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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/11/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CA AC Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2671/2024 vertente
TRA
, nata il [...] a [...] Parte_1
(KAZAKHISTAN), (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Federica Fiocchi;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Fiocchi;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso di aver contratto in data 20.10.2018 in Gallicano Parte_1
Nel Lazio(RM) matrimonio civile con matrimonio trascritto Controparte_1 regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Gallicano Nel Lazio (RM) alla parte II, serie C, n. 5, anno 2018 e che dall'unione è nato il figlio Persona_1
(Orvieto, 26.05.2010), ha esposto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Con memoria di costituzione, depositata in data 02.04.2025, si è costituito in giudizio che non si è opposto alla pronuncia sulla separazione Controparte_1 personale dei coniugi ed anzi, ha aderito alle condizioni articolate dalla ricorrente.
All'udienza di prima comparizione del 28.04.2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno confermato di aver raggiunto un accordo in merito all'oggetto di causa ed il Giudice ha rinviato la causa per il deposito dell'accordo sottoscritto.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M. sull'accordo sottoscritto dalle parti.
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni della separazione prevede quanto segue:
- “Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
- Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio , tenendo conto dei suoi Per_1 bisogni, aspirazioni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- Ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore sarà iscritto presso il domicilio della madre nell'abitazione familiare sita in Zagarolo (RM), Via Colle
Maianello n. 126/S;
- Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio ogni fine settimana dall'uscita di scuola con pernotto sino al lunedì mattina;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno,
e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre
e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
- Per il mantenimento ordinario del figlio , e in ragione delle circostanze menzionate, Per_1 il sig. corrisponderà alla madre l'importo mensile di euro 400,00 CP_1 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- Entrambi i coniugi parteciperanno al 50% delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
- La casa coniugale sita in Zagarolo (RM), Via Colle Maianello n. 126/A, locata al sig. per un canone mensile di euro 900,00 al mese, è assegnata alla ricorrente presso CP_1 la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo.
Con integrale compensazione delle spese di lite.”
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Il Tribunale ritiene congrue e conformi a legge le condizioni della separazione concordate dalle parti stesse;
esse possono pertanto essere condivise e poste a fondamento della decisione, in quanto conformi agli interessi dei coniugi e della prole.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Controparte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento dell'accordo in corso di causa, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 20.10.2018 in Gallicano Nel
[...]
Lazio(RM) matrimonio civile con matrimonio trascritto regolarmente Controparte_1 presso gli atti dello stato civile del Comune di Gallicano Nel Lazio (RM) alla parte II, serie C, n. 5, anno 2018, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni della separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 30-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
CA AC.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa CA AC
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CA AC Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2671/2024 vertente
TRA
, nata il [...] a [...] Parte_1
(KAZAKHISTAN), (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Federica Fiocchi;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Fiocchi;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso di aver contratto in data 20.10.2018 in Gallicano Parte_1
Nel Lazio(RM) matrimonio civile con matrimonio trascritto Controparte_1 regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Gallicano Nel Lazio (RM) alla parte II, serie C, n. 5, anno 2018 e che dall'unione è nato il figlio Persona_1
(Orvieto, 26.05.2010), ha esposto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Con memoria di costituzione, depositata in data 02.04.2025, si è costituito in giudizio che non si è opposto alla pronuncia sulla separazione Controparte_1 personale dei coniugi ed anzi, ha aderito alle condizioni articolate dalla ricorrente.
All'udienza di prima comparizione del 28.04.2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno confermato di aver raggiunto un accordo in merito all'oggetto di causa ed il Giudice ha rinviato la causa per il deposito dell'accordo sottoscritto.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M. sull'accordo sottoscritto dalle parti.
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni della separazione prevede quanto segue:
- “Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
- Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio , tenendo conto dei suoi Per_1 bisogni, aspirazioni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- Ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore sarà iscritto presso il domicilio della madre nell'abitazione familiare sita in Zagarolo (RM), Via Colle
Maianello n. 126/S;
- Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio ogni fine settimana dall'uscita di scuola con pernotto sino al lunedì mattina;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno,
e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre
e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
- Per il mantenimento ordinario del figlio , e in ragione delle circostanze menzionate, Per_1 il sig. corrisponderà alla madre l'importo mensile di euro 400,00 CP_1 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- Entrambi i coniugi parteciperanno al 50% delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
- La casa coniugale sita in Zagarolo (RM), Via Colle Maianello n. 126/A, locata al sig. per un canone mensile di euro 900,00 al mese, è assegnata alla ricorrente presso CP_1 la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo.
Con integrale compensazione delle spese di lite.”
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Il Tribunale ritiene congrue e conformi a legge le condizioni della separazione concordate dalle parti stesse;
esse possono pertanto essere condivise e poste a fondamento della decisione, in quanto conformi agli interessi dei coniugi e della prole.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Controparte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento dell'accordo in corso di causa, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 20.10.2018 in Gallicano Nel
[...]
Lazio(RM) matrimonio civile con matrimonio trascritto regolarmente Controparte_1 presso gli atti dello stato civile del Comune di Gallicano Nel Lazio (RM) alla parte II, serie C, n. 5, anno 2018, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni della separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 30-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
CA AC.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa CA AC
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia