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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 02/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato
Tribunale al n. 579 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno
2019
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuliano Vivio del Foro di Rieti e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Fabio Blasi del Foro di Roma giusta procura in atti
ATTRICE
E
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._3
nato a [...] il [...] – C.F. Parte_3
C.F._4 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Bruno Mattei, con elezione di domicilio quanto ad e Controparte_1 Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Di Meglio del Foro di Roma,
[...]
1 e quanto a , presso lo studio dell'Avv. Bruno Mattei del Parte_3
Foro di Roma
CONVENUTI
E
nata a [...] il [...] (C.F. _2 C.F._5
,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Caruso del Foro di Roma, presso la quale è elettivamente domiciliata giusta procura in calce al presente atto,
CONVENUTA
E
(Codice Fiscale e P. IVA n. Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Buonafede del Foro di Roma presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
BANCA POPOLARE DI MILANO
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI come da verbale dell'odierna udienza del 9 ottobre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 29/03/2019 ha evocato Parte_1 in giudizio e Parte_3 _2 Controparte_1
queste ultime quali eredi di Parte_2 [...]
esponendo: Per_1
a) di essere erede testamentario di Persona_2
b) che la Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 606/2002 ora passata in giudicato, accogliendo la domanda proposta ex art. 2932 c.c. da Per_2
2 aveva trasferito a quest'ultimo, dal promittente venditore Per_2 inadempiente la proprietà di tutti gli immobili per cui è Parte_4 causa (meglio specificati infra);
c) che l'atto di citazione introduttivo del giudizio così conclusosi era stato trascritto il 09/09/1986 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rieti;
c) che ciononostante, nelle more dei gradi del suddetto giudizio,
[...]
creditore del detto promittente venditore CP_4 [...]
aveva pignorato i beni di quest'ultimo, così instaurando Pt_5 dinanzi il Tribunale di Rieti il procedimento di esecuzione immobiliare rubricato sub R.G.E n. 14/1991;
d) che in tale procedura esecutiva e Parte_3 [...]
(deceduto, e del quale le convenute e Per_1 _1 [...] erano eredi) divenivano aggiudicatari dei beni pignorati e Parte_2 subastati, con conseguente emissione in loro favore, da parte del
Tribunale, dei seguenti rispettivi decreti di trasferimento:
- decreto del 30/06/1999 con cui veniva trasferita al primo la proprietà dei seguenti beni immobili: 1) fabbricato in Gavignano, Comune di
Forano, foglio 15, particella 269 (sub 1 e sub 2); 2) terreno in
Gavignano, Comune di Forano, foglio 15, particella 224; 3) terreni in
Gavignano, Comune di Forano, foglio 15 part.lle 270 e 354;
- decreto del 30/06/1999 con cui veniva trasferita al secondo la proprietà dei seguenti beni immobili: 1) terreno in Gavignano foglio 15 particella
344;
- decreto dell'8/02/2001 con cui veniva trasferita al secondo la proprietà dei seguenti beni immobili: 1) terreni in Gavignano foglio 15 part.lle 209
e 225; 2) terreni in Gavignano foglio 15, particelle
74,75,200,210,217,345,218, nonché 417; 3) foglio 14 particelle 12 e
122;
e) che detti decreti non erano opponibili a e quindi ad Persona_2 essa attrice erede di questo, ai sensi dell'art. 2644 c.c. Parte_1
3 in quanto l'atto di citazione introduttivo del giudizio ex art. 2932 c.c. era stato trascritto prima dell'iscrizione del pignoramento sui detti beni, con la conseguenza che gli effetti della sentenza della Corte d'Appello retroagivano a tale anteriore momento;
f) che essa attrice aveva già instaurato precedente giudizio dinanzi al
Tribunale di Rieti nei confronti degli aggiudicatari ER
e per ivi sentir dichiarare che essa attrice, quale Parte_3 unica erede di era anche l'unica proprietaria dei beni Persona_2 meglio descritti in premessa alla luce della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 606/2002, e per l'effetto sentir condannare i detti convenuti al rilascio dei beni immobili da loro detenuti;
g) che tuttavia tale domanda era stata respinta dal Tribunale di Rieti con sentenza n. 10/2009, avendo esso ritenuto che l'attrice era carente di legittimazione attiva sul presupposto della avvenuta conclusione, in data 15/10/1992, di un contratto tra (dante causa di Persona_2 essa attrice) e in forza del quale, sempre secondo il giudice CP_5 adìto, il primo avrebbe venduto al secondo la proprietà dei detti beni mentre pendeva il giudizio ex art. 2932 c.c.; proprietà che si sarebbe ipso iure trasferita, secondo la disciplina della vendita di cosa altrui, nel momento stesso in cui il primo l'avrebbe acquistata per effetto dell'eventuale vittorioso esperimento dell'azione intentata nei confronti di con conseguente titolarità in capo a e Parte_4 CP_5 non già in capo al dante causa dell'odierna attrice, allora, del diritto di proprietà dei beni immobili per cui è causa;
h) che tale sentenza era passata in giudicato;
i) che tuttavia l'accertamento compiuto in tale sentenza non precludeva la reiterazione dell'azione introduttiva del presente giudizio (ora promosso nei confronti, tra gli altri, del predetto aggiudicatario e nei confronti delle due eredi dell'aggiudicatario Pt_3
nel frattempo deceduto) in quanto si trattava di una Parte_2 pronuncia in rito e in quanto, in ogni caso, tra le parti convenute nel
4 presente giudizio vi è anche erede dell'intanto deceduto _2
la quale e il quale ultimi, invece, non erano stati parte di CP_5 tale precedente giudizio, nei confronti dei quali avrebbe dovuto invece svolgersi, atteso che la negazione del diritto di proprietà in capo ad essa attrice, accertato in detta pronuncia, era correlata all'affermazione del diritto di proprietà in capo a CP_5
l) che, nel merito, la valutazione già operata in detta pronuncia non era condivisibile in quanto il contratto stipulato il 15.10.1992 tra
[...]
e non era qualificabile come compravendita di Per_2 CP_5 cosa altrui, ma come contratto preliminare di vendita di beni la cui proprietà il promittente venditore avrebbe dovuto acquistare prima della stipula del contratto definitivo, con la conseguenza che (e, CP_5 poi, la sua erede non era mai divenuto proprietario del _2 compendio immobiliare, mentre lo era rimasto Persona_2
m) che in ogni caso tale contratto doveva ritenersi risolto stante l'inadempimento di che non aveva pagato il prezzo;
CP_5
n) che essa attrice, dunque, era proprietaria dei beni la cui proprietà era stata formalmente trasferita all e al nel Parte_2 Pt_3 procedimento di esecuzione immobiliare con decreti di trasferimento a lei non opponibili e pertanto i detti aggiudicatari e i loro aventi causa dovevano risarcirla per il danno cagionato dalla occupazione degli immobili da loro inopponibilmente acquistati all'asta.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Rieti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) accertare e dichiarare che , quale erede di Parte_1 Per_2
, è unica proprietaria dei seguenti beni: fabbricato su due piani sito
[...] in Gavignano, Comune di Forano, foglio 15, particella 269 sub 1 e 2; terreno in Gavignano, Comune di Forano, foglio 15 particella 224; terreni in Gavignano, Comune di Forano, formanti unico corpo, distinti al foglio
15, particelle 270 e 354; terreni in Gavignano, Comune di Forano, foglio
5 15 particelle 344, 225,74,75,200, 209, 210, 217, 345,218; terreni in
Gavignano, Comune di Forano, foglio 14 particelle 12 e 122 in quanto l'atto 15/10/1992 tra e è un contratto Persona_2 CP_5 preliminare di compravendita, senza effetti traslativi, che non ha avuto seguito con un contratto definitivo di compravendita.
In subordine accertare e dichiarare che il contratto 15/10/1992 tra e si è risolto per grave inadempimento di Persona_2 CP_5
, non avendo quest'ultimo corrisposto la somma di lire CP_5
117.700.000,00 scadenze stabilite contrattualmente. Per l'effetto accertare e dichiarare che proprietario dei beni di cui si controverte è unicament , quale erede mortis causa d . Parte_1 Persona_2
B) Accertare e dichiarare che gli acquisti fatti da e Parte_3 nella procedura esecutiva immobiliare n. 14/91 con ER
i decreti di trasferimento del Tribunale di Rieti del 30/6/1999 – 8/2/2001 non sono opponibili a , che in qualità di erede di Parte_1 Per_2
è unica proprietaria dei suddetti beni.
[...]
C) Condannare i convenuti , e Parte_3 Controparte_1
, queste ultime quali eredi mortis causa d Parte_2 ER
, al rilascio dei beni da loro detenuti illegittimamente in favore
[...]
d . Parte_1
D) Condannare i convenuti , e Parte_3 Controparte_1
, queste ultime quali eredi mortis causa d Parte_2 ER
, al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione dei beni
[...] dalla data del 1999 ad oggi, e per il futuro, sino all'effettivo loro rilascio.
Danni da liquidarsi: a) nei confronti di nella misura Parte_3 di euro 800,00 per ogni mese di occupazione della casa, o in subordine equitativamente e/o secondo giustizia;
2) nei confronti di _1
e , quali eredi mortis causa di
[...] Parte_2 ER
, nella misura di euro 300,00 per ogni mese di occupazione dei
[...] terreni, o in subordine equitativamente e/o secondo giustizia.
Qualunque somma ritenuta come dovuta, oltre rivalutazione monetaria
6 ed interessi legali.
E) Con vittoria di spese e competenze professionali maggiorati del rimborso spese forfettario, dell'add.le prev.le e dell'IVA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Parte_2
i quali, in ordine alla domanda attorea di Parte_3 accertamento dell'inopponibilità del loro acquisto e di condanna al rilascio dei beni, hanno formulato eccezione di giudicato, per essere stata già pronunciata dal Tribunale di Rieti, adito dall'attrice con le medesime domande, la sentenza n. 10/2009.
Hanno dedotto, in ogni caso, che anche a prescindere da ciò era condivisibile la valutazione già operata dal Tribunale con detta pronuncia in merito all'insussistenza in capo all'attrice del diritto di proprietà dei beni da essi acquistati, per aver il suo dante causa trasferito la proprietà
a mediante il sopra ricordato contratto di vendita di cosa CP_5 futura.
Hanno dedotto, ancora, che anche a prescindere da tali argomentazioni e a voler ritenere inopponibile all'attrice l'acquisto da essi effettuato dei beni per cui è causa, avrebbe dovuto riconoscersi l'acquisto della proprietà degli immobili aggiudicati in capo ad essi convenuti in forza di usucapione.
Hanno dedotto, ancora, che ove fosse stata riconosciuta la proprietà dei beni acquistati all'asta in capo all'odierna attrice, essi convenuti avrebbero dovuto essere garantiti per l'evizione, con diritto di ripetere dai creditori che hanno instaurato il procedimento di esecuzione immobiliare le somme da essi aggiudicatari versati a fronte del trasferimento della proprietà dei beni aggiudicati.
Hanno infine dedotto di aver sostenuto ingenti spese per eseguire lavori di ristrutturazione di tali immobili acquistati all'asta e che ora erano oggetto della domanda di rivendica attorea.
7 Hanno quindi chiesto di chiamare in causa i detti creditori e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.Le Tribunale di Rieti adito – previa autorizzazione a chiamare i terzi in causa - quali: 1) e per esso i suoi Controparte_4 eredi, e e/o loro eredi;
2) Avv. Parte_6 Persona_3
Vincenzo Martorana;
3) ora 4) Banca CP_6 Controparte_3
Popolare di Milano – e previo differimento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi in causa nel rispetto dei termini ex art. 163 c.p.c.:
1) dichiarare preliminarmente inammissibile o/e improcedibile la domanda attrice e comunque infondata per il giudicato formatosi fra le stesse parti in causa per effetto della sentenza passata in giudicato n.
10/2009 del Tribunale Civile di Rieti;
2) in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
[...]
; Pt_1
3) in via subordinata e gradata, accogliere la domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata a favore dei convenuti ai sensi dell'art. 1159
c.c. sulla base dei decreti di trasferimento degli immobili medesimi emanati dal Tribunale di Rieti nel procedimento di esecuzione immobiliare RGE 14/1991, e precisamente:
a) Pe : Parte_3
- fabbricato su due piani sito in Gavignano, Comune di Forano, foglio
15, particella 269, sub 1 e sub 2;
- terreno in Gavignano, Comune di Forano, foglio 15, particella 224;
- terreni in Gavignano, Comune di Forano, formanti un unico corpo, distinti al foglio 15, particelle 270 e 354.
b) Per e per esso le eredi ER _1
[...] Pt_2
- terreno in Gavignano foglio 15 particella 344;
- terreni in Gavignano foglio 15 part.lle 209 e 225;
- terreni in Gavignano foglio 15, particelle 74,75,200,210,217,345,218;
8 - terreni in Gavignano foglio 14 particelle 12 e 122;
4) sempre in via riconvenzionale ma in via ancora più subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice e per l'ipotesi in cui gli odierni convenuti dovessero subire l'evizione dei beni loro trasferiti dal Tribunale di Rieti, condannare ed i terzi Parte_1 chiamati in causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2921 c.c., alla ripetizione di quanto pagato per le aggiudicazioni e per le spese anche di miglioramento, e precisamente:
a) Per ripetizione del prezzo corrisposto per Parte_3
l'acquisto all'asta pari a L. 197.515.600 (=€ 102.008,30), oltre L.
8.096.000 (=€ 4.181,24) di , nonché al rimborso di € 245.100,00 CP_7 sostenuti per lavori di miglioria al fabbricato, ed ulteriori lavorazioni all'esterno, quali piante, giardino, piscina, ecc, per un totale complessivo di circa € 650.000,00, accertabile anche mediante C.T.U., oltre rivalutazione ed interessi legali.
b) Per e per esso le eredi ER _1
: ripetizione del prezzo corrisposto per l'acquisto
[...] Pt_7 all'asta pari a L. 87.814.920 (= € 45.352,62) oltre L. 5.726.000 (= €
2.957,23) di , nonché alle spese complessive sino ad oggi CP_7 sostenute per migliorie e spese di conservazione pari ad € 193.651,55, oltre rivalutazione ed interessi legali.
In ogni caso, salva CTU per l'accertamento dello stato dei luoghi e per l'esatta quantificazione delle spese erogate e delle migliorie apportate ai beni immobili.
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Autorizzata la chiamata in causa dei detti soggetti terzi, i convenuti hanno provveduto ad evocare in giudizio solo e Controparte_3
BANCA POPOLARE DI MILANO. Quest'ultima è rimasta contumace. si è costituita in giudizio contestando l'ammissibilità Controparte_3 della domanda attorea in ragione dell'intervenuto giudicato su quanto oggetto della stessa;
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di
9 ripetizione dell'indebito avanzata dai convenuti chiamanti in causa ex art. 2921 c.c. stante il difetto di colpa dell'allora creditrice Parte_8 nell'intraprendere l'azione esecutiva, non avendo essa mai
[...] nascosto la sussistenza della trascrizione della domanda ex art. 2932
c.c. sui beni esecutati;
in ogni caso, la prescrizione di tale diritto di credito, stante il decorso del tempo dal momento del pagamento del prezzo da parte degli aggiudicatari.
Si è costituita in giudizio, tardivamente, la quale ha _2 dedotto che il proprio dante causa di cui essa era erede, CP_5 non aveva acquistato i beni con la già citata scrittura privata del 1992, che sostanziava un contratto preliminare cui non era seguito alcun contratto definitivo per decisione di entrambe le parti contrenti;
che il proprio dante causa, dunque, non era mai stato inadempiente.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare ch , dante causa di , CP_5 _2 non ha acquistato i beni per cui è causa d con il contratto Persona_2 stipulato il 15 0ttobre 1992 ;
B) Per l'effetto di quanto sopra dichiarare che , in quanto _2 erede d , alla morte di costui non è divenuta proprietaria dei CP_5 beni per cui si controverte.
C) rigettare ogni domanda risarcitoria svolta nei confronti di _2
, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque perché
[...] prescritta.
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite”.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 9 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
10 2. L'exceptio iudicati sollevata dai convenuti Controparte_1
e dal terzo chiamato in Parte_2 Parte_3 causa è fondata. Controparte_3
Risulta dagli atti (v. doc. 10 prodotto da parte attrice) che Pt_1 già convenne in giudizio gli aggiudicatari
[...] ER
(di cui le odierne convenute sono le eredi e quindi le aventi Parte_2 causa) e per ottenere nei loro confronti Parte_3
l'accertamento del diritto di proprietà in capo alla stessa dei beni immobili dagli stessi acquistati nella procedura esecutiva rubricata sub
R.GE 14/1991 sostenendo non essere ad essa opponibili i relativi decreti di trasferimento emessi dal G.E. stante l'avvenuta trascrizione fin dal
1986, e quindi prima che fosse effettuato il pignoramento, della domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal proprio dante causa
[...]
che fu poi accolta dalla Corte di Appello di Roma con la Per_2 sentenza n. 606/2002.
In tale giudizio l'attrice chiese anche la condanna dei detti convenuti al rilascio dei beni immobili dagli stessi acquistati nell'ambito della procedura esecutiva e, ancora, al risarcimento dei danni causati dalla loro illegittima occupazione.
Il detto giudizio, pendente dinanzi il Tribunale di Rieti – sezione distaccata di Poggio Mirteto e rubricato sub R.G. 231/2002, fu definito con la sentenza n. 10/2009 che rigettò tutte le domande attoree sul presupposto che non fosse la proprietaria dei beni per Parte_1 cui era causa per averli il suo dante causa venduti a con CP_5 un contratto di vendita di cosa altrui (essendo stato stipulato quando il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 2932 c.c. non si era ancora concluso con la vittoria del venditore), tanto che ai sensi dell'art. 1478 c.c.
l'acquirente ne era divenuto ipso iure proprietario nel CP_5 momento stesso dell'acquisto della proprietà da parte del venditore in virtù della sentenza n. 606/2002 della Corte di Appello di Per_2
Roma.
11 L'appello avverso detta sentenza, proposto da è stato Parte_1 dichiarato inammissibile per tardività con sentenza della Corte di Appello di Roma del 18 marzo 2015 (doc. 13 produzione documentale attorea).
È pacifico tra tutte le parti, poi, che tale sentenza non sia stata impugnata.
Dunque è evidente che dopo esser rimasta Parte_1 soccombente nel precedente giudizio il cui esito non ha sovvertito
(avendo essa proposto un appello inammissibile) ha ora riproposto la medesima azione (stante l'identità del petitum e della causa petendi) nei confronti dei medesimi convenuti (o meglio: nei confronti di uno degli stessi convenuti e ne confronti degli aventi causa dell'altro convenuto, nel frattempo deceduto, anche nei confronti dei quali, come noto, la precedente decisione spiega effetti ex art. 2909 c.c.).
Non condivisibile, al riguardo, è la tesi attorea per cui la detta precedente sentenza del Tribunale di Rieti n. 10/2009, avendo statuito in rito, non precluderebbe la riproposizione dell'azione al fine di ottenere una pronuncia nel merito.
Vero è, in astratto e in via generale, che la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (Cassazione civile sez. III, 24/07/2024, n. 20636).
Nel caso di specie, tuttavia, la precedente decisione (sentenza n.
10/2009 del Tribunale di Rieti – sez. distaccata di Poggio Mirteto) non sostanzia affatto una pronuncia in rito.
E invero, sebbene in una parte della motivazione della detta sentenza si rinvenga scritto che fosse priva di legittimazione ad Parte_1 agire (così operando riferimento a quella condizione dell'azione che è la legitimatio ad causam, la cui insussistenza preclude l'esame nel merito
12 della questione dedotta), se si ha riguardo al contenuto sostanziale della decisione si evince che sottesa a tale espressione (forse impropriamente sovrapposta alla diversa questione della titolarità del diritto) vi era, in realtà, il compiuto accertamento negativo, nel merito, della titolarità del vantato diritto di proprietà in capo all'attrice.
La detta sentenza, infatti, non ha affermato che la stesse Pt_1 inammissibilmente agendo per affermare diritti altrui in violazione dell'art. 81 cpc, ma che stesse agendo per vantare infondatamente un diritto di proprietà di cui ha accertato non essere titolare, per essere stato questo in precedenza ceduto dal proprio dante causa,
[...]
ad altro soggetto (Corte appello Reggio Calabria, 28/01/2019, Per_2
n. 58: “la legitimatio ad causam, attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza
"inutiliter data", attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede, perciò, solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto che, invece, richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia”).
Neppure è condivisibile la tesi attorea per cui nel presente giudizio vi sarebbe una parte, (avente causa del soggetto in capo al _2 quale la precedente sentenza aveva accertato la proprietà dei beni per cui era ed è oggi causa), che tale non era nel precedente giudizio.
E invero, quel che rileva è che la domanda di accertamento della proprietà, dell'inopponibilità all'attrice dell'acquisto effettuato dagli aggiudicatari nella procedura esecutiva, di conseguente condanna di questi al rilascio degli immobili e di loro condanna al risarcimento del danno cagionato dall'occupazione degli immobili di proprietà dell'attrice medesima vedeva, tanto nel precedente giudizio, quanto nel presente
13 giudizio, i predetti soggetti (o loro aventi causa) nei confronti dei quali erano stati emessi nel procedimento esecutivo i decreti di trasferimento della proprietà.
Dunque, in relazione a tali domande sussiste un'identità di petitum, di causae petendi e di parti e dunque un'identità di giudizio e dunque l'effetto preclusivo del già formatosi giudicato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 09/01/2020, n. 212: “Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum. In particolare l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune a una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione”).
Pertanto, all'attrice non è consentito convenire nuovamente in giudizio i precedenti convenuti e/o i loro aventi causa per rivolgere nei loro confronti le stesse pretese già in precedenza sindacate e per ottenere una eventuale diversa decisione.
Neppure può sostenersi che la precedente sentenza sia stata inutiliter data (sì da non poter affatto sostanziare, oggi, un giudicato preclusivo di una nuova decisione nel merito) in ragione del fatto che nel relativo giudizio non sia stato parte il soggetto in capo al quale è stata accertata la proprietà dei beni negata invece all'attrice, ovvero E CP_5 invero, fermo restando che né in capo a questo, né in capo agli aventi causa di questo la detta sentenza, in parte qua, può spiegare effetto, va
14 rilevato che questo non era un litisconsorte necessario: l'accertamento negativo della proprietà in capo ad un soggetto lascia aperta la verifica della sussistenza o meno di tale situazione giuridica positiva in capo ad altri. Quindi il compimento di un accertamento negativo del diritto in capo ad un soggetto non è inscindibile dall'accertamento positivo di quel diritto in capo a qualsiasi altro soggetto.
3. Residua l'esame, a tal punto, della domanda di accertamento della proprietà sui beni immobili di cui sopra e della domanda subordinata di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita stipulato da e da il 15.10.1992 che sono Persona_2 CP_5 state proposte dall'attrice nei confronti di che non era _2 parte del precedente giudizio definito dalla ricordata sentenza n.
10/2009.
Ora, la domanda di accertamento della proprietà è inammissibile difettando in capo all'attrice l'interesse ad agire: invero, il suo eventuale accoglimento non sarebbe comunque opponibile ai terzi (nella specie:
, ) in capo ai quali, con Parte_3 ER sentenza passata in giudicato, è stata accertata la proprietà.
La domanda con la quale l'attrice ha chiesto non già risolversi con sentenza costitutiva, ma accertarsi la già avvenuta risoluzione del contratto sopra specificato è infondata: il detto contratto (doc. 12 prodotto dall'attrice) non contiene né una clausola risolutiva espressa, né un termine essenziale, né risulta essere stata inoltrata dal dante causa dell'attrice, all'altra parte ( una Persona_2 CP_5 diffida ad adempiere a seguito della quale sia spirato inutilmente il termine per adempiere. Il mero inadempimento dell'obbligo di pagare il prezzo, invece, non determina ipso iure la risoluzione del contratto.
Risoluzione stragiudiziale che quindi non può essere accertata come richiede l'attrice.
4. Le autonome domande di accertamento negativo della proprietà in capo a e in capo a proposte da CP_5 _2
15 quest'ultima nella comparsa di costituzione e risposta, sono inammissibili: si è costituita in giudizio solo in data _2
13.10.2020, e quindi tardivamente.
5. Stante il mancato accoglimento delle domande attoree nei confronti dei convenuti Pt_3 Parte_2 _1
, è assorbito l'esame della domanda riconvenzionale
[...] subordinata, proposta da questi, di accertamento del loro acquisto della proprietà per intervenuta usucapione e della domanda subordinata proposta da questi nei confronti dei chiamati in causa tesa ad ottenere la ripetizione delle somme versate a titolo di prezzo e il rimborso delle spese sostenute.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti (e nulla deve disporsi in ordine alle spese quanto al rapporto processuale tra parti costituite e la contumace Banca Popolare di Milano) stanti le peculiari questioni di fatto e di diritto oggetto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in persona del Giudice dott. Roberto Colonnello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto improponibili perché coperte da giudicato, le domande con le quali l'attrice ha chiesto accertarsi la Parte_1 titolarità in capo ad essa del diritto di proprietà sui beni immobili specificati in parte motiva;
dichiararsi ad essa inopponibili i decreti di trasferimento emessi dal giudice dell'esecuzione nel processo di esecuzione immobiliare già pendente dinanzi il Tribunale di Rieti rubricato sub R.G. 14/1991; condannarsi i convenuti , e Parte_3 Controparte_1
, queste ultime quali eredi mortis causa di Parte_2 ER
, al rilascio dei beni specificati in parte motiva;
condannarsi
[...] questi ultimi al risarcimento dei danni causati dall'occupazione dei detti beni;
16 2) rigetta, in quanto inammissibile, la domanda di accertamento della proprietà dei beni indicati in parte motiva proposta dall'attrice nei confronti di _2
3) rigetta, in quanto infondata, la domanda con la quale l'attrice Pt_1 ha chiesto dichiarare “che il contratto 15/10/1992 tra
[...] Per_2
e si è risolto per grave inadempimento di
[...] CP_5 CP_5
[...
”;
4) rigetta, in quanto inammissibili, le domande di accertamento proposte dalla convenuta _2
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
6) nulla sulle spese quanto al rapporto tra parti costituite e Banco
Popolare di Milano.
