Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 21232/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21232/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto:
Appello a sentenza del Giudice di Pace di Napoli e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
11.02.1969 – C.F. in proprio e quali esercenti la C.F._2 potestà genitoriale sul minore , nato a [...] il Persona_1
18.08.2008 – C.F. , tutti residente in [...] per quest'atto e suoi effetti elettivamente domiciliato in Pozzuoli – NA, al Corso della Repubblica n° 39, presso lo studio degli
Avvocati Massimo Alfonso Coppola (C.F. – P.IVA C.F._4
) e Stefano Corti (C.F. – P.IVA P.IVA_1 C.F._5
), entrambi del Foro di Napoli che, congiuntamente e P.IVA_2 disgiuntamente, li rappresentano e difendono giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado
APPELLANTI
E
IL con sede Controparte_1 corrente in Quarto (Na), al Corso Italia n. 352, cap. 80010, P.Iva e C.F.:
nata ad [...], il [...] (c.f.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Attore ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via R. Bracco n.
45, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
E
con sede legale e direzione in Bologna, Controparte_2 alla Via Stalingrado n. 45 (P.IVA ), in persona del procuratore P.IVA_4 ad negotia, Dr. in forza di procura speciale a rogito del Controparte_3
Notaio Dr. di Bologna del 25/06/2021, rep./racc. Persona_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Zambelli ( P.IVA_5 [...]
) presso il cui Studio in Napoli alla Via Michelangelo C.F._7
Schipa n. 115 è elettivamente domiciliato, procura in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione d'appello ritualmente notificato, gli appellanti in epigrafe impugnavano la sentenza n° 9/2022 resa dal Giudice di Pace di
Napoli, con cui quest'ultimo rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dagli stessi conseguente all'infortunio subito dal di loro figlio,
, ed avvenuto presso l'Istituto scolastico Il Traguardo. Gli Persona_1 appellanti esponevano in primo grado che: “in data 28 maggio 2013, il minore all'interno del semiconvitto Il Traguardo Sas di Persona_1
Quarto, durante le ore pomeridiane in cui il piccolo viene accudito ed aiutato nello studio subiva lesioni personali. Precisamente, il piccolo veniva PE improvvisamente spinto da un altro bambino e finiva per rovinare a terra impattando con il viso. Che solo nel pomeriggio quando il bambino veniva riaccompagnato a casa, il sig. autista dello scuolabus, informava i CP_4 genitori dell'accaduto; pertanto, gli istanti, anche in ragione del gonfiore al volto e dei dolori lamentati dal piccolo lo conducevano presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, ove i medici preposti refertavano: “trauma contusivo frontale e piramidale nasale.
- 2 - Successivamente, condotto l'esame radiografico sulle ossa nasali si appurava la presenza della frattura composta delle stesse”.
Infruttuosi i tentativi di risolvere in via bonaria la controversia, dinanzi al
Giudice di Pace di Napoli veniva incardinato dagli appellanti il giudizio proteso ad ottenere giudizialmente l'accertamento della responsabilità dell' con conseguente condanna al risarcimento del danno. Controparte_5
Si costituiva l'Istituto contestando l'avverso dedotto in giudizio, CP_5 dagli attori, odierni appellanti, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. In ogni caso, l' evocava in giudizio la sua compagnia di CP_5 assicurazione, al fine di essere manlevata in relazione ad un'eventuale sua condanna al risarcimento del danno.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva, dunque, l'anzidetta compagnia di assicurazione chiedendo il rigetto della domanda.
Ammesse le prove testimoniali, nonché l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'istituto, disposta CTU medico legale, il Giudice di prime cure rigettava la domanda in quanto riteneva la stessa sprovvista di adeguato supporto probatorio.
Interposto appello dinanzi all'intestato Tribunale, gli attori, odierni appellanti, si dolevano della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudicante di primo grado aveva ritenuto non provato il fatto costitutivo posto a base della domanda, chiedendo, dunque, la riforma del relativo capo, con accoglimento della spiegata richiesta di risarcimento del danno e spese dei due gradi di giudizio vinte.
Si costituiva l'istituto scolastico Il Traguardo chiedendo il rigetto dell'appello in quanto destituito di fondamento e la conferma dell'impugnata sentenza.
Si costituiva, altresì, la compagnia di assicurazione
[...]
, condividendo l'assunto del giudice di pace secondo cui la CP_2 domanda attorea sarebbe stata sprovvista di un adeguato supporto probatorio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 11/11/2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ove, preso atto delle note delle parti costituite, assegnava la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art
190 c.p.c.
- 3 - Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'appello è infondato, e, pertanto va rigettato.
Occorre in via preliminare, ricordare che costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che
– quanto all'istituto scolastico – l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo nella scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità della scolaresca, nel tempo in cui questa fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e che – quanto al precettore – tra insegnante e discente si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico dovere di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. civ. sez. un. 27 giugno 2002, n.
9346; Cass. civ. 26 aprile 2010, n. 9906).
Corollario di tale affermazione è che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio sancito dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'infortunio è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Per converso, là ove sia allegato e provato che l'alunno, durante l'orario scolastico, abbia arrecato danni a terzi, il fatto illecito va sussunto nell'ambito dell'art 2048 c.c. venendo in rilievo una speciale ipotesi di responsabilità extracontrattuale in quanto, in chiave tendenzialmente oggettiva, l'insegnante, il precettore, il maestro d'arte e così via potranno sottrarsi dalla relativa responsabilità solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto, sicché, per buona misura, la prova liberatoria a carico del danneggiante coincide con il caso fortuito o con la forza maggiore. Resta inteso che il danneggiato non è esentato dal provare il fatto costitutivo della sua pretesa e quindi egli sarà gravato dell'onere di dimostrare il danno ricevuto, la condotta illecita del terzo ed il nesso di causalità tra quest'ultima ed il primo.
- 4 - Tanto chiarito, si osserva che la domanda degli appellanti si fonda sul presunto danno che il figlio avrebbe subito a causa di un terzo minore durante l'orario scolastico, con la conseguenza che la responsabilità dell'istituto va ricondotta nell'ambito di quella extracontrattuale di cui all'art 2048 c.c., con le relative ricadute sul piano probatorio di cui si è detto sopra.
Infatti, nell'atto di citazione gli appellanti deducono che il minore durante l'orario scolastico “veniva spinto da un altro bambino e finiva per rovinare a terra impattando con il viso”, invocando la responsabilità dell'istituto scolastico ex art 2048 c.c.
Orbene, tanto premesso, deve osservarsi che correttamente il giudice di primo grado ha disatteso la domanda in quanto dall'esame del materiale probatorio in atti può tutt'al più ritenersi raggiunta la prova che l'infortunio si verificò all'intero dell'istituto scolastico. In tal senso depongono le sole dichiarazioni rese dal legale rappresentate dell'istituto scolastico la quale in sede di interrogatorio formale dichiarava: “Io non ero presente ai fatti ma mi hanno riferito che il bambino nel pomeriggio poco prima di uscire Persona_1 dalla struttura, giocando con un altro bambino, inciampava e cadeva. La maestra mi ha riferito che il bambino piangeva però subito lei lo ha calmato intervenendo prontamente ed il bambino non presentava alcun segno apparente di lesioni. Preciso altresì che il giorno seguente il padre del bambino mi ha informato che ha accompagnato il bambino in Ospedale che lo stesso si era fatto male al punto che i medici gli avevano diagnosticato la rottura del setto nasale. Tutto questo avveniva telefonicamente, posso precisare che nonostante quanto detto dal padre il bambino comunque nei giorni seguenti ha frequentato la struttura. Preciso che nonostante abbia visto il bambino il pomeriggio seguente presso la struttura, non ricordo se lo stesse presentasse segni o lividi. Non ricordo se ho provveduto ad acquisire o se è stato consegnato il referto. Preciso che il responsabile della struttura era presente quel giorno nella struttura ed è la sig.ra . Preciso Parte_3 che ho denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa della struttura che all'epoca era l' con una comunicazione Controparte_6 scritta della quale mi riservo l'esibizione”.
Ma, dalle dichiarazioni testè riportate (tra l'altro de relato in quanto rese da un soggetto che non ha assistito al sinistro), non è dato evincere l'esatta dinamica dell'incidente, anzi dalle stesse emerge una dinamica diversa da quella dedotta in citazione trattandosi di danno cagionato dall'alunno a se stesso
- 5 - (inciampava e cadeva) atteso che nessun riferimento al danno causato da un terzo minore vi è in esse.
