Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 28/07/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00720/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio ex artt. 112 e 74 c.p.a. introdotto con il ricorso numero di registro generale 62 del 2025, proposto da ON MO, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Di Maula e Gabriele Sabbadini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di BR, domiciliataria ex lege;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza 11 settembre 2024, n. 967 del Tribunale di Bergamo - sez. lavoro, emessa nell’ambito del procedimento R.G.L. n. 1077/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
che il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1077/2024, ha dichiarato il diritto di ON MO di fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24, e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a mettere a disposizione della medesima la stessa carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; 2) ha condannato lo stesso Ministero alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l’intero in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, dichiarando compensato l’ulteriore 50%;
che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;
che la sentenza è, senza contestazioni sul punto, passata in giudicato, ma l’Amministrazione resistente non risulta avervi prestato osservanza, sicché se ne è chiesta innanzi a questo Giudice l’esecuzione con il nuovo ricorso in esame, proposto ai sensi di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.;
che, in difetto di specifiche eccezioni di rito e di merito, il ricorso per ottemperanza deve ritenersi fondato (cfr. art. 64, II comma, c.p.a. e 115 c.p.c.) e va accolto: il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non vi avesse comunque già provveduto è condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante:
- il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza per le annualità riconosciute;
- il pagamento, in favore dei difensori antistatari, delle spese di giudizio liquidate nella sentenza in esecuzione, che peraltro l'Amministrazione assume di aver già corrisposto al difensore antistatario, nel qual caso questa statuizione deve intendersi come non data;
che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale agirà, su semplice richiesta degli interessati, quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta;
che il commissario ad acta così nominato darà corso all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, nel termine di novanta giorni dal momento in cui ne sarà richiesto l’intervento dalla parte ricorrente: va ricordato come il commissario ad acta possa essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie – l’ordine alla struttura tecnica responsabile d’includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando e caricando la carta elettronica del docente;
che non può, invece, essere accolta la richiesta di condanna del Ministero resistente al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora o astreintes , ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., disposizione che, invero, ne esclude l’applicazione quando ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, le quali - come chiarito da C.d.S., a.p. 25 giugno 2014, n. 15 - vanno valutate in concreto, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive: e qui conducono a negare tale sanzione, oltre all’oggettiva complessità della gestione, da parte dell’Amministrazione, della mole di condanne disposte negli ultimi anni dai vari giudici del lavoro nell’ambito del pulviscolare contenzioso seriale di cui trattasi, anche la circostanza che la somma qui oggetto di debito, per la sua esiguità e per la sua finalità, non appare qualificabile come fonte di sostentamento del lavoratore, ma come mero incentivo alla sua crescita professionale, peraltro d’impiego affatto facoltativo, sicché in conclusione l’invocata penalità di mora appare sproporzionata e iniqua rispetto al credito cui andrebbe correlata;
che le spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dal momento in cui ne sarà richiesto l’intervento dalla parte ricorrente, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, darà corso all’esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) respinge la richiesta di condanna del Ministero resistente al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00 (seicento) oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore ai difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio addì 16 luglio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO