quelli contestati all’odierno ricorrente. Si osserva, inoltre, che tale vizio avrebbe dovuto essere rilevato dalla Corte di appello anche in assenza di una specifica impugnazione sul punto;
- non è stata riconosciuta la causa di non punibilità dell'articolo 131-bis cod. pen., solo per la presenza di precedenti penali. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto tale causa di non punibilità incompatibile con le condotte poste in essere dall’imputato prima del fatto oggetto di giudizio. La difesa, tuttavia, osserva che la valutazione della particolare tenuità del fatto deve necessariamente riferirsi al fatto specifico per il quale VE è imputato, senza considerare i precedenti comportamenti. 3. Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta in data 15 novembre 2024, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al disposto aumento di pena per la recidiva, da escludere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Sono infondati il primo e il terzo motivo.
2.1. La circostanza attenuante speciale prevista dall'articolo 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. si applica non per lo status di collaboratore di giustizia, che peraltro i giudici hanno escluso che sia stato dimostrato, quanto piuttosto “per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso”, circostanza che non risulta verificatasi nel caso di specie.
2.2. Anche la causa di non punibilità della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa con giudizio di fatto che ha valorizzato le caratteristiche delle reiterate condotte e delle altre numerose violazioni commesse (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01) e la personalità dell’imputato, quale emerge dalla sua storia criminale che, all’evidenza, non hanno consentito di effettuare la valutazione di marginalità che è sottesa alla disposizione invocata. 3. È, invece, palesemente fondata la censura del secondo motivo.
3.1. Dall’entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, portante “Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione“, non è più prevista la recidiva per le contravvenzioni, sicché è fondato il motivo di ricorso. L’illegittimità della applicazione della recidiva, con conseguente incremento della pena, avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, anche in assenza di uno specifico motivo di impugnazione. Non di meno, il rilievo dovrebbe essere compiuto in sede di legittimità, ove è pacificamente riconosciuto che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non preclude alla Suprema Corte di annullare d’ufficio la sentenza impugnata nella parte in cui sia stata irrogata una pena illegale (Sez. 2 1, n. 15944 del 21/03/2013, Aida, Rv. 255684, fattispecie relativa all’erronea applicazione della recidiva in caso di contravvenzione con conseguente illegale aumento della pena di giorni 20 di arresto) 3.2. La sentenza va annullata senza rinvio sul punto, con eliminazione della recidiva. Alla determinazione del trattamento sanzionatorio deve attendere il giudice di rinvio, nella libertà delle proprie valutazioni di merito e fermo il divieto dell’art. 597 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che elimina, e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per la determinazione del conseguente trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 17/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE VI NI 3