Dato in Rieti il 28 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato
Tribunale al n. 579 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno
2019
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuliano Vivio del Foro di Rieti e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Fabio Blasi del Foro di Roma giusta procura in atti
ATTRICE
E
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._3
nato a [...] il [...] – C.F. Parte_3
C.F._4 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Bruno Mattei, con elezione di domicilio quanto ad e Controparte_1 Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Di Meglio del Foro di Roma,
[...]
1 e quanto a , presso lo studio dell'Avv. Bruno Mattei del Parte_3
Foro di Roma
CONVENUTI
E
nata a [...] il [...] (C.F. _2 C.F._5
,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Caruso del Foro di Roma, presso la quale è elettivamente domiciliata giusta procura in calce al presente atto,
CONVENUTA
E
(Codice Fiscale e P. IVA n. Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Buonafede del Foro di Roma presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
BANCA POPOLARE DI MILANO
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI come da verbale dell'odierna udienza del 9 ottobre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 29/03/2019 ha evocato Parte_1 in giudizio e Parte_3 _2 Controparte_1
queste ultime quali eredi di Parte_2 [...]
esponendo: Per_1
a) di essere erede testamentario di Persona_2
b) che la Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 606/2002 ora passata in giudicato, accogliendo la domanda proposta ex art. 2932 c.c. da Per_2
2 aveva trasferito a quest'ultimo, dal promittente venditore Per_2 inadempiente la proprietà di tutti gli immobili per cui è Parte_4 causa (meglio specificati infra);
c) che l'atto di citazione introduttivo del giudizio così conclusosi era stato trascritto il 09/09/1986 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rieti;
c) che ciononostante, nelle more dei gradi del suddetto giudizio,
[...]
creditore del detto promittente venditore CP_4 [...]
aveva pignorato i beni di quest'ultimo, così instaurando Pt_5 dinanzi il Tribunale di Rieti il procedimento di esecuzione immobiliare rubricato sub R.G.E n. 14/1991;
d) che in tale procedura esecutiva e Parte_3 [...]
(deceduto, e del quale le convenute e Per_1 _1 [...] erano eredi) divenivano aggiudicatari dei beni pignorati e Parte_2 subastati, con conseguente emissione in loro favore, da parte del
Tribunale, dei seguenti rispettivi decreti di trasferimento:
- decreto del 30/06/1999 con cui veniva trasferita al primo la proprietà dei seguenti beni immobili: 1) fabbricato in Gavignano, Comune di
Forano, foglio 15, particella 269 (sub 1 e sub 2); 2) terreno in
Gavignano, Comune di Forano, foglio 15, particella 224; 3) terreni in
Gavignano, Comune di Forano, foglio 15 part.lle 270 e 354;
- decreto del 30/06/1999 con cui veniva trasferita al secondo la proprietà dei seguenti beni immobili: 1) terreno in Gavignano foglio 15 particella
344;
- decreto dell'8/02/2001 con cui veniva trasferita al secondo la proprietà dei seguenti beni immobili: 1) terreni in Gavignano foglio 15 part.lle 209
e 225; 2) terreni in Gavignano foglio 15, particelle
74,75,200,210,217,345,218, nonché 417; 3) foglio 14 particelle 12 e
122;
e) che detti decreti non erano opponibili a e quindi ad Persona_2 essa attrice erede di questo, ai sensi dell'art. 2644 c.c. Parte_1
3 in quanto l'atto di citazione introduttivo del giudizio ex art. 2932 c.c. era stato trascritto prima dell'iscrizione del pignoramento sui detti beni, con la conseguenza che gli effetti della sentenza della Corte d'Appello retroagivano a tale anteriore momento;
f) che essa attrice aveva già instaurato precedente giudizio dinanzi al
Tribunale di Rieti nei confronti degli aggiudicatari ER
e per ivi sentir dichiarare che essa attrice, quale Parte_3 unica erede di era anche l'unica proprietaria dei beni Persona_2 meglio descritti in premessa alla luce della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 606/2002, e per l'effetto sentir condannare i detti convenuti al rilascio dei beni immobili da loro detenuti;
g) che tuttavia tale domanda era stata respinta dal Tribunale di Rieti con sentenza n. 10/2009, avendo esso ritenuto che l'attrice era carente di legittimazione attiva sul presupposto della avvenuta conclusione, in data 15/10/1992, di un contratto tra (dante causa di Persona_2 essa attrice) e in forza del quale, sempre secondo il giudice CP_5 adìto, il primo avrebbe venduto al secondo la proprietà dei detti beni mentre pendeva il giudizio ex art. 2932 c.c.; proprietà che si sarebbe ipso iure trasferita, secondo la disciplina della vendita di cosa altrui, nel momento stesso in cui il primo l'avrebbe acquistata per effetto dell'eventuale vittorioso esperimento dell'azione intentata nei confronti di con conseguente titolarità in capo a e Parte_4 CP_5 non già in capo al dante causa dell'odierna attrice, allora, del diritto di proprietà dei beni immobili per cui è causa;
h) che tale sentenza era passata in giudicato;
i) che tuttavia l'accertamento compiuto in tale sentenza non precludeva la reiterazione dell'azione introduttiva del presente giudizio (ora promosso nei confronti, tra gli altri, del predetto aggiudicatario e nei confronti delle due eredi dell'aggiudicatario Pt_3
nel frattempo deceduto) in quanto si trattava di una Parte_2 pronuncia in rito e in quanto, in ogni caso, tra le parti convenute nel
4 presente giudizio vi è anche erede dell'intanto deceduto _2
la quale e il quale ultimi, invece, non erano stati parte di CP_5 tale precedente giudizio, nei confronti dei quali avrebbe dovuto invece svolgersi, atteso che la negazione del diritto di proprietà in capo ad essa attrice, accertato in detta pronuncia, era correlata all'affermazione del diritto di proprietà in capo a CP_5
l) che, nel merito, la valutazione già operata in detta pronuncia non era condivisibile in quanto il contratto stipulato il 15.10.1992 tra
[...]
