Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 11013/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. PARATO Parte_1 VINCENZO;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. MICOLANI CP_1 ANTONIO;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO all'udienza del 4.04.2014, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, in quanto il ricorrente all'udienza odierna ha espressamente rinunziato all'azione intrapresa nel presente giudizio.
Al riguardo un autorevole orientamento giurisprudenziale, che in questa sede non si ha motivo di disattendere, ha argomentato che: “la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata)”.
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Sempre a questo riguardo il contegno processuale tenuto dall'attore (il quale ha dismesso il suo diritto prima che si procedesse alla decisione nel merito) costituisce però ragione legittimante, alla stregua dell'art. 96, comma 2, c.p.c. la compensazione per 1/3 delle spese processuali per il giudizio di cognizione che nella quota residua – liquidata come da infrascritto dispositivo – invece seguono la soccombenza.
Le spese del giudizio cautelare incidentale seguono invece integralmente la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per 1/3 le spese processuali tra le parti relative al giudizio di cognizione e condanna il ricorrente alla rifusione della restante parte che liquida in Euro 2459,30 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario al 15% come per legge;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio cautelare incidentale che liquida in Euro 1615,0 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario al 15% come per legge.
Bari, 18/03/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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