Né i testi escussi hanno direttamente assistito al sinistro, così da poterne fornire di conseguenza una precisa descrizione dell'infortunio. Infatti, il teste
, autista della convenuta Il Traguardo, dichiarava: “...Sono Testimone_1 autista presso il da sette o otto anni;
mi occupo di prelevare i CP_1 bambini a casa e portarli alla struttura per riaccompagnarli al pomeriggio.
Interrogato sul capo A) il teste risponde: non lo so in quanto non ricordo questo episodio;
B) no in quanto non c'ero; preciso che quel giorno ero in servizio;
tuttavia, non sono all'interno della struttura e quando non so quello che è successo dentro;
Interrogato sul capo C) il teste risponde: ADR “Non ricordo se quando ho accompagnato il bambino lo stesso si era fatto male;
non è vero che ho riferito delle lesioni riportate dal minore”. L'altra teste, nonna paterna del piccolo invece, affermava: “....Sono la nonna di PE
...preciso che era la fine di maggio 2013, io mi trovavo a casa Persona_1 fuori al giardino quando il pulmann della scuola il Traguardo ha portato a casa mio nipote. Preciso che il piccolo alla mattina frequenta l'asilo e PE il pomeriggio frequenta il Traguardo. Preciso che quel pomeriggio il bambino aveva la maglietta sporca di sangue e tutto sotto al naso gonfio, e illividito. Preciso che l'autista del pulmann riferì che il bambino si era fatto male nel Traguardo”
Orbene, al di là delle contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni rese testè riportate, è evidente che nessuno dei due testimoni escussi ha assistito al sinistro sì da poter fornire una precisa ricostruzione dello stesso e la sua riconducibilità al fatto illecito di un altro, né peraltro, appare chiarito l'inadempimento contestato all'istituto dagli appellanti.
Ed infatti, non può ritenersi che il semplice fatto che le lesioni si siano verificate all'interno della struttura scolastica, in orario scolastico, comporti, di per sé, la responsabilità dell' con inversione dell'onere della prova a CP_5 carico dell'amministrazione; occorre, infatti, oltre alla suddetta circostanza, che l'evento sia specificamente dedotto quale conseguenza di un inadempimento dell'istituto, e, comunque, quanto meno di una culpa in vigilando dello stesso, deduzione che, nella specie, manca del tutto.
In caso di infortunio scolastico, la responsabilità prevista dall'art. 2048 c.c. richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro (non coprendo il danno che l'allievo si autoprocura, cfr. Cass., sez. un., 27 giugno
- 6 - 2002 n. 9346) e, quindi, che l'allievo lo abbia subìto perché fatto segno di un'azione colposa di un altro allievo ed ulteriormente richiede che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l'insegnante, sia stato in grado di impedire il fatto. Dette condizioni di applicabilità della norma si traducono in un fatto costitutivo, l'illecito, che va provato dal danneggiato e in un fatto impeditivo, il non averlo potuto evitare, che va provato dalla scuola.
È onere pertanto del danneggiato provare il fatto illecito di chi, con la sua condotta, ha causato il danno. Tanto non è stato provato nel caso di specie: il fatto illecito di un altro soggetto non è stato provato né appare dedotto e provato l'inadempimento specificatamente contestato all'istituto.
Nessun pregio ai fini dell'accertamento dei fatti costitutivi della domanda può essere attribuita alla ctu in atti.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Il rigetto della domanda principale esime questo giudice dall'esame delle domande di manleva e di garanzia.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
ne consegue che gli appellanti
[.. devono essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore della
, con attribuzione all'avvocato Controparte_7 costituito dichiaratosi antistatario, nonché della Controparte_2 che si liquidano ai sensi del Dm 55/14 aggiornato dal Dm 147/22, tenuto conto della natura delle questioni trattate, della fasi svolte, del valore della controversia e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto, applicandosi i valori i minimi attesa la semplicità delle questioni trattate e la minima attività difensiva svolta
Occorre dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
1/1/2013, per il versamento, da parte degli appellanti principali e incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n° 9/2022 resa dal Giudice di Pace di Napoli così provvede:
a) Rigetta l'appello;
- 7 - b) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore del
, con attribuzione Controparte_7 all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario, nonché della
[...]
che liquida rispettivamente in € 1278,00 per Controparte_2 competenze professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge.
Dichiara, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico degli appellanti principale ed incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, il 6.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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