e non era qualificabile come compravendita di Per_2 CP_5 cosa altrui, ma come contratto preliminare di vendita di beni la cui proprietà il promittente venditore avrebbe dovuto acquistare prima della stipula del contratto definitivo, con la conseguenza che (e, CP_5 poi, la sua erede non era mai divenuto proprietario del _2 compendio immobiliare, mentre lo era rimasto Persona_2
m) che in ogni caso tale contratto doveva ritenersi risolto stante l'inadempimento di che non aveva pagato il prezzo;
CP_5
n) che essa attrice, dunque, era proprietaria dei beni la cui proprietà era stata formalmente trasferita all e al nel Parte_2 Pt_3 procedimento di esecuzione immobiliare con decreti di trasferimento a lei non opponibili e pertanto i detti aggiudicatari e i loro aventi causa dovevano risarcirla per il danno cagionato dalla occupazione degli immobili da loro inopponibilmente acquistati all'asta.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Rieti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) accertare e dichiarare che , quale erede di Parte_1 Per_2
, è unica proprietaria dei seguenti beni: fabbricato su due piani sito
[...] in Gavignano, Comune di Forano, foglio 15, particella 269 sub 1 e 2; terreno in Gavignano, Comune di Forano, foglio 15 particella 224; terreni in Gavignano, Comune di Forano, formanti unico corpo, distinti al foglio
15, particelle 270 e 354; terreni in Gavignano, Comune di Forano, foglio
5 15 particelle 344, 225,74,75,200, 209, 210, 217, 345,218; terreni in
Gavignano, Comune di Forano, foglio 14 particelle 12 e 122 in quanto l'atto 15/10/1992 tra e è un contratto Persona_2 CP_5 preliminare di compravendita, senza effetti traslativi, che non ha avuto seguito con un contratto definitivo di compravendita.
In subordine accertare e dichiarare che il contratto 15/10/1992 tra e si è risolto per grave inadempimento di Persona_2 CP_5
, non avendo quest'ultimo corrisposto la somma di lire CP_5
117.700.000,00 scadenze stabilite contrattualmente. Per l'effetto accertare e dichiarare che proprietario dei beni di cui si controverte è unicament , quale erede mortis causa d . Parte_1 Persona_2
B) Accertare e dichiarare che gli acquisti fatti da e Parte_3 nella procedura esecutiva immobiliare n. 14/91 con ER
i decreti di trasferimento del Tribunale di Rieti del 30/6/1999 – 8/2/2001 non sono opponibili a , che in qualità di erede di Parte_1 Per_2
è unica proprietaria dei suddetti beni.
[...]
C) Condannare i convenuti , e Parte_3 Controparte_1
, queste ultime quali eredi mortis causa d Parte_2 ER
, al rilascio dei beni da loro detenuti illegittimamente in favore
[...]
d . Parte_1
D) Condannare i convenuti , e Parte_3 Controparte_1
, queste ultime quali eredi mortis causa d Parte_2 ER
, al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione dei beni
[...] dalla data del 1999 ad oggi, e per il futuro, sino all'effettivo loro rilascio.
Danni da liquidarsi: a) nei confronti di nella misura Parte_3 di euro 800,00 per ogni mese di occupazione della casa, o in subordine equitativamente e/o secondo giustizia;
2) nei confronti di _1
e , quali eredi mortis causa di
[...] Parte_2 ER
, nella misura di euro 300,00 per ogni mese di occupazione dei
[...] terreni, o in subordine equitativamente e/o secondo giustizia.
Qualunque somma ritenuta come dovuta, oltre rivalutazione monetaria
6 ed interessi legali.
E) Con vittoria di spese e competenze professionali maggiorati del rimborso spese forfettario, dell'add.le prev.le e dell'IVA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Parte_2
i quali, in ordine alla domanda attorea di Parte_3 accertamento dell'inopponibilità del loro acquisto e di condanna al rilascio dei beni, hanno formulato eccezione di giudicato, per essere stata già pronunciata dal Tribunale di Rieti, adito dall'attrice con le medesime domande, la sentenza n. 10/2009.
Hanno dedotto, in ogni caso, che anche a prescindere da ciò era condivisibile la valutazione già operata dal Tribunale con detta pronuncia in merito all'insussistenza in capo all'attrice del diritto di proprietà dei beni da essi acquistati, per aver il suo dante causa trasferito la proprietà
a mediante il sopra ricordato contratto di vendita di cosa CP_5 futura.
Hanno dedotto, ancora, che anche a prescindere da tali argomentazioni e a voler ritenere inopponibile all'attrice l'acquisto da essi effettuato dei beni per cui è causa, avrebbe dovuto riconoscersi l'acquisto della proprietà degli immobili aggiudicati in capo ad essi convenuti in forza di usucapione.
Hanno dedotto, ancora, che ove fosse stata riconosciuta la proprietà dei beni acquistati all'asta in capo all'odierna attrice, essi convenuti avrebbero dovuto essere garantiti per l'evizione, con diritto di ripetere dai creditori che hanno instaurato il procedimento di esecuzione immobiliare le somme da essi aggiudicatari versati a fronte del trasferimento della proprietà dei beni aggiudicati.
Hanno infine dedotto di aver sostenuto ingenti spese per eseguire lavori di ristrutturazione di tali immobili acquistati all'asta e che ora erano oggetto della domanda di rivendica attorea.
7 Hanno quindi chiesto di chiamare in causa i detti creditori e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.Le Tribunale di Rieti adito – previa autorizzazione a chiamare i terzi in causa - quali: 1) e per esso i suoi Controparte_4 eredi, e e/o loro eredi;
2) Avv. Parte_6 Persona_3
Vincenzo Martorana;
3) ora 4) Banca CP_6 Controparte_3
Popolare di Milano – e previo differimento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi in causa nel rispetto dei termini ex art. 163 c.p.c.:
1) dichiarare preliminarmente inammissibile o/e improcedibile la domanda attrice e comunque infondata per il giudicato formatosi fra le stesse parti in causa per effetto della sentenza passata in giudicato n.
10/2009 del Tribunale Civile di Rieti;
2) in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
[...]
; Pt_1
3) in via subordinata e gradata, accogliere la domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata a favore dei convenuti ai sensi dell'art. 1159
c.c. sulla base dei decreti di trasferimento degli immobili medesimi emanati dal Tribunale di Rieti nel procedimento di esecuzione immobiliare RGE 14/1991, e precisamente:
a) Pe : Parte_3
- fabbricato su due piani sito in Gavignano, Comune di Forano, foglio
15, particella 269, sub 1 e sub 2;
- terreno in Gavignano, Comune di Forano, foglio 15, particella 224;
- terreni in Gavignano, Comune di Forano, formanti un unico corpo, distinti al foglio 15, particelle 270 e 354.
b) Per e per esso le eredi ER _1
[...] Pt_2
- terreno in Gavignano foglio 15 particella 344;
- terreni in Gavignano foglio 15 part.lle 209 e 225;
- terreni in Gavignano foglio 15, particelle 74,75,200,210,217,345,218;
8 - terreni in Gavignano foglio 14 particelle 12 e 122;
4) sempre in via riconvenzionale ma in via ancora più subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice e per l'ipotesi in cui gli odierni convenuti dovessero subire l'evizione dei beni loro trasferiti dal Tribunale di Rieti, condannare ed i terzi Parte_1 chiamati in causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2921 c.c., alla ripetizione di quanto pagato per le aggiudicazioni e per le spese anche di miglioramento, e precisamente:
a) Per ripetizione del prezzo corrisposto per Parte_3
l'acquisto all'asta pari a L. 197.515.600 (=€ 102.008,30), oltre L.
8.096.000 (=€ 4.181,24) di , nonché al rimborso di € 245.100,00 CP_7 sostenuti per lavori di miglioria al fabbricato, ed ulteriori lavorazioni all'esterno, quali piante, giardino, piscina, ecc, per un totale complessivo di circa € 650.000,00, accertabile anche mediante C.T.U., oltre rivalutazione ed interessi legali.
b) Per e per esso le eredi ER _1
: ripetizione del prezzo corrisposto per l'acquisto
[...] Pt_7 all'asta pari a L. 87.814.920 (= € 45.352,62) oltre L. 5.726.000 (= €
2.957,23) di , nonché alle spese complessive sino ad oggi CP_7 sostenute per migliorie e spese di conservazione pari ad € 193.651,55, oltre rivalutazione ed interessi legali.
In ogni caso, salva CTU per l'accertamento dello stato dei luoghi e per l'esatta quantificazione delle spese erogate e delle migliorie apportate ai beni immobili.
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Autorizzata la chiamata in causa dei detti soggetti terzi, i convenuti hanno provveduto ad evocare in giudizio solo e Controparte_3
BANCA POPOLARE DI MILANO. Quest'ultima è rimasta contumace. si è costituita in giudizio contestando l'ammissibilità Controparte_3 della domanda attorea in ragione dell'intervenuto giudicato su quanto oggetto della stessa;
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di
9 ripetizione dell'indebito avanzata dai convenuti chiamanti in causa ex art. 2921 c.c. stante il difetto di colpa dell'allora creditrice Parte_8 nell'intraprendere l'azione esecutiva, non avendo essa mai
[...] nascosto la sussistenza della trascrizione della domanda ex art. 2932
c.c. sui beni esecutati;
in ogni caso, la prescrizione di tale diritto di credito, stante il decorso del tempo dal momento del pagamento del prezzo da parte degli aggiudicatari.
Si è costituita in giudizio, tardivamente, la quale ha _2 dedotto che il proprio dante causa di cui essa era erede, CP_5 non aveva acquistato i beni con la già citata scrittura privata del 1992, che sostanziava un contratto preliminare cui non era seguito alcun contratto definitivo per decisione di entrambe le parti contrenti;
che il proprio dante causa, dunque, non era mai stato inadempiente.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare ch , dante causa di , CP_5 _2 non ha acquistato i beni per cui è causa d con il contratto Persona_2 stipulato il 15 0ttobre 1992 ;
B) Per l'effetto di quanto sopra dichiarare che , in quanto _2 erede d , alla morte di costui non è divenuta proprietaria dei CP_5 beni per cui si controverte.
C) rigettare ogni domanda risarcitoria svolta nei confronti di _2
, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque perché
[...] prescritta.
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite”.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 9 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
10 2. L'exceptio iudicati sollevata dai convenuti Controparte_1
e dal terzo chiamato in Parte_2 Parte_3 causa è fondata. Controparte_3
Risulta dagli atti (v. doc. 10 prodotto da parte attrice) che Pt_1 già convenne in giudizio gli aggiudicatari
[...] ER
(di cui le odierne convenute sono le eredi e quindi le aventi Parte_2 causa) e per ottenere nei loro confronti Parte_3
l'accertamento del diritto di proprietà in capo alla stessa dei beni immobili dagli stessi acquistati nella procedura esecutiva rubricata sub
R.GE 14/1991 sostenendo non essere ad essa opponibili i relativi decreti di trasferimento emessi dal G.E. stante l'avvenuta trascrizione fin dal
1986, e quindi prima che fosse effettuato il pignoramento, della domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal proprio dante causa
[...]
che fu poi accolta dalla Corte di Appello di Roma con la Per_2 sentenza n. 606/2002.
In tale giudizio l'attrice chiese anche la condanna dei detti convenuti al rilascio dei beni immobili dagli stessi acquistati nell'ambito della procedura esecutiva e, ancora, al risarcimento dei danni causati dalla loro illegittima occupazione.
Il detto giudizio, pendente dinanzi il Tribunale di Rieti – sezione distaccata di Poggio Mirteto e rubricato sub R.G. 231/2002, fu definito con la sentenza n. 10/2009 che rigettò tutte le domande attoree sul presupposto che non fosse la proprietaria dei beni per Parte_1 cui era causa per averli il suo dante causa venduti a con CP_5 un contratto di vendita di cosa altrui (essendo stato stipulato quando il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 2932 c.c. non si era ancora concluso con la vittoria del venditore), tanto che ai sensi dell'art. 1478 c.c.
l'acquirente ne era divenuto ipso iure proprietario nel CP_5 momento stesso dell'acquisto della proprietà da parte del venditore in virtù della sentenza n. 606/2002 della Corte di Appello di Per_2
Roma.
11 L'appello avverso detta sentenza, proposto da è stato Parte_1 dichiarato inammissibile per tardività con sentenza della Corte di Appello di Roma del 18 marzo 2015 (doc. 13 produzione documentale attorea).
È pacifico tra tutte le parti, poi, che tale sentenza non sia stata impugnata.
Dunque è evidente che dopo esser rimasta Parte_1 soccombente nel precedente giudizio il cui esito non ha sovvertito
(avendo essa proposto un appello inammissibile) ha ora riproposto la medesima azione (stante l'identità del petitum e della causa petendi) nei confronti dei medesimi convenuti (o meglio: nei confronti di uno degli stessi convenuti e ne confronti degli aventi causa dell'altro convenuto, nel frattempo deceduto, anche nei confronti dei quali, come noto, la precedente decisione spiega effetti ex art. 2909 c.c.).
Non condivisibile, al riguardo, è la tesi attorea per cui la detta precedente sentenza del Tribunale di Rieti n. 10/2009, avendo statuito in rito, non precluderebbe la riproposizione dell'azione al fine di ottenere una pronuncia nel merito.
Vero è, in astratto e in via generale, che la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (Cassazione civile sez. III, 24/07/2024, n. 20636).
Nel caso di specie, tuttavia, la precedente decisione (sentenza n.
10/2009 del Tribunale di Rieti – sez. distaccata di Poggio Mirteto) non sostanzia affatto una pronuncia in rito.
E invero, sebbene in una parte della motivazione della detta sentenza si rinvenga scritto che fosse priva di legittimazione ad Parte_1 agire (così operando riferimento a quella condizione dell'azione che è la legitimatio ad causam, la cui insussistenza preclude l'esame nel merito
12 della questione dedotta), se si ha riguardo al contenuto sostanziale della decisione si evince che sottesa a tale espressione (forse impropriamente sovrapposta alla diversa questione della titolarità del diritto) vi era, in realtà, il compiuto accertamento negativo, nel merito, della titolarità del vantato diritto di proprietà in capo all'attrice.
La detta sentenza, infatti, non ha affermato che la stesse Pt_1 inammissibilmente agendo per affermare diritti altrui in violazione dell'art. 81 cpc, ma che stesse agendo per vantare infondatamente un diritto di proprietà di cui ha accertato non essere titolare, per essere stato questo in precedenza ceduto dal proprio dante causa,
[...]
ad altro soggetto (Corte appello Reggio Calabria, 28/01/2019, Per_2
n. 58: “la legitimatio ad causam, attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza
"inutiliter data", attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede, perciò, solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto che, invece, richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia”).
Neppure è condivisibile la tesi attorea per cui nel presente giudizio vi sarebbe una parte, (avente causa del soggetto in capo al _2 quale la precedente sentenza aveva accertato la proprietà dei beni per cui era ed è oggi causa), che tale non era nel precedente giudizio.
E invero, quel che rileva è che la domanda di accertamento della proprietà, dell'inopponibilità all'attrice dell'acquisto effettuato dagli aggiudicatari nella procedura esecutiva, di conseguente condanna di questi al rilascio degli immobili e di loro condanna al risarcimento del danno cagionato dall'occupazione degli immobili di proprietà dell'attrice medesima vedeva, tanto nel precedente giudizio, quanto nel presente
13 giudizio, i predetti soggetti (o loro aventi causa) nei confronti dei quali erano stati emessi nel procedimento esecutivo i decreti di trasferimento della proprietà.
Dunque, in relazione a tali domande sussiste un'identità di petitum, di causae petendi e di parti e dunque un'identità di giudizio e dunque l'effetto preclusivo del già formatosi giudicato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 09/01/2020, n. 212: “Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum. In particolare l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune a una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione”).
Pertanto, all'attrice non è consentito convenire nuovamente in giudizio i precedenti convenuti e/o i loro aventi causa per rivolgere nei loro confronti le stesse pretese già in precedenza sindacate e per ottenere una eventuale diversa decisione.
Neppure può sostenersi che la precedente sentenza sia stata inutiliter data (sì da non poter affatto sostanziare, oggi, un giudicato preclusivo di una nuova decisione nel merito) in ragione del fatto che nel relativo giudizio non sia stato parte il soggetto in capo al quale è stata accertata la proprietà dei beni negata invece all'attrice, ovvero E CP_5 invero, fermo restando che né in capo a questo, né in capo agli aventi causa di questo la detta sentenza, in parte qua, può spiegare effetto, va
14 rilevato che questo non era un litisconsorte necessario: l'accertamento negativo della proprietà in capo ad un soggetto lascia aperta la verifica della sussistenza o meno di tale situazione giuridica positiva in capo ad altri. Quindi il compimento di un accertamento negativo del diritto in capo ad un soggetto non è inscindibile dall'accertamento positivo di quel diritto in capo a qualsiasi altro soggetto.
3. Residua l'esame, a tal punto, della domanda di accertamento della proprietà sui beni immobili di cui sopra e della domanda subordinata di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita stipulato da e da il 15.10.1992 che sono Persona_2 CP_5 state proposte dall'attrice nei confronti di che non era _2 parte del precedente giudizio definito dalla ricordata sentenza n.
10/2009.
Ora, la domanda di accertamento della proprietà è inammissibile difettando in capo all'attrice l'interesse ad agire: invero, il suo eventuale accoglimento non sarebbe comunque opponibile ai terzi (nella specie:
, ) in capo ai quali, con Parte_3 ER sentenza passata in giudicato, è stata accertata la proprietà.
La domanda con la quale l'attrice ha chiesto non già risolversi con sentenza costitutiva, ma accertarsi la già avvenuta risoluzione del contratto sopra specificato è infondata: il detto contratto (doc. 12 prodotto dall'attrice) non contiene né una clausola risolutiva espressa, né un termine essenziale, né risulta essere stata inoltrata dal dante causa dell'attrice, all'altra parte ( una Persona_2 CP_5 diffida ad adempiere a seguito della quale sia spirato inutilmente il termine per adempiere. Il mero inadempimento dell'obbligo di pagare il prezzo, invece, non determina ipso iure la risoluzione del contratto.
Risoluzione stragiudiziale che quindi non può essere accertata come richiede l'attrice.
4. Le autonome domande di accertamento negativo della proprietà in capo a e in capo a proposte da CP_5 _2
15 quest'ultima nella comparsa di costituzione e risposta, sono inammissibili: si è costituita in giudizio solo in data _2
13.10.2020, e quindi tardivamente.
5. Stante il mancato accoglimento delle domande attoree nei confronti dei convenuti Pt_3 Parte_2 _1
, è assorbito l'esame della domanda riconvenzionale
[...] subordinata, proposta da questi, di accertamento del loro acquisto della proprietà per intervenuta usucapione e della domanda subordinata proposta da questi nei confronti dei chiamati in causa tesa ad ottenere la ripetizione delle somme versate a titolo di prezzo e il rimborso delle spese sostenute.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti (e nulla deve disporsi in ordine alle spese quanto al rapporto processuale tra parti costituite e la contumace Banca Popolare di Milano) stanti le peculiari questioni di fatto e di diritto oggetto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in persona del Giudice dott. Roberto Colonnello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto improponibili perché coperte da giudicato, le domande con le quali l'attrice ha chiesto accertarsi la Parte_1 titolarità in capo ad essa del diritto di proprietà sui beni immobili specificati in parte motiva;
dichiararsi ad essa inopponibili i decreti di trasferimento emessi dal giudice dell'esecuzione nel processo di esecuzione immobiliare già pendente dinanzi il Tribunale di Rieti rubricato sub R.G. 14/1991; condannarsi i convenuti , e Parte_3 Controparte_1
, queste ultime quali eredi mortis causa di Parte_2 ER
, al rilascio dei beni specificati in parte motiva;
condannarsi
[...] questi ultimi al risarcimento dei danni causati dall'occupazione dei detti beni;
16 2) rigetta, in quanto inammissibile, la domanda di accertamento della proprietà dei beni indicati in parte motiva proposta dall'attrice nei confronti di _2
3) rigetta, in quanto infondata, la domanda con la quale l'attrice Pt_1 ha chiesto dichiarare “che il contratto 15/10/1992 tra
[...] Per_2
e si è risolto per grave inadempimento di
[...] CP_5 CP_5
[...
”;
4) rigetta, in quanto inammissibili, le domande di accertamento proposte dalla convenuta _2
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
6) nulla sulle spese quanto al rapporto tra parti costituite e Banco
Popolare di Milano.
Dato in Rieti il 28 